Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del Protocollo stesso.