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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 544/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DELFINO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO;
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCCHETTI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO;
CONVENUTO
oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note in sostituzione d'udienza del 31.3.2025:
1. Dichiari il Tribunale che il ricorso alla procedura della risoluzione ex art. 108 co.3, del
d.lgs. 50/2016 è illegittimo per tutte le ragioni indicate in premessa, procedendo alla disapplicazione ex art. 5 L.A.C. della determina dirigenziale dell'11.11.2021 n. 22 e della delibera di G.M. del 18.11.2021 n. 84 adottate dal comune di e pronunci in conformità. CP_1
2. Dichiari in ogni caso, il Tribunale di Ascoli Piceno che alcun grave inadempimento e/o negligenza è imputabile all'impresa nell'esecuzione dell'appalto, Parte_1 per tutti i motivi innanzi illustrati.
3. Di conseguenza e/ in alternativa, dichiari il Tribunale la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 563 del 15.4.2021 relativo all'“intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino della viabilità dell'infrastruttura stradale comunale Fontecesa del comune di interessata CP_1 dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, per grave inadempimento del
[...]
, oltre che per violazione dei doveri di buona fede, cooperazione, lealtà e correttezza CP_1 nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod.civ.
4. Per effetto della disposta disapplicazione della determina di risoluzione e della deli-bera di risoluzione, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni, da Pt_1 calcolare nella misura del 10% sull'ineseguito per un importo pari ad € 28.546,08, o comunque
pagina 1 di 9 della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. 231/2002, e con-danni il al relativo Controparte_1 pagamento, pronunciando in conformità.
5. In alternativa, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa al risarcimento dei Pt_1 danni da risoluzione, da calcolare nella misura del 10% sull'ineseguito per un importo pari ad
€ 28.546,08, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risul-tare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. 231/2002, e condanni il CP_1 al relativo pagamento, pronunciando in conformità.
[...]
6. Per effetto della disposta disapplicazione dei provvedimenti di risoluzione, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa alla liquidazione del c.d. danno curriculare nella Pt_1 misura pari ad € 14.273,04, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. 231/2002 e condanni il
[...]
al relativo pagamento, pronunciando in conformità. CP_1
7. In alternativa, sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa al riconoscimento, con conseguente Parte_1 liquidazione, del c.d. danno curriculare, nella misura di € 14.273,04, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudi-zio, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. 231/2002 e condanni il al relativo pagamento, Controparte_1 pronunciando in conformità.
8. Per effetto della disposta disapplicazione del provvedimento di risoluzione, ovvero in alternativa, in accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento della committente, dichiari il Tribunale lo svincolo della cauzione definitiva e di tutte le polizze prestate dall'impresa esecutrice per l'esecuzione dell'appalto, pronunciando in conformità.
9. Sempre per effetto della disposta disapplicazione del provvedimento di risoluzione, ovvero in alternativa, per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto, di-chiari il Tribunale il diritto dell'impresa al pagamento di tutte le spese contrattuali Parte_1 inutilmente sostenute per un importo pari ad € 2.421,30, o comun-que della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, im-porto da rivalutare con interessi ex
d.lgs. 231/2002 e rivalutazione fino alla domanda di risoluzione e da maggiorare ulteriormente con ulteriori interessi ex d.lgs. 231/2002 fino alla data dell'effettivo soddisfo e condanni il
al relativo paga-mento, pronunciando in conformità. Controparte_1
10. Condanni, infine, il Tribunale, il alle spese, ai diritti e agli onorari di Controparte_1 giudizio.
Per il convenuto, come da note in sostituzione d'udienza del 4.4.2025:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda siccome infondata nella ricostruzione in fatto e nella prospetta-zione in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudi-zio. Rimane riservata la separata azione del volta a conseguire il risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 dipendenza dell'inadempimento perpetrato dalla parte appaltatrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, l'impresa chiedeva di veder Parte_1 accertata e dichiarata l'illegittimità del ricorso alla procedura di risoluzione contrattuale ex art. 108, comma III, D. Lgs. 50/2016 da parte del nonché di veder dichiarata la risoluzione del Controparte_1 medesimo contratto per inadempimento del citato Comune, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta del 2.9.2022 si costituiva il convenuto Controparte_1 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree e, in ogni caso, il rigetto delle stesse nel merito.
All'udienza del 22.9.2022 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
(norma applicabile ratione temporis) e in data 16.1.2023, valutatane la rilevanza, procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio.
In data 20.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, il quale, acquisita la relazione di CTU
e fatte precisare le conclusioni, in data 10.4.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (quaranta giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno tempestivamente depositato le proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
In fatto, con contratto di appalto n. 563 del 15.4.2021 (All. 1, atto di citazione), integrato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto (All. 2, atto di citazione), il Controparte_1 affidava all'attrice, impresa i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della Parte_1 viabilità di un tratto stradale interessato dagli eventi sismici che nel 2016 avevano coinvolto i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Nel citato contratto di appalto era indicato, quale corrispettivo, un importo, depurato del ribasso d'asta, pari ad € 285.460,85, comprensivo di €
17.137,40 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
veniva, altresì, previsto che i lavori si sarebbero dovuti concludere nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori, consegna poi avvenuta il 7.6.2021, così come da relativo verbale firmato con riserva (All. 4, atto di citazione).
Con nota del 22.6.2021 (All.5, atto di citazione) la esplicitava quattro distinte Parte_1 riserve: con la riserva n. 1 anticipava la richiesta di riconoscimento della revisione dei prezzi a causa dell'aumento dei materiali dovuto all'emergenza COVID;
con la riserva n. 2 denunciava la difficoltà a reperire forza lavoro;
con la riserva n. 3 denunciava l'assenza di discariche nel raggio di 60 km per lo smaltimento di terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, quando invece il progetto prevedeva il conferimento di tali materiali ad una discarica distante 6 km dall'area di cantiere;
con la riserva n. 4 segnalava che da un'analisi degli scavi per il posizionamento delle gabbionate, dei rinterri con materiali provenienti dagli scavi e dei conferimenti in discarica previsti in progetto era emerso che per circa mc.
1.100 di materiale appartenenti alla categoria terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 non era stato previsto il conferimento a discarica autorizzata.
Con ordine di servizio del 25.6.2021, il Comune di ingiungeva la consegna, entro la data del CP_1
27/06/2021, del POS per le lavorazioni secondo i dettami del Piano di Sicurezza allegato al progetto, nonché della documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale (All.7, comparsa di costituzione e risposta). Al contempo veniva altresì ingiunta, entro la data del 28/06/2021, la consegna del Programma esecutivo dei Lavori ai sensi dell'art.10 del Contratto di Appalto. In data 28.6.2021, la precisava di trovarsi nell'impossibilità di produrre la documentazione richiesta in Parte_1 quanto le criticità riscontrate comportavano la redazione di un nuovo P.S.C. dotato di un nuovo piano operativo di esecuzione, e pertanto solo dopo l'aggiornamento del P.S.C. da parte del Coordinatore della Sicurezza, era possibile redigere rispettivamente un programma operativo di esecuzione coerente con le opere d realizzare e il P.O.S. (All.8, comparsa di costituzione e risposta).
In data 1.7.2021 il Comune di ordinava, dunque, l'inizio dei lavori (All. 9, comparsa di CP_1 costituzione e risposta) e successivamente, in data 16.7.2021, convocava l'impresa, unitamente al RUP,
pagina 3 di 9 per chiarimenti sul prosieguo delle lavorazioni (All. 11, comparsa di costituzione e risposta). L'impresa non si presentava all'incontro, comunicando di voler riconoscere prevalenza e Parte_1 priorità alla definizione del procedimento correlato all'apposizione delle riserve e la risoluzione delle ulteriori problematiche evidenziate a tema impossibilità oggettiva sopravvenuta per dare seguito all'esecuzione dei lavori affidati (All. 12).
In data 20.07.2021 il nella persona del RUP geom. , acquisita la Controparte_1 Persona_1 relazione riservata del D.L. sulle riserve (All. 13, comparsa di costituzione) rispondeva alle riserve esplicitate (All.14, comparsa di costituzione e risposta). Nello specifico, quanto alla riserva n.1, la stazione appaltante riteneva parzialmente fondata la richiesta di controparte, alla luce del combinato disposto degli art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art.6 del contratto di appalto, subordinando l'accoglimento della stessa ad una richiesta ufficiale da parte dell'appaltatrice, da redigersi secondo normativa. In riferimento alla riserva n. 2, il D.L. rilevava che la stessa
[...] aveva in precedenza comunicato l'elenco dettagliato delle macchine e dell'organico Parte_1 aziendale e che, in base alle suddette informazioni, la riserva non appariva giustificare né il mancato inizio dei lavori, né, a maggior ragione, la mancata formulazione del programma esecutivo. Rispetto Contr alle riserve nn. 3 e 4, il concludeva per l'infondatezza delle stesse in quanto il materiale di risulta proveniente dagli scavi poteva essere reimpiegato nell'ambito del cantiere per il livellamento di terreni, circostanza che avrebbe potuto comportare addirittura economie per la stazione appaltante.
A fronte del successivo ordine di servizio del 28.7.2021 (All.15, comparsa di costituzione e risposta) con cui si intimava nuovamente l'inizio dei lavori, l'impresa ribadiva la propria Parte_1 posizione e rilevava l'infondatezza dei rilievi espressi dalla stazione appaltante rispetto alle riserve formulate.
Evidenziate le inadempienze con comunicazione del 28.9.2021 (All. 17, comparsa di costituzione e risposta), il con determinazione n. 22 del 11.11.2021(All. 20), procedeva alla Controparte_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, pur a fronte delle contestazioni formulate dalla con note del 12.10.2021. Nello specifico, alla base Parte_1 della risoluzione poneva le seguenti motivazioni: mancata esecuzione materiale dei lavori appaltati;
mancata consegna della documentazione di cui all'art. 10 del Contratto di Appalto;
mancata consegna della documentazione preliminare in marito alla sicurezza nei cantieri.
Nell'odierna sede, l'attore chiede in via principale la disapplicazione ex art. 5 L.A.C. della determina dirigenziale dell'11.11.2021 n. 22 e della delibera di G.M. del 18.11.2021 n. 84 adottate dal comune di
e la risoluzione del contratto per inadempimento del con conseguente risarcimento CP_1 CP_1 dei danni subiti.
In diritto, è opportuno osservare che ai sensi dell'art. 108, comma III, D. Lgs 50/2016, norma ratione temporis applicabile (norma peraltro pedissequamente riprodotta nell'odierno art. 122, D.Lgs.
36/2023), il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
pagina 4 di 9 negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Ai sensi dell'art. 108, comma IV, invece, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Sul punto, in tema di riparto di giurisdizione, devono richiamarsi i principi espressi dalla Corte di
Cassazione in materia di appalto di servizi pubblici, ma analogicamente applicabili anche all'appalto di lavori, secondo cui in tema d'appalto di opera pubblica, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento del subappaltatore, afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che, intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non può più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 32148 del 31/10/2022). In riferimento alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, commi III e IV, D. Lgs 50/2016, inquadrabile quale species di risoluzione per inadempimento afferente alla fase esecutiva dello stesso, deve rilevarsi la natura privatistica e non di rilievo pubblico della determinazione assunta, dovendosi escludere che la posizione dei controinteressati abbia natura di interesse legittimo. Ne deriva, in altri termini, che la cognizione del Giudice Ordinario non è limitata al potere di disapplicazione della delibera ai sensi dell'art. 5 L.A.C., bensì esteso alla piena cognizione sulla legittimità della risoluzione contrattuale con conseguente diretta incidenza sulla validità/invalidità della stessa.
Nel merito, nel caso in esame, ferma e non contestata la mancata esecuzione dei lavori affidati
(pacificamente mai iniziati dopo la consegna dell'area), occorre valutare se tale circostanza sia causalmente riconducibile o meno ad un grave inadempimento dell'appaltatore, il che si traduce nell'indagare la legittimità o meno del rifiuto di inizio dei lavori e, conseguentemente, la legittimità o meno della risoluzione contrattuale ad opera dalla stazione appaltante.
L'attore ritiene che la mancata realizzazione dei lavori derivi da causa allo stesso non imputabile, essendo stata in realtà determinata da una serie di condotte inadempienti imputabili alla stazione appaltante, condotte individuabili, nello specifico: nella predisposizione di un progetto assolutamente carente ed errato;
nella consegna di un progetto con elaborati fra loro discordanti;
nell'ingiustificato rifiuto di redigere la necessaria perizia di variante;
in una condotta della committente gravemente omissiva e oggettivamente inconcludente, caratterizzata dalla mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte da effettuare (pag. 5, atto di citazione).
In linea con i generali principi in materia di riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi che non possa individuarsi in capo al creditore alcun onere aggiuntivo rispetto a quello relativo alla prova del titolo e all'allegazione dell'inadempimento. Come noto, sul punto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
pagina 5 di 9 dell'altrui pretesa (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Posto che, rispetto ai principi richiamati, non appare giustificata un'inversione dell'onere della prova sulla base della mera circostanza per cui nel caso in esame la risoluzione del contratto è avvenuta sulla base di apposita disposizione legislativa, deve ritenersi gravare sull'odierno attore l'onere della prova sulla non imputabilità dell'inadempimento ascrittogli nell'intimata risoluzione.
La risoluzione è stata disposta dalla stazione appaltante perché, pur a seguito dei numerosi ordini di servizio (come sopra ripercorsi), l'appaltatrice non ha mai inteso dare inizio all'esecuzione dei lavori dopo la presa in consegna del cantiere, oltre a non aver mai consegnato la documentazione di cui all'art. 10 del Contratto di Appalto e la documentazione preliminare in marito alla sicurezza nei cantieri.
Come già indicato, l'appaltatrice si difende in questa sede sollevando una sorta di eccezione d'inadempimento, allegando l'impossibilità di dare inizio ai lavori e di consegnare detta documentazione a causa di asserite gravi carenze nel progetto predisposto dalla stazione appaltante – il che aveva giustificato l'apposizione delle riserve sopra indicate - e nel successivo rifiuto di adottare una perizia di variante per correggerle, nonché in una generica mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte da effettuare.
Sul punto, quanto al primo aspetto evidenziato dall'appaltatrice, ovvero la predisposizione di un progetto carente ed errato, dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa è emerso che dal confronto degli elaborati di progetto risultano effettivamente delle incongruenze sulle quantità del materiale di scavo, sul suo riutilizzo e sulla sua destinazione. Il CTU, tuttavia, ha precisato che quanto rilevato è unicamente e solo teorico dato che, non avendo iniziato i lavori e non avendo eseguito alcuno scavo, non è possibile stabilire a priori la consistenza reale del materiale di risulta e conoscere se essa sia maggiore o minore di quanto previsto nel computo estimativo della spesa. In altre parole, la discordanza volumetrica tra quanto indicato nel piano di utilizzazione delle terre e rocce da scavo (elab. di prog. E9.2) e quanto indicato nel computo metrico estimativo (E9), è e rimane un dato meramente astratto, poiché solo in corso d'opera, alla luce delle quantità del materiale di scavo effettivamente riscontrate, si sarebbe potuta valutare la necessità o meno di una perizia di variante in assestamento delle somme. Dal punto di vista dell'erronea indicazione dei siti di smaltimento (il progetto effettivamente individuava una discarica a 6 km dal cantiere, che però non era ricettiva per la tipologia di rifiuti considerata), il CTU ha individuato quattro distinti siti di smaltimento a distanze comprese tra i 35 e i 45 km dal cantiere, specificando anche in questo caso che, non essendo stato eseguito alcuno scavo, non è possibile stabilire a priori la consistenza reale del materiale di risulta e conoscere la maggiore o minore consistenza della spesa, sia per il trasporto che per il conferimento in discarica. Pur
a fronte, dunque, del dato oggettivo per cui ci sarebbero stati certamente maggiori costi vista la maggiore distanza kilometrica del sito di smaltimento rispetto a quello indicato nel progetto, tuttavia anche in questo caso il dato è rimasto meramente teorico e non quantificato.
Deve pienamente condividersi la valutazione del c.t.u. per cui l'impresa appaltatrice avrebbe, dunque, dovuto dare inizio ai lavori e poi, una volta estratto effettivamente il materiale, esplicitare la eventuale maggiore consistenza degli oneri e della spesa a mezzo di apposita riserva, davanti alla quale la stazione appaltante avrebbe (allora si necessariamente) dovuto adottare una variante.
Sul punto, non appaiono dirimenti le osservazioni formulate dall'attore con la propria comparsa conclusionale, inizialmente incentrate su giudizi di disvalore dell'operato del tecnico d'ufficio, variamente accusato di “tutelare la stazione appaltante” e di perseguire un “atteggiamento troppo pagina 6 di 9 sbilanciato a favore del nonché di violare “la necessaria imparzialità” (pagg.
1-3 comparsa CP_1 conclusionale) nell'indicare, pur sussistendo delle incongruità progettuali, che la perizia di variante avrebbe potuto essere adottata solo dopo aver iniziato i lavori. Preliminarmente, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni
e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Sez. U - , sentenza n. 5624 del 21/02/2022). Ferma, dunque, la proponibilità delle osservazioni, tuttavia le stesse non appaiono idonee e superare le valutazioni tecniche esposte dal CTU: posta l'assenza di un contraddittorio tecnico imputabile allo stesso attore, il quale non ha formulato nei termini di cui all'art. 195 c.p.c. alcuna osservazione alla bozza di relazione idonea a stimolare una risposta sulle questioni sollevate, gli argomenti spesi in sede di comparsa conclusionale non appaiono idonei a confutare, neppure in termini dubitativi, le conclusioni rassegnate dal CTU. In altre parole, a fronte di valutazioni di tipo tecnico formulate da un soggetto qualificato e all'uopo nominato, non appaiono dirimenti le osservazioni, prive di riferimenti tecnici, esposte dalla difesa dell'attore in sede di comparsa conclusionale. D'altro canto, in linea con quanto ritenuto dal CTU, i vizi progettuali evidenziati dall'attore esplicano all'evidenza la propria incidenza prevalentemente sull'aspetto economico della spesa da sostenere e le incongruenze rappresentano mere difficoltà di esecuzione che non possono però ritenersi determinanti ai fini dell'impossibilità di eseguire le opere appaltate, anche perché restate indeterminate nella loro consistenza.
Quanto al secondo aspetto evidenziato dall'attore, ovvero il rifiuto del committente di redigere la perizia di variante, il CTU ha ritenuto che sarebbe stato inutile e inopportuno assecondare una perizia di variante preventiva sulle quantità delle opere, scavi, sbancamenti, trasporti e conferimenti del materiale, senza aver iniziato i lavori a causa dell'incertezza dei valori numerici da inserire nella perizia stessa e nella determinazione dei conseguenti importi di spesa. La valutazione si pone in termini di stretta coerenza con le conclusioni rassegnate in riferimento al punto sopra analizzato.
Contrariamente alla revisione dei prezzi relativa al fenomeno inflattivo legato al contesto pandemico, revisione riconosciuta come doverosa (oltre che dal c.t.u.) anche dalla committente stessa (All. 14, comparsa di costituzione e risposta), una perizia di variante sulle quantità “preventiva” si sarebbe rilevata inevitabilmente approssimativa alla luce dell'impossibilità di prevedere con precisione le quantità delle opere.
Infine, quanto al terzo aspetto evidenziato dall'attore, ovvero la mancata adozione da parte della committente delle soluzioni tecniche utili a consentire l'adempimento della prestazione da parte dell'appaltatrice, deve osservarsi quanto segue. Il CTU nella propria relazione evidenzia che, sebbene non fosse esigibile dalla stazione appaltante l'adozione di una perizia di variante sul progetto, al contrario, sarebbe stato opportuno un adeguamento dei prezzi alla luce del fenomeno inflattivo legato al contesto pandemico. Il rilievo esposto dal CTU coincide con l'oggetto della riserva n. 1 formulata dall'appaltatrice con nota del 22.6.2021 (All.5, atto di citazione), con la quale l'odierno attore rilevava pagina 7 di 9 la necessità di procedere ad una revisione dei prezzi alla luce di fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, circostanze che avevano determinato un rilevante incremento dei prezzi delle materie prime stesse. L'appaltatrice quantificava il citato incremento dei costi in misura pari a € 117.393,35. Sul punto, l'art. 6 del contratto sottoscritto tra le parti (All.4, comparsa di costituzione e risposta) prevede che sono ammesse revisioni dei prezzi (art. 1664 c.c. e art. 106, comma I del D.Lgs 50/2016) qualora sussistano circostanze imprevedibili che comportino un aumento o diminuzione del costo dei materiali, tali da far mutare nell'arco del tempo il corrispettivo pattuito inizialmente tra appaltatore e impresa esecutrice. La variazione di prezzo deve essere valutata sulla base dei prezzari di riferimento, sulla quale si applica una franchigia del 10%, variando il prezzo solo per l'eccedenza in aumento rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell'eccedenza. Le parti, in sostanza, in sede di stipula del contratto hanno fatto esplicito riferimento agli artt. 1664 c.c. e 106, comma I, D. Lgs 50/2016.
Sulla base della citata disposizione contrattuale, il D.L., ritenuta la fondatezza della riserva in esame alla luce dell'eccezionalità delle circostanze, ha osservato che le voci di computo non risultavano adeguatamente giustificate con l'esame di almeno tre preventivi: rilevava, dunque, la necessità che la riserva trovasse giustificazione economica dentro leggi, regolamenti e prassi vigenti per casi similari.
Il D.L. concludeva indicando quale unica strada apparentemente percorribile quella dell'adeguamento del prezzo entro la soglia massima del 20% individuata dall'art. 6 del contratto (All. 13, comparsa di costituzione e risposta). Alla luce della relazione del D.L., il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) ha ritenuto, dunque, parzialmente fondata la riserva, subordinando l'accoglimento della stessa ad una richiesta ufficiale da parte dell'appaltatrice, richiesta da redigersi secondo normative e riferimenti legislativi. Non risulta documentato in atti se la formale richiesta sia poi materialmente avvenuta o meno, ma comunque la fondatezza della questione non appare elemento sufficientemente grave – sia per importo sia per l'avvenuto riconoscimento da parte della committente della fondatezza della riserva stessa - da legittimamente fondare la decisione, unilateralmente assunta dalla appaltatrice, di non dare inizio all'esecuzione dei lavori. L'attore aveva già ottenuto, da un punto di vista sostanziale, un riscontro positivo in merito alla fondatezza della riserva e, dunque, la stessa non può essere spesa quale motivo idoneo a giustificare il rifiuto di iniziare i lavori.
Alla luce dei motivi indicati, essendo acclarato il rifiuto dell'appaltatrice di dare inizio ai lavori e non rinvenendosi profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante tali da determinare la non imputabilità dell'inadempimento, appare legittima la risoluzione disposta dalla committente. Ne deriva che le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta le domande attoree.
- Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
pagina 8 di 9 Ascoli Piceno, 11/06/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 544/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DELFINO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO;
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCCHETTI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO;
CONVENUTO
oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note in sostituzione d'udienza del 31.3.2025:
1. Dichiari il Tribunale che il ricorso alla procedura della risoluzione ex art. 108 co.3, del
d.lgs. 50/2016 è illegittimo per tutte le ragioni indicate in premessa, procedendo alla disapplicazione ex art. 5 L.A.C. della determina dirigenziale dell'11.11.2021 n. 22 e della delibera di G.M. del 18.11.2021 n. 84 adottate dal comune di e pronunci in conformità. CP_1
2. Dichiari in ogni caso, il Tribunale di Ascoli Piceno che alcun grave inadempimento e/o negligenza è imputabile all'impresa nell'esecuzione dell'appalto, Parte_1 per tutti i motivi innanzi illustrati.
3. Di conseguenza e/ in alternativa, dichiari il Tribunale la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 563 del 15.4.2021 relativo all'“intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino della viabilità dell'infrastruttura stradale comunale Fontecesa del comune di interessata CP_1 dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, per grave inadempimento del
[...]
, oltre che per violazione dei doveri di buona fede, cooperazione, lealtà e correttezza CP_1 nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod.civ.
4. Per effetto della disposta disapplicazione della determina di risoluzione e della deli-bera di risoluzione, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni, da Pt_1 calcolare nella misura del 10% sull'ineseguito per un importo pari ad € 28.546,08, o comunque
pagina 1 di 9 della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. 231/2002, e con-danni il al relativo Controparte_1 pagamento, pronunciando in conformità.
5. In alternativa, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa al risarcimento dei Pt_1 danni da risoluzione, da calcolare nella misura del 10% sull'ineseguito per un importo pari ad
€ 28.546,08, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risul-tare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. 231/2002, e condanni il CP_1 al relativo pagamento, pronunciando in conformità.
[...]
6. Per effetto della disposta disapplicazione dei provvedimenti di risoluzione, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa alla liquidazione del c.d. danno curriculare nella Pt_1 misura pari ad € 14.273,04, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. 231/2002 e condanni il
[...]
al relativo pagamento, pronunciando in conformità. CP_1
7. In alternativa, sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa al riconoscimento, con conseguente Parte_1 liquidazione, del c.d. danno curriculare, nella misura di € 14.273,04, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudi-zio, oltre rivalutazione ed interessi ex d.lgs. 231/2002 e condanni il al relativo pagamento, Controparte_1 pronunciando in conformità.
8. Per effetto della disposta disapplicazione del provvedimento di risoluzione, ovvero in alternativa, in accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento della committente, dichiari il Tribunale lo svincolo della cauzione definitiva e di tutte le polizze prestate dall'impresa esecutrice per l'esecuzione dell'appalto, pronunciando in conformità.
9. Sempre per effetto della disposta disapplicazione del provvedimento di risoluzione, ovvero in alternativa, per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto, di-chiari il Tribunale il diritto dell'impresa al pagamento di tutte le spese contrattuali Parte_1 inutilmente sostenute per un importo pari ad € 2.421,30, o comun-que della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, im-porto da rivalutare con interessi ex
d.lgs. 231/2002 e rivalutazione fino alla domanda di risoluzione e da maggiorare ulteriormente con ulteriori interessi ex d.lgs. 231/2002 fino alla data dell'effettivo soddisfo e condanni il
al relativo paga-mento, pronunciando in conformità. Controparte_1
10. Condanni, infine, il Tribunale, il alle spese, ai diritti e agli onorari di Controparte_1 giudizio.
Per il convenuto, come da note in sostituzione d'udienza del 4.4.2025:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda siccome infondata nella ricostruzione in fatto e nella prospetta-zione in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudi-zio. Rimane riservata la separata azione del volta a conseguire il risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 dipendenza dell'inadempimento perpetrato dalla parte appaltatrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, l'impresa chiedeva di veder Parte_1 accertata e dichiarata l'illegittimità del ricorso alla procedura di risoluzione contrattuale ex art. 108, comma III, D. Lgs. 50/2016 da parte del nonché di veder dichiarata la risoluzione del Controparte_1 medesimo contratto per inadempimento del citato Comune, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta del 2.9.2022 si costituiva il convenuto Controparte_1 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree e, in ogni caso, il rigetto delle stesse nel merito.
All'udienza del 22.9.2022 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
(norma applicabile ratione temporis) e in data 16.1.2023, valutatane la rilevanza, procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio.
In data 20.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, il quale, acquisita la relazione di CTU
e fatte precisare le conclusioni, in data 10.4.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (quaranta giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica).
Le parti hanno tempestivamente depositato le proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
In fatto, con contratto di appalto n. 563 del 15.4.2021 (All. 1, atto di citazione), integrato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto (All. 2, atto di citazione), il Controparte_1 affidava all'attrice, impresa i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della Parte_1 viabilità di un tratto stradale interessato dagli eventi sismici che nel 2016 avevano coinvolto i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Nel citato contratto di appalto era indicato, quale corrispettivo, un importo, depurato del ribasso d'asta, pari ad € 285.460,85, comprensivo di €
17.137,40 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
veniva, altresì, previsto che i lavori si sarebbero dovuti concludere nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori, consegna poi avvenuta il 7.6.2021, così come da relativo verbale firmato con riserva (All. 4, atto di citazione).
Con nota del 22.6.2021 (All.5, atto di citazione) la esplicitava quattro distinte Parte_1 riserve: con la riserva n. 1 anticipava la richiesta di riconoscimento della revisione dei prezzi a causa dell'aumento dei materiali dovuto all'emergenza COVID;
con la riserva n. 2 denunciava la difficoltà a reperire forza lavoro;
con la riserva n. 3 denunciava l'assenza di discariche nel raggio di 60 km per lo smaltimento di terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, quando invece il progetto prevedeva il conferimento di tali materiali ad una discarica distante 6 km dall'area di cantiere;
con la riserva n. 4 segnalava che da un'analisi degli scavi per il posizionamento delle gabbionate, dei rinterri con materiali provenienti dagli scavi e dei conferimenti in discarica previsti in progetto era emerso che per circa mc.
1.100 di materiale appartenenti alla categoria terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 non era stato previsto il conferimento a discarica autorizzata.
Con ordine di servizio del 25.6.2021, il Comune di ingiungeva la consegna, entro la data del CP_1
27/06/2021, del POS per le lavorazioni secondo i dettami del Piano di Sicurezza allegato al progetto, nonché della documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale (All.7, comparsa di costituzione e risposta). Al contempo veniva altresì ingiunta, entro la data del 28/06/2021, la consegna del Programma esecutivo dei Lavori ai sensi dell'art.10 del Contratto di Appalto. In data 28.6.2021, la precisava di trovarsi nell'impossibilità di produrre la documentazione richiesta in Parte_1 quanto le criticità riscontrate comportavano la redazione di un nuovo P.S.C. dotato di un nuovo piano operativo di esecuzione, e pertanto solo dopo l'aggiornamento del P.S.C. da parte del Coordinatore della Sicurezza, era possibile redigere rispettivamente un programma operativo di esecuzione coerente con le opere d realizzare e il P.O.S. (All.8, comparsa di costituzione e risposta).
In data 1.7.2021 il Comune di ordinava, dunque, l'inizio dei lavori (All. 9, comparsa di CP_1 costituzione e risposta) e successivamente, in data 16.7.2021, convocava l'impresa, unitamente al RUP,
pagina 3 di 9 per chiarimenti sul prosieguo delle lavorazioni (All. 11, comparsa di costituzione e risposta). L'impresa non si presentava all'incontro, comunicando di voler riconoscere prevalenza e Parte_1 priorità alla definizione del procedimento correlato all'apposizione delle riserve e la risoluzione delle ulteriori problematiche evidenziate a tema impossibilità oggettiva sopravvenuta per dare seguito all'esecuzione dei lavori affidati (All. 12).
In data 20.07.2021 il nella persona del RUP geom. , acquisita la Controparte_1 Persona_1 relazione riservata del D.L. sulle riserve (All. 13, comparsa di costituzione) rispondeva alle riserve esplicitate (All.14, comparsa di costituzione e risposta). Nello specifico, quanto alla riserva n.1, la stazione appaltante riteneva parzialmente fondata la richiesta di controparte, alla luce del combinato disposto degli art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art.6 del contratto di appalto, subordinando l'accoglimento della stessa ad una richiesta ufficiale da parte dell'appaltatrice, da redigersi secondo normativa. In riferimento alla riserva n. 2, il D.L. rilevava che la stessa
[...] aveva in precedenza comunicato l'elenco dettagliato delle macchine e dell'organico Parte_1 aziendale e che, in base alle suddette informazioni, la riserva non appariva giustificare né il mancato inizio dei lavori, né, a maggior ragione, la mancata formulazione del programma esecutivo. Rispetto Contr alle riserve nn. 3 e 4, il concludeva per l'infondatezza delle stesse in quanto il materiale di risulta proveniente dagli scavi poteva essere reimpiegato nell'ambito del cantiere per il livellamento di terreni, circostanza che avrebbe potuto comportare addirittura economie per la stazione appaltante.
A fronte del successivo ordine di servizio del 28.7.2021 (All.15, comparsa di costituzione e risposta) con cui si intimava nuovamente l'inizio dei lavori, l'impresa ribadiva la propria Parte_1 posizione e rilevava l'infondatezza dei rilievi espressi dalla stazione appaltante rispetto alle riserve formulate.
Evidenziate le inadempienze con comunicazione del 28.9.2021 (All. 17, comparsa di costituzione e risposta), il con determinazione n. 22 del 11.11.2021(All. 20), procedeva alla Controparte_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, pur a fronte delle contestazioni formulate dalla con note del 12.10.2021. Nello specifico, alla base Parte_1 della risoluzione poneva le seguenti motivazioni: mancata esecuzione materiale dei lavori appaltati;
mancata consegna della documentazione di cui all'art. 10 del Contratto di Appalto;
mancata consegna della documentazione preliminare in marito alla sicurezza nei cantieri.
Nell'odierna sede, l'attore chiede in via principale la disapplicazione ex art. 5 L.A.C. della determina dirigenziale dell'11.11.2021 n. 22 e della delibera di G.M. del 18.11.2021 n. 84 adottate dal comune di
e la risoluzione del contratto per inadempimento del con conseguente risarcimento CP_1 CP_1 dei danni subiti.
In diritto, è opportuno osservare che ai sensi dell'art. 108, comma III, D. Lgs 50/2016, norma ratione temporis applicabile (norma peraltro pedissequamente riprodotta nell'odierno art. 122, D.Lgs.
36/2023), il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
pagina 4 di 9 negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Ai sensi dell'art. 108, comma IV, invece, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Sul punto, in tema di riparto di giurisdizione, devono richiamarsi i principi espressi dalla Corte di
Cassazione in materia di appalto di servizi pubblici, ma analogicamente applicabili anche all'appalto di lavori, secondo cui in tema d'appalto di opera pubblica, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento del subappaltatore, afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che, intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non può più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 32148 del 31/10/2022). In riferimento alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, commi III e IV, D. Lgs 50/2016, inquadrabile quale species di risoluzione per inadempimento afferente alla fase esecutiva dello stesso, deve rilevarsi la natura privatistica e non di rilievo pubblico della determinazione assunta, dovendosi escludere che la posizione dei controinteressati abbia natura di interesse legittimo. Ne deriva, in altri termini, che la cognizione del Giudice Ordinario non è limitata al potere di disapplicazione della delibera ai sensi dell'art. 5 L.A.C., bensì esteso alla piena cognizione sulla legittimità della risoluzione contrattuale con conseguente diretta incidenza sulla validità/invalidità della stessa.
Nel merito, nel caso in esame, ferma e non contestata la mancata esecuzione dei lavori affidati
(pacificamente mai iniziati dopo la consegna dell'area), occorre valutare se tale circostanza sia causalmente riconducibile o meno ad un grave inadempimento dell'appaltatore, il che si traduce nell'indagare la legittimità o meno del rifiuto di inizio dei lavori e, conseguentemente, la legittimità o meno della risoluzione contrattuale ad opera dalla stazione appaltante.
L'attore ritiene che la mancata realizzazione dei lavori derivi da causa allo stesso non imputabile, essendo stata in realtà determinata da una serie di condotte inadempienti imputabili alla stazione appaltante, condotte individuabili, nello specifico: nella predisposizione di un progetto assolutamente carente ed errato;
nella consegna di un progetto con elaborati fra loro discordanti;
nell'ingiustificato rifiuto di redigere la necessaria perizia di variante;
in una condotta della committente gravemente omissiva e oggettivamente inconcludente, caratterizzata dalla mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte da effettuare (pag. 5, atto di citazione).
In linea con i generali principi in materia di riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi che non possa individuarsi in capo al creditore alcun onere aggiuntivo rispetto a quello relativo alla prova del titolo e all'allegazione dell'inadempimento. Come noto, sul punto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
pagina 5 di 9 dell'altrui pretesa (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Posto che, rispetto ai principi richiamati, non appare giustificata un'inversione dell'onere della prova sulla base della mera circostanza per cui nel caso in esame la risoluzione del contratto è avvenuta sulla base di apposita disposizione legislativa, deve ritenersi gravare sull'odierno attore l'onere della prova sulla non imputabilità dell'inadempimento ascrittogli nell'intimata risoluzione.
La risoluzione è stata disposta dalla stazione appaltante perché, pur a seguito dei numerosi ordini di servizio (come sopra ripercorsi), l'appaltatrice non ha mai inteso dare inizio all'esecuzione dei lavori dopo la presa in consegna del cantiere, oltre a non aver mai consegnato la documentazione di cui all'art. 10 del Contratto di Appalto e la documentazione preliminare in marito alla sicurezza nei cantieri.
Come già indicato, l'appaltatrice si difende in questa sede sollevando una sorta di eccezione d'inadempimento, allegando l'impossibilità di dare inizio ai lavori e di consegnare detta documentazione a causa di asserite gravi carenze nel progetto predisposto dalla stazione appaltante – il che aveva giustificato l'apposizione delle riserve sopra indicate - e nel successivo rifiuto di adottare una perizia di variante per correggerle, nonché in una generica mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte da effettuare.
Sul punto, quanto al primo aspetto evidenziato dall'appaltatrice, ovvero la predisposizione di un progetto carente ed errato, dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa è emerso che dal confronto degli elaborati di progetto risultano effettivamente delle incongruenze sulle quantità del materiale di scavo, sul suo riutilizzo e sulla sua destinazione. Il CTU, tuttavia, ha precisato che quanto rilevato è unicamente e solo teorico dato che, non avendo iniziato i lavori e non avendo eseguito alcuno scavo, non è possibile stabilire a priori la consistenza reale del materiale di risulta e conoscere se essa sia maggiore o minore di quanto previsto nel computo estimativo della spesa. In altre parole, la discordanza volumetrica tra quanto indicato nel piano di utilizzazione delle terre e rocce da scavo (elab. di prog. E9.2) e quanto indicato nel computo metrico estimativo (E9), è e rimane un dato meramente astratto, poiché solo in corso d'opera, alla luce delle quantità del materiale di scavo effettivamente riscontrate, si sarebbe potuta valutare la necessità o meno di una perizia di variante in assestamento delle somme. Dal punto di vista dell'erronea indicazione dei siti di smaltimento (il progetto effettivamente individuava una discarica a 6 km dal cantiere, che però non era ricettiva per la tipologia di rifiuti considerata), il CTU ha individuato quattro distinti siti di smaltimento a distanze comprese tra i 35 e i 45 km dal cantiere, specificando anche in questo caso che, non essendo stato eseguito alcuno scavo, non è possibile stabilire a priori la consistenza reale del materiale di risulta e conoscere la maggiore o minore consistenza della spesa, sia per il trasporto che per il conferimento in discarica. Pur
a fronte, dunque, del dato oggettivo per cui ci sarebbero stati certamente maggiori costi vista la maggiore distanza kilometrica del sito di smaltimento rispetto a quello indicato nel progetto, tuttavia anche in questo caso il dato è rimasto meramente teorico e non quantificato.
Deve pienamente condividersi la valutazione del c.t.u. per cui l'impresa appaltatrice avrebbe, dunque, dovuto dare inizio ai lavori e poi, una volta estratto effettivamente il materiale, esplicitare la eventuale maggiore consistenza degli oneri e della spesa a mezzo di apposita riserva, davanti alla quale la stazione appaltante avrebbe (allora si necessariamente) dovuto adottare una variante.
Sul punto, non appaiono dirimenti le osservazioni formulate dall'attore con la propria comparsa conclusionale, inizialmente incentrate su giudizi di disvalore dell'operato del tecnico d'ufficio, variamente accusato di “tutelare la stazione appaltante” e di perseguire un “atteggiamento troppo pagina 6 di 9 sbilanciato a favore del nonché di violare “la necessaria imparzialità” (pagg.
1-3 comparsa CP_1 conclusionale) nell'indicare, pur sussistendo delle incongruità progettuali, che la perizia di variante avrebbe potuto essere adottata solo dopo aver iniziato i lavori. Preliminarmente, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni
e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Sez. U - , sentenza n. 5624 del 21/02/2022). Ferma, dunque, la proponibilità delle osservazioni, tuttavia le stesse non appaiono idonee e superare le valutazioni tecniche esposte dal CTU: posta l'assenza di un contraddittorio tecnico imputabile allo stesso attore, il quale non ha formulato nei termini di cui all'art. 195 c.p.c. alcuna osservazione alla bozza di relazione idonea a stimolare una risposta sulle questioni sollevate, gli argomenti spesi in sede di comparsa conclusionale non appaiono idonei a confutare, neppure in termini dubitativi, le conclusioni rassegnate dal CTU. In altre parole, a fronte di valutazioni di tipo tecnico formulate da un soggetto qualificato e all'uopo nominato, non appaiono dirimenti le osservazioni, prive di riferimenti tecnici, esposte dalla difesa dell'attore in sede di comparsa conclusionale. D'altro canto, in linea con quanto ritenuto dal CTU, i vizi progettuali evidenziati dall'attore esplicano all'evidenza la propria incidenza prevalentemente sull'aspetto economico della spesa da sostenere e le incongruenze rappresentano mere difficoltà di esecuzione che non possono però ritenersi determinanti ai fini dell'impossibilità di eseguire le opere appaltate, anche perché restate indeterminate nella loro consistenza.
Quanto al secondo aspetto evidenziato dall'attore, ovvero il rifiuto del committente di redigere la perizia di variante, il CTU ha ritenuto che sarebbe stato inutile e inopportuno assecondare una perizia di variante preventiva sulle quantità delle opere, scavi, sbancamenti, trasporti e conferimenti del materiale, senza aver iniziato i lavori a causa dell'incertezza dei valori numerici da inserire nella perizia stessa e nella determinazione dei conseguenti importi di spesa. La valutazione si pone in termini di stretta coerenza con le conclusioni rassegnate in riferimento al punto sopra analizzato.
Contrariamente alla revisione dei prezzi relativa al fenomeno inflattivo legato al contesto pandemico, revisione riconosciuta come doverosa (oltre che dal c.t.u.) anche dalla committente stessa (All. 14, comparsa di costituzione e risposta), una perizia di variante sulle quantità “preventiva” si sarebbe rilevata inevitabilmente approssimativa alla luce dell'impossibilità di prevedere con precisione le quantità delle opere.
Infine, quanto al terzo aspetto evidenziato dall'attore, ovvero la mancata adozione da parte della committente delle soluzioni tecniche utili a consentire l'adempimento della prestazione da parte dell'appaltatrice, deve osservarsi quanto segue. Il CTU nella propria relazione evidenzia che, sebbene non fosse esigibile dalla stazione appaltante l'adozione di una perizia di variante sul progetto, al contrario, sarebbe stato opportuno un adeguamento dei prezzi alla luce del fenomeno inflattivo legato al contesto pandemico. Il rilievo esposto dal CTU coincide con l'oggetto della riserva n. 1 formulata dall'appaltatrice con nota del 22.6.2021 (All.5, atto di citazione), con la quale l'odierno attore rilevava pagina 7 di 9 la necessità di procedere ad una revisione dei prezzi alla luce di fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, circostanze che avevano determinato un rilevante incremento dei prezzi delle materie prime stesse. L'appaltatrice quantificava il citato incremento dei costi in misura pari a € 117.393,35. Sul punto, l'art. 6 del contratto sottoscritto tra le parti (All.4, comparsa di costituzione e risposta) prevede che sono ammesse revisioni dei prezzi (art. 1664 c.c. e art. 106, comma I del D.Lgs 50/2016) qualora sussistano circostanze imprevedibili che comportino un aumento o diminuzione del costo dei materiali, tali da far mutare nell'arco del tempo il corrispettivo pattuito inizialmente tra appaltatore e impresa esecutrice. La variazione di prezzo deve essere valutata sulla base dei prezzari di riferimento, sulla quale si applica una franchigia del 10%, variando il prezzo solo per l'eccedenza in aumento rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell'eccedenza. Le parti, in sostanza, in sede di stipula del contratto hanno fatto esplicito riferimento agli artt. 1664 c.c. e 106, comma I, D. Lgs 50/2016.
Sulla base della citata disposizione contrattuale, il D.L., ritenuta la fondatezza della riserva in esame alla luce dell'eccezionalità delle circostanze, ha osservato che le voci di computo non risultavano adeguatamente giustificate con l'esame di almeno tre preventivi: rilevava, dunque, la necessità che la riserva trovasse giustificazione economica dentro leggi, regolamenti e prassi vigenti per casi similari.
Il D.L. concludeva indicando quale unica strada apparentemente percorribile quella dell'adeguamento del prezzo entro la soglia massima del 20% individuata dall'art. 6 del contratto (All. 13, comparsa di costituzione e risposta). Alla luce della relazione del D.L., il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) ha ritenuto, dunque, parzialmente fondata la riserva, subordinando l'accoglimento della stessa ad una richiesta ufficiale da parte dell'appaltatrice, richiesta da redigersi secondo normative e riferimenti legislativi. Non risulta documentato in atti se la formale richiesta sia poi materialmente avvenuta o meno, ma comunque la fondatezza della questione non appare elemento sufficientemente grave – sia per importo sia per l'avvenuto riconoscimento da parte della committente della fondatezza della riserva stessa - da legittimamente fondare la decisione, unilateralmente assunta dalla appaltatrice, di non dare inizio all'esecuzione dei lavori. L'attore aveva già ottenuto, da un punto di vista sostanziale, un riscontro positivo in merito alla fondatezza della riserva e, dunque, la stessa non può essere spesa quale motivo idoneo a giustificare il rifiuto di iniziare i lavori.
Alla luce dei motivi indicati, essendo acclarato il rifiuto dell'appaltatrice di dare inizio ai lavori e non rinvenendosi profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante tali da determinare la non imputabilità dell'inadempimento, appare legittima la risoluzione disposta dalla committente. Ne deriva che le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta le domande attoree.
- Condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
pagina 8 di 9 Ascoli Piceno, 11/06/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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