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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
; Parte_1 C.F._1
( ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t.; rappresentati e difesi dagli avv. PETTENATI PIETRO e CORIANI GIAN
PAOLO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA PASSO
BUOLE 1/A PARMA;
OPPONENTI contro
Controparte_2
( ), in persona del l. r. p.
[...] P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dalla dott. MASELLI ADRIANA e dagli avv. GRAMAZIO PAOLO e GATTOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato
C/O ITL DI PR E RE P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. AI
[...]
16/2024 dell' , con il Controparte_3 quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 12.160,99 a titolo di sanzione amministrativa per l'omessa denuncia all'INAIL di n. 97 soci lavoratori prima dell'inizio del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 23 d.P.R. 1124/1965.
2. L' si è costituito in Controparte_3
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione, il giudice, ritenuto potenzialmente applicabile al caso di specie l'art. 8 co. 2 l. 689/1981, che prevede l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in caso di plurime violazioni della stessa norma in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ha invitato le parti opponenti a presentare istanza di sostituzione in autotutela dell'ordinanza- impugnazione opposta con la sanzione del triplo del massimo edittale per una singola violazione.
Pag. 2 di 3 4. Alla successiva udienza di comparizione, le parti hanno dato atto che tale istanza
è stata proposta e accolta dall'ITL, il quale ha emesso l'ordinanza-ingiunzione n.
AI 56/2025, che annulla e sostituisce l'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede.
5. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. È disposta la compensazione delle spese di lite, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 08/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
; Parte_1 C.F._1
( ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t.; rappresentati e difesi dagli avv. PETTENATI PIETRO e CORIANI GIAN
PAOLO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA PASSO
BUOLE 1/A PARMA;
OPPONENTI contro
Controparte_2
( ), in persona del l. r. p.
[...] P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dalla dott. MASELLI ADRIANA e dagli avv. GRAMAZIO PAOLO e GATTOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato
C/O ITL DI PR E RE P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. AI
[...]
16/2024 dell' , con il Controparte_3 quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 12.160,99 a titolo di sanzione amministrativa per l'omessa denuncia all'INAIL di n. 97 soci lavoratori prima dell'inizio del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 23 d.P.R. 1124/1965.
2. L' si è costituito in Controparte_3
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione, il giudice, ritenuto potenzialmente applicabile al caso di specie l'art. 8 co. 2 l. 689/1981, che prevede l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in caso di plurime violazioni della stessa norma in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ha invitato le parti opponenti a presentare istanza di sostituzione in autotutela dell'ordinanza- impugnazione opposta con la sanzione del triplo del massimo edittale per una singola violazione.
Pag. 2 di 3 4. Alla successiva udienza di comparizione, le parti hanno dato atto che tale istanza
è stata proposta e accolta dall'ITL, il quale ha emesso l'ordinanza-ingiunzione n.
AI 56/2025, che annulla e sostituisce l'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede.
5. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. È disposta la compensazione delle spese di lite, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 08/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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