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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1266/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Il Giudice, Antonio SCORTECCI, dato atto che l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita, con provvedimento ritualmente notificato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando termine perentorio per il deposito di note scritte;
che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, da intendersi integralmente riprodotte in questa sede;
rilevato che, con ordinanza del 16.1.2025, è stata dichiara la nullità della notifica del ricorso “sia per mancata indicazione nella relata del pubblico registro dal quale è stato eventualmente estratto l'indirizzo pec del destinatario sia per incertezza sulla parte resistente”, disponendo “la rinnovazione dell'atto introduttivo e la sua notifica nei confronti di parte resistente entro il termine perentorio del 27.1.2025”; che parte ricorrente ha successivamente notificato, nei confronti di Controparte_1
e di il medesimo atto introduttivo, senza emendarlo
[...] Controparte_2 dall'errore relativo all'identificazione della parte resistente (indicata come
[...]
né aggiungere alcuna parte che comunque consenta di superare Controparte_3 il predetto errore e di comprendere quale sia l'effettivo destinatario del provvedimento richiesto;
ritenuto che, pertanto, parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine giudiziale di rinnovazione dell'atto introduttivo;
che, quindi, occorre dichiarare ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del presente processo cautelare ai sensi degli artt. 291, 3° comma, e 307, 3° comma, cod. proc. civ.;
PQM
ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del presente processo cautelare ai sensi degli artt. 291, 3° comma, e 307, 3° comma, cod. proc. civ..
Si comunichi.
Paola, 1.4.2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Il Giudice, Antonio SCORTECCI, dato atto che l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita, con provvedimento ritualmente notificato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando termine perentorio per il deposito di note scritte;
che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, da intendersi integralmente riprodotte in questa sede;
rilevato che, con ordinanza del 16.1.2025, è stata dichiara la nullità della notifica del ricorso “sia per mancata indicazione nella relata del pubblico registro dal quale è stato eventualmente estratto l'indirizzo pec del destinatario sia per incertezza sulla parte resistente”, disponendo “la rinnovazione dell'atto introduttivo e la sua notifica nei confronti di parte resistente entro il termine perentorio del 27.1.2025”; che parte ricorrente ha successivamente notificato, nei confronti di Controparte_1
e di il medesimo atto introduttivo, senza emendarlo
[...] Controparte_2 dall'errore relativo all'identificazione della parte resistente (indicata come
[...]
né aggiungere alcuna parte che comunque consenta di superare Controparte_3 il predetto errore e di comprendere quale sia l'effettivo destinatario del provvedimento richiesto;
ritenuto che, pertanto, parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine giudiziale di rinnovazione dell'atto introduttivo;
che, quindi, occorre dichiarare ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del presente processo cautelare ai sensi degli artt. 291, 3° comma, e 307, 3° comma, cod. proc. civ.;
PQM
ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del presente processo cautelare ai sensi degli artt. 291, 3° comma, e 307, 3° comma, cod. proc. civ..
Si comunichi.
Paola, 1.4.2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI