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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 227/2023
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 quali eredi di e di Persona_1 Parte_4
(C.F. ,, quale erede di
[...] C.F._4 Persona_1
quale erede di Parte_5 Parte_4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Benvenuto
APPELLANTI
Contro
pagina 1 di 21 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Roberto Maria Danesi De Luca e dall'avv. Francesco Maria Danesi De
Luca
GIA' (C.F. , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cola
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 93/2023 pubblicata il 27.1.2023
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLANTI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertati i fatti per cui è causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti negli atti di causa, ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 92/2023 del Tribunale di Ancona e in accoglimento dei
…motivi di gravame, accogliere la domanda originariamente spiegata dagli attori e per l'effetto accertata e dichiarata la responsabilità solidale e/o concorsuale della e/o del , in persona dei Controparte_4 Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per i danni arrecati alla proprietà del
Dott. dante causa degli odierni appellanti, in conseguenza Persona_1 dell'evento franoso verificatosi in data 12.11.2013 alle ore 3 del mattino, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore degli istanti, nella loro spiegata qualità di eredi legittimi del Dott. Per_1
e del Dott. della somma complessiva di € 1.040.236,39
[...] Parte_4 iva compresa, come in atti quantificata e/o di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta equa e di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con ogni conseguente statuizione e con condanna delle controparti al pagamento integrale delle spese di CT e delle spese processuali di lite di entrambi i gradi di giudizio e quindi con riforma della sentenza impugnata anche sotto tale specifico profilo in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
pagina 2 di 21 In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi capitolata nella seconda memoria ex art. 183 VI^ comma c.p.c., a firma del sottoscritto procuratore, con i testi ivi indicati, nonché si insta per la integrale rinnovazione della CT redatta dall'IN. , alla luce delle carenze, omissioni, Persona_2 inesattezze e lacune evidenziate nella parte motiva dell'atto di appello ed in tutte le osservazioni, deduzioni e contestazioni formulate dai consulenti di parte attrice e nel parere pro veritate fatto proprio dai CC.TT.PP. e reiterate all'udienza del
15.10.2020 del giudizio di primo grado, da intendersi qui di seguito in toto ritrascritte e richiamate. In estremo subordine si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia porre a base della propria decisione le risultanze provenienti dalla perizia dell'IN. unica ad essere stata effettuata sulla base di Persona_3 rilievi, misurazioni, calcoli matematici ed accertamenti tecnici reali e non già sulla base di ricostruzioni tecniche basate su mere interpretazioni soggettive, come quella redatta dall'IN. ”. Persona_2
DEL COMUNE DI : CP_1 in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , avverso la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di
[...] Parte_5
Ancona, per mancata specificazione dei motivi di impugnazione, con vitto-ria delle spese e competenze di giudizio;
nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dai
Sigg.ri , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, avverso la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Ancona, della Parte_5 quale si chiede quindi l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
nel merito, in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse accogliere in qualsiasi misura l'appello proposto dai Sigg.ri , Parte_1
, , , , riformando Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la società
unico soggetto tenuto a risarcire i danni subiti dagli appellanti, in CP_2 CP_2
pagina 3 di 21 virtù del contratto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del
28.11.2012; nel merito, in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte
d'Appello dovesse accogliere in qualsiasi misura l'appello proposto dai Sigg.ri
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, riformando la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Ancona, con Parte_5 statuizione dii responsabilità solidale e/o concorrente di entrambi i convenuti, accertare e dichiarare la percentuale di colpa di ciascuno, contenendo conseguentemente la condanna del nella percentuale di Controparte_1 responsabilità accertata a suo carico.
(GIÀ Controparte_5 Controparte_3
Voglia la Corte d'Appello di Ancona rigettare l'appello ex adverso proposto con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese del grado.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del e di Parte_4 Parte_4 Controparte_1
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad Controparte_3 un evento franoso verificatosi in data 12.11.2013 sul terreno di proprietà del loro ascendente, sito in , asseritamente ricollegabile ad una Persona_1 CP_1 rottura dell'acquedotto che attraversava la proprietà e che non era stata prontamente e debitamente eliminata da alla quale il Controparte_3 [...]
aveva appaltato il servizio di manutenzione e gestione CP_1 dell'acquedotto comunale.
In particolare, il giudice di primo grado, respinte le istanze di prova orale ed espletata una CT diretta a ricostruire la cinematica della frana, ad individuare le cause - e, in caso di concause, l'entità del concorso di ciascuna - e ad accertare la entità dei danni, all'esito della attività istruttoria ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario svolto da Parte_6 CP_6
pagina 4 di 21 , e (accogliendo sul punto la eccezione Pt_7 Parte_8 Controparte_7 sollevata dagli attori e da e, nel merito, ha ritenuto di Controparte_3 condividere i risultati della indagine condotta dal CT nominato, IN. Persona_2
e di non aderire, invece, alle conclusioni rassegnate dall'IN. in sede di Per_3
ATP che prestavano il fianco a critiche del tutto condivisibili.
Sulla base di detti accertamenti il giudice di primo grado ha rilevato che non era stata raggiunta la prova, neanche secondo il criterio del “più probabile che non”, del fatto che i danni cagionati alle proprietà degli attori fossero derivati da un illecito posto in essere dai convenuti;
ha osservato che non vi era prova del fatto che le perdite di acqua dell'acquedotto siano state causa o concausa dell'evento, essendo invece emersi validi elementi tali da indurre a ritenere che abbiano avuto una efficacia determinate sia la realizzazione di un bacino idrico in una zona già franosa e non idonea ad ospitarlo sia le eccezionali ed imprevedibili piogge del novembre 2013 (elementi sui quali vi era concordanza delle due relazioni peritali).
Ha infine posto le spese di CT a carico degli attori, condannandoli a rifondere ai convenuti le spese di lite in base al principio della soccombenza, ferme restando le spese sostenute dagli intervenuti (che avevano proposto una domanda inammissibile) a carico degli stessi .
II) Hanno proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
- quali eredi di e di Parte_2 Parte_3 Persona_1 Pt_4
(quest'ultimo deceduto nel corso del giudizio di primo grado) -
[...] Pt_4
- quale erede di - e - quale erede di
[...] Persona_1 Parte_5
- per i motivi di seguito riepilogati chiedendo, in accoglimento del Parte_4 gravame, la riforma della sentenza impugnata, e riproponendo la domanda risarcitoria già articolata innanzi al Tribunale.
III.) Si è costituto il che, riepilogata la vicenda, anche Controparte_1 processuale, ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la impugnazione perché infondata: ha chiesto quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, ha domandato di dichiarare la società CP_2
pagina 5 di 21 unico soggetto tenuto a risarcire i danni subiti dagli appellanti, in virtù del CP_3 contratto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del
28.11.2012, con cui la gestione in concessione d'uso del servizio idrico nel territorio comunale era stata affidata a ora Controparte_3 CP_8
[...]
[..
.) Si è costituita quest'ultima che, illustrata la vicenda, ha contestato integralmente i motivi di appello chiedendo la reiezione del gravame.
V.) Quindi, preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un articolato motivo gli appellanti lamentano la erroneità della decisione, basata sulle risultanze della CT dell'IN. (nominata nel Persona_2 corso del giudizio di primo grado) la cui attività è invece censurabile perché le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta non rispondono alle migliori regole della tecnica e non tengono in considerazione quanto accertato in sede di ATP dall'ing. né i rilievi sollevati dai consulenti di parte. Per_3
1.1) In particolare gli appellanti si dolgono, anzitutto, del fatto che la CT IN.
è erroneamente pervenuta a conclusioni diverse da quelle alle quali era Per_4 pervenuto l'IN. in sede di ATP;
osservano che l'IN. ha attribuito Per_3 Per_2 alla parte attrice il 100% di responsabilità dell'accaduto, ignorando completamente la responsabilità di e del che erano invece CP_3 CP_1 chiaramente emerse in sede di ATP e ribadite e precisate nelle relazioni dei consulenti di parte;
rilevano che l'IN. ha escluso la sussistenza di perdite Per_2 dell'acquedotto senza spiegare le ragioni e soprattutto “senza aver eseguito alcuna prova scientifica e certificata di quanto afferma” e basandosi su mere ipotesi a differenza dell'IN. che, invece, aveva accertato la perdita Per_3 dell'acquedotto comunale statuendone la natura di causa scatenante dell'evento pagina 6 di 21 franoso, sulla base di analisi svolte secondo la miglior tecnica della condotta acquedottistica, ove aveva rinvenuto tracce evidenti di corrosione passante con molteplici fori da cui l'acqua fuoriusciva copiosamente, circostanza questa comprovata dalle prove di tenuta svolte in contraddittorio.
1.2) Ad avviso degli appellanti alcuna responsabilità relativa all'accadimento può essere attribuita alla realizzazione dell'invaso artificiale nella proprietà degli attori che, oltre ad essere stato assentito con provvedimenti autorizzatori e concessori rilasciati dalla P.A., è stato realizzato in un'area non interdetta a tale opera ed è stato anche oggetto di costante e periodica manutenzione da parte dei proprietari come dimostrato nelle relazioni dei CC.TT.PP., ignorate e disattese dal CT e dal primo giudice;
la CT ing. ha errato nel considerare, quale Per_2 errore compiuto da chi ha progettato e costruito il laghetto, il mancato esame della cartografia CARG, trattandosi di un documento pubblicamente consultabile a partire dall' 11.4.2003, e quindi dopo la edificazione del manufatto che peraltro rappresenta un elemento conoscitivo che descrive le caratteristiche generali geologiche del territorio, ma che, comunque, non ha valore vincolante per chi intende edificare (perché, se così non fosse, il non avrebbe dovuto CP_1 autorizzare la realizzazione del laghetto).
1.3) In ogni caso, secondo gli appellanti, qualora si volesse ritenere che l'invaso è stato realizzato in un'area che già all'epoca del progetto era palesemente inidonea, il CT ed il Tribunale, nell'attribuire la responsabilità agli attori in via esclusiva, non hanno tenuto conto del fatto che il progetto dell'invaso
è stato regolarmente sottoposto all'esame del competente Ufficio Tecnico del che lo aveva approvato sicché deve ritenersi sussistente la Controparte_1 responsabilità del che deve vigilare sulla idoneità delle opere Controparte_1 da realizzare nel territorio.
1.4) Il CT ed il Tribunale hanno attribuito agli attori la responsabilità per il mancato monitoraggio del versante che, tuttavia, il non ha ritenuto CP_1 necessario prescrivere quando ha approvato il progetto dell'invaso, né in sede di approvazione del progetto di un muro di sostegno, circostanza che conferma il pagina 7 di 21 fatto che quella zona non era considerata franosa ed era perfettamente idonea alla realizzazione del laghetto artificiale.
Gli appellanti ribadiscono che il CT non ha adeguatamente valutato la presenza di fori nelle tubature che era stata evidenziata dall'ing. il quale Per_3 aveva eseguito misure dirette che avevano certificato le importanti e continue perdite di acqua attraverso tali fori ed aveva individuato in tali perdite la causa primaria dell'evento franoso.
1.5) Gli appellanti, sotto diverso profilo, deducono poi la nullità della CT per avere eseguito una fase delle operazioni peritali (il secondo sopralluogo quando “è stato eseguito il rilievo qualitativo della giacitura del piano di testa del muro in
C.A. di contenimento mediante bussola e clinometro”), senza avere consentito il contradditorio tra le parti, con conseguente violazione del diritto di difesa.
1.6) Lamentano inoltre il fatto che, con riferimento al muro di sostegno in c.a. ed al suo supposto ruolo nel cinematismo dell'avvenuto movimento franoso, la
CT IN. ha omesso di eseguire alcune indagini sicché le affermazioni Per_2 sono basate su mere ipotesi e quindi sono prive di fondamento.
1.7) Si dolgono inoltre dell'“approccio del CT non idoneo a dirimere una controversia legale che deve basarsi su dati che non siano frutto di interpretazioni”: lamentano in particolare che il CT ha scelto di investigare il fenomeno franoso partendo da un rilievo topografico e da foto aeree e privilegiando quindi una tecnica che fornisce i risultati in base ad una necessaria interpretazione dei dati.
1.8) Anche l'affermazione del CT secondo cui l'invaso risulterebbe rotto si basa solo sulla interpretazione delle foto aeree mentre non sono state rivenute sul sito “evidenze di rotture del paramento di monte dell'invaso”.
1.9) Le valutazioni del CT risultano carenti anche in relazione alla descrizione delle potenziali cause di instabilità del pendio, in mancanza di adeguate analisi.
1.10) Gli appellanti contestano inoltre le conclusioni del CT in ordine alla quantificazione del danno, rilevando che, anche in questo caso, l'unico elaborato degno di nota ed affidabile è quello redatto dall'ing. in sede di ATP. Per_3
pagina 8 di 21 2) La sentenza viene censurata anche in ordine alla statuizione di condanna al pagamento alle spese di lite ritenuta eccessivamente penalizzante nei confronti degli attori che hanno adottato tutte le possibili cautele per azionare una domanda risarcitoria, sostenendo un esborso economico rilevante, proposta solo dopo aver ottenuto un elaborato tecnico redatto in sede di ATP e quindi da un ausiliario del giudice che aveva chiaramente individuato le cause dell'evento franoso e le relative responsabilità in capo ai due enti convenuti.
3.) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dal poiché l'atto di gravame contiene CP_1 argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, basato sulle risultanze della CT, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, consistenti sulle contestazioni delle indagini svolte dalla consulente nominata nel corso del giudizio di primo grado, IN. , e delle conclusioni alle quali Persona_2 quest'ultima è pervenuta - tanto che le parti appellate hanno analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.) I motivi di gravame volti a contestare le risultanze della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e conseguentemente le argomentazioni svolte dal primo giudice, basate sugli accertamenti del CT, IN.
, e poste a fondamento della sentenza impugnata, non sono fondate. Per_5
5.) Va anzitutto esaminata la eccezione di nullità della CT (punto 1.5 sopra indicato) per la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, attesa la natura pregiudiziale della questione.
A tale riguardo si osserva che - come evidenziato dall'IN. , Per_5 rispondendo alle osservazioni svolte sul punto dal consulente di parte attrice
(pagg. 85-86 della relazione) - in tutti i verbali sottoscritti dalle parti (allegato 2 alla relazione), la CT ha lasciato alle stesse la possibilità di verbalizzare le pagina 9 di 21 rispettive dichiarazioni, garantendo così il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, in relazione al secondo sopralluogo di cui si discute, il rilievo qualitativo della giacitura del piano superiore del paramento verticale del muro di sostegno è stato effettivamente eseguito, nel rispetto del principio del contraddittorio, tantoché gli stessi appellanti non mettono in discussione tale circostanza: pertanto il fatto che non sia stato dato atto - nel verbale - di tale operazione può determinare una incompletezza del verbale stesso, ma non determina la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, essendo pacifico che le parti hanno partecipato alle attività e sono state poste in condizioni di esprimere le proprie dichiarazioni come si evince dal contenuto del verbale di sopralluogo e dalla dicitura posta al termine di tale verbale (“le parti non hanno nulla da aggiungere”).
La eccezione in esame va dunque respinta.
6.) Ciò posto, si osserva che, come spiegato nella sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado è emersa la necessità di convocare a chiarimenti l'IN. – che aveva espletato l'incarico in sede di ATP – il quale, Per_3 tuttavia, ha dichiarato di rinunciare all'incarico per sopravvenuto conflitto di interessi;
è stato quindi nominato quale nuovo CT l'IN. alla quale è Persona_2 stato affidato un quesito più ampio in considerazione del fatto che la stessa
(come evidenziato dall'IN. ) non sarebbe stata in grado di rendere meri Per_2 chiarimenti su valutazioni ed argomentazioni svolte dal precedente professionista
(v. ordinanze e verbali richiamati nella sentenza di primo grado).
In tale contesto si ritiene che la relazione dell'IN. non possa essere Per_3 tenuta in considerazione ai fini della decisione, perché priva di chiarimenti che il giudice, sulla base delle deduzioni ed osservazioni svolte dalle parti, aveva richiesto al suddetto CT.
Del resto si trattava di chiarimenti indispensabili ai fini della decisione, perché relativi alla data ed al contenuto di un documento - contestato dai convenuti e valorizzato dal consulente per sostenere il maggior grado di umidità di una porzione di terreno in epoca immediatamente precedente la frana - all'entità del pagina 10 di 21 concorso all'evento di ciascuna tra le concause individuate (realizzazione dell'invaso artificiale e perdita dell'acquedotto - quali fattori predisponenti, la seconda come fattore principale – e precipitazioni eccezionali del 10-11 novembre
2013, quale fattore scatenante) ed al computo metrico dei lavori di ripristino.
Peraltro dalla relazione dell'IN. si evince anche che gli accertamenti Per_3 svolti dal medesimo sono stati effettuati senza poter valutare elementi riferibili alla realizzazione di un muro di contenimento, invece utili al fine di individuare le cause del dissesto.
Egli infatti, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha evidenziato quanto segue:
- “Corre l'obbligo a questo punto sottolineare come parte ricorrente non abbia prodotto tutta la necessaria documentazione in fase istruttoria, accennando solo ora al fatto che, a distanza di circa 18 mesi dalla fine lavori, venne costruito un muro a gravità nell'argine di monte, peraltro senza specificarne le ragioni e le relative modalità di esecuzione.
L'aspetto non è di poco conto, dal momento che nella relazione tecnica preliminare di ATP si è fatto riferimento alla probabile modifica del regime di filtrazione delle acque sotterranee, determinata dall'impermeabilizzazione di un fronte di circa 70 m perpendicolarmente al versante, quindi alla direzione di flusso delle acque.
Per tali motivazioni, non è ricevibile la richiesta del CTP di non considerare concausa la presenza dell'invaso artificiale” (pag. 64 – ATP);
- “….l'introduzione nelle attuali valutazioni di un elemento importante come il muro a gravità nell'argine di monte dell'invaso, manufatto la cui esistenza non era nota al CT in sede di stesura della relazione preliminare di ATP, non essendo mai stata citata sia negli elaborati progettuali, sia nelle relazioni preliminari dei CTP”
(pag. 78 -ATP);
- relativamente all'effetto antropico arrecato dal laghetto artificiale l'ing. _6
(uno dei CTP degli attori) riporta un dato degno di approfondimento relativo alla
“costruzione di un muro di contenimento nell'argine di monte di cui, come ripetutamente illustrato nei paragrafi precedenti, si viene a conoscenza soltanto in
pagina 11 di 21 questa fase e relativamente al quale sarebbe utile conoscere le motivazioni che hanno indotto, dopo 18 mesi dalla conclusione dei lavori, a porre in opera un simile manufatto” (pagg.84-85 -ATP).
Per le considerazioni svolte si ritiene di non poter porre a fondamento della decisione le conclusioni alle quali è pervenuto l'IN. in sede di ATP, Per_3 perché basate su accertamenti che imponevano approfondimenti istruttori.
7.1) Passando ad esaminare le doglianze di natura tecnica (punti 1.1,1.2,
1.3,1.4 in precedenza indicati) – che per la stretta connessione delle questioni prospettate possono essere trattate congiuntamente – si osserva in primo luogo che non sono condivisibili i rilievi degli appellanti volti ad evidenziare che il CT,
IN. , non ha tenuto conto degli accertamenti svolti in sede di ATP né le Per_2 conclusioni alle quali era pervenuto il consulente, IN. e, discostandosi da Per_3 dette conclusioni, ha escluso profili di responsabilità a carico del e di CP_1
ricollegabili in particolare alla perdita proveniente dall'acquedotto CP_3 comunale che invece erano emersi in sede di ATP.
La CT IN. , a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, ha infatti Per_2 analiticamente esaminato le risultanze dell'ATP ed ha chiaramente illustrato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che, nella specie, la perdite dell'acquedotto non hanno avuto una effettiva incidenza causale rispetto al fenomeno franoso di cui si discute.
In particolare, il suddetto CT, anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, ha evidenziato che le perdite dell'acquedotto non erano in grado di condizionare il livello di falda del pendio.
Invero a tale riguardo ha spiegato che “la falda nei pendii caratterizzati da regimi idraulici naturali risulta generalmente più prossima al piano campagna durante il periodo invernale e più profonda durante l'estate. Nel giugno 2013, seppure a seguito di piogge di elevata intensità, il pendio rimane stabile dimostrando, malgrado l'esistenza delle perdite dell'acquedotto, di trovarsi in condizioni di falda relativamente bassa. Al contrario a novembre 2013, con
l'accumularsi delle precipitazioni del periodo invernale e dunque con
l'innalzamento del livello di falda, si verifica l'evento franoso. Se la tesi di Parte
pagina 12 di 21 Attrice fosse stata valida la frana si sarebbe verificata già durante l'evento di giugno” (pag. 96).
In relazione alle condizioni della condotta ed alle misurazioni dei volumi di acqua eseguite in sede di ATP il CT ha precisato che “solo il tratto di tubazione deformato dal movimento franoso presentava fori, mentre il resto dei tratti di tubazione sterrati risultavano integri” e che le misurazioni “si riferiscono alla prova effettuata in A.T.P. su un tubo disarticolato, deformato e lasciato esposto agli agenti atmosferici a distanza di mesi dall'evento franoso, certo dunque non nelle condizioni di esercizio in cui il tubo avrebbe avuto un qualche confinamento.
Vi è l'ulteriore considerazione che, in un versante che già prima della rottura del tubo evidenziava la formazione di risorgive, una perdita di 35.000 litri al giorno
(25 litri al minuto), sarebbe certamente risultata visibile in superficie, formando canalizzazioni localizzate e percorsi preferenziali di deflusso, lungo cui la dispersione attraverso il terreno, saturo, diviene piuttosto ridotta. Questo aspetto porta a ritenere che le portate misurate nel corso della prova di A.T.P. siano decisamente superiori a quelle realmente verificatesi” (pagg. 102-103); ha altresì esaminato le caratteristiche delle perforazioni della tubazione, visibili nella documentazione fotografia allegata all'ATP e, all'esito di una approfondita indagine in ordine alla loro origine, ha concluso affermando “è il tubo dell'acquedotto ad essere coinvolto nella frana e non il contrario” (pagg. 115-
116).
Tali considerazioni sono condivisibili avuto riguardo alla natura e al livello di approfondimento degli accertamenti eseguiti e alla completezza delle argomentazioni svolte dal CT il quale, dopo aver attentamente esaminato e valutato gli elementi a sua disposizione, compresi quelli emersi in sede di ATP, e risposto a tutte le osservazioni dei consulenti di parte, ha analiticamente indicato le ragioni - di ordine logico e basate su dati oggettivi - convincenti e persuasive che lo hanno indotto ad escludere che la causa dell'evento franoso possa ricondursi (anche) alle perdite della condotta idrica (come invece sostenuto in sede di ATP dall'IN. . Per_3
pagina 13 di 21 Si ritiene pertanto, sulla base di quanto evidenziato dal CT, che l'acqua che può essere fuoruscita dalle tubazioni non avrebbe potuto contribuire a causare l'evento e che le rotture delle tubazioni, inesistenti in tutti gli altri tratti della zona, siano ricollegabili alle tensioni indotte dalla frana e rappresentino quindi una conseguenza e non una causa del movimento franoso: tenuto conto degli accertamenti tecnici svolti, deve quindi escludersi che le condizioni della conduttura e la perdita di acqua proveniente dalla stessa abbiano avuto efficienza causale rispetto all'evento di cui si tratta.
7.2) Sotto diverso profilo si ritiene che non siano decisive le argomentazioni svolte dagli appellanti volte a censurare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato, sulla base delle risultanze della CT, che, nella specie, ha avuto una efficacia determinante la condotta posta in essere dalla stessa parte attrice consistita nell'aver realizzato - in una zona ove era già in atto un movimento franoso - un bacino idrico che ha indebolito il pendio, favorendo la frana verificatasi nel mese di novembre del 2013.
A tale riguardo si osserva infatti che - come rilevato dal primo giudice - già in sede di ATP, l'IN. aveva evidenziato che “secondo la cartografia ufficiale Per_3
o per lo meno per gran parte di essa, il versante si presentava ancor prima del verificarsi della frana in condizioni di equilibrio limite. In tali condizioni qualsiasi evento esterno capace di apportare modifiche all'equilibrio delle masse
(saturazione dei terreni per intense precipitazioni atmosferiche, stress sismici, azioni antropiche) può rappresentare una motivazione plausibile all'attivazione di movimenti gravitativi” (pag. 46 relazione IN. . Per_3
Il medesimo consulente aveva altresì evidenziato che “per la scelta del sito preposto alla costruzione di un bacino artificiale è consigliabile, in via preliminare, individuare aree in cui:
1) non vi siano zone in frana attiva o potenziale;
2) non vi siano aree esondabili.
Inoltre è consigliabile un'attenta valutazione dei rischi potenziali, qualora a valle della diga di trattenuta vi siano insediamenti urbani e/o infrastrutture.
pagina 14 di 21 Per il caso in oggetto, in relazione alle condizioni geomorfologiche del versante, come certificato dalla cartografia ufficiale, tali valutazioni non sono state attentamente considerate, anche se occorre precisare che la pubblicazione di tutta la documentazione cartografica citata risale a periodi successivi alla realizzazione dell'invaso. Infine, si ritiene che la realizzazione dell'invaso artificiale, unitamente a tutti gli altri fattori ordinari e straordinari, possa aver contribuito all'innesco della frana per:
• una sostanziale modifica del regime di filtrazione idraulica delle acque sotterranee, dovuta all'impermeabilizzazioni delle pareti;
• la realizzazione dello sbancamento nel lato monte del bacino, che ha di fatto modificato gli equilibri delle masse, privando i terreni soprastanti di un appoggio al piede del versante e in ultima analisi di un'adeguata forza resistente nel momento in cui si stava originando e sviluppando un aumento degli sforzi tangenziali” (relazione dell'IN. pagg. 47-48). Per_3
Il CT IN. , dopo aver descritto le caratteristiche dei luoghi e la natura Per_2 degli interventi realizzati dalla parte attrice, ha ulteriormente approfondito gli aspetti suddetti rilevando che localmente, “è stato il disturbo operato dalla presenza dello scavo dell'invaso a valle del muro (con ogni probabilità
l'interruzione della continuità degli strati di formazione conseguente allo scavo dell'invaso) a determinare la condizione predisponente lo scivolamento del muro e della frana verso l'interno del lago…. La frana era già presente prima del 2000 come peraltro indicato dalle analisi stereografiche e dalla cartografia CARG. La costruzione dell'invaso nel 2001 ha certamente ridotto i margini di stabilità del pendio il cui piede è rimasto per circa 2 anni deconfinato a causa dello scavo;
tale situazione ha prodotto alcuni fenomeni di dissesto locale della sponda di monte in ragione dei quali, nel 2003, è stata decisa la costruzione di un muro di sostegno
….. la principale responsabilità del cinematismo, che è partito in corrispondenza del corpo principale, trascinandosi dietro il resto del terreno posto a monte e di conseguenza strappando la condotta, è imputabile alla presenza di una superficie di scorrimento pre-esistente alla realizzazione dell'invaso, situazione che è
pagina 15 di 21 peggiorata con la realizzazione del laghetto artificiale e malgrado la realizzazione del muro di contenimento, evidentemente inadeguato allo scopo.
La situazione limite si è raggiunta con l'elevata quantità di pioggia precipitata tra l'11 ed il 12 novembre 2013 che ha innalzato il livello di falda fino al piano campagna. Preme precisare che nell'ipotesi di invariata situazione meteoreologica
e invariata geomorfologia della collina di Collegiglioni, in assenza dell'invaso le condizioni di stabilità del pendio sarebbero state certamente superiori e se anche la frana avesse avuto una evoluzione parossistica gli effetti di tale fenomeno sarebbero stati limitati al perimetro della frana stessa e all'acquedotto senza gli allagamenti a valle.
A fronte della pericolosità intrinseca data dalla frana esistente, la realizzazione dell'invaso ha da un lato aumentato la vulnerabilità del pendio togliendogli delle risorse resistenti e dall'altra aumentato l'esposizione dell'area creando il serbatoio di cui Parte Attrice lamenta il danneggiamento e disponendo una grande quantità di acqua a monte della linea ferrovia e dell'abitato” (relazione CT IN. Per_2 pagg. 37-40).
D'altra parte, la circostanza che la parte attrice o coloro che hanno progettato e realizzato il laghetto non conoscessero la cartografia CARG (perché consultabile pubblicamente solo dall'11.4.2003, e quindi da epoca successiva a quella in cui, nel 2001, è stato autorizzato il progetto dell'invaso ed è stato eseguito l'intervento) non assume significativo rilievo ai fini della individuazione delle cause del cedimento del pendio.
Infatti, come chiarito dal CT sul punto, “L'inidoneità di un versante non dipende dalla presenza o meno di una perimetrazione cartografica.
Il versante in cui Parte Attrice ha realizzato l'invaso era inidoneo perché era interessato da un fenomeno franoso e non perché questo, seppur rilevato, non era stato ancora pubblicato.
Piuttosto, le evidenze che portarono i tecnici che hanno redatto i fogli CARG a cartografare il sistema franoso, (evidenze riconoscibili anche attraverso un classico studio stereografico), non hanno indotto i progettisti dell'epoca a
pagina 16 di 21 verificarne l'esistenza ed eventualmente lo stato di attività attraverso uno specifico monitoraggio.
La presenza della cartografica CARG dimostra che la frana era rilevabile e non una “sorpresa geologica” (pag. 77).
7.3) Né assumono rilievo in questa sede i profili attinenti all'asserita responsabilità del per aver autorizzato la realizzazione dell'opera. CP_1
Infatti, come osservato al giudice di primo grado (e non contestato dagli appellanti) l'oggetto del giudizio, così come introdotto dagli attori odierni appellanti, è volto ad accertare se la condotta del e di CP_1 Controparte_3 consistita nella omessa manutenzione dell'acquedotto (così come delineata nell'atto introduttivo del giudizio) sia stata causa o concausa dell'evento franoso;
ne consegue che risulta estranea all'oggetto del contendere ogni questione concernente l'eventuale responsabilità del nella approvazione dei lavori CP_1 di realizzazione del bacino idrico atteso che all'Ente non è stato contestato di aver approvato il progetto dell'opera (che peraltro la stessa parte attrice aveva chiesto di eseguire), ma di aver omesso una attività di manutenzione che, secondo la prospettazione degli attori, odierni appellanti, aveva avuto efficienza causale ed aveva contribuito a provocare l'evento franoso.
8.) Infondate sono le altre doglianze volte a contestare l'operato del CT per non aver svolto ulteriori indagini (punti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 in precedenza indicati).
8.1) Giova anzitutto rilevare che non è condivisibile l'assunto difensivo degli appellanti che hanno contestato l'approccio del CT il quale ha scelto di
“investigare il fenomeno franoso principalmente dall'alto, partendo da un rilievo topografico e da foto aeree e privilegiando una tecnica che fornisce i risultanti in base ad una necessaria interpretazione dei dati” .
Invero, come si evince dal contenuto della CT, dalla documentazione allegata e dagli accertamenti svolti, “il rilievo topografico è stato necessario per rilevare con esattezza lo stato dei luoghi poiché non percepibili correttamente ad occhio nudo stante l'estensione del terreno interessato e data la fitta vegetazione ormai cresciuta” (pag.4-5) e le foto aeree sono state esclusivamente uno strumento di verifica (“….hanno consentito di verificare che un tecnico, alla data dei
pagina 17 di 21 fotogrammi, poteva già comprendere la presenza di un dissesto, dissesto che coincide con quanto dichiarato nella cartografia ufficiale…” v. pag. 123).
Premesso che si è trattato di attività indispensabili ai fini della verifica dello stato dei luoghi, si osserva che le risposte ai quesiti sono basate anche su altri elementi - desumibili dagli accertamenti svolti in sede di ATP, dalle indagini tecniche svolte, durante le operazioni peritali, presso i Pubblici Uffici finalizzate a raccogliere il materiale documentale e le informazioni utili ai fini dell'espletamento dell'incarico – analiticamente descritti nella relazione.
8.2) Con riferimento al muro di sostegno, si osserva che il CT rispondendo alle osservazioni riproposte in questa sede, ha spiegato quanto segue:
“….Eseguire sondaggi, per verificare l'integrità della formazione a valle di un muro che ha subito una traslazione di circa 30 metri, non ha valore probatorio. Le condizioni preesistenti non sono più ricostruibili se non per via indiretta.
Con riferimento all'integrità del taglione di base non sono necessarie indagini dirette per certificarla: il muro, nel corso della traslazione di 30 metri ha mantenuto la propria forma in planimetria e risulta solo lievemente ruotato verso monte.
Queste due dati, certamente concreti, testimoniano il mantenimento di forma dell'opera e permettono di dire che non si è verificata nessuna rottura del taglione ma che la superficie di scorrimento è passata al di sotto di esso” (pagg. 86-87 della relazione).
Gli appellanti hanno ribadito i rilievi già sollevati nel corso delle operazioni peritali senza tenere in considerazione i chiarimenti forniti, sul punto, dal CT dai quali pertanto non vi è motivo di discostarsi, avendo l'ng. Farano illustrato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che non fossero necessarie altre indagini, ragioni che si ritiene di condividere, in mancanza di ulteriori elementi volti a mettere in discussione i chiarimenti del CT.
8.3) In merito alla mancata prova della rottura dell'invaso, il CT IN. , Per_2 ha precisato e chiarito, rispondendo alle osservazioni sul punto, che “La rottura dell'argine di monte si basa sul confronto tra la cartografia tecnica comunale e il rilievo topografico eseguito nel corso delle analisi peritali.
pagina 18 di 21 Questi sono elementi oggettivi, scientificamente basati e certamente non arbitrari. L'argine di monte, così come il muro che lo perimetra, si trova oggi 30 metri più a valle rispetto a dove era stato costruito e cioè nella zona dove originariamente si trovava l'invaso. Uno spostamento di tale entità costituisce certamente una rottura per qualsiasi opera geotecnica Parte Ricorrente possa immaginare” (pag. 87 della relazione).
In considerazione di ciò si ritiene che non sia fondato il rilievo degli appellanti secondo cui “il CT non ha prodotto nessuna diretta evidenza della rottura dell'invaso”.
8.4) Quanto, infine, alla mancata esecuzione di uno studio parametrico della stabilità del pendio, l'IN.D.Farano - rispondendo, anche in tal caso, alle osservazioni di parte attrice, ribadite in questa sede dagli appellanti – ha evidenziato, all'esito di un approfondimento in ordine alle finalità delle analisi parametriche e sulla base di considerazioni di natura tecnica, che nella specie
“uno studio parametrico non avrebbe aggiunto alcun elemento tecnico sostanziale ai fini della risposta al quesito, tanto da non essere stata condotta nemmeno dalla medesima Parte Attrice che la propone…” (pagg. 88-89 della relazione).
Si ritiene pertanto che le indagini alle quali hanno fatto riferimento gli appellanti, senza tenere in considerazione le precisazioni del CT, non abbiano un rilievo concreto nel caso di specie poiché, in base a quanto riferito dall'IN.
, non sono tali da fornire ulteriori elementi rispetto alle informazioni Per_2 geotecniche già disponibili.
9.1) Per le considerazioni svolte si ritiene che le doglianze degli appellanti non evidenzino circostanze di fatto né aspetti di natura tecnica tali da imporre la rinnovazione della CT tenuto presente che i profili contestati avevano già costituito oggetto di osservazioni che l'IN. ha esaminato, in modo Per_2 completo ed esauriente, fornendo i relativi chiarimenti rispetto ai quali ai quali non sono stati prospettati elementi ulteriori volti a mettere in discussione le analitiche spiegazioni del CT.
pagina 19 di 21 9.2) Né risultano decisive le prove testimoniali, respinte dal Tribunale e riproposte dagli appellanti, perché relative a circostanze che, per quello che rileva in questa sede, hanno costituito oggetto di CT.
10.) Alla luce delle argomentazioni svolte che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate, anche in relazione al quantum della pretesa risarcitoria, l'appello proposto sulla base delle doglianze sopra esaminate va respinto.
11.) Gli appellanti hanno inoltre censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali - basata sul principio della soccombenza – in considerazione del fatto la domanda era stata proposta sulla base di un accertamento tecnico preventivo dal quale era emersa la responsabilità del e di , oggi e della circostanza che, CP_1 Controparte_3 Controparte_2 del tutto inopinatamente, la consulenza è stata rinnovata tramite un altro professionista che è giunto ad attribuire la esclusiva responsabilità del movimento franoso a parte attrice, senza effettuare alcuna analisi tecnica.
Le doglianze non sono fondate.
Invero, come si è detto in precedenza, la formulazione del più ampio quesito al nuovo CT, IN. , si è resa nella specie necessaria al fine di chiarire Persona_2 alcuni aspetti che imponevano approfondimenti istruttori che l'IN. non ha Per_3 potuto effettuare, avendo rinunciato all'incarico per sopravvenuto conflitto di interessi;
ciò posto e tenuto presente che gli accertamenti dell'IN. - Per_3 che comunque avevano evidenziato, quale possibile concausa dell'evento franoso, anche il bacino artificiale realizzato nella proprietà degli attori – sono stati effettuati senza poter valutare elementi (realtivi alla costruzione di un muro di contenimento) che, invece, in base a quanto rilevato dallo stesso IN. Per_3 erano rilevanti al fine di individuare le cause del dissesto, si ritiene che la relazione redatta in sede di ATP, valorizzata dagli appellanti a sostegno della censura in esame, non evidenzi circostanze idonee e sufficienti per derogare al generale principio della soccombenza;
ne consegue la reiezione del motivo di gravame articolato sul punto.
12.) L'appello va dunque respinto, confermando la sentenza impugnata.
pagina 20 di 21 In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, neanche in questa sede, gli appellanti vanno condannati a rifondere alle controparti le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1
e nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti del avverso la sentenza del Controparte_9 Controparte_2
Tribunale di Ancona n. 92/2023, pubblicata il 27.1.2023.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alle controparti le spese del presente grado che si liquidano – per ciascuna parte - in complessivi €. 9.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 227/2023
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 quali eredi di e di Persona_1 Parte_4
(C.F. ,, quale erede di
[...] C.F._4 Persona_1
quale erede di Parte_5 Parte_4
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Benvenuto
APPELLANTI
Contro
pagina 1 di 21 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Roberto Maria Danesi De Luca e dall'avv. Francesco Maria Danesi De
Luca
GIA' (C.F. , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cola
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 93/2023 pubblicata il 27.1.2023
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLANTI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertati i fatti per cui è causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti negli atti di causa, ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 92/2023 del Tribunale di Ancona e in accoglimento dei
…motivi di gravame, accogliere la domanda originariamente spiegata dagli attori e per l'effetto accertata e dichiarata la responsabilità solidale e/o concorsuale della e/o del , in persona dei Controparte_4 Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per i danni arrecati alla proprietà del
Dott. dante causa degli odierni appellanti, in conseguenza Persona_1 dell'evento franoso verificatosi in data 12.11.2013 alle ore 3 del mattino, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore degli istanti, nella loro spiegata qualità di eredi legittimi del Dott. Per_1
e del Dott. della somma complessiva di € 1.040.236,39
[...] Parte_4 iva compresa, come in atti quantificata e/o di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta equa e di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con ogni conseguente statuizione e con condanna delle controparti al pagamento integrale delle spese di CT e delle spese processuali di lite di entrambi i gradi di giudizio e quindi con riforma della sentenza impugnata anche sotto tale specifico profilo in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
pagina 2 di 21 In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi capitolata nella seconda memoria ex art. 183 VI^ comma c.p.c., a firma del sottoscritto procuratore, con i testi ivi indicati, nonché si insta per la integrale rinnovazione della CT redatta dall'IN. , alla luce delle carenze, omissioni, Persona_2 inesattezze e lacune evidenziate nella parte motiva dell'atto di appello ed in tutte le osservazioni, deduzioni e contestazioni formulate dai consulenti di parte attrice e nel parere pro veritate fatto proprio dai CC.TT.PP. e reiterate all'udienza del
15.10.2020 del giudizio di primo grado, da intendersi qui di seguito in toto ritrascritte e richiamate. In estremo subordine si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia porre a base della propria decisione le risultanze provenienti dalla perizia dell'IN. unica ad essere stata effettuata sulla base di Persona_3 rilievi, misurazioni, calcoli matematici ed accertamenti tecnici reali e non già sulla base di ricostruzioni tecniche basate su mere interpretazioni soggettive, come quella redatta dall'IN. ”. Persona_2
DEL COMUNE DI : CP_1 in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , avverso la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di
[...] Parte_5
Ancona, per mancata specificazione dei motivi di impugnazione, con vitto-ria delle spese e competenze di giudizio;
nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dai
Sigg.ri , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, avverso la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Ancona, della Parte_5 quale si chiede quindi l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
nel merito, in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse accogliere in qualsiasi misura l'appello proposto dai Sigg.ri , Parte_1
, , , , riformando Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la società
unico soggetto tenuto a risarcire i danni subiti dagli appellanti, in CP_2 CP_2
pagina 3 di 21 virtù del contratto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del
28.11.2012; nel merito, in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte
d'Appello dovesse accogliere in qualsiasi misura l'appello proposto dai Sigg.ri
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, riformando la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Ancona, con Parte_5 statuizione dii responsabilità solidale e/o concorrente di entrambi i convenuti, accertare e dichiarare la percentuale di colpa di ciascuno, contenendo conseguentemente la condanna del nella percentuale di Controparte_1 responsabilità accertata a suo carico.
(GIÀ Controparte_5 Controparte_3
Voglia la Corte d'Appello di Ancona rigettare l'appello ex adverso proposto con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese del grado.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del e di Parte_4 Parte_4 Controparte_1
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad Controparte_3 un evento franoso verificatosi in data 12.11.2013 sul terreno di proprietà del loro ascendente, sito in , asseritamente ricollegabile ad una Persona_1 CP_1 rottura dell'acquedotto che attraversava la proprietà e che non era stata prontamente e debitamente eliminata da alla quale il Controparte_3 [...]
aveva appaltato il servizio di manutenzione e gestione CP_1 dell'acquedotto comunale.
In particolare, il giudice di primo grado, respinte le istanze di prova orale ed espletata una CT diretta a ricostruire la cinematica della frana, ad individuare le cause - e, in caso di concause, l'entità del concorso di ciascuna - e ad accertare la entità dei danni, all'esito della attività istruttoria ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario svolto da Parte_6 CP_6
pagina 4 di 21 , e (accogliendo sul punto la eccezione Pt_7 Parte_8 Controparte_7 sollevata dagli attori e da e, nel merito, ha ritenuto di Controparte_3 condividere i risultati della indagine condotta dal CT nominato, IN. Persona_2
e di non aderire, invece, alle conclusioni rassegnate dall'IN. in sede di Per_3
ATP che prestavano il fianco a critiche del tutto condivisibili.
Sulla base di detti accertamenti il giudice di primo grado ha rilevato che non era stata raggiunta la prova, neanche secondo il criterio del “più probabile che non”, del fatto che i danni cagionati alle proprietà degli attori fossero derivati da un illecito posto in essere dai convenuti;
ha osservato che non vi era prova del fatto che le perdite di acqua dell'acquedotto siano state causa o concausa dell'evento, essendo invece emersi validi elementi tali da indurre a ritenere che abbiano avuto una efficacia determinate sia la realizzazione di un bacino idrico in una zona già franosa e non idonea ad ospitarlo sia le eccezionali ed imprevedibili piogge del novembre 2013 (elementi sui quali vi era concordanza delle due relazioni peritali).
Ha infine posto le spese di CT a carico degli attori, condannandoli a rifondere ai convenuti le spese di lite in base al principio della soccombenza, ferme restando le spese sostenute dagli intervenuti (che avevano proposto una domanda inammissibile) a carico degli stessi .
II) Hanno proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
- quali eredi di e di Parte_2 Parte_3 Persona_1 Pt_4
(quest'ultimo deceduto nel corso del giudizio di primo grado) -
[...] Pt_4
- quale erede di - e - quale erede di
[...] Persona_1 Parte_5
- per i motivi di seguito riepilogati chiedendo, in accoglimento del Parte_4 gravame, la riforma della sentenza impugnata, e riproponendo la domanda risarcitoria già articolata innanzi al Tribunale.
III.) Si è costituto il che, riepilogata la vicenda, anche Controparte_1 processuale, ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la impugnazione perché infondata: ha chiesto quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, ha domandato di dichiarare la società CP_2
pagina 5 di 21 unico soggetto tenuto a risarcire i danni subiti dagli appellanti, in virtù del CP_3 contratto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del
28.11.2012, con cui la gestione in concessione d'uso del servizio idrico nel territorio comunale era stata affidata a ora Controparte_3 CP_8
[...]
[..
.) Si è costituita quest'ultima che, illustrata la vicenda, ha contestato integralmente i motivi di appello chiedendo la reiezione del gravame.
V.) Quindi, preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un articolato motivo gli appellanti lamentano la erroneità della decisione, basata sulle risultanze della CT dell'IN. (nominata nel Persona_2 corso del giudizio di primo grado) la cui attività è invece censurabile perché le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta non rispondono alle migliori regole della tecnica e non tengono in considerazione quanto accertato in sede di ATP dall'ing. né i rilievi sollevati dai consulenti di parte. Per_3
1.1) In particolare gli appellanti si dolgono, anzitutto, del fatto che la CT IN.
è erroneamente pervenuta a conclusioni diverse da quelle alle quali era Per_4 pervenuto l'IN. in sede di ATP;
osservano che l'IN. ha attribuito Per_3 Per_2 alla parte attrice il 100% di responsabilità dell'accaduto, ignorando completamente la responsabilità di e del che erano invece CP_3 CP_1 chiaramente emerse in sede di ATP e ribadite e precisate nelle relazioni dei consulenti di parte;
rilevano che l'IN. ha escluso la sussistenza di perdite Per_2 dell'acquedotto senza spiegare le ragioni e soprattutto “senza aver eseguito alcuna prova scientifica e certificata di quanto afferma” e basandosi su mere ipotesi a differenza dell'IN. che, invece, aveva accertato la perdita Per_3 dell'acquedotto comunale statuendone la natura di causa scatenante dell'evento pagina 6 di 21 franoso, sulla base di analisi svolte secondo la miglior tecnica della condotta acquedottistica, ove aveva rinvenuto tracce evidenti di corrosione passante con molteplici fori da cui l'acqua fuoriusciva copiosamente, circostanza questa comprovata dalle prove di tenuta svolte in contraddittorio.
1.2) Ad avviso degli appellanti alcuna responsabilità relativa all'accadimento può essere attribuita alla realizzazione dell'invaso artificiale nella proprietà degli attori che, oltre ad essere stato assentito con provvedimenti autorizzatori e concessori rilasciati dalla P.A., è stato realizzato in un'area non interdetta a tale opera ed è stato anche oggetto di costante e periodica manutenzione da parte dei proprietari come dimostrato nelle relazioni dei CC.TT.PP., ignorate e disattese dal CT e dal primo giudice;
la CT ing. ha errato nel considerare, quale Per_2 errore compiuto da chi ha progettato e costruito il laghetto, il mancato esame della cartografia CARG, trattandosi di un documento pubblicamente consultabile a partire dall' 11.4.2003, e quindi dopo la edificazione del manufatto che peraltro rappresenta un elemento conoscitivo che descrive le caratteristiche generali geologiche del territorio, ma che, comunque, non ha valore vincolante per chi intende edificare (perché, se così non fosse, il non avrebbe dovuto CP_1 autorizzare la realizzazione del laghetto).
1.3) In ogni caso, secondo gli appellanti, qualora si volesse ritenere che l'invaso è stato realizzato in un'area che già all'epoca del progetto era palesemente inidonea, il CT ed il Tribunale, nell'attribuire la responsabilità agli attori in via esclusiva, non hanno tenuto conto del fatto che il progetto dell'invaso
è stato regolarmente sottoposto all'esame del competente Ufficio Tecnico del che lo aveva approvato sicché deve ritenersi sussistente la Controparte_1 responsabilità del che deve vigilare sulla idoneità delle opere Controparte_1 da realizzare nel territorio.
1.4) Il CT ed il Tribunale hanno attribuito agli attori la responsabilità per il mancato monitoraggio del versante che, tuttavia, il non ha ritenuto CP_1 necessario prescrivere quando ha approvato il progetto dell'invaso, né in sede di approvazione del progetto di un muro di sostegno, circostanza che conferma il pagina 7 di 21 fatto che quella zona non era considerata franosa ed era perfettamente idonea alla realizzazione del laghetto artificiale.
Gli appellanti ribadiscono che il CT non ha adeguatamente valutato la presenza di fori nelle tubature che era stata evidenziata dall'ing. il quale Per_3 aveva eseguito misure dirette che avevano certificato le importanti e continue perdite di acqua attraverso tali fori ed aveva individuato in tali perdite la causa primaria dell'evento franoso.
1.5) Gli appellanti, sotto diverso profilo, deducono poi la nullità della CT per avere eseguito una fase delle operazioni peritali (il secondo sopralluogo quando “è stato eseguito il rilievo qualitativo della giacitura del piano di testa del muro in
C.A. di contenimento mediante bussola e clinometro”), senza avere consentito il contradditorio tra le parti, con conseguente violazione del diritto di difesa.
1.6) Lamentano inoltre il fatto che, con riferimento al muro di sostegno in c.a. ed al suo supposto ruolo nel cinematismo dell'avvenuto movimento franoso, la
CT IN. ha omesso di eseguire alcune indagini sicché le affermazioni Per_2 sono basate su mere ipotesi e quindi sono prive di fondamento.
1.7) Si dolgono inoltre dell'“approccio del CT non idoneo a dirimere una controversia legale che deve basarsi su dati che non siano frutto di interpretazioni”: lamentano in particolare che il CT ha scelto di investigare il fenomeno franoso partendo da un rilievo topografico e da foto aeree e privilegiando quindi una tecnica che fornisce i risultati in base ad una necessaria interpretazione dei dati.
1.8) Anche l'affermazione del CT secondo cui l'invaso risulterebbe rotto si basa solo sulla interpretazione delle foto aeree mentre non sono state rivenute sul sito “evidenze di rotture del paramento di monte dell'invaso”.
1.9) Le valutazioni del CT risultano carenti anche in relazione alla descrizione delle potenziali cause di instabilità del pendio, in mancanza di adeguate analisi.
1.10) Gli appellanti contestano inoltre le conclusioni del CT in ordine alla quantificazione del danno, rilevando che, anche in questo caso, l'unico elaborato degno di nota ed affidabile è quello redatto dall'ing. in sede di ATP. Per_3
pagina 8 di 21 2) La sentenza viene censurata anche in ordine alla statuizione di condanna al pagamento alle spese di lite ritenuta eccessivamente penalizzante nei confronti degli attori che hanno adottato tutte le possibili cautele per azionare una domanda risarcitoria, sostenendo un esborso economico rilevante, proposta solo dopo aver ottenuto un elaborato tecnico redatto in sede di ATP e quindi da un ausiliario del giudice che aveva chiaramente individuato le cause dell'evento franoso e le relative responsabilità in capo ai due enti convenuti.
3.) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dal poiché l'atto di gravame contiene CP_1 argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, basato sulle risultanze della CT, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, consistenti sulle contestazioni delle indagini svolte dalla consulente nominata nel corso del giudizio di primo grado, IN. , e delle conclusioni alle quali Persona_2 quest'ultima è pervenuta - tanto che le parti appellate hanno analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.) I motivi di gravame volti a contestare le risultanze della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e conseguentemente le argomentazioni svolte dal primo giudice, basate sugli accertamenti del CT, IN.
, e poste a fondamento della sentenza impugnata, non sono fondate. Per_5
5.) Va anzitutto esaminata la eccezione di nullità della CT (punto 1.5 sopra indicato) per la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, attesa la natura pregiudiziale della questione.
A tale riguardo si osserva che - come evidenziato dall'IN. , Per_5 rispondendo alle osservazioni svolte sul punto dal consulente di parte attrice
(pagg. 85-86 della relazione) - in tutti i verbali sottoscritti dalle parti (allegato 2 alla relazione), la CT ha lasciato alle stesse la possibilità di verbalizzare le pagina 9 di 21 rispettive dichiarazioni, garantendo così il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, in relazione al secondo sopralluogo di cui si discute, il rilievo qualitativo della giacitura del piano superiore del paramento verticale del muro di sostegno è stato effettivamente eseguito, nel rispetto del principio del contraddittorio, tantoché gli stessi appellanti non mettono in discussione tale circostanza: pertanto il fatto che non sia stato dato atto - nel verbale - di tale operazione può determinare una incompletezza del verbale stesso, ma non determina la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, essendo pacifico che le parti hanno partecipato alle attività e sono state poste in condizioni di esprimere le proprie dichiarazioni come si evince dal contenuto del verbale di sopralluogo e dalla dicitura posta al termine di tale verbale (“le parti non hanno nulla da aggiungere”).
La eccezione in esame va dunque respinta.
6.) Ciò posto, si osserva che, come spiegato nella sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado è emersa la necessità di convocare a chiarimenti l'IN. – che aveva espletato l'incarico in sede di ATP – il quale, Per_3 tuttavia, ha dichiarato di rinunciare all'incarico per sopravvenuto conflitto di interessi;
è stato quindi nominato quale nuovo CT l'IN. alla quale è Persona_2 stato affidato un quesito più ampio in considerazione del fatto che la stessa
(come evidenziato dall'IN. ) non sarebbe stata in grado di rendere meri Per_2 chiarimenti su valutazioni ed argomentazioni svolte dal precedente professionista
(v. ordinanze e verbali richiamati nella sentenza di primo grado).
In tale contesto si ritiene che la relazione dell'IN. non possa essere Per_3 tenuta in considerazione ai fini della decisione, perché priva di chiarimenti che il giudice, sulla base delle deduzioni ed osservazioni svolte dalle parti, aveva richiesto al suddetto CT.
Del resto si trattava di chiarimenti indispensabili ai fini della decisione, perché relativi alla data ed al contenuto di un documento - contestato dai convenuti e valorizzato dal consulente per sostenere il maggior grado di umidità di una porzione di terreno in epoca immediatamente precedente la frana - all'entità del pagina 10 di 21 concorso all'evento di ciascuna tra le concause individuate (realizzazione dell'invaso artificiale e perdita dell'acquedotto - quali fattori predisponenti, la seconda come fattore principale – e precipitazioni eccezionali del 10-11 novembre
2013, quale fattore scatenante) ed al computo metrico dei lavori di ripristino.
Peraltro dalla relazione dell'IN. si evince anche che gli accertamenti Per_3 svolti dal medesimo sono stati effettuati senza poter valutare elementi riferibili alla realizzazione di un muro di contenimento, invece utili al fine di individuare le cause del dissesto.
Egli infatti, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha evidenziato quanto segue:
- “Corre l'obbligo a questo punto sottolineare come parte ricorrente non abbia prodotto tutta la necessaria documentazione in fase istruttoria, accennando solo ora al fatto che, a distanza di circa 18 mesi dalla fine lavori, venne costruito un muro a gravità nell'argine di monte, peraltro senza specificarne le ragioni e le relative modalità di esecuzione.
L'aspetto non è di poco conto, dal momento che nella relazione tecnica preliminare di ATP si è fatto riferimento alla probabile modifica del regime di filtrazione delle acque sotterranee, determinata dall'impermeabilizzazione di un fronte di circa 70 m perpendicolarmente al versante, quindi alla direzione di flusso delle acque.
Per tali motivazioni, non è ricevibile la richiesta del CTP di non considerare concausa la presenza dell'invaso artificiale” (pag. 64 – ATP);
- “….l'introduzione nelle attuali valutazioni di un elemento importante come il muro a gravità nell'argine di monte dell'invaso, manufatto la cui esistenza non era nota al CT in sede di stesura della relazione preliminare di ATP, non essendo mai stata citata sia negli elaborati progettuali, sia nelle relazioni preliminari dei CTP”
(pag. 78 -ATP);
- relativamente all'effetto antropico arrecato dal laghetto artificiale l'ing. _6
(uno dei CTP degli attori) riporta un dato degno di approfondimento relativo alla
“costruzione di un muro di contenimento nell'argine di monte di cui, come ripetutamente illustrato nei paragrafi precedenti, si viene a conoscenza soltanto in
pagina 11 di 21 questa fase e relativamente al quale sarebbe utile conoscere le motivazioni che hanno indotto, dopo 18 mesi dalla conclusione dei lavori, a porre in opera un simile manufatto” (pagg.84-85 -ATP).
Per le considerazioni svolte si ritiene di non poter porre a fondamento della decisione le conclusioni alle quali è pervenuto l'IN. in sede di ATP, Per_3 perché basate su accertamenti che imponevano approfondimenti istruttori.
7.1) Passando ad esaminare le doglianze di natura tecnica (punti 1.1,1.2,
1.3,1.4 in precedenza indicati) – che per la stretta connessione delle questioni prospettate possono essere trattate congiuntamente – si osserva in primo luogo che non sono condivisibili i rilievi degli appellanti volti ad evidenziare che il CT,
IN. , non ha tenuto conto degli accertamenti svolti in sede di ATP né le Per_2 conclusioni alle quali era pervenuto il consulente, IN. e, discostandosi da Per_3 dette conclusioni, ha escluso profili di responsabilità a carico del e di CP_1
ricollegabili in particolare alla perdita proveniente dall'acquedotto CP_3 comunale che invece erano emersi in sede di ATP.
La CT IN. , a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, ha infatti Per_2 analiticamente esaminato le risultanze dell'ATP ed ha chiaramente illustrato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che, nella specie, la perdite dell'acquedotto non hanno avuto una effettiva incidenza causale rispetto al fenomeno franoso di cui si discute.
In particolare, il suddetto CT, anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, ha evidenziato che le perdite dell'acquedotto non erano in grado di condizionare il livello di falda del pendio.
Invero a tale riguardo ha spiegato che “la falda nei pendii caratterizzati da regimi idraulici naturali risulta generalmente più prossima al piano campagna durante il periodo invernale e più profonda durante l'estate. Nel giugno 2013, seppure a seguito di piogge di elevata intensità, il pendio rimane stabile dimostrando, malgrado l'esistenza delle perdite dell'acquedotto, di trovarsi in condizioni di falda relativamente bassa. Al contrario a novembre 2013, con
l'accumularsi delle precipitazioni del periodo invernale e dunque con
l'innalzamento del livello di falda, si verifica l'evento franoso. Se la tesi di Parte
pagina 12 di 21 Attrice fosse stata valida la frana si sarebbe verificata già durante l'evento di giugno” (pag. 96).
In relazione alle condizioni della condotta ed alle misurazioni dei volumi di acqua eseguite in sede di ATP il CT ha precisato che “solo il tratto di tubazione deformato dal movimento franoso presentava fori, mentre il resto dei tratti di tubazione sterrati risultavano integri” e che le misurazioni “si riferiscono alla prova effettuata in A.T.P. su un tubo disarticolato, deformato e lasciato esposto agli agenti atmosferici a distanza di mesi dall'evento franoso, certo dunque non nelle condizioni di esercizio in cui il tubo avrebbe avuto un qualche confinamento.
Vi è l'ulteriore considerazione che, in un versante che già prima della rottura del tubo evidenziava la formazione di risorgive, una perdita di 35.000 litri al giorno
(25 litri al minuto), sarebbe certamente risultata visibile in superficie, formando canalizzazioni localizzate e percorsi preferenziali di deflusso, lungo cui la dispersione attraverso il terreno, saturo, diviene piuttosto ridotta. Questo aspetto porta a ritenere che le portate misurate nel corso della prova di A.T.P. siano decisamente superiori a quelle realmente verificatesi” (pagg. 102-103); ha altresì esaminato le caratteristiche delle perforazioni della tubazione, visibili nella documentazione fotografia allegata all'ATP e, all'esito di una approfondita indagine in ordine alla loro origine, ha concluso affermando “è il tubo dell'acquedotto ad essere coinvolto nella frana e non il contrario” (pagg. 115-
116).
Tali considerazioni sono condivisibili avuto riguardo alla natura e al livello di approfondimento degli accertamenti eseguiti e alla completezza delle argomentazioni svolte dal CT il quale, dopo aver attentamente esaminato e valutato gli elementi a sua disposizione, compresi quelli emersi in sede di ATP, e risposto a tutte le osservazioni dei consulenti di parte, ha analiticamente indicato le ragioni - di ordine logico e basate su dati oggettivi - convincenti e persuasive che lo hanno indotto ad escludere che la causa dell'evento franoso possa ricondursi (anche) alle perdite della condotta idrica (come invece sostenuto in sede di ATP dall'IN. . Per_3
pagina 13 di 21 Si ritiene pertanto, sulla base di quanto evidenziato dal CT, che l'acqua che può essere fuoruscita dalle tubazioni non avrebbe potuto contribuire a causare l'evento e che le rotture delle tubazioni, inesistenti in tutti gli altri tratti della zona, siano ricollegabili alle tensioni indotte dalla frana e rappresentino quindi una conseguenza e non una causa del movimento franoso: tenuto conto degli accertamenti tecnici svolti, deve quindi escludersi che le condizioni della conduttura e la perdita di acqua proveniente dalla stessa abbiano avuto efficienza causale rispetto all'evento di cui si tratta.
7.2) Sotto diverso profilo si ritiene che non siano decisive le argomentazioni svolte dagli appellanti volte a censurare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato, sulla base delle risultanze della CT, che, nella specie, ha avuto una efficacia determinante la condotta posta in essere dalla stessa parte attrice consistita nell'aver realizzato - in una zona ove era già in atto un movimento franoso - un bacino idrico che ha indebolito il pendio, favorendo la frana verificatasi nel mese di novembre del 2013.
A tale riguardo si osserva infatti che - come rilevato dal primo giudice - già in sede di ATP, l'IN. aveva evidenziato che “secondo la cartografia ufficiale Per_3
o per lo meno per gran parte di essa, il versante si presentava ancor prima del verificarsi della frana in condizioni di equilibrio limite. In tali condizioni qualsiasi evento esterno capace di apportare modifiche all'equilibrio delle masse
(saturazione dei terreni per intense precipitazioni atmosferiche, stress sismici, azioni antropiche) può rappresentare una motivazione plausibile all'attivazione di movimenti gravitativi” (pag. 46 relazione IN. . Per_3
Il medesimo consulente aveva altresì evidenziato che “per la scelta del sito preposto alla costruzione di un bacino artificiale è consigliabile, in via preliminare, individuare aree in cui:
1) non vi siano zone in frana attiva o potenziale;
2) non vi siano aree esondabili.
Inoltre è consigliabile un'attenta valutazione dei rischi potenziali, qualora a valle della diga di trattenuta vi siano insediamenti urbani e/o infrastrutture.
pagina 14 di 21 Per il caso in oggetto, in relazione alle condizioni geomorfologiche del versante, come certificato dalla cartografia ufficiale, tali valutazioni non sono state attentamente considerate, anche se occorre precisare che la pubblicazione di tutta la documentazione cartografica citata risale a periodi successivi alla realizzazione dell'invaso. Infine, si ritiene che la realizzazione dell'invaso artificiale, unitamente a tutti gli altri fattori ordinari e straordinari, possa aver contribuito all'innesco della frana per:
• una sostanziale modifica del regime di filtrazione idraulica delle acque sotterranee, dovuta all'impermeabilizzazioni delle pareti;
• la realizzazione dello sbancamento nel lato monte del bacino, che ha di fatto modificato gli equilibri delle masse, privando i terreni soprastanti di un appoggio al piede del versante e in ultima analisi di un'adeguata forza resistente nel momento in cui si stava originando e sviluppando un aumento degli sforzi tangenziali” (relazione dell'IN. pagg. 47-48). Per_3
Il CT IN. , dopo aver descritto le caratteristiche dei luoghi e la natura Per_2 degli interventi realizzati dalla parte attrice, ha ulteriormente approfondito gli aspetti suddetti rilevando che localmente, “è stato il disturbo operato dalla presenza dello scavo dell'invaso a valle del muro (con ogni probabilità
l'interruzione della continuità degli strati di formazione conseguente allo scavo dell'invaso) a determinare la condizione predisponente lo scivolamento del muro e della frana verso l'interno del lago…. La frana era già presente prima del 2000 come peraltro indicato dalle analisi stereografiche e dalla cartografia CARG. La costruzione dell'invaso nel 2001 ha certamente ridotto i margini di stabilità del pendio il cui piede è rimasto per circa 2 anni deconfinato a causa dello scavo;
tale situazione ha prodotto alcuni fenomeni di dissesto locale della sponda di monte in ragione dei quali, nel 2003, è stata decisa la costruzione di un muro di sostegno
….. la principale responsabilità del cinematismo, che è partito in corrispondenza del corpo principale, trascinandosi dietro il resto del terreno posto a monte e di conseguenza strappando la condotta, è imputabile alla presenza di una superficie di scorrimento pre-esistente alla realizzazione dell'invaso, situazione che è
pagina 15 di 21 peggiorata con la realizzazione del laghetto artificiale e malgrado la realizzazione del muro di contenimento, evidentemente inadeguato allo scopo.
La situazione limite si è raggiunta con l'elevata quantità di pioggia precipitata tra l'11 ed il 12 novembre 2013 che ha innalzato il livello di falda fino al piano campagna. Preme precisare che nell'ipotesi di invariata situazione meteoreologica
e invariata geomorfologia della collina di Collegiglioni, in assenza dell'invaso le condizioni di stabilità del pendio sarebbero state certamente superiori e se anche la frana avesse avuto una evoluzione parossistica gli effetti di tale fenomeno sarebbero stati limitati al perimetro della frana stessa e all'acquedotto senza gli allagamenti a valle.
A fronte della pericolosità intrinseca data dalla frana esistente, la realizzazione dell'invaso ha da un lato aumentato la vulnerabilità del pendio togliendogli delle risorse resistenti e dall'altra aumentato l'esposizione dell'area creando il serbatoio di cui Parte Attrice lamenta il danneggiamento e disponendo una grande quantità di acqua a monte della linea ferrovia e dell'abitato” (relazione CT IN. Per_2 pagg. 37-40).
D'altra parte, la circostanza che la parte attrice o coloro che hanno progettato e realizzato il laghetto non conoscessero la cartografia CARG (perché consultabile pubblicamente solo dall'11.4.2003, e quindi da epoca successiva a quella in cui, nel 2001, è stato autorizzato il progetto dell'invaso ed è stato eseguito l'intervento) non assume significativo rilievo ai fini della individuazione delle cause del cedimento del pendio.
Infatti, come chiarito dal CT sul punto, “L'inidoneità di un versante non dipende dalla presenza o meno di una perimetrazione cartografica.
Il versante in cui Parte Attrice ha realizzato l'invaso era inidoneo perché era interessato da un fenomeno franoso e non perché questo, seppur rilevato, non era stato ancora pubblicato.
Piuttosto, le evidenze che portarono i tecnici che hanno redatto i fogli CARG a cartografare il sistema franoso, (evidenze riconoscibili anche attraverso un classico studio stereografico), non hanno indotto i progettisti dell'epoca a
pagina 16 di 21 verificarne l'esistenza ed eventualmente lo stato di attività attraverso uno specifico monitoraggio.
La presenza della cartografica CARG dimostra che la frana era rilevabile e non una “sorpresa geologica” (pag. 77).
7.3) Né assumono rilievo in questa sede i profili attinenti all'asserita responsabilità del per aver autorizzato la realizzazione dell'opera. CP_1
Infatti, come osservato al giudice di primo grado (e non contestato dagli appellanti) l'oggetto del giudizio, così come introdotto dagli attori odierni appellanti, è volto ad accertare se la condotta del e di CP_1 Controparte_3 consistita nella omessa manutenzione dell'acquedotto (così come delineata nell'atto introduttivo del giudizio) sia stata causa o concausa dell'evento franoso;
ne consegue che risulta estranea all'oggetto del contendere ogni questione concernente l'eventuale responsabilità del nella approvazione dei lavori CP_1 di realizzazione del bacino idrico atteso che all'Ente non è stato contestato di aver approvato il progetto dell'opera (che peraltro la stessa parte attrice aveva chiesto di eseguire), ma di aver omesso una attività di manutenzione che, secondo la prospettazione degli attori, odierni appellanti, aveva avuto efficienza causale ed aveva contribuito a provocare l'evento franoso.
8.) Infondate sono le altre doglianze volte a contestare l'operato del CT per non aver svolto ulteriori indagini (punti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 in precedenza indicati).
8.1) Giova anzitutto rilevare che non è condivisibile l'assunto difensivo degli appellanti che hanno contestato l'approccio del CT il quale ha scelto di
“investigare il fenomeno franoso principalmente dall'alto, partendo da un rilievo topografico e da foto aeree e privilegiando una tecnica che fornisce i risultanti in base ad una necessaria interpretazione dei dati” .
Invero, come si evince dal contenuto della CT, dalla documentazione allegata e dagli accertamenti svolti, “il rilievo topografico è stato necessario per rilevare con esattezza lo stato dei luoghi poiché non percepibili correttamente ad occhio nudo stante l'estensione del terreno interessato e data la fitta vegetazione ormai cresciuta” (pag.4-5) e le foto aeree sono state esclusivamente uno strumento di verifica (“….hanno consentito di verificare che un tecnico, alla data dei
pagina 17 di 21 fotogrammi, poteva già comprendere la presenza di un dissesto, dissesto che coincide con quanto dichiarato nella cartografia ufficiale…” v. pag. 123).
Premesso che si è trattato di attività indispensabili ai fini della verifica dello stato dei luoghi, si osserva che le risposte ai quesiti sono basate anche su altri elementi - desumibili dagli accertamenti svolti in sede di ATP, dalle indagini tecniche svolte, durante le operazioni peritali, presso i Pubblici Uffici finalizzate a raccogliere il materiale documentale e le informazioni utili ai fini dell'espletamento dell'incarico – analiticamente descritti nella relazione.
8.2) Con riferimento al muro di sostegno, si osserva che il CT rispondendo alle osservazioni riproposte in questa sede, ha spiegato quanto segue:
“….Eseguire sondaggi, per verificare l'integrità della formazione a valle di un muro che ha subito una traslazione di circa 30 metri, non ha valore probatorio. Le condizioni preesistenti non sono più ricostruibili se non per via indiretta.
Con riferimento all'integrità del taglione di base non sono necessarie indagini dirette per certificarla: il muro, nel corso della traslazione di 30 metri ha mantenuto la propria forma in planimetria e risulta solo lievemente ruotato verso monte.
Queste due dati, certamente concreti, testimoniano il mantenimento di forma dell'opera e permettono di dire che non si è verificata nessuna rottura del taglione ma che la superficie di scorrimento è passata al di sotto di esso” (pagg. 86-87 della relazione).
Gli appellanti hanno ribadito i rilievi già sollevati nel corso delle operazioni peritali senza tenere in considerazione i chiarimenti forniti, sul punto, dal CT dai quali pertanto non vi è motivo di discostarsi, avendo l'ng. Farano illustrato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che non fossero necessarie altre indagini, ragioni che si ritiene di condividere, in mancanza di ulteriori elementi volti a mettere in discussione i chiarimenti del CT.
8.3) In merito alla mancata prova della rottura dell'invaso, il CT IN. , Per_2 ha precisato e chiarito, rispondendo alle osservazioni sul punto, che “La rottura dell'argine di monte si basa sul confronto tra la cartografia tecnica comunale e il rilievo topografico eseguito nel corso delle analisi peritali.
pagina 18 di 21 Questi sono elementi oggettivi, scientificamente basati e certamente non arbitrari. L'argine di monte, così come il muro che lo perimetra, si trova oggi 30 metri più a valle rispetto a dove era stato costruito e cioè nella zona dove originariamente si trovava l'invaso. Uno spostamento di tale entità costituisce certamente una rottura per qualsiasi opera geotecnica Parte Ricorrente possa immaginare” (pag. 87 della relazione).
In considerazione di ciò si ritiene che non sia fondato il rilievo degli appellanti secondo cui “il CT non ha prodotto nessuna diretta evidenza della rottura dell'invaso”.
8.4) Quanto, infine, alla mancata esecuzione di uno studio parametrico della stabilità del pendio, l'IN.D.Farano - rispondendo, anche in tal caso, alle osservazioni di parte attrice, ribadite in questa sede dagli appellanti – ha evidenziato, all'esito di un approfondimento in ordine alle finalità delle analisi parametriche e sulla base di considerazioni di natura tecnica, che nella specie
“uno studio parametrico non avrebbe aggiunto alcun elemento tecnico sostanziale ai fini della risposta al quesito, tanto da non essere stata condotta nemmeno dalla medesima Parte Attrice che la propone…” (pagg. 88-89 della relazione).
Si ritiene pertanto che le indagini alle quali hanno fatto riferimento gli appellanti, senza tenere in considerazione le precisazioni del CT, non abbiano un rilievo concreto nel caso di specie poiché, in base a quanto riferito dall'IN.
, non sono tali da fornire ulteriori elementi rispetto alle informazioni Per_2 geotecniche già disponibili.
9.1) Per le considerazioni svolte si ritiene che le doglianze degli appellanti non evidenzino circostanze di fatto né aspetti di natura tecnica tali da imporre la rinnovazione della CT tenuto presente che i profili contestati avevano già costituito oggetto di osservazioni che l'IN. ha esaminato, in modo Per_2 completo ed esauriente, fornendo i relativi chiarimenti rispetto ai quali ai quali non sono stati prospettati elementi ulteriori volti a mettere in discussione le analitiche spiegazioni del CT.
pagina 19 di 21 9.2) Né risultano decisive le prove testimoniali, respinte dal Tribunale e riproposte dagli appellanti, perché relative a circostanze che, per quello che rileva in questa sede, hanno costituito oggetto di CT.
10.) Alla luce delle argomentazioni svolte che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate, anche in relazione al quantum della pretesa risarcitoria, l'appello proposto sulla base delle doglianze sopra esaminate va respinto.
11.) Gli appellanti hanno inoltre censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali - basata sul principio della soccombenza – in considerazione del fatto la domanda era stata proposta sulla base di un accertamento tecnico preventivo dal quale era emersa la responsabilità del e di , oggi e della circostanza che, CP_1 Controparte_3 Controparte_2 del tutto inopinatamente, la consulenza è stata rinnovata tramite un altro professionista che è giunto ad attribuire la esclusiva responsabilità del movimento franoso a parte attrice, senza effettuare alcuna analisi tecnica.
Le doglianze non sono fondate.
Invero, come si è detto in precedenza, la formulazione del più ampio quesito al nuovo CT, IN. , si è resa nella specie necessaria al fine di chiarire Persona_2 alcuni aspetti che imponevano approfondimenti istruttori che l'IN. non ha Per_3 potuto effettuare, avendo rinunciato all'incarico per sopravvenuto conflitto di interessi;
ciò posto e tenuto presente che gli accertamenti dell'IN. - Per_3 che comunque avevano evidenziato, quale possibile concausa dell'evento franoso, anche il bacino artificiale realizzato nella proprietà degli attori – sono stati effettuati senza poter valutare elementi (realtivi alla costruzione di un muro di contenimento) che, invece, in base a quanto rilevato dallo stesso IN. Per_3 erano rilevanti al fine di individuare le cause del dissesto, si ritiene che la relazione redatta in sede di ATP, valorizzata dagli appellanti a sostegno della censura in esame, non evidenzi circostanze idonee e sufficienti per derogare al generale principio della soccombenza;
ne consegue la reiezione del motivo di gravame articolato sul punto.
12.) L'appello va dunque respinto, confermando la sentenza impugnata.
pagina 20 di 21 In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, neanche in questa sede, gli appellanti vanno condannati a rifondere alle controparti le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1
e nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti del avverso la sentenza del Controparte_9 Controparte_2
Tribunale di Ancona n. 92/2023, pubblicata il 27.1.2023.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alle controparti le spese del presente grado che si liquidano – per ciascuna parte - in complessivi €. 9.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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