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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Grani in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio
ATTORI contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Stracuzzi in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il suo studio
CONVENUTI avente ad oggetto: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) Respingersi ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
1 2) Accertare che nella persona del legale rappresentante pro tempore è Parte_2
unica ed esclusiva nuda proprietaria, per i titoli descritti o per usucapione ultraventennale maturata in data antecedente al 22/01/2001 del cortile distinto al C.F. del Comune di
Villafranca di Verona al foglio 5 mappale 268;
3) Accertare che il IG. è usufruttuario per tutta la durata della propria vita, Parte_1
per i titoli descritti o per usucapione ultraventennale maturata in data antecedente al
22/01/2001 del cortile distinto al C.F. del Comune di Villafranca di Verona al foglio 5 mappale
268;
4) Condannarsi, conseguentemente i convenuti a liberare il cortile di cui è causa da persone e cose anche interposte - così restituendolo al pieno ed incontestato possesso degli attori - e ad astenersi da qualsivoglia atto di occupazione/utilizzo o comunque fruizione dell'immobile medesimo affermandosi il buon diritto degli attori a recintare la loro proprietà escludendo così qualsivoglia estraneo.
5) Accertare e dichiarare che il cortile in questione non è gravato da servitù di alcun genere a favore degli immobili attualmente di proprietà dei convenuti IG.ri , CP_1 [...]
e ; CP_3 CP_2
6) Condannare i convenuti IG.ri , e al CP_1 Controparte_3 CP_2
pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis comma 1 c.p.c., e nella misura di cui al comma secondo del medesimo articolo, ad una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.
7) In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15% degli onorari, oltre iva e cpa.
Per i convenuti:
In via pregiudiziale
2 - Rilevato come la comproprietà della corte in capo alle odierne parti processuali sia stata oggetto di precedente giudicato, dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande per violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito
- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che i IG.ri , e sono CP_2 CP_1 Controparte_3
comproprietari – in comunione con per la nuda proprietà e Parte_2 Parte_1
per l'usufrutto – della corte comune oggi identificata al NCEU Comune di Villafranca di
Verona, foglio 5, mappale n. 268, per averla acquisita a titolo derivativo od a titolo originario, per usucapione decennale o ventennale, così come dedotto in parte narrativa.
In via riconvenzionale subordinata
- Accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio e di parcheggio in favore dei fondi dei IG.ri , , identificato NCEU, Comune di Villafranca, fg. 52 map. 267, CP_2 CP_1
sub. 6 (abitazione) e sub. 7 (autorimessa) e NCEU, Comune di Villafranca, Controparte_3
fg. 52 map. 267, sub. 5 (abitazione) e sub. 8 (autorimessa), e a carico della corte oggi identificata al NCEU Comune di Villafranca di Verona, foglio 5, mappale n. 268 per avvenuta usucapione, così come dedotto in parte narrativa.
In ogni caso
- Ordinare al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della (com)proprietà in capo ai convenuti dell'area cortiliva NCEU Comune di Villafranca di Verona, foglio 5, mappale n. 268
o, in subordine, del diritto di passaggio pedonale e carraio, nonché di parcheggio gravante sul fondo NCEU Comune di Villafranca di Verona, foglio 5, mappale n. 268 in favore dei fondi
NCEU, Comune di Villafranca, fg. 52 map. 267, sub. 6 (abitazione) e sub. 7 (autorimessa) e
NCEU, Comune di Villafranca, fg. 52 map. 267, sub. 5 (abitazione) e sub. 8 (autorimessa).
3 - Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e hanno convenuto in giudizio , Parte_2 Parte_1 CP_2
e al fine di ottenere l'accertamento dei diritti di nuda Controparte_3 CP_1
proprietà e usufrutto da loro rispettivamente vantati in ordine alla corte censita al catasto fabbricati del Comune di Villafranca di Verona, foglio 52, mappale 268, posta al confine di un complesso immobiliare in comproprietà dei convenuti, con la conseguente condanna dei convenuti a restituire l'area e ad astenersi dal relativo utilizzo, oltre all'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù gravante sul medesimo fondo a favore delle proprietà dei convenuti.
Si sono costituiti , e , eccependo in via CP_2 Controparte_3 CP_1
preliminare la cosa giudicata sul rilievo che “la precedente vertenza tra le odierne parti ha statuito circa la comunanza della corte”, opponendosi comunque al merito delle pretese avversarie, deducendo che la corte costituiva accessorio a servizio sia dell'abitazione di parte attrice, sia delle unità catastali riferibili ai convenuti, e formulando le domande riconvenzionali riportate in epigrafe, intese ad ottenere l'accertamento di loro diritti di comproprietà o, in subordine, di servitù sullo stesso bene.
Va esaminata prioritariamente l'eccezione di giudicato, che, ove fondata, sarebbe suscettibile di assorbire ogni altra questione sollevata nel presente giudizio.
Nella sentenza n. 2165/2016 il Tribunale di Verona, decidendo le domande proposte da nei confronti dei medesimi convenuti odierni, volte non solo alla demolizione Parte_1
del nuovo complesso edilizio eretto da costoro nel 2002 ed alla chiusura dei poggioli aggettanti sulla corte, ma anche all'inibitoria dell'utilizzo della stessa corte ai convenuti, ha rigettato nel merito tale ultima domanda, osservando: “Per quanto concerne le domande relative alla corte, deve innanzitutto prendersi atto che la natura comune della corte era stata
4 indicata dalla stessa parte attrice sin dall'atto introduttivo il che ha reso pacifica la circostanza dedotta da entrambe le parti e inammissibile una diversa allegazione prospettata solo durante la seconda parte del supplemento di CTU, disposto anche per dare risposta alla richiesta attorea di divisione della corte comune (…). Peraltro, oltre che tardiva l'allegazione della proprietà esclusiva della corte è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, atteso che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (…), né certamente poteva essere richiesto al CTU di procedere alla ricerca di documentazione attestante un elemento costitutivo della domanda il cui onere probatorio incombe sulla parte che l'allega. Alla luce di ciò non può essere accolta la domanda inibitoria della corte, posto che non è stata tempestivamente allegata, né provata la esclusiva proprietà della corte” (doc. 31 attoreo).
Dalla disamina della sentenza e del relativo atto di citazione d'appello si evince che Pt_1
aveva promosso nel 2008 la causa nel convincimento della comunanza della corte,
[...]
avanzando inizialmente anche una domanda di divisione, e che, tuttavia, dopo anni di giudizio, aveva tardivamente allegato, all'esito dell'integrazione della CTU, che i convenuti non vantavano alcun diritto di comproprietà, stante l'esclusiva appartenenza a sé della corte, rinunciando alle domande fondate sul presupposto della comunanza del bene e modificando, in sede di precisazione delle conclusioni, l'originaria domanda d'inibitoria, intesa alla regolamentazione dell'utilizzo di un bene comune. Se quest'ultima, infatti, recitava “in estremo subordine, inibirsi a tutti (i comproprietari) l'utilizzo della corte a qualsiasi titolo, perché rimanga libera da ogni ostacolo”, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.04.2016, diveniva “inibirsi la corte a qualsivoglia titolo ai convenuti perché rimanga libera da ogni ostacolo col solo passo pedonale” (cfr. sentenza n. 2165/2016 e atto di citazione d'appello del IG. doc. 31 e 8 attorei). Pt_1
5 Orbene, così ricostruite in sintesi le pregresse vicende processuali, le domande avanzate dagli attori nel presente giudizio, del pari intese a contrastare l'utilizzo della corte da parte dei convenuti e ad ottenere il previo accertamento del diritto di nuda proprietà sul bene della società avente causa del IG. devono ritenersi coperte da giudicato e, dunque, Pt_1
precluse.
In altro senso non giova alla difesa attorea il richiamo ai rilievi della Corte d'appello di
Venezia, la quale, pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 2165/2016 di questo Tribunale, ha osservato che “il Giudice di primo grado ha considerato la comunanza della corte solo in via incidentale, al fine di statuire sulle domande relative al suo utilizzo” (doc.
15 attoreo).
Invero, pur avendo formato oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della causa innanzi descritta, la questione relativa alla titolarità della corte riveste efficacia di giudicato nella presente causa.
Sebbene l'attore avesse inizialmente richiesto nell'atto di citazione (in estremo subordine) di
“inibirsi a tutti l'utilizzo della corte a qualsiasi titolo, perché rimanga libera da ogni ostacolo”, sul presupposto che i IG.ri “hanno sempre fatto un uso esclusivo della corte CP_4
comune, parcheggiando le autovetture loro e degli ospiti senza rispettare il pari diritto dell'attore” (v. doc. 1 convenuti), in seguito, come detto, aveva modificato la domanda, insistendo per l'inibitoria della corte “a qualsivoglia titolo ai convenuti perché rimanga libera da ogni ostacolo col solo passo pedonale”, ponendo a base della sua pretesa una diversa causa petendi, ovvero il diritto di proprietà esclusiva vantato sulla corte (cfr. comparsa conclusionale depositata dalla stessa parte in sede di appello, doc. 30 attoreo, che conferma che il IG. aveva “espressamente rinunciato alle domande presupponenti la Pt_1
comproprietà della corte medesima, (…) mantenendo ferma la domanda che supponeva la proprietà esclusiva della corte e cioè la domanda di inibizione agli odierni appellati dell'uso
6 della corte, salvo il diritto di passo”): tale domanda non è stata dichiarata inammissibile ed il giudice della sentenza n. 2165/2016 vi ha pronunciato nel merito, rilevando espressamente nella motivazione il carattere pacifico della comunanza della corte e la mancanza della prova della proprietà esclusiva in capo all'attore (cfr. sentenza n. 2165/2016 del Tribunale di Verona
e atto di citazione d'appello, doc. 31 e 8 attorei).
Anche nel presente giudizio le parti attrici hanno agito per ottenere il rilascio della corte, previo il riconoscimento del diritto dominicale esclusivo in capo alla società avente causa del IG. introducendo una domanda di rivendicazione, così espressamente qualificata Pt_1
nell'atto di citazione, del tutto analoga alla precedente domanda modificata (salvo che per la negazione di un diritto di passo dei convenuti).
A fronte di questo, a disattendere l'assunto che il precedente giudicato non abbia effetto preclusivo nei confronti delle parti di quel giudizio e dei loro aventi causa (quale la società attrice, che ha poi acquistato la nuda proprietà dei cespiti prima in titolarità di Pt_1
in virtù dell'atto istitutivo di trust del 27.09.2018, doc. 4 attoreo) è sufficiente
[...]
osservare che l'azione ha identica funzione recuperatoria della corte e che l'accertamento incidentale in allora compiuto in ordine alla natura comune del bene, formando la premessa logica indispensabile della statuizione di rigetto della domanda d'inibitoria contenuta nel dispositivo, osta comunque al riesame dello stesso punto.
Da quanto sopra deriva non solo l'inammissibilità delle domande attoree, ma anche l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti volta all'accertamento del loro diritto di comproprietà sulla corte, già accertato incidentalmente nel precedente giudizio.
Ogni altra pretesa delle parti contrapposte rimane assorbita.
Solo ad abundantiam si rileva che, anche a voler prescindere dal ritenuto effetto preclusivo del precedente giudicato, per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione attorea sarebbe stata necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di proprietà di Pt_3
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[
, risalendo, anche attraverso i danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo
[...]
derivativo fino a chi abbia acquistato in via originaria ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Al riguardo, tuttavia, è innanzitutto rimasta a livello di mera asserzione la prospettazione che il mappale 268 fosse identificato quale corte comune ai mappali 262 e 263 (non essendo idonea a confermarla l'informale relazione ipocatastale acquisita dal mediatore, priva di qualsivoglia sottoscrizione ed allegato, doc. 3 convenuti), dato che nel fascicolo non risultano prodotti – da alcuna delle parti – certificati catastali o tavole censuarie, nè l'integrazione alla
CTU disposta nel precedente giudizio;
ancor prima, la sequela dei titoli di provenienza relativi al bene in questione è stata compiutamente ricostruita con esclusivo riferimento alla posizione dei convenuti, e non anche con riguardo ai passaggi intercorsi dal lato del IG.
e della società sua avente causa. Parte_1
La tesi che il mappale 268 sia di esclusiva proprietà dell'attrice si scontra, poi, con il contenuto dei documenti prodotti dalla medesima parte, a partire dall'atto di compravendita del
25.09.1974, ove la corte non trova alcuna menzione tra i beni trasferiti in favore di Pt_1
e compare invece – esattamente come per il titolo anteriore all'atto di
[...]
compravendita dei convenuti del 22/01/2001 (atto di compravendita in data 5.7.1963 tra e e , doc. 20 attoreo) – tra i confini come Controparte_5 CP_6 CP_7
“corte promiscua”, là dove si legge che i beni compravenduti di cui ai mappali 263/1, 263/2,
265/2 esistevano fra “confini: a nord Via Messedaglia, ad est e corte promiscua (…)” Pt_4
(v. doc. 2 attoreo).
La Corte, inoltre, neppure trova menzione nelle pagine rinvenibili in atti dell'atto di donazione in data 02.04.1980, relativo al mappale 262 e prodotto solo in un parziale estratto, né nelle accluse note di trascrizione (v. doc. 3 attoreo).
8 Non è stata poi formulata domanda di una nuova CTU, neppure dai convenuti, che si sono limitati ad esaminare il contenuto dei titoli in atti, onde avallare le proprie tesi sulla natura pertinenziale del bene e sulla conseguente comproprietà.
Quanto, infine, alla usucapione prospettata nelle conclusioni attoree, il compimento di essa nel ventennio anteriore al 2002 sarebbe stato comunque smentito da quanto sostenuto dal IG. nella precedente causa, non potendo a costui ricondursi un possesso uti dominus a Pt_1
fronte della formulazione di una domanda di divisione nell'atto di citazione del 2007, che implica il riconoscimento della comproprietà in capo ai convenuti, nonché a fronte della pacifica consegna a della chiave del cancello elettrico negli anni '80 (cfr. terza CP_6
memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. attorea e cap. 12 avversario).
Atteso l'esito della lite, le relative spese vanno poste a carico degli attori soccombenti, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di rivendica proposta dagli attori;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di comproprietà sulla corte formulata dai convenuti;
3. dichiara assorbita ogni altra domanda delle parti;
4. condanna gli attori in solido a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in € 7.616,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Verona, 2 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Grani in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio
ATTORI contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Stracuzzi in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il suo studio
CONVENUTI avente ad oggetto: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) Respingersi ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
1 2) Accertare che nella persona del legale rappresentante pro tempore è Parte_2
unica ed esclusiva nuda proprietaria, per i titoli descritti o per usucapione ultraventennale maturata in data antecedente al 22/01/2001 del cortile distinto al C.F. del Comune di
Villafranca di Verona al foglio 5 mappale 268;
3) Accertare che il IG. è usufruttuario per tutta la durata della propria vita, Parte_1
per i titoli descritti o per usucapione ultraventennale maturata in data antecedente al
22/01/2001 del cortile distinto al C.F. del Comune di Villafranca di Verona al foglio 5 mappale
268;
4) Condannarsi, conseguentemente i convenuti a liberare il cortile di cui è causa da persone e cose anche interposte - così restituendolo al pieno ed incontestato possesso degli attori - e ad astenersi da qualsivoglia atto di occupazione/utilizzo o comunque fruizione dell'immobile medesimo affermandosi il buon diritto degli attori a recintare la loro proprietà escludendo così qualsivoglia estraneo.
5) Accertare e dichiarare che il cortile in questione non è gravato da servitù di alcun genere a favore degli immobili attualmente di proprietà dei convenuti IG.ri , CP_1 [...]
e ; CP_3 CP_2
6) Condannare i convenuti IG.ri , e al CP_1 Controparte_3 CP_2
pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis comma 1 c.p.c., e nella misura di cui al comma secondo del medesimo articolo, ad una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.
7) In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15% degli onorari, oltre iva e cpa.
Per i convenuti:
In via pregiudiziale
2 - Rilevato come la comproprietà della corte in capo alle odierne parti processuali sia stata oggetto di precedente giudicato, dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande per violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito
- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che i IG.ri , e sono CP_2 CP_1 Controparte_3
comproprietari – in comunione con per la nuda proprietà e Parte_2 Parte_1
per l'usufrutto – della corte comune oggi identificata al NCEU Comune di Villafranca di
Verona, foglio 5, mappale n. 268, per averla acquisita a titolo derivativo od a titolo originario, per usucapione decennale o ventennale, così come dedotto in parte narrativa.
In via riconvenzionale subordinata
- Accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio e di parcheggio in favore dei fondi dei IG.ri , , identificato NCEU, Comune di Villafranca, fg. 52 map. 267, CP_2 CP_1
sub. 6 (abitazione) e sub. 7 (autorimessa) e NCEU, Comune di Villafranca, Controparte_3
fg. 52 map. 267, sub. 5 (abitazione) e sub. 8 (autorimessa), e a carico della corte oggi identificata al NCEU Comune di Villafranca di Verona, foglio 5, mappale n. 268 per avvenuta usucapione, così come dedotto in parte narrativa.
In ogni caso
- Ordinare al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della (com)proprietà in capo ai convenuti dell'area cortiliva NCEU Comune di Villafranca di Verona, foglio 5, mappale n. 268
o, in subordine, del diritto di passaggio pedonale e carraio, nonché di parcheggio gravante sul fondo NCEU Comune di Villafranca di Verona, foglio 5, mappale n. 268 in favore dei fondi
NCEU, Comune di Villafranca, fg. 52 map. 267, sub. 6 (abitazione) e sub. 7 (autorimessa) e
NCEU, Comune di Villafranca, fg. 52 map. 267, sub. 5 (abitazione) e sub. 8 (autorimessa).
3 - Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e hanno convenuto in giudizio , Parte_2 Parte_1 CP_2
e al fine di ottenere l'accertamento dei diritti di nuda Controparte_3 CP_1
proprietà e usufrutto da loro rispettivamente vantati in ordine alla corte censita al catasto fabbricati del Comune di Villafranca di Verona, foglio 52, mappale 268, posta al confine di un complesso immobiliare in comproprietà dei convenuti, con la conseguente condanna dei convenuti a restituire l'area e ad astenersi dal relativo utilizzo, oltre all'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù gravante sul medesimo fondo a favore delle proprietà dei convenuti.
Si sono costituiti , e , eccependo in via CP_2 Controparte_3 CP_1
preliminare la cosa giudicata sul rilievo che “la precedente vertenza tra le odierne parti ha statuito circa la comunanza della corte”, opponendosi comunque al merito delle pretese avversarie, deducendo che la corte costituiva accessorio a servizio sia dell'abitazione di parte attrice, sia delle unità catastali riferibili ai convenuti, e formulando le domande riconvenzionali riportate in epigrafe, intese ad ottenere l'accertamento di loro diritti di comproprietà o, in subordine, di servitù sullo stesso bene.
Va esaminata prioritariamente l'eccezione di giudicato, che, ove fondata, sarebbe suscettibile di assorbire ogni altra questione sollevata nel presente giudizio.
Nella sentenza n. 2165/2016 il Tribunale di Verona, decidendo le domande proposte da nei confronti dei medesimi convenuti odierni, volte non solo alla demolizione Parte_1
del nuovo complesso edilizio eretto da costoro nel 2002 ed alla chiusura dei poggioli aggettanti sulla corte, ma anche all'inibitoria dell'utilizzo della stessa corte ai convenuti, ha rigettato nel merito tale ultima domanda, osservando: “Per quanto concerne le domande relative alla corte, deve innanzitutto prendersi atto che la natura comune della corte era stata
4 indicata dalla stessa parte attrice sin dall'atto introduttivo il che ha reso pacifica la circostanza dedotta da entrambe le parti e inammissibile una diversa allegazione prospettata solo durante la seconda parte del supplemento di CTU, disposto anche per dare risposta alla richiesta attorea di divisione della corte comune (…). Peraltro, oltre che tardiva l'allegazione della proprietà esclusiva della corte è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, atteso che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (…), né certamente poteva essere richiesto al CTU di procedere alla ricerca di documentazione attestante un elemento costitutivo della domanda il cui onere probatorio incombe sulla parte che l'allega. Alla luce di ciò non può essere accolta la domanda inibitoria della corte, posto che non è stata tempestivamente allegata, né provata la esclusiva proprietà della corte” (doc. 31 attoreo).
Dalla disamina della sentenza e del relativo atto di citazione d'appello si evince che Pt_1
aveva promosso nel 2008 la causa nel convincimento della comunanza della corte,
[...]
avanzando inizialmente anche una domanda di divisione, e che, tuttavia, dopo anni di giudizio, aveva tardivamente allegato, all'esito dell'integrazione della CTU, che i convenuti non vantavano alcun diritto di comproprietà, stante l'esclusiva appartenenza a sé della corte, rinunciando alle domande fondate sul presupposto della comunanza del bene e modificando, in sede di precisazione delle conclusioni, l'originaria domanda d'inibitoria, intesa alla regolamentazione dell'utilizzo di un bene comune. Se quest'ultima, infatti, recitava “in estremo subordine, inibirsi a tutti (i comproprietari) l'utilizzo della corte a qualsiasi titolo, perché rimanga libera da ogni ostacolo”, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.04.2016, diveniva “inibirsi la corte a qualsivoglia titolo ai convenuti perché rimanga libera da ogni ostacolo col solo passo pedonale” (cfr. sentenza n. 2165/2016 e atto di citazione d'appello del IG. doc. 31 e 8 attorei). Pt_1
5 Orbene, così ricostruite in sintesi le pregresse vicende processuali, le domande avanzate dagli attori nel presente giudizio, del pari intese a contrastare l'utilizzo della corte da parte dei convenuti e ad ottenere il previo accertamento del diritto di nuda proprietà sul bene della società avente causa del IG. devono ritenersi coperte da giudicato e, dunque, Pt_1
precluse.
In altro senso non giova alla difesa attorea il richiamo ai rilievi della Corte d'appello di
Venezia, la quale, pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 2165/2016 di questo Tribunale, ha osservato che “il Giudice di primo grado ha considerato la comunanza della corte solo in via incidentale, al fine di statuire sulle domande relative al suo utilizzo” (doc.
15 attoreo).
Invero, pur avendo formato oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della causa innanzi descritta, la questione relativa alla titolarità della corte riveste efficacia di giudicato nella presente causa.
Sebbene l'attore avesse inizialmente richiesto nell'atto di citazione (in estremo subordine) di
“inibirsi a tutti l'utilizzo della corte a qualsiasi titolo, perché rimanga libera da ogni ostacolo”, sul presupposto che i IG.ri “hanno sempre fatto un uso esclusivo della corte CP_4
comune, parcheggiando le autovetture loro e degli ospiti senza rispettare il pari diritto dell'attore” (v. doc. 1 convenuti), in seguito, come detto, aveva modificato la domanda, insistendo per l'inibitoria della corte “a qualsivoglia titolo ai convenuti perché rimanga libera da ogni ostacolo col solo passo pedonale”, ponendo a base della sua pretesa una diversa causa petendi, ovvero il diritto di proprietà esclusiva vantato sulla corte (cfr. comparsa conclusionale depositata dalla stessa parte in sede di appello, doc. 30 attoreo, che conferma che il IG. aveva “espressamente rinunciato alle domande presupponenti la Pt_1
comproprietà della corte medesima, (…) mantenendo ferma la domanda che supponeva la proprietà esclusiva della corte e cioè la domanda di inibizione agli odierni appellati dell'uso
6 della corte, salvo il diritto di passo”): tale domanda non è stata dichiarata inammissibile ed il giudice della sentenza n. 2165/2016 vi ha pronunciato nel merito, rilevando espressamente nella motivazione il carattere pacifico della comunanza della corte e la mancanza della prova della proprietà esclusiva in capo all'attore (cfr. sentenza n. 2165/2016 del Tribunale di Verona
e atto di citazione d'appello, doc. 31 e 8 attorei).
Anche nel presente giudizio le parti attrici hanno agito per ottenere il rilascio della corte, previo il riconoscimento del diritto dominicale esclusivo in capo alla società avente causa del IG. introducendo una domanda di rivendicazione, così espressamente qualificata Pt_1
nell'atto di citazione, del tutto analoga alla precedente domanda modificata (salvo che per la negazione di un diritto di passo dei convenuti).
A fronte di questo, a disattendere l'assunto che il precedente giudicato non abbia effetto preclusivo nei confronti delle parti di quel giudizio e dei loro aventi causa (quale la società attrice, che ha poi acquistato la nuda proprietà dei cespiti prima in titolarità di Pt_1
in virtù dell'atto istitutivo di trust del 27.09.2018, doc. 4 attoreo) è sufficiente
[...]
osservare che l'azione ha identica funzione recuperatoria della corte e che l'accertamento incidentale in allora compiuto in ordine alla natura comune del bene, formando la premessa logica indispensabile della statuizione di rigetto della domanda d'inibitoria contenuta nel dispositivo, osta comunque al riesame dello stesso punto.
Da quanto sopra deriva non solo l'inammissibilità delle domande attoree, ma anche l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti volta all'accertamento del loro diritto di comproprietà sulla corte, già accertato incidentalmente nel precedente giudizio.
Ogni altra pretesa delle parti contrapposte rimane assorbita.
Solo ad abundantiam si rileva che, anche a voler prescindere dal ritenuto effetto preclusivo del precedente giudicato, per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione attorea sarebbe stata necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di proprietà di Pt_3
[...
[...] [...]
[...]
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, risalendo, anche attraverso i danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo
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derivativo fino a chi abbia acquistato in via originaria ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Al riguardo, tuttavia, è innanzitutto rimasta a livello di mera asserzione la prospettazione che il mappale 268 fosse identificato quale corte comune ai mappali 262 e 263 (non essendo idonea a confermarla l'informale relazione ipocatastale acquisita dal mediatore, priva di qualsivoglia sottoscrizione ed allegato, doc. 3 convenuti), dato che nel fascicolo non risultano prodotti – da alcuna delle parti – certificati catastali o tavole censuarie, nè l'integrazione alla
CTU disposta nel precedente giudizio;
ancor prima, la sequela dei titoli di provenienza relativi al bene in questione è stata compiutamente ricostruita con esclusivo riferimento alla posizione dei convenuti, e non anche con riguardo ai passaggi intercorsi dal lato del IG.
e della società sua avente causa. Parte_1
La tesi che il mappale 268 sia di esclusiva proprietà dell'attrice si scontra, poi, con il contenuto dei documenti prodotti dalla medesima parte, a partire dall'atto di compravendita del
25.09.1974, ove la corte non trova alcuna menzione tra i beni trasferiti in favore di Pt_1
e compare invece – esattamente come per il titolo anteriore all'atto di
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compravendita dei convenuti del 22/01/2001 (atto di compravendita in data 5.7.1963 tra e e , doc. 20 attoreo) – tra i confini come Controparte_5 CP_6 CP_7
“corte promiscua”, là dove si legge che i beni compravenduti di cui ai mappali 263/1, 263/2,
265/2 esistevano fra “confini: a nord Via Messedaglia, ad est e corte promiscua (…)” Pt_4
(v. doc. 2 attoreo).
La Corte, inoltre, neppure trova menzione nelle pagine rinvenibili in atti dell'atto di donazione in data 02.04.1980, relativo al mappale 262 e prodotto solo in un parziale estratto, né nelle accluse note di trascrizione (v. doc. 3 attoreo).
8 Non è stata poi formulata domanda di una nuova CTU, neppure dai convenuti, che si sono limitati ad esaminare il contenuto dei titoli in atti, onde avallare le proprie tesi sulla natura pertinenziale del bene e sulla conseguente comproprietà.
Quanto, infine, alla usucapione prospettata nelle conclusioni attoree, il compimento di essa nel ventennio anteriore al 2002 sarebbe stato comunque smentito da quanto sostenuto dal IG. nella precedente causa, non potendo a costui ricondursi un possesso uti dominus a Pt_1
fronte della formulazione di una domanda di divisione nell'atto di citazione del 2007, che implica il riconoscimento della comproprietà in capo ai convenuti, nonché a fronte della pacifica consegna a della chiave del cancello elettrico negli anni '80 (cfr. terza CP_6
memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. attorea e cap. 12 avversario).
Atteso l'esito della lite, le relative spese vanno poste a carico degli attori soccombenti, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di rivendica proposta dagli attori;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di comproprietà sulla corte formulata dai convenuti;
3. dichiara assorbita ogni altra domanda delle parti;
4. condanna gli attori in solido a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in € 7.616,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Verona, 2 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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