TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3696/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3696/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PASQUALI MONICA per parte ricorrente Parte_1
presente il liquidatore, i quali confermano la rinuncia agli atti del
[...] giudizio
Nonché, per parte resistente presente di persona, l'avv. Controparte_1
LENZI UGO il quale accetta la rinuncia agli atti.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 3696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3696/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALI MONICA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LENZI UGO e dall'Avv. LENZI GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La società in liquidazione ricorrente agiva in giudizio contro la dipendente sig.ra CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni causati da quest'ultima al datore di lavoro, nello
[...] svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, alla parte resistente, assunta fin dal giugno 1988 e poi, dopo il pensionamento, nuovamente, dall'aprile 2021, come impiegata amministrativa di III livello, sono state imputate una serie di condotte, accertate fino alla cessazione del rapporto (novembre
2023), che hanno comportato irregolarità contabili nella retribuzione della stessa CP_1
pagina 2 di 4 Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, infatti, la resistente, quale addetta alla gestione amministrativa, si occupava in via autonoma della contabilità, dei rapporti con i clienti e fornitori, nonché con le banche e i professionisti esterni per le buste paghe e gli adempimenti contabili.
Dagli accertamenti effettuati, sarebbe emerso che la pur avendo un contratto CP_1 full time (fino al 2 ottobre 2023), si recava al lavoro solo per quattro ore nel pomeriggio e, ciononostante, rendicontava le intere otto ore giornaliere.
Inoltre, la lavoratrice faceva inserire un superminimo elevato, anche se non contrattualmente pattuito nel contratto di lavoro.
Parte ricorrente, poi, allega anche un'altra serie di comportamenti asseritamente inadempienti, concernenti i rapporti con il commercialista della società e altre inadempienze contabili, senza farne, però, discendere alcuna domanda.
Nelle conclusioni, infatti, parte ricorrente si limita a richiedere la restituzione del super minimo indicato in busta paga e percepito costantemente dalla CP_1
II) Secondo la difesa della resistente, invece, non vi sarebbe una dimostrazione della riferibilità alla lavoratrice delle singole condotte attribuite dalla società, considerando che la stessa sarebbe stata solo un'impiegata amministrativa, con la conseguenza che l'unico titolare di poteri imprenditoriali sarebbe stato il legale rappresentante e socio accomandatario della ricorrente, sig. In merito a questo, gli accordi economici, come risultano dalle buste paga mai Per_1 contestate dal datore di lavoro, rappresenterebbero la prova di quanto pattuito tra le parti per consentire alla di continuare a lavorare godendo di una retribuzione non inferiore alla CP_1 precedente.
Con atto depositato in data odierna e confermato a verbale, parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
La rinuncia veniva espressamente accettata dalla parte resistente.
III) Deve essere, allora, dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che la domanda di lite temeraria riguarda la ripartizione delle spese e la sua quantificazione, ma non costituisce una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che deve intendersi assorbita dall'accettazione della rinuncia.
pagina 3 di 4 Con riferimento alle spese di lite, le stesse, a norma di Legge, devono porsi a carico della parte rinunciante e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) dichiara estinto il giudizio;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 3.750,00 oltre IVA e CAP.
Bologna il 10/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3696/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PASQUALI MONICA per parte ricorrente Parte_1
presente il liquidatore, i quali confermano la rinuncia agli atti del
[...] giudizio
Nonché, per parte resistente presente di persona, l'avv. Controparte_1
LENZI UGO il quale accetta la rinuncia agli atti.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 3696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3696/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALI MONICA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LENZI UGO e dall'Avv. LENZI GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La società in liquidazione ricorrente agiva in giudizio contro la dipendente sig.ra CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni causati da quest'ultima al datore di lavoro, nello
[...] svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, alla parte resistente, assunta fin dal giugno 1988 e poi, dopo il pensionamento, nuovamente, dall'aprile 2021, come impiegata amministrativa di III livello, sono state imputate una serie di condotte, accertate fino alla cessazione del rapporto (novembre
2023), che hanno comportato irregolarità contabili nella retribuzione della stessa CP_1
pagina 2 di 4 Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, infatti, la resistente, quale addetta alla gestione amministrativa, si occupava in via autonoma della contabilità, dei rapporti con i clienti e fornitori, nonché con le banche e i professionisti esterni per le buste paghe e gli adempimenti contabili.
Dagli accertamenti effettuati, sarebbe emerso che la pur avendo un contratto CP_1 full time (fino al 2 ottobre 2023), si recava al lavoro solo per quattro ore nel pomeriggio e, ciononostante, rendicontava le intere otto ore giornaliere.
Inoltre, la lavoratrice faceva inserire un superminimo elevato, anche se non contrattualmente pattuito nel contratto di lavoro.
Parte ricorrente, poi, allega anche un'altra serie di comportamenti asseritamente inadempienti, concernenti i rapporti con il commercialista della società e altre inadempienze contabili, senza farne, però, discendere alcuna domanda.
Nelle conclusioni, infatti, parte ricorrente si limita a richiedere la restituzione del super minimo indicato in busta paga e percepito costantemente dalla CP_1
II) Secondo la difesa della resistente, invece, non vi sarebbe una dimostrazione della riferibilità alla lavoratrice delle singole condotte attribuite dalla società, considerando che la stessa sarebbe stata solo un'impiegata amministrativa, con la conseguenza che l'unico titolare di poteri imprenditoriali sarebbe stato il legale rappresentante e socio accomandatario della ricorrente, sig. In merito a questo, gli accordi economici, come risultano dalle buste paga mai Per_1 contestate dal datore di lavoro, rappresenterebbero la prova di quanto pattuito tra le parti per consentire alla di continuare a lavorare godendo di una retribuzione non inferiore alla CP_1 precedente.
Con atto depositato in data odierna e confermato a verbale, parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
La rinuncia veniva espressamente accettata dalla parte resistente.
III) Deve essere, allora, dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che la domanda di lite temeraria riguarda la ripartizione delle spese e la sua quantificazione, ma non costituisce una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che deve intendersi assorbita dall'accettazione della rinuncia.
pagina 3 di 4 Con riferimento alle spese di lite, le stesse, a norma di Legge, devono porsi a carico della parte rinunciante e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) dichiara estinto il giudizio;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 3.750,00 oltre IVA e CAP.
Bologna il 10/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4