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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3094 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Raffaele Balducci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Senigallia, Via Gherardi n. 70; ricorrente contro
/o i suoi eredi o aventi causa;
Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso,
- nel merito, in via principale: accertare che il Sig. , sulla scorta delle Parte_1
causali tutte come meglio esplicitate in premessa, ha posseduto, in maniera esclusiva, continua, ininterrotta, pubblica e pacifica uti dominus, per oltre venti anni, l'unità immobiliare adibita a civile abitazione e sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via Arceviese n.34, distinta al
- 1 - catasto dei fabbricati del predetto Comune al Foglio n.9, particella n.43, sub-, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita € 379,60#, e
- per l'effetto: dichiarare che il Sig. ha acquisito a titolo originario, per Parte_1
maturata usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà esclusiva, libera da vincoli, pesi e gravi, della suddetta unità immobiliare ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Ancona, con esonero di ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà, in favore dell'attore, con autorizzazione alla cancellazione di ogni formalità pregiudizievole ivi iscritta;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio e/o i suoi eredi o aventi Parte_1 Controparte_2
causa chiedendo di accertare il suo acquisto per usucapione della quota di ½ dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione e sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via Arceviese
n.34, distinta al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio n.9, particella n.43, sub-, categoria A/3, classe 2, vani 7.
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità della notifica, effettuata ex art.150 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del convenuto.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 12.03.2025 il difensore del ricorrente ha discusso la causa e precisato le conclusioni ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione della quota di ½ dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione e sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via Arceviese n.34, la cui restante metà già appartiene al ricorrente per successione legittima del padre
[...]
deceduto ad Ostra il 01.01.2009 (doc. 2 e 3). Persona_1
L'intestatario formale della quota oggetto del giudizio è (doc. depositato Controparte_1
telematicamente il 9.12.2024), il quale è emigrato negli Stati Uniti nei primi del novecento, come risultante dalla copia dell'estratto del foglio di famiglia del Comune di Ostra (doc. 4), per
- 2 - cui in mancanza di ulteriori notizie la notifica è stata correttamente effettuata anche nei confronti degli eredi o aventi causa ex art. 150 c.p.c..
Il ricorrente ha dedotto che né il né alcun suo eventuale erede o avente causa si è mai CP_1
interessato del bene oggetto di causa, posseduto da sempre in via esclusiva, in modo pieno pacifico ed indisturbato prima dal padre e poi dallo stesso ricorrente, che sono stati gli unici ad avere da sempre avuto le chiavi del bene de quo ed ad occuparsi della cura dello stesso provvedendo – ad esempio - agli allacci dell'illuminazione (doc. 5).
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ricorrente e prima di lui suo padre da almeno venti anni stanno possedendo per intero l'immobile oggetto di causa pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Il testimone che dal 1994 è vicino di casa del ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 che “Da quando mi sono trasferito in quella casa hanno sempre vissuto prima il signor
e poi con le rispettive famiglie, non ho mai visto altre persone”, che “non so Per_1 Pt_1
chi sia il signor e che “i nostri rapporti sono di buonissimo vicinato per Controparte_1 cui posso dire che quella è sempre stata la loro casa di famiglia”.
È stato sentito anche un altro vicino di casa del ricorrente, ovvero il quale ha Testimone_2 riferito: “vivo in via Arceviese da sempre e posso dire che quella che mi viene mostrata nella foto è sempre stata la casa della famiglia Adesso ci vive insieme alla Parte_1 Pt_1
- 3 - famiglia” e “non so chi sia né ho visto altre persone interessarsi Controparte_1 dell'immobile”.
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo il ricorrente e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che nessun convenuto si è costituito in giudizio per cui la proprietà del bene in questione non è stata rivendicata.
Vi è dunque piena prova del fatto che il ricorrente, anche in ragione del precedente possesso esercitato dal padre, abbia la disponibilità dell'intero immobile in via esclusiva da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del ricorrente della quota di ½ dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio nonché del fatto che l'impossibilità di individuare i convenuti ha reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario in via esclusiva per intervenuta usucapione Parte_1 dell'intera unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via
Arceviese n. 34, distinta al catasto dei fabbricati del predetto Comune al Foglio n.9, particella n.43, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita € 379,60; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3094 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Raffaele Balducci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Senigallia, Via Gherardi n. 70; ricorrente contro
/o i suoi eredi o aventi causa;
Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso,
- nel merito, in via principale: accertare che il Sig. , sulla scorta delle Parte_1
causali tutte come meglio esplicitate in premessa, ha posseduto, in maniera esclusiva, continua, ininterrotta, pubblica e pacifica uti dominus, per oltre venti anni, l'unità immobiliare adibita a civile abitazione e sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via Arceviese n.34, distinta al
- 1 - catasto dei fabbricati del predetto Comune al Foglio n.9, particella n.43, sub-, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita € 379,60#, e
- per l'effetto: dichiarare che il Sig. ha acquisito a titolo originario, per Parte_1
maturata usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà esclusiva, libera da vincoli, pesi e gravi, della suddetta unità immobiliare ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Ancona, con esonero di ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà, in favore dell'attore, con autorizzazione alla cancellazione di ogni formalità pregiudizievole ivi iscritta;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio e/o i suoi eredi o aventi Parte_1 Controparte_2
causa chiedendo di accertare il suo acquisto per usucapione della quota di ½ dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione e sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via Arceviese
n.34, distinta al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio n.9, particella n.43, sub-, categoria A/3, classe 2, vani 7.
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità della notifica, effettuata ex art.150 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del convenuto.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 12.03.2025 il difensore del ricorrente ha discusso la causa e precisato le conclusioni ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione della quota di ½ dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione e sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via Arceviese n.34, la cui restante metà già appartiene al ricorrente per successione legittima del padre
[...]
deceduto ad Ostra il 01.01.2009 (doc. 2 e 3). Persona_1
L'intestatario formale della quota oggetto del giudizio è (doc. depositato Controparte_1
telematicamente il 9.12.2024), il quale è emigrato negli Stati Uniti nei primi del novecento, come risultante dalla copia dell'estratto del foglio di famiglia del Comune di Ostra (doc. 4), per
- 2 - cui in mancanza di ulteriori notizie la notifica è stata correttamente effettuata anche nei confronti degli eredi o aventi causa ex art. 150 c.p.c..
Il ricorrente ha dedotto che né il né alcun suo eventuale erede o avente causa si è mai CP_1
interessato del bene oggetto di causa, posseduto da sempre in via esclusiva, in modo pieno pacifico ed indisturbato prima dal padre e poi dallo stesso ricorrente, che sono stati gli unici ad avere da sempre avuto le chiavi del bene de quo ed ad occuparsi della cura dello stesso provvedendo – ad esempio - agli allacci dell'illuminazione (doc. 5).
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ricorrente e prima di lui suo padre da almeno venti anni stanno possedendo per intero l'immobile oggetto di causa pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Il testimone che dal 1994 è vicino di casa del ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 che “Da quando mi sono trasferito in quella casa hanno sempre vissuto prima il signor
e poi con le rispettive famiglie, non ho mai visto altre persone”, che “non so Per_1 Pt_1
chi sia il signor e che “i nostri rapporti sono di buonissimo vicinato per Controparte_1 cui posso dire che quella è sempre stata la loro casa di famiglia”.
È stato sentito anche un altro vicino di casa del ricorrente, ovvero il quale ha Testimone_2 riferito: “vivo in via Arceviese da sempre e posso dire che quella che mi viene mostrata nella foto è sempre stata la casa della famiglia Adesso ci vive insieme alla Parte_1 Pt_1
- 3 - famiglia” e “non so chi sia né ho visto altre persone interessarsi Controparte_1 dell'immobile”.
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo il ricorrente e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che nessun convenuto si è costituito in giudizio per cui la proprietà del bene in questione non è stata rivendicata.
Vi è dunque piena prova del fatto che il ricorrente, anche in ragione del precedente possesso esercitato dal padre, abbia la disponibilità dell'intero immobile in via esclusiva da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del ricorrente della quota di ½ dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio nonché del fatto che l'impossibilità di individuare i convenuti ha reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario in via esclusiva per intervenuta usucapione Parte_1 dell'intera unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nel Comune di Ostra (AN) alla Via
Arceviese n. 34, distinta al catasto dei fabbricati del predetto Comune al Foglio n.9, particella n.43, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita € 379,60; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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