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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORALES SOSA VALERIA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in PIAZZA S. GIOVANNI, 6 23017 MORBEGNO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 1. In data 30.08.2003 in ST EV (SO) e CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ST EV (SO), atto n. 2, p. I, anno 2003).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (03.03.2006) e (15.03.2008). Per_1 Per_2
1.2 Con sentenza del 20.08.2021, il Tribunale di Sondrio dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni: affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre, visite a fine settimana Per_1 Per_2
alternati e un pomeriggio infrasettimanale, mantenimento diretto, spese straordinarie al
50% ciascuno.
1.3 Con decreto n. 8063 del 15.12.2022, il medesimo Tribunale disponeva la modifica delle condizioni di divorzio sulla base dell'accordo delle parti come segue: collocamento di entrambi i figli presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, visite paterne a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, assegno di mantenimento per i minori a carico del padre di € 200,00 ciascuno, assegno unico integralmente alla madre.
2. Con ricorso depositato il 29.11.2024, chiedeva che le suddette Parte_1
condizioni venissero modificate nei seguenti termini: revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente indipendente. Per_1
2.1 pur regolarmente notificata, non si è costituita e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.12.2024.
3. All'udienza del 19.02.2024, parte attrice insisteva come da ricorso, precisando il contenuto dei propri atti.
Disposto rinvio per l'acquisizione di documentazione, alla successiva udienza del
09.04.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in Per_2
quanto manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 2 c.p.c.
pagina 2 di 3 5. L'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Nel caso di specie, è documentato (docc. 2 e 3 che il 08.07.2024 ha Pt_1 Per_1
stipulato con un contratto di apprendistato della durata di n. 60 mesi, che CP_2
prevede uno stipendio crescente, comunque superiore agli € 1.000,00 mensili. Al momento della proposizione del ricorso, risultava già decorso il periodo di prova. Alla luce di ciò, deve ritenersi raggiunta la piena indipendenza economica di . Per_1
La domanda di parte ricorrente merita, pertanto, accoglimento.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica del decreto n. 8063/2022 del 15.12.2022 del Tribunale di Sondrio,
a far data dal deposito della domanda, revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1
e il contributo alle sue spese straordinarie;
Parte_2
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORALES SOSA VALERIA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in PIAZZA S. GIOVANNI, 6 23017 MORBEGNO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 1. In data 30.08.2003 in ST EV (SO) e CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ST EV (SO), atto n. 2, p. I, anno 2003).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (03.03.2006) e (15.03.2008). Per_1 Per_2
1.2 Con sentenza del 20.08.2021, il Tribunale di Sondrio dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni: affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre, visite a fine settimana Per_1 Per_2
alternati e un pomeriggio infrasettimanale, mantenimento diretto, spese straordinarie al
50% ciascuno.
1.3 Con decreto n. 8063 del 15.12.2022, il medesimo Tribunale disponeva la modifica delle condizioni di divorzio sulla base dell'accordo delle parti come segue: collocamento di entrambi i figli presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, visite paterne a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, assegno di mantenimento per i minori a carico del padre di € 200,00 ciascuno, assegno unico integralmente alla madre.
2. Con ricorso depositato il 29.11.2024, chiedeva che le suddette Parte_1
condizioni venissero modificate nei seguenti termini: revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente indipendente. Per_1
2.1 pur regolarmente notificata, non si è costituita e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.12.2024.
3. All'udienza del 19.02.2024, parte attrice insisteva come da ricorso, precisando il contenuto dei propri atti.
Disposto rinvio per l'acquisizione di documentazione, alla successiva udienza del
09.04.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in Per_2
quanto manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 2 c.p.c.
pagina 2 di 3 5. L'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Nel caso di specie, è documentato (docc. 2 e 3 che il 08.07.2024 ha Pt_1 Per_1
stipulato con un contratto di apprendistato della durata di n. 60 mesi, che CP_2
prevede uno stipendio crescente, comunque superiore agli € 1.000,00 mensili. Al momento della proposizione del ricorso, risultava già decorso il periodo di prova. Alla luce di ciò, deve ritenersi raggiunta la piena indipendenza economica di . Per_1
La domanda di parte ricorrente merita, pertanto, accoglimento.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica del decreto n. 8063/2022 del 15.12.2022 del Tribunale di Sondrio,
a far data dal deposito della domanda, revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1
e il contributo alle sue spese straordinarie;
Parte_2
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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