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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11975/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti TO RO e Daniele UR;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattie CP_1
professionali denunziate in data non precisata, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000
n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che le due denunziate malattie
(protrusioni discali e tendinopatia sovra e sottospinato bilaterale) hanno natura professionale e determinano un danno biologico permanente nella misura complessiva del 7% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei
2 procuratori dichiaratisi anticipanti, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 7% dalla data della domanda amministrativa e condanna l a corrispondere in suo favore il CP_1
relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
TO RO e Daniele UR.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11975/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti TO RO e Daniele UR;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattie CP_1
professionali denunziate in data non precisata, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000
n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che le due denunziate malattie
(protrusioni discali e tendinopatia sovra e sottospinato bilaterale) hanno natura professionale e determinano un danno biologico permanente nella misura complessiva del 7% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei
2 procuratori dichiaratisi anticipanti, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 7% dalla data della domanda amministrativa e condanna l a corrispondere in suo favore il CP_1
relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
TO RO e Daniele UR.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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