Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1986/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GERARDINA Parte_1
MENZA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MIRELLA ARLOTTA
resistente Oggetto: ricorso avverso cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e azione di accertamento negativo di indebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio l' e, premesso di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, deduceva che l' CP_1
l'aveva cancellata dai suddetti elenchi per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Dedotta l'erroneità della determinazione dell' avendo ella svolto CP_1 effettiva attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “Sireno Elisabeth” con sede in Bisignano, chiedeva, quindi, l'accertamento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopra indicati, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell di procedere alla ripetizione delle CP_1
1
§ E' infondata l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall' . CP_2
A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070). Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema 2 di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ebbene, nel caso di specie, l' ha provveduto a comunicare alla parte CP_1 ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo con provvedimenti ricevuti il 26.3.2024. Il ricorso depositato il 21.05.2024 è dunque tempestivo perché intervenuto nel termine complessivo di 210 giorni.
§ Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto per i motivi che seguono. Occorre premettere che in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano. Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l in ordine al diritto del primo a CP_1 conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000, n. 4232).
3 L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995). Osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particolareggiata – è dato ricavare che l'Azienda Agricola “Sireno Elisabeth”:
1) alcun potere datoriale è stato mai esercitato dalla sig.ra Sireno Elisabeth, del tutto estranea alla conduzione aziendale per l'intero periodo;
2) non è stata fornita prova alcuna della disponibilità di terreni diversi da quelli indicati nella D.A. presentata all'Istituto (in particolare non è stato dimostrato l'utilizzo dei terreni indicati come appartenenti alla “Curia” nella dichiarazione rilasciata dall'apparente datrice di lavoro);
3) non è stata data alcuna giustificazione all'esubero di GLA denunciate (102 nel 2017; 78 nel 2018; 41 nel 2019; 78 nel 2020) rispetto al fabbisogno dichiarato nella DA di iscrizione presso l' stimato dalla stessa Sig.ra CP_1
Sireno in 10 giornate di lavoro annue;
4) i pagamenti delle retribuzioni non sono documentabili, essendo asseritamente avvenuti in contanti;
5) non è stata fornita prova di vendite o ricavi negli anni 2017 e 2019 dei prodotti agricoli coltivati, laddove le vendite per gli altri anni risultano del tutto esigue;
6) l'insoluto contributivo relativo al periodo 2017/2020 è stato pari al 100%. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
4 L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuino il rapporti di lavoro formalmente denunciato nel periodo. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Il dato oggettivo dirimente è quello relativo ad una sostanzialmente assoluta assenza di attività di vendita di prodotti agricoli, a fronte della quale è del tutto inverosimile che l'azienda abbia corrisposto la dovuta retribuzione, senza tra l'altro precostituirsi prova dei pagamenti;
abbia ritenuto di non versare alcuna contribuzione;
abbia denunciato un numero di giornate lavorative di gran lunga maggiore rispetto al fabbisogno dichiarato nella DA di iscrizione all' numero di giornate che, inoltre, CP_1 difficilmente si giustifica in presenza di un solo lavoratore. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
§ Ciò detto, la richiesta prova per testi articolata dalla ricorrente non è idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, attesa, anche, la genericità di talune circostanze capitolate (non si comprende in cosa sarebbero consistiti gli “ordini specifici” che la ricorrente avrebbe ricevuto dal padre della datrice di lavoro, la cui perenne assenza dai luoghi in cui la ricorrente avrebbe lavorato non è stata in alcun modo giustificata). Né vale a infirmare le conclusioni dell'organo ispettivo la documentazione in questa sede prodotta dalla parte ricorrente (comunicazione obbligatoria UNILAV, buste paga) non essendo essa idonea, di per sé, a provare lo svolgimento, di fatto, delle dedotte prestazioni di lavoro, in assenza, tra l'altro di pagamenti tracciabili). Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro e della stessa azienda apparentemente datrice di lavoro, non può che conseguire il rigetto del ricorso. 5 L'accertata insussistenza del diritto alla reiscrizione non consente di valutare la domanda volta all'accertamento del preteso diritto a trattenere le prestazioni erogate e ritenute indebite.
“Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003). La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo… (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sentenza n. 620/2023; il principio, affermato dalla Corte con riferimento a fattispecie in cui si era accertata la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. 7/1970, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la perdita del diritto all'iscrizione deriva dall'accertata insussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura). A tanto consegue il rigetto del ricorso.
§ In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (norma applicabile alla fattispecie, cfr. Cass, Sez. L. ordinanza n. 10038/2024) le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 03/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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