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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASALINI ENRICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASALINI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Trattasi di un procedimento in materia di famiglia in cui la ricorrente ha domandato quanto segue:
“Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore” e di seguito trascritte: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, “…disporre che: 1) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la minore tre giorni consecutivi con relativo pernotto in una settimana (martedì - mercoledì - giovedì) ed altri tre giorni consecutivi con relativo pernotto nella settimana successiva (venerdì - sabato - domenica); il giorno del lunedì sarà alternato tra i genitori. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni e durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia per n. 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 10 maggio di ogni anno;
2) I genitori provvederanno al mantenimento della minore in via diretta;
le spese straordinarie della minore graveranno su ciascun genitore nella misura della metà e saranno regolamentate come da Protocollo CNF (doc. 12). 3) Quanto all'assegno unico ed universale erogato dall'INPS quale sostegno economico per le famiglie con figli a carico, lo stesso sarà percepito dai sig.ri e nella misura del 50% Parte_1 CP_1 ciascuno.” Il resistente, malgrado la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione pagina 2 di 5 affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, non vi è motivo per non disporre l'affido condiviso della bambina, nata nel 2014. Ed infatti, la ricorrente ha riferito che le parti vivono entrambe all'Isola d'Elba, in due abitazioni vicine e che la bambina si alterna tra le due case in modo sostanzialmente paritario e ha un buon rapporto con il padre. Per tali ragioni vanno accolte anche le richieste della ricorrente in ordine al regime di frequentazione padre figlia, che sono tali da mantenere le attuali abitudini della bambina e permettono alla stessa di vedere pari tempo i genitori.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pagina 3 di 5 proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel nostro caso, va disposto il mantenimento diretto. Entrambi i genitori hanno redditi simili, la ricorrente è titolare di un chiosco alimentare e ha maggiori redditi durante l'estate, il resistente lavora come stagionale sempre sull'Isola d'Elba, con redditi analoghi a quelli della ricorrente, se non inferiori. Entrambi vivono in una casa per cui pagano un canone di locazione di circa 500-600 euro al mese. Pertanto, tenuto conto anche dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, va anche previsto che l'assegno unico venga percepito da entrambi al 50% ciascuno e le spese straordinarie siano divise in pari misura.
Le spese di lite, stante il contegno del resistente e l'esito del giudizio, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
2. resti collocata anagraficamente presso la madre e frequenti i genitori in modo paritario come indicato nelle conclusioni della ricorrente;
3. le parti provvederanno al mantenimento della figlia in via diretta;
4. l'assegno unico verrà percepito al 50% ciascuno;
5. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
Spese di lite irripetibili pagina 4 di 5 Livorno,18/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASALINI ENRICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASALINI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Trattasi di un procedimento in materia di famiglia in cui la ricorrente ha domandato quanto segue:
“Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore” e di seguito trascritte: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, “…disporre che: 1) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la minore tre giorni consecutivi con relativo pernotto in una settimana (martedì - mercoledì - giovedì) ed altri tre giorni consecutivi con relativo pernotto nella settimana successiva (venerdì - sabato - domenica); il giorno del lunedì sarà alternato tra i genitori. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni e durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia per n. 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 10 maggio di ogni anno;
2) I genitori provvederanno al mantenimento della minore in via diretta;
le spese straordinarie della minore graveranno su ciascun genitore nella misura della metà e saranno regolamentate come da Protocollo CNF (doc. 12). 3) Quanto all'assegno unico ed universale erogato dall'INPS quale sostegno economico per le famiglie con figli a carico, lo stesso sarà percepito dai sig.ri e nella misura del 50% Parte_1 CP_1 ciascuno.” Il resistente, malgrado la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione pagina 2 di 5 affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, non vi è motivo per non disporre l'affido condiviso della bambina, nata nel 2014. Ed infatti, la ricorrente ha riferito che le parti vivono entrambe all'Isola d'Elba, in due abitazioni vicine e che la bambina si alterna tra le due case in modo sostanzialmente paritario e ha un buon rapporto con il padre. Per tali ragioni vanno accolte anche le richieste della ricorrente in ordine al regime di frequentazione padre figlia, che sono tali da mantenere le attuali abitudini della bambina e permettono alla stessa di vedere pari tempo i genitori.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pagina 3 di 5 proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel nostro caso, va disposto il mantenimento diretto. Entrambi i genitori hanno redditi simili, la ricorrente è titolare di un chiosco alimentare e ha maggiori redditi durante l'estate, il resistente lavora come stagionale sempre sull'Isola d'Elba, con redditi analoghi a quelli della ricorrente, se non inferiori. Entrambi vivono in una casa per cui pagano un canone di locazione di circa 500-600 euro al mese. Pertanto, tenuto conto anche dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, va anche previsto che l'assegno unico venga percepito da entrambi al 50% ciascuno e le spese straordinarie siano divise in pari misura.
Le spese di lite, stante il contegno del resistente e l'esito del giudizio, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
2. resti collocata anagraficamente presso la madre e frequenti i genitori in modo paritario come indicato nelle conclusioni della ricorrente;
3. le parti provvederanno al mantenimento della figlia in via diretta;
4. l'assegno unico verrà percepito al 50% ciascuno;
5. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
Spese di lite irripetibili pagina 4 di 5 Livorno,18/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5