Sentenza 25 maggio 2002
Massime • 1
La proposizione di un'azione popolare, ex art. 9 D.Lgs. 267/2000, funzionale alla contestazione di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere comunale postula l'applicabilità dell'art. 69, comma terzo, del D.Lgs. citato, che, nel recepire i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, consente all'eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo, per l'effetto, la dichiarazione dell'incompatibilità lamentata dall'elettore prima di detta data.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2002, n. 7675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7675 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
US VE, IC IE PA, IC AS e GI IN, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 6, presso l'avv. Pasquale Scrivo, che li difende per procura a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
US EN, ET SI, OS LO ed ND De NZ, elettivamente domiciliati in Roma, via di Monserrato n. 25, presso l'avv. Riccardo Delli Santi, che, con l'avv. Guido Alberto Inzaghi, li difende per procure a margine del rispettivi controricorsi,
- resistenti -
e contro
Comune di Pieve Emanuele, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso l'avv. Carlo Mano D'Acunti, che, con l'avv. Ileana Alesso, lo difende per procura a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2486 del 10/15 ottobre 2001, notificata il 6 novembre successivo;
- sentiti -
il cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
gli avv.ti Ianniello, con delega, e D'Acunti, per i resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US VE, IC IE PA e IC AS, cittadini elettori del Comune di Pieve Emanuele, con ricorso notificato il 21 gennaio 2001 hanno promosso azione popolare, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2267, deducendo che US EN, ET SI, OS LO ed ND De NZ, eletti consiglieri comunali in esito alla consultazione del 7 giugno 1998, erano decaduti dalla carica, per incompatibilità derivante dall'espletamento di funzioni direttive e professionali presso associazioni ed enti che godevano di contributi del Comune od erano con esso convenzionati.
L'adito Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile l'azione, ed ha condannato le parti attrici al rimborso delle spese in favore di detti consiglieri e del Comune di Pieve Emanuele, sul rilievo che le situazioni in tesi determinative dell'incompatibilità, non contestate in via amministrativa dal Consiglio municipale, erano state rimosse, prima della notificazione del ricorso introduttivo, dal EN, dalla LO e dal De NZ, e, entro dieci giorni da tale notificazione, dall'SI.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 15 ottobre 2001, ha respinto le impugnazioni proposte dal VE, dal PA e dal AS, ed 14 inoltre da GI IN, anch'egli cittadino elettore, e li ha condannati alle spese del secondo grado del giudizio, fra l'altro osservando:
- che la deliberazione, con la quale il Consiglio comunale, nel novembre del 2000, aveva escluso le incompatibilità in discussione, dopo aver acquisito le controdeduzioni degli interessati, non integrava la contestazione di cui all'art. 69 primo comma di detto d.lgs. n. 267 del 2000, e, quindi, non privava gli eletti della facoltà di rimuovere le corrispondenti situazioni entro il decimo giorno dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 69, e, a maggior ragione, prima di tale notificazione;
- che l'inutile decorso di dieci giorni dalla convalida dell'elezione non aveva determinato, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 267 del 2000, la "cristallizzazione" delle cause d'incompatibilità, cioè il loro irreversibile consolidarsi, trattandosi di effetto non previsto e non compatibile con le disposizioni dell'art. 69 sulla preventiva contestazione di dette cause;
- che la soccombenza dei cittadini elettori, i quali avevano senza esito esperito Fazione popolare, richiedeva la loro condanna al rimborso delle spese del giudizio, nel difetto di ragioni per disporne la compensazione, tenendosi conto che le menzionate iniziative dei consiglieri eletti erano conosciute o comunque conoscibili dalle parti attrici, e che inoltre, nel rapporto con il Comune, solo in grado d'appello era stata inammissibilmente prospettata una sua responsabilità per "grave errore procedurale". Il VE, il PA, il AS ed il IN, con ricorso notificato il 26 novembre 2001, hanno chiesto la cassazione della sentenza d'appello, formulando cinque censure. Il EN, l'SI, la LO, il De NZ ed il Comune hanno replicato con separati controricorsi, poi illustrandoli con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si deve escludere l'esigenza di disporre la notificazione del ricorso nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, in quanto il relativo adempimento, finalizzato ad assicurare l'esercizio del diritto d'impugnazione da parte del pubblico ministero presso il giudice a quo (art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), risulta nella specie superfluo per effetto dell'intervenuta scadenza del termine d'impugnazione (cfr. Cass. 28 ottobre 1993 n. 10744). I resistenti, con le memorie, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a loro avviso discendente dalla circostanza che il Prefetto di Milano, con decreto del 4 marzo 2002, ha indetto i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Pieve Emanuele. La deduzione non può essere condivisa, in quanto, ai sensi dell'art. 38 quinto comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'indicato provvedimento prefettizio delimita le attribuzioni dei consiglieri uscenti agli atti urgenti ed improrogabili, ma non implica la perdita della carica, segnata soltanto dall'elezione dei nuovi consiglieri, e, quindi, non elide il dibattito inerente alla denunciata incompatibilità nella carica medesima. Con il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, i ricorrenti tornano a sostenere che l'art. 68 del d.lgs. n. 267 del 2000, stabilendo che le cause d'incompatibilità importano decadenza dalla carica ed esigono la cessazione dalle funzioni entro dieci giorni dal loro verificarsi, rende ininfluente, rispetto a situazioni anteriori all'elezione, la loro rimozione dopo dieci giorni dalla convalida dei risultati elettorali, ed aggiungono che, ove si ritenessero pure in tal caso necessarie la preventiva contestazione dell'incompatibilità e l'inutile decorso di dieci giorni dalla medesima, secondo le disposizioni dell'art. 69, si dovrebbe pervenire nel caso in esame ad analoga conclusione, in ragione dell'individuabilità di detta contestazione nella citata deliberazione del novembre del 2000 e negli atti ad essa connessi. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Le disposizioni dell'art. 68 secondo e quarto comma del d.lgs n. 267 del 2000, secondo cui l'incompatibilità comporta decadenza dalla carica ed obbligo di dismissione delle funzioni, vanno coordinate con le previsioni del successivo art. 69, in base alle quali la decadenza è effetto dell'inerzia dell'interessato dopo la contestazione della situazione d'incompatibilità, sia essa originaria o sopraggiunta, da parte del consiglio comunale, ovvero con azione di accertamento in sede giudiziale.
Nella concreta vicenda è mancata la contestazione in fase amministrativa. Il relativo atto, ai sensi del primo comma di detto art. 69, è riservato al consiglio, vale a dire all'organo deliberativo del comune nella sua composizione collegiale, e, dunque, non è ravvisabile in iniziative di singoli consiglieri non tradottesi in deliberazione consiliare.
La contestazione della situazione d'incompatibilità è avvenuta con l'azione popolare.
Ne deriva l'applicabilità del terzo comma dell'art. 69, il quale, puntualmente recependo i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 4 giugno 1997 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570), consente di eliminare la situazione d'incompatibilità fino al decimo giorno dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il terzo motivo del ricorso, con la denuncia di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e di contraddittorietà della motivazione, riguarda le spese processuali.
La condanna alle spese, secondo i ricorrenti, trascurerebbe l'esistenza di valide ragioni di compensazione, punirebbe ingiustamente cittadini elettori, che si sono attivati per la tutela di interessi della collettività e che non potevano conoscere il pregresso venir meno per tre dei consiglieri convenuti della situazione d'incompatibilità (anche perché il Consiglio comunale, in occasione della ricordata deliberazione del novembre del 2000, non aveva dato notizia dei fatti sopravvenuti), ed indebitamente premierebbe il consigliere SI, che si era dimesso dall'incarico implicante incompatibilità solo dopo la notificazione del ricorso (così evidenziandone il fondamento), nonché l'Amministrazione comunale, colpevolmente inerte, per non aver promosso rituale procedura di contestazione dell'incompatibilità. Il motivo è infondato.
L'oggettiva posizione di soccombenza dei cittadini elettori, giustificativa della loro condanna al rimborso delle spese della lite, è segnata dall'esperimento dell'azione popolare e dalla successiva insistenza nella domanda di decadenza in contrasto con il citato art. 69 terzo comma e sull'erronea premessa dell'inapplicabilità della norma rispetto a situazioni rimosse oltre dieci giorni dopo la convalida dell'elezione.
Le circostanze addotte con il motivo in esame non toccano le ragioni determinative della soccombenza.
La tesi dell'influenza di tali circostanze quali giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito non è scrutinabile in questa fase (con la consequenziale superfluità di un riscontro sul collegamento fra i fatti allegati e la vicenda processuale), dato che la discrezionalità del potere di disporre detta compensazione, in deroga al criterio della soccombenza, preclude ogni possibilità di censurare in sede di legittimità il mancato esercizio del potere stesso.
Il quinto motivo del ricorso, diretto a riproporre l'assunto secondo cui i convenuti avevano svolto in enti ed associazioni legate al Comune compiti non compatibili con la carica di consigliere municipale, non è pertinente al tema del dibattito, riguardando problematica estranea alla ratio della decisione impugnata (improcedibilità dell'azione popolare per la tempestiva eliminazione delle situazioni denunciate).
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la condanna dei soccombenti, in solido ai sensi dell'art. 97 primo comma cod. proc. civ., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi, in favore dei resistenti muniti dei medesimi difensori, secondo i parametri dell'art. 5 punto 4 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole, in favore del Comune, in euro 1542,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, e congiuntamente in favore degli altri resistenti, in euro 2864,00, di cui euro 2.700,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2002