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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1320/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n. 13, Parte_1
. LA RU (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso l'avv. Francesco Patti (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 27/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000116863000, notificata il 20.05.2023, cui sono sottesi la cartella di pagamento n. 13920110003004844000 e l'avviso di addebito n. 43920160001169915000, entrambi relativi a contributi IVS, pretesi per gli anni 2007 e 2009. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, che le pretese creditorie riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso, nonché rigettata
1 ogni avversa istanza, eccezione e difesa, Voglia b) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'intimazione di n. 13920239000116863/000 in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, rappresentati dalla cartella di pagamento n. 13920110003004844000 e dall'avviso di addebito n. 43920160001169915000; c) in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si voglia ipotizzare la regolare notifica degli atti presupposti, ovvero della cartella di pagamento n. 13920110003004844000 e dell'avviso di addebito n. 43920160001169915000, accertare e dichiarare per i motivi suesposti la prescrizione dei diritti di credito e di ogni somma in essi indicata, oggi richiesta con l'intimazione impugnata;
d) ordinare ai resistenti la cancellazione dai ruoli esattoriali dei diritti di credito e di ogni somma di cui sarà dichiarata la prescrizione;
e) condannare i Resistenti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_2 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa e se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver efficacemente notificato al ricorrente l'avviso di addebito n. 43920160001169915000, il 13.02.2017 (per compiuta giacenza),
2 aggiungendo di aver, in precedenza (il 7.05.2016) inoltrato al ricorrente una comunicazione di debito, inerente alla medesima pretesa creditoria.
5. Il ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n. CP_4
13920 000, il 21.06.2011. L'Agente della riscossione, tuttavia, ha anche provato di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento, quali:
- l'intimazione di pagamento n. 13980201400001297000, contenente la cartella di pagamento n. 13920110003004844000, il 7.07.2014;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189002782218000, contenente la cartella di pagamento n. 13920110003004844000, il 3.05.2019.
6. Le richieste di pagamento summenzionate devono considerarsi utili a interrompere i termini di prescrizione. Infatti, tra la data di notifica della cartella di pagamento a quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di odierna contestazione, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
7. Il ricorso, ad ogni modo, può trovare accoglimento limitatamente alla pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
8. Nessuna delle parti resistenti ha dimostrato di aver inoltrato al ricorrente, nell'arco temporale pari a cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito medesimo (13.02.2017) nessuna richiesta di pagamento. Di talché, tra la data di notifica dell'avviso di addebito (13.02.2017) e quella di notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione (20.05.2023) è spirato il quinquennio di prescrizione.
9. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché non può ravvisarsi alcuna prescrizione, da cui far discendere l'estinzione della pretesa riportata dalla cartella di pagamento, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito n. 43920160001169915000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n. 13, Parte_1
. LA RU (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso l'avv. Francesco Patti (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 27/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000116863000, notificata il 20.05.2023, cui sono sottesi la cartella di pagamento n. 13920110003004844000 e l'avviso di addebito n. 43920160001169915000, entrambi relativi a contributi IVS, pretesi per gli anni 2007 e 2009. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, che le pretese creditorie riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso, nonché rigettata
1 ogni avversa istanza, eccezione e difesa, Voglia b) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'intimazione di n. 13920239000116863/000 in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, rappresentati dalla cartella di pagamento n. 13920110003004844000 e dall'avviso di addebito n. 43920160001169915000; c) in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si voglia ipotizzare la regolare notifica degli atti presupposti, ovvero della cartella di pagamento n. 13920110003004844000 e dell'avviso di addebito n. 43920160001169915000, accertare e dichiarare per i motivi suesposti la prescrizione dei diritti di credito e di ogni somma in essi indicata, oggi richiesta con l'intimazione impugnata;
d) ordinare ai resistenti la cancellazione dai ruoli esattoriali dei diritti di credito e di ogni somma di cui sarà dichiarata la prescrizione;
e) condannare i Resistenti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_2 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa e se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver efficacemente notificato al ricorrente l'avviso di addebito n. 43920160001169915000, il 13.02.2017 (per compiuta giacenza),
2 aggiungendo di aver, in precedenza (il 7.05.2016) inoltrato al ricorrente una comunicazione di debito, inerente alla medesima pretesa creditoria.
5. Il ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n. CP_4
13920 000, il 21.06.2011. L'Agente della riscossione, tuttavia, ha anche provato di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento, quali:
- l'intimazione di pagamento n. 13980201400001297000, contenente la cartella di pagamento n. 13920110003004844000, il 7.07.2014;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189002782218000, contenente la cartella di pagamento n. 13920110003004844000, il 3.05.2019.
6. Le richieste di pagamento summenzionate devono considerarsi utili a interrompere i termini di prescrizione. Infatti, tra la data di notifica della cartella di pagamento a quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di odierna contestazione, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
7. Il ricorso, ad ogni modo, può trovare accoglimento limitatamente alla pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
8. Nessuna delle parti resistenti ha dimostrato di aver inoltrato al ricorrente, nell'arco temporale pari a cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito medesimo (13.02.2017) nessuna richiesta di pagamento. Di talché, tra la data di notifica dell'avviso di addebito (13.02.2017) e quella di notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione (20.05.2023) è spirato il quinquennio di prescrizione.
9. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché non può ravvisarsi alcuna prescrizione, da cui far discendere l'estinzione della pretesa riportata dalla cartella di pagamento, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito n. 43920160001169915000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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