CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12432/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249024197501000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249024197501000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120029230643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120208257663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGA n.68/2025, il signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.12432/2024, depositata il 10/10/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma. Parte appellante chiede la riforma della pronuncia, insistendo per l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249024197501000, e in particolare delle sottese cartelle n. 09720120029230643000
(bollo auto 2007) e n. 09720120208257663000 (bollo auto 2009), di competenza del Giudice Tributario, per mancata notifica e intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle entrate – OS (Ader) che ha ribadito la correttezza delle notifiche effettuate, e ha ricordato che successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, sono state notificate le intimazioni di pagamento nn. 09720159093115720000; n. 09720179024617744000 e
09720219014087341000. Ha ricordato, inoltre, che ai fini del calcolo del termine prescrizionale, deve tenersi conto della sospensione intervenuta dal giorno 8 marzo 2020 con l'entrata in vigore del D.l.
18/2020 ( cd. Decreto Cura Italia) al 31 agosto 2021 (l.106/2021 cd. Decreto Sostegni Bis).
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In vista dell'odierna camera di consiglio l'appellante he depositato memorie illustrative.
Nella camera di consiglio del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, per quanto di seguito esposto.
Si ricorda al riguardo che nella giurisprudenza di legittimità “costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (così, Cassazione n.23046/2016 che richiama numerosi precedenti in termini.).
Tale ultima circostanza non si è verificata nella fattispecie, avendo il contribuente avuto conoscenza delle cartelle di pagamento in discussione, in ogni caso, non con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720249024197501000, oggetto di impugnazione in primo grado, bensì con la precedente notifica dell'intimazione di pagamento n 09720219014087341000, che si è perfezionata in data 2.12.2021, con la conseguenza che correttamente il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.
Non possono trovare, infatti, ingresso in questa sede le doglianze relative al procedimento di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento 09720219014087341000.
Neppure possono trovare ingresso le doglianze relative alla prescrizione, essendo trascorsi meno di tre anni tra le notifiche dei due avvisi di intimazione del 2021 (2.12.2021) e del 2024 (21.2.2024).
Ne discende il rigetto dell'odierno appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura omnicomprensiva nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12432/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249024197501000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249024197501000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120029230643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120208257663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGA n.68/2025, il signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n.12432/2024, depositata il 10/10/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma. Parte appellante chiede la riforma della pronuncia, insistendo per l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249024197501000, e in particolare delle sottese cartelle n. 09720120029230643000
(bollo auto 2007) e n. 09720120208257663000 (bollo auto 2009), di competenza del Giudice Tributario, per mancata notifica e intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle entrate – OS (Ader) che ha ribadito la correttezza delle notifiche effettuate, e ha ricordato che successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali, sono state notificate le intimazioni di pagamento nn. 09720159093115720000; n. 09720179024617744000 e
09720219014087341000. Ha ricordato, inoltre, che ai fini del calcolo del termine prescrizionale, deve tenersi conto della sospensione intervenuta dal giorno 8 marzo 2020 con l'entrata in vigore del D.l.
18/2020 ( cd. Decreto Cura Italia) al 31 agosto 2021 (l.106/2021 cd. Decreto Sostegni Bis).
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In vista dell'odierna camera di consiglio l'appellante he depositato memorie illustrative.
Nella camera di consiglio del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, per quanto di seguito esposto.
Si ricorda al riguardo che nella giurisprudenza di legittimità “costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (così, Cassazione n.23046/2016 che richiama numerosi precedenti in termini.).
Tale ultima circostanza non si è verificata nella fattispecie, avendo il contribuente avuto conoscenza delle cartelle di pagamento in discussione, in ogni caso, non con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720249024197501000, oggetto di impugnazione in primo grado, bensì con la precedente notifica dell'intimazione di pagamento n 09720219014087341000, che si è perfezionata in data 2.12.2021, con la conseguenza che correttamente il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.
Non possono trovare, infatti, ingresso in questa sede le doglianze relative al procedimento di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento 09720219014087341000.
Neppure possono trovare ingresso le doglianze relative alla prescrizione, essendo trascorsi meno di tre anni tra le notifiche dei due avvisi di intimazione del 2021 (2.12.2021) e del 2024 (21.2.2024).
Ne discende il rigetto dell'odierno appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura omnicomprensiva nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.