Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Ulisse Corea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Crotone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- reso dalla Prefettura-UTG di Crotone, recante diniego dell'istanza di riesame dell'informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, resa ai danni della ricorrente;
nonché, ove occorra, per l'annullamento
- della predetta informativa interdittiva n. -OMISSIS-, nonché, nei limiti esposti con il presente ricorso, dell'informativa liberatoria del -OMISSIS-;
subordinatamente, per la condanna
della Prefettura U.T.G. di Crotone a riesaminare le istanze di riesame dell'informativa interdittiva n. -OMISSIS-, con annullamento ex tunc della stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Crotone e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della illegittimità del diniego opposto dalla Prefettura di Crotone al riesame dell'informativa interdittiva antimafia ai fini del suo annullamento in autotutela, come richiesto dalla ricorrente;
- in data 5 novembre 2025, quest’ultima ha depositato il provvedimento del-OMISSIS-, con il quale la predetta Autorità prefettizia ha respinto l’istanza di riesame ai fini di annullamento della misura interdittiva;
- in considerazione di ciò, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il Collegio, ai sensi dell’art.73, co.3, c.p.a., ha dato avviso alle parti della sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che:
- con il riferito provvedimento del-OMISSIS-, il Prefetto, sebbene abbia concluso per la legittimità dell’originario provvedimento interdittivo e quindi negato il richiesto riesame ai fini dell’annullamento in autotutela dello stesso, ha, comunque, riesercitato il potere di pertinenza provvedendo in autotutela a riesaminare l’atto interdittivo adottato nel 2013, dando seguito comunque all’istanza formulata dalla ricorrente;
- deve, quindi, ritenersi superato il diniego oggetto del presente giudizio e sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto , pertanto, che:
- deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità e complessità della vicenda, nonché per la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
LA CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CO | AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.