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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.2504/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, nato a [...], il [...], residente a [...]; Parte_1
professione: operatore ecologico;
titolo di studio: licenza media;
codice fiscale cittadino C.F._1
italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Maria Caterina Lattuada
(codice fisale: – PEC: del Foro di Milano C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via della Guastalla, 9 (tel.
025512143; mail: ) Email_2
e nata a [...] il [...], residente a [...]; Testimone_1
professione: operaia addetta alla mensa;
titolo di studio: diploma;
codice fiscale C.F._3
cittadina rumena, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Maria Caterina
Lattuada (codice fisale: – PEC: del Foro C.F._4 Email_1
di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via della Guastalla, 9 (tel.
025512143; mail: ) Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cambiago, il 27 giugno 2015 iscritto nei Registri
dello stato civile del Comune di Cambiago, anno 2015, Atto n. 4, Reg atti di matrimonio, parte 2, Serie A;
Regime patrimoniale: Separazione dei beni;
□ separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/01/2021, omologato dal Tribunale di
Milano, in data 03/02/2021 su domanda congiunta,
con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], residente a [...]
Brianza, 106; codice fiscale , cittadina italiana, di anni 7 (minore di età) C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La SI e la figlia continueranno ad abitare in Cologno Viale Brianza, 106 Testimone_1 Persona_1
presso l'appartamento di proprietà esclusiva del SInor dallo stesso messo a loro Parte_1
disposizione fino alla maggiore età della figlia oppure alla Sua indipendenza economica;
2. Il SInor dichiara la propria residenza in Cambiago, via Maestri del Lavoro, 26 di sua Parte_1
esclusiva proprietà;
3. I si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi è economicamente autosufficiente e, pertanto, Per_2
non hanno previsto statuizioni in ordine al loro mantenimento, intendendosi reciprocamente rinunciate.
Per_ 4. La figlia oggi minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata stabilmente presso la madre con la quale continuerà ad abitare nella casa di Cologno, Viale Brianza, 106 di proprietà del padre e da lui messa a disposizione della moglie e della figlia fino alla maggiore età di quest'ultima oppure al raggiungimento della Sua indipendenza economica. Le decisioni di natura ordinaria e straordinaria, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le scelte più significative riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione anche religiosa saranno prese di comune accordo tra i coniugi. Le decisioni ordinarie di minor rilievo potranno essere assunte disgiuntamente nel tempo in cui ciascun genitore avrà la figlia con sé. I genitori si impegnano reciprocamente ad osservare condotte rispettose dei rispettivi ruoli genitoriali, collaborando e dialogando nel prioritario interesse della figlia, in modo da assicurarle serenità
ed equilibrio psico-fisico, consapevoli dell'importanza a tale fine della comunicazione e della condivisione del ruolo e delle responsabilità genitoriali. 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di vita della stessa e le sue esigenze lavorative indicativamente, e salvo diverso suo avviso comunicato con ragionevole preavviso:
Per_ a) tutti i giorni il padre prenderà all'uscita da scuola alle 16.00 e la terrà con sé fino alle 18 o,
comunque, sino al rientro a casa della madre;
b) a fine settimana alternati con prelievo il sabato dopo pranzo e riconsegna la domenica sera alle ore
19.30 presso l'abitazione della madre, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi;
c) nelle settimane in cui il padre non passerà il fine settimana con la bambina, quest'ultima potrà passare con lo stesso una notte infrasettimanale con prelievo da parte del padre all'uscita da scuola,
pernottamento presso la casa paterna e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
d) le vacanze natalizie saranno divise come segue: il 24 ed il 25 dicembre mattina il padre terrà con sé
Per_ Per_ e la riaccompagnerà a casa della madre nel pomeriggio. Dal 26 dicembre la madre starà con e, salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi, dal 27 dicembre al 6 gennaio, la madre e la figlia si recheranno in Romania presso la famiglia della madre. In tal caso, la SI dovrà dare avviso Tes_1
della partenza al padre con congruo preavviso e comunque almeno due giorni prima della data stabilita per la partenza.
e) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con la figlia due/tre settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre circa la scelta del periodo, entro il 30 maggio di ogni anno;
le
Per_ vacanze pasquali, coincidenti con il periodo di sospensione dalla scuola, trascorrerà il periodo con la madre, salvo il giorno di Pasqua in cui starà con il padre;
le vacanze di Carnevale, S. Ambrogio, 25
aprile, 1 maggio, ecc.: suddivisione tra i genitori da concordare, utilizzando in linea di massima il criterio dell'alternanza. Il tutto fatti salvi i migliori accordi presi di volta in volta dai coniugi.
Per_ f) I genitori stabiliscono sin da ora che potrà trascorrere con ciascun di loro brevi periodi di vacanza all'esterno (al massimo 15 gg. consecutivi). In tal caso il genitore che intende viaggiare con la minore deve comunicarlo all'altro con congruo preavviso e comunque almeno due giorni prima della partenza.
Ogni volta che uno dei genitori decida di fare una vacanza anche all'estero con la minore dovrà
comunicare all'altro il luogo in cui si troverà la minore per tutto il soggiorno oltre al numero di telefono,
anche fisso, al quale poter contattare la figlia e parlare con lei. Durante tutto il soggiorno sarà cura del Per_ genitore in viaggio fare in modo che possa parlare quotidianamente con l'altro genitore. Sono
sempre fatti salvi i migliori accordi stabiliti di volta in volta tra i genitori.
Per_ g) Nel giorno del compleanno di entrambi i genitori si impegnano a concordare e condividere i relativi festeggiamenti;
6. Il sig. continuerà a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia, l'importo mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), somma da versare in via posticipata entro il giorno 20 di ogni mese per dodici mensilità mediante bonifico bancario a favore della SI.ra , Tes_1
da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat-costo vita, con indice base alla data della sentenza.
7. Il SInor verserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Parte_1
Protocollo del Tribunale di Milano e ed in particolare: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o medico specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base o dal medico specialista, coperti o meno dal SSN.
- spese mediche che richiedono il previo accordo tra i genitori: g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e specialisti privati;
h) farmaci omeopatici;
i) trattamenti sanitari o visite, previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) gite con pernottamento;
c) corsi di recupero o lezioni private.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di musica e strumenti musicali;
b) attività sportive con pertinente abbigliamento ed attrezzature;
c) corsi di lingue;
d) spese ricreative e/o ludiche;
e babysitter;
Ove tutte queste spese vengano, invece, anticipate dal signor la signora , a sua volta, Pt_1 Tes_1
corrisponderà il 50% delle medesime spese con le stesse modalità previste per il padre.
In ogni caso, per eventuali altre spese non previste nell'elenco che precede e da suddividere al 50%, i genitori fanno riferimento al Protocollo d'Intesa- linee guida sottoscritto il 14/11/2017 dalla Corte
d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. 8. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e/o passaporti validi per l'espatrio per sé e i minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
C Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Cambiago, il 27
giugno 2015 tra e . Parte_1 Testimone_1
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG