Sentenza 22 aprile 1968
Massime • 1
La presunzione di colpa prevista dall'art.2054, comma secondo, cod. civ., a carico di entrambi i conducenti, nel caso di scontro fra veicoli, ha una funzione puramente sussidiaria, nel senso che opera soltanto nell'ipotesi che non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Essa viene meno, invece, quando risulti accertato che l'incidente sia da attribuire esclusivamente a colpa di uno dei conducenti, senza che via sia alcun margine per l'individuazione di una colpa concorrente dell'altro conducente. ( V. 496-68, massima n. 331550 478-68, massima n. 331524 1687,massima n. 328519).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1968, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1968 |
Testo completo
La presunzione di colpa prevista dall'art.2054, comma secondo, cod. civ., a carico di entrambi i conducenti, nel caso di scontro fra veicoli, ha una funzione puramente sussidiaria, nel senso che opera soltanto nell'ipotesi che non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Essa viene meno, invece, quando risulti accertato che l'incidente sia da attribuire esclusivamente a colpa di uno dei conducenti, senza che via sia alcun margine per l'individuazione di una colpa concorrente dell'altro conducente. ( V. 496-68, massima n. 331550 478-68, massima n. 331524 1687,massima n. 328519).*