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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 513 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Ambra n. 7, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso, dall'avv. Nicola Maccarrone, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Persona_2
Palermo.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 16.01.2024, il ricorrente premetteva che in data 08.12.2023 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293
2023 90146672 80 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento per somme iscritte a ruolo dall' e CP_2
CP_ dall' .
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000, dell' di Catania, con la quale viene CP_2 richiesto il pagamento di € 3.105,96.
2. Cartella di pagamento n. 293 2016 00446350 51 000, dell' di Catania, con la quale viene CP_2 richiesto il pagamento di € 1.326,21. CP_
3. Avviso di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 1.908,34. CP_
4. Avviso di addebito n. 593 2014 00056949 66 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 1.963,47. CP_
5. Avviso di addebito n. 593 2015 00002954 87 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 2.086,07. CP_
6. Avviso di addebito n. 593 2014 00031957 91 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 308,46. CP_
7. Avviso di addebito n. 593 2015 00050224 20 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 4.822,18. CP_
8. Avviso di addebito n. 593 2015 00058137 28 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 4.804,87. CP_
9. Avviso di addebito n. 593 2016 00004163 70 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 2.722,64. CP_
10. Avviso di addebito n. 593 2016 00035525 91 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 5.363,97. CP_
11. Avviso di addebito n. 593 2016 00036528 71 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 18.546,23. CP_
12. Avviso di addebito n. 593 2016 00044934 14 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 2.696,89.
Il ricorrente, deduceva di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notifica della suddetta intimazione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione, anche eventualmente successiva alla provata notifica dei predetti atti.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per
2 intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
-
Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
eccepiva la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, gli avvisi di addebito;
la carenza di legittimazione per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della Riscossione la produzione degli atti interruttivi;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; la CP_2 carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi e la sua chiamata in giudizio, non avendo il ricorrente contestato il merito della pretesa bensì soltanto il procedimento di riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 20.06.2024, resa all'esito dell'udienza del 14.06.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza del 06.12.2024, veniva accolta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall' e CP_2 disposta l'acquisizione della documentazione in essa specificata.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 14.03.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.04.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto
3 del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ciò premesso occorre, anche, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, comunque, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
4 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il ricorrente ha contestato la mancata notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento proponendo un'opposizione agli atti esecutivi ed inoltre eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento si assumessero notificati nelle date indicate nella intimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, l'opponente ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.
Preliminarmente va disatteso il chiesto rinvio per decisione con termine per note, stante che la nuova produzione documentale è stata depositata in data 28.02.2025 e quindi agevolmente contestabile con le note ex art. 127 Ter c.p.c., per come peraltro posto in essere da parte ricorrente.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
09.12.2023 (e non l'8.12.2023), mentre l'opposizione è stata depositata in data 16.01.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
In ogni caso, con riferimento all'eccepita mancata notificazione degli avvisi di addebito, che va esaminata al solo fine di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D Lgs. 46/1999 va rilevato come CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – essi risultano regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Più precisamente, l'Istituto previdenziale ha prodotto per quanto riguarda gli avvisi di addebito suindicati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate (n. 65017762113-9, consegnata il 05.02.2014 (addebito n. 593 2013
00060253 39 000); n. 65031299295-7, consegnata il 04.11.2014 (addebito n. 593 2014 00056949 66 000); n.
65032165898-3, consegnata il 25.05.2015 (addebito n. 593 2015 00002954 87 000); 65034525893-5, consegnata il 24.11.2015 (addebito n. 593 2015 00050224 20 000); 65034834948-3, consegnata il 03.02.2016
(addebito n. 593 2015 00058137 28 000); 65036717741-0, consegnata il 07.07.2016 (addebito n. 593 2016
0035525 91 000); 65031512767-0, consegnata il 06.07.2016 (addebito n. 593 2016 00036528 71 000);
65037111145-2, consegnata il 26.10.2016 (addebito n. 593 2016 00044934 14 000); spedite a mezzo del servizio postale ordinario.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
5 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo
6 dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
7 Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile, tranne che per l'avviso di addebito n.
593 2016 00004163 70 000, per il quale non è stata fornita prova della sua notificazione.
Con riferimento, inoltre, all'avviso di addebito n. 593 2014 00031957 91 000, indicato nel frontespizio dell'intimazione di pagamento, ma poi non riportato nell'elenco degli atti contenuti nella predetta intimazione, va rilevato che esso si riferisce ad altro soggetto ( ) e non al ricorrente, per come si Testimone_1
CP_ evince dalla documentazione allegata dall' , pertanto non sussiste legittimazione attiva del ricorrente.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
8 La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Con riguardo alle cartelle di pagamento, va innanzi tutto evidenziato che a seguito dell'ordinanza di esibizione emessa il 06.12.2024, l , avendo ottemperato alla notifica della stessa all'Agenzia delle Entrate CP_2
Riscossione e quest'ultima ha trasmesso i relativi atti, ha fornito prova della loro notificazione.
Tale documentazione viene acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ribadendo le motivazioni già indicate nell'ordinanza di esibizione, che qui devono ritenersi integralmente richiamate.
Infatti, la cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000, risulta regolarmente notificata in data
16.09.2015 a mani del ricorrente;
mentre la cartella di pagamento n. 293 2016 00446350 51 000, risulta notificata mediante deposito nella casa comunale in data 20.04.2017, cui è seguita la spedizione della raccomandata a/r n. 21001302746-9, restituita al mittente per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni
9 dall'avviso lasciato in data 26.09.2017, quindi regolarmente notificata in data 06.10.2017, come da documentazione allegata.
Ne consegue che anche per le suindicate cartelle di pagamento il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione, era decorso e l'impugnazione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999 deve dichiararsi tardiva, valendo quanto già sopra esposto.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma
9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti (Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Infatti, al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
10 Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione della cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000 in data 16.09.2015 e della cartella di pagamento n. 293 2016
00446350 51 000 in data 06.10.2017; nonché degli avvisi di addebito rispettivamente in data 05.02.2014
(addebito n. 593 2013 00060253 39 000); 04.11.2014 (addebito n. 593 2014 00056949 66 000); 25.05.2015
(addebito n. 593 2015 00002954 87 000); 24.11.2015 (addebito n. 593 2015 00050224 20 000); 03.02.2016
(addebito n. 593 2015 00058137 28 000); 07.07.2016 (addebito n. 593 2016 0035525 91 000); 06.07.2016
(addebito n. 593 2016 00036528 71 000); 26.10.2016 (addebito n. 593 2016 00044934 14 000), ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre CP_ innanzi tutto evidenziare come l ha fornito prova che è stata notificata in data 18.02.2018 l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90303247 52 000, con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013 00060253 39
000, atto idoneo ad interrompere la prescrizione, precedente a quello qui opposto. CP_ Inoltre, entrambi gli enti impositori ( ed ) hanno dato prova che era stata notificata in data CP_2
29.03.2019 l'intimazione di pagamento n. 293 2018 90147488 51 000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000 ed agli avvisi di addebito n. 593 2014 00056949 66 000 e n. 593
2015 00002954 87 000, atto idoneo e tempestivo ad interrompere la prescrizione, precedente a quello qui opposto;
in data 08.07.2022 l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90001872 05 000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2016 00446350 51 000 ed agli avvisi di addebito n. 593 2015 00050224 20 000,
n. 593 2015 00058137 28 000, n. 593 2016 0035525 91 000, n. 593 2016 00036528 71 000 e n. 593 2016
00044934 14 000), atto idoneo e tempestivo ad interrompere la prescrizione, precedente a quello qui opposto.
Pertanto, va rilevato che il termine di prescrizione non era ancora decorso tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90147488 51 000 in data 29.03.2019 (cartella di pagamento n. 293 2015 00356785
62 000; avvisi di addebito n. 593 2014 00056949 66 000 e n. 593 2015 00002954 87 000) e quella qui opposta notificata in data 09.12.2023, andando a scadere il 29.03.2024; del pari non era decorso tra la notifica in data
08.07.2022 dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90001872 05 000 (cartella di pagamento n. 293 2016
00446350 51 000), e quella qui opposta notificata in data 09.12.2023, andando a scadere l'8.07.2027 (senza considerare la sospensione per Covid-19).
Sul decorso del termine prescrizionale, inoltre, assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Infatti, sull'ordinario termine prescrizionale per gli avvisi di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, n. 593
2015 00050224 20 000, n. 593 2015 00058137 28 000, n. 593 2016 0035525 91 000, n. 593 2016 00036528
71 000 e n. 593 2016 00044934 14 000, che andava rispettivamente a maturare il 18.02.2023, 24.11.2020,
03.02.2021, 07.07.2021, 06.07.2021 e 26.10.2021 assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
11 Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di
12 accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 24.11.2020 (addebito n. 593 2015 00050224 20
000), la notifica dell'intimazione n. 293 2022 9000187205 000 in data 08.07.2022, è stata notificata dopo che tale termine fosse decorso in quanto era spirato in data 17.05.2022, quindi senza alcuna valenza interruttiva di un termine già spirato;
mentre non lo era per i restanti avvisi di addebito (n. 593 2015 00058137 28 000, n.
593 2016 0035525 91 000, n. 593 2016 00036528 71 000 e n. 593 2016 00044934 14 000), avendolo tempestivamente interrotto e non era nuovamente decorso alla data di notifica di quella oggetto di impugnazione in questa sede.
Del pari non era decorso con riferimento agli altri avvisi di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, n. 593
2014 00056949 66 000 e n. 593 2015 00002954 87 000, poiché esso era stato interrotto dalla notifica in data
18.02.2018 dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 90303247 52 000 (avviso di addebito n. 593 2013
00060253 39 000) e dalla notifica in data 29.03.2019 dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90147488 51
000 (avvisi di addebito n. 593 2014 00056949 66 000 e n. 593 2015 00002954 87 000), e quindi i termini andavano a scadere in data 18.02.2023 e 29.03.2024. Infatti, il primo termine sconta la sospensione della sopramenzionata normativa (che spirava il 10.08.2024), mentre il secondo termine non era decorso anche senza l'applicazione della predetta sospensione.
Viceversa, va dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2016 00004163 70 000 per la mancata prova della sua notificazione e l'intervenuta prescrizione per quanto riguarda le somme dovute a titolo di contributi CP_
I.V.S. fissi entro il minimale anno 2015, poiché il termine di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento, da individuarsi – in mancanza di specificazione – dal 16.02.2016, era
13 ampiamente decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata, anche tenendo in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali, pari a 311 giorni.
3. Spese.
Le spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza e del complessivo esito del giudizio, possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante metà va posta a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.01.2024 da nei confronti dell' , ( , in Parte_1 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] CP_2 così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
2. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, n.
593 2014 00056949 66 000, n. 593 2015 00002954 87 000, n. 593 2015 00058137 28 000, n. 593 2016
0035525 91 000, n. 593 2016 00036528 71 000 e n. 593 2016 00044934 14 000, dichiarando dovuti i contributi previdenziali dagli stessi portati, perché non prescritti.
3. Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito n. 593 2015 00050224 20 000, dichiarando non dovuti i contributi previdenziali dallo stesso portato, perché prescritti ed annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
4. Dichiara l'omessa notificazione dell'avviso di addebito n. 593 2016 00004163 70 000 e per l'effetto dichiara estinti per prescrizione le somme richieste a titolo di contributi, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
5. Dichiara la carenza di legittimazione attiva con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2014 00031957
91 000.
6. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso le cartelle di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000 e n. 293 2016 00446350 51 000, dichiarando dovuti i premi assicurativi dagli stessi portati, perché non prescritti.
7. Compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti, come sopra generalizzati, la restante metà, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 3.290,00, pro capite, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania. 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 513 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Ambra n. 7, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso, dall'avv. Nicola Maccarrone, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Persona_2
Palermo.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 16.01.2024, il ricorrente premetteva che in data 08.12.2023 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293
2023 90146672 80 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento per somme iscritte a ruolo dall' e CP_2
CP_ dall' .
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000, dell' di Catania, con la quale viene CP_2 richiesto il pagamento di € 3.105,96.
2. Cartella di pagamento n. 293 2016 00446350 51 000, dell' di Catania, con la quale viene CP_2 richiesto il pagamento di € 1.326,21. CP_
3. Avviso di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 1.908,34. CP_
4. Avviso di addebito n. 593 2014 00056949 66 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 1.963,47. CP_
5. Avviso di addebito n. 593 2015 00002954 87 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 2.086,07. CP_
6. Avviso di addebito n. 593 2014 00031957 91 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 308,46. CP_
7. Avviso di addebito n. 593 2015 00050224 20 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 4.822,18. CP_
8. Avviso di addebito n. 593 2015 00058137 28 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 4.804,87. CP_
9. Avviso di addebito n. 593 2016 00004163 70 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 2.722,64. CP_
10. Avviso di addebito n. 593 2016 00035525 91 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 5.363,97. CP_
11. Avviso di addebito n. 593 2016 00036528 71 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 18.546,23. CP_
12. Avviso di addebito n. 593 2016 00044934 14 000, dell' di Catania, con il quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di € 2.696,89.
Il ricorrente, deduceva di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notifica della suddetta intimazione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione, anche eventualmente successiva alla provata notifica dei predetti atti.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per
2 intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
-
Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
eccepiva la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, gli avvisi di addebito;
la carenza di legittimazione per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della Riscossione la produzione degli atti interruttivi;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; la CP_2 carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi e la sua chiamata in giudizio, non avendo il ricorrente contestato il merito della pretesa bensì soltanto il procedimento di riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 20.06.2024, resa all'esito dell'udienza del 14.06.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza del 06.12.2024, veniva accolta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall' e CP_2 disposta l'acquisizione della documentazione in essa specificata.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 14.03.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.04.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto
3 del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ciò premesso occorre, anche, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, comunque, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
4 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il ricorrente ha contestato la mancata notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento proponendo un'opposizione agli atti esecutivi ed inoltre eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento si assumessero notificati nelle date indicate nella intimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, l'opponente ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.
Preliminarmente va disatteso il chiesto rinvio per decisione con termine per note, stante che la nuova produzione documentale è stata depositata in data 28.02.2025 e quindi agevolmente contestabile con le note ex art. 127 Ter c.p.c., per come peraltro posto in essere da parte ricorrente.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
09.12.2023 (e non l'8.12.2023), mentre l'opposizione è stata depositata in data 16.01.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
In ogni caso, con riferimento all'eccepita mancata notificazione degli avvisi di addebito, che va esaminata al solo fine di verificare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D Lgs. 46/1999 va rilevato come CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – essi risultano regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Più precisamente, l'Istituto previdenziale ha prodotto per quanto riguarda gli avvisi di addebito suindicati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate (n. 65017762113-9, consegnata il 05.02.2014 (addebito n. 593 2013
00060253 39 000); n. 65031299295-7, consegnata il 04.11.2014 (addebito n. 593 2014 00056949 66 000); n.
65032165898-3, consegnata il 25.05.2015 (addebito n. 593 2015 00002954 87 000); 65034525893-5, consegnata il 24.11.2015 (addebito n. 593 2015 00050224 20 000); 65034834948-3, consegnata il 03.02.2016
(addebito n. 593 2015 00058137 28 000); 65036717741-0, consegnata il 07.07.2016 (addebito n. 593 2016
0035525 91 000); 65031512767-0, consegnata il 06.07.2016 (addebito n. 593 2016 00036528 71 000);
65037111145-2, consegnata il 26.10.2016 (addebito n. 593 2016 00044934 14 000); spedite a mezzo del servizio postale ordinario.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
5 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo
6 dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
7 Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile, tranne che per l'avviso di addebito n.
593 2016 00004163 70 000, per il quale non è stata fornita prova della sua notificazione.
Con riferimento, inoltre, all'avviso di addebito n. 593 2014 00031957 91 000, indicato nel frontespizio dell'intimazione di pagamento, ma poi non riportato nell'elenco degli atti contenuti nella predetta intimazione, va rilevato che esso si riferisce ad altro soggetto ( ) e non al ricorrente, per come si Testimone_1
CP_ evince dalla documentazione allegata dall' , pertanto non sussiste legittimazione attiva del ricorrente.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
8 La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Con riguardo alle cartelle di pagamento, va innanzi tutto evidenziato che a seguito dell'ordinanza di esibizione emessa il 06.12.2024, l , avendo ottemperato alla notifica della stessa all'Agenzia delle Entrate CP_2
Riscossione e quest'ultima ha trasmesso i relativi atti, ha fornito prova della loro notificazione.
Tale documentazione viene acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ribadendo le motivazioni già indicate nell'ordinanza di esibizione, che qui devono ritenersi integralmente richiamate.
Infatti, la cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000, risulta regolarmente notificata in data
16.09.2015 a mani del ricorrente;
mentre la cartella di pagamento n. 293 2016 00446350 51 000, risulta notificata mediante deposito nella casa comunale in data 20.04.2017, cui è seguita la spedizione della raccomandata a/r n. 21001302746-9, restituita al mittente per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni
9 dall'avviso lasciato in data 26.09.2017, quindi regolarmente notificata in data 06.10.2017, come da documentazione allegata.
Ne consegue che anche per le suindicate cartelle di pagamento il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione, era decorso e l'impugnazione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999 deve dichiararsi tardiva, valendo quanto già sopra esposto.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma
9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti (Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Infatti, al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
10 Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione della cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000 in data 16.09.2015 e della cartella di pagamento n. 293 2016
00446350 51 000 in data 06.10.2017; nonché degli avvisi di addebito rispettivamente in data 05.02.2014
(addebito n. 593 2013 00060253 39 000); 04.11.2014 (addebito n. 593 2014 00056949 66 000); 25.05.2015
(addebito n. 593 2015 00002954 87 000); 24.11.2015 (addebito n. 593 2015 00050224 20 000); 03.02.2016
(addebito n. 593 2015 00058137 28 000); 07.07.2016 (addebito n. 593 2016 0035525 91 000); 06.07.2016
(addebito n. 593 2016 00036528 71 000); 26.10.2016 (addebito n. 593 2016 00044934 14 000), ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre CP_ innanzi tutto evidenziare come l ha fornito prova che è stata notificata in data 18.02.2018 l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90303247 52 000, con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013 00060253 39
000, atto idoneo ad interrompere la prescrizione, precedente a quello qui opposto. CP_ Inoltre, entrambi gli enti impositori ( ed ) hanno dato prova che era stata notificata in data CP_2
29.03.2019 l'intimazione di pagamento n. 293 2018 90147488 51 000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000 ed agli avvisi di addebito n. 593 2014 00056949 66 000 e n. 593
2015 00002954 87 000, atto idoneo e tempestivo ad interrompere la prescrizione, precedente a quello qui opposto;
in data 08.07.2022 l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90001872 05 000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2016 00446350 51 000 ed agli avvisi di addebito n. 593 2015 00050224 20 000,
n. 593 2015 00058137 28 000, n. 593 2016 0035525 91 000, n. 593 2016 00036528 71 000 e n. 593 2016
00044934 14 000), atto idoneo e tempestivo ad interrompere la prescrizione, precedente a quello qui opposto.
Pertanto, va rilevato che il termine di prescrizione non era ancora decorso tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90147488 51 000 in data 29.03.2019 (cartella di pagamento n. 293 2015 00356785
62 000; avvisi di addebito n. 593 2014 00056949 66 000 e n. 593 2015 00002954 87 000) e quella qui opposta notificata in data 09.12.2023, andando a scadere il 29.03.2024; del pari non era decorso tra la notifica in data
08.07.2022 dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90001872 05 000 (cartella di pagamento n. 293 2016
00446350 51 000), e quella qui opposta notificata in data 09.12.2023, andando a scadere l'8.07.2027 (senza considerare la sospensione per Covid-19).
Sul decorso del termine prescrizionale, inoltre, assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Infatti, sull'ordinario termine prescrizionale per gli avvisi di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, n. 593
2015 00050224 20 000, n. 593 2015 00058137 28 000, n. 593 2016 0035525 91 000, n. 593 2016 00036528
71 000 e n. 593 2016 00044934 14 000, che andava rispettivamente a maturare il 18.02.2023, 24.11.2020,
03.02.2021, 07.07.2021, 06.07.2021 e 26.10.2021 assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
11 Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di
12 accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 24.11.2020 (addebito n. 593 2015 00050224 20
000), la notifica dell'intimazione n. 293 2022 9000187205 000 in data 08.07.2022, è stata notificata dopo che tale termine fosse decorso in quanto era spirato in data 17.05.2022, quindi senza alcuna valenza interruttiva di un termine già spirato;
mentre non lo era per i restanti avvisi di addebito (n. 593 2015 00058137 28 000, n.
593 2016 0035525 91 000, n. 593 2016 00036528 71 000 e n. 593 2016 00044934 14 000), avendolo tempestivamente interrotto e non era nuovamente decorso alla data di notifica di quella oggetto di impugnazione in questa sede.
Del pari non era decorso con riferimento agli altri avvisi di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, n. 593
2014 00056949 66 000 e n. 593 2015 00002954 87 000, poiché esso era stato interrotto dalla notifica in data
18.02.2018 dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 90303247 52 000 (avviso di addebito n. 593 2013
00060253 39 000) e dalla notifica in data 29.03.2019 dell'intimazione di pagamento n. 293 2018 90147488 51
000 (avvisi di addebito n. 593 2014 00056949 66 000 e n. 593 2015 00002954 87 000), e quindi i termini andavano a scadere in data 18.02.2023 e 29.03.2024. Infatti, il primo termine sconta la sospensione della sopramenzionata normativa (che spirava il 10.08.2024), mentre il secondo termine non era decorso anche senza l'applicazione della predetta sospensione.
Viceversa, va dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2016 00004163 70 000 per la mancata prova della sua notificazione e l'intervenuta prescrizione per quanto riguarda le somme dovute a titolo di contributi CP_
I.V.S. fissi entro il minimale anno 2015, poiché il termine di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento, da individuarsi – in mancanza di specificazione – dal 16.02.2016, era
13 ampiamente decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata, anche tenendo in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali, pari a 311 giorni.
3. Spese.
Le spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza e del complessivo esito del giudizio, possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante metà va posta a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.01.2024 da nei confronti dell' , ( , in Parte_1 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] CP_2 così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
2. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2013 00060253 39 000, n.
593 2014 00056949 66 000, n. 593 2015 00002954 87 000, n. 593 2015 00058137 28 000, n. 593 2016
0035525 91 000, n. 593 2016 00036528 71 000 e n. 593 2016 00044934 14 000, dichiarando dovuti i contributi previdenziali dagli stessi portati, perché non prescritti.
3. Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito n. 593 2015 00050224 20 000, dichiarando non dovuti i contributi previdenziali dallo stesso portato, perché prescritti ed annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
4. Dichiara l'omessa notificazione dell'avviso di addebito n. 593 2016 00004163 70 000 e per l'effetto dichiara estinti per prescrizione le somme richieste a titolo di contributi, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
5. Dichiara la carenza di legittimazione attiva con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2014 00031957
91 000.
6. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso le cartelle di pagamento n. 293 2015 00356785 62 000 e n. 293 2016 00446350 51 000, dichiarando dovuti i premi assicurativi dagli stessi portati, perché non prescritti.
7. Compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti, come sopra generalizzati, la restante metà, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 3.290,00, pro capite, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania. 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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