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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1425 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla Via Atellana n. 3, difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Ivana Nicolò RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz 11, domiciliaRESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 23.1.2024 la ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere cittadina indiana e di essere giunta sul territorio nazionale per essere scappata dal proprio paese di origine a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarla. Assumeva di avere, quindi, inoltrato vari solleciti ad adempiere, l'ultimo il 04.12.2023. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Si fissava l'udienza del 24 settembre 2025 per il merito della causa;
la parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dalla domanda. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit.. Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Il ricorrente ha vantato il diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Il ricorrente ha provato, come sopra precisato, d'aver prima presentato domanda e poi sollecitato con ulteriore pec.; malgrado i solleciti posti in essere le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale non sono state mai avviate. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali. Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , CP_1 cui compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. In assenza di argomentazioni difensive di parte resistente, che è rimasto contumace, il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione e l'inadempimento, protrattosi per mesi, al suo obbligo, non rappresentano cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non può che condurre all'accoglimento della domanda. La fondatezza del ricorso non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina al
, tramite la Questura di Napoli, di ricevere e registrare la Controparte_1 domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente nei modi e nei tempi fissati dall'art. 26 d.lgs. 25\2008 e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento;
nulla per le spese.
dott. Mario De Simone
XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1425 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla Via Atellana n. 3, difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Ivana Nicolò RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz 11, domiciliaRESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 23.1.2024 la ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere cittadina indiana e di essere giunta sul territorio nazionale per essere scappata dal proprio paese di origine a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarla. Assumeva di avere, quindi, inoltrato vari solleciti ad adempiere, l'ultimo il 04.12.2023. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Si fissava l'udienza del 24 settembre 2025 per il merito della causa;
la parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dalla domanda. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit.. Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Il ricorrente ha vantato il diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Il ricorrente ha provato, come sopra precisato, d'aver prima presentato domanda e poi sollecitato con ulteriore pec.; malgrado i solleciti posti in essere le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale non sono state mai avviate. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali. Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , CP_1 cui compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. In assenza di argomentazioni difensive di parte resistente, che è rimasto contumace, il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione e l'inadempimento, protrattosi per mesi, al suo obbligo, non rappresentano cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non può che condurre all'accoglimento della domanda. La fondatezza del ricorso non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina al
, tramite la Questura di Napoli, di ricevere e registrare la Controparte_1 domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente nei modi e nei tempi fissati dall'art. 26 d.lgs. 25\2008 e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento;
nulla per le spese.
dott. Mario De Simone