Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2026, proposto da
OV TR e NA AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Adele Leggio e Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mazzarrone, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mazzarrone sull'istanza del 28.07.2025 (prot. n. 8541/2025), volta ad ottenere la riqualificazione urbanistica del terreno di proprietà dei ricorrenti, sito nel Comune di Mazzarrone e censito al N.C.T. al foglio 5, part. 1500;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa AO AN ZO e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito nel Comune di Mazzarrone, censito in catasto al foglio 5, particella 1500.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, essi hanno rappresentato che:
- il suddetto terreno, in base alle previsioni del P.R.G. del Comune di Mazzarrone, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 17 del 20.5.2015, sarebbe stato assoggettato in parte a sede viaria (per 235 mq circa) e per la restante parte (725 mq circa) a parcheggio di progetto (zona F7), in modifica della precedente destinazione, che consentiva l’edificazione per una porzione significativa del fondo (zona C1b);
- i predetti vincoli avrebbero natura espropriativa, e pertanto sarebbero decaduti in data 20.5.2020, a seguito del decorso del quinquennio dall’approvazione del P.R.G., in quanto mai rinnovati;
- conseguentemente, il terreno di proprietà dei ricorrenti risulterebbe attualmente costituire “zona bianca”, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 380/2001, con conseguente obbligo per il Comune di riqualificare l’area;
- i ricorrenti, pertanto, con istanza prot. n. 8541, inoltrata con PEC del 28.7.2025, hanno chiesto la riclassificazione urbanistica dell’area;
- il Comune, tuttavia, non avrebbe mai riscontrato la predetta istanza, così incorrendo nell’inadempimento di un obbligo posto a suo carico, nonché ledendo la legittima aspettativa dei ricorrenti all’utilizzo e allo sfruttamento economico dell’area, laddove questa fosse riclassificata in senso maggiormente favorevole agli stessi.
3. I ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale ai sensi degli art. 31 e 117, al fine di vedere dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di ritipizzazione dai medesimi presentata, con conseguente condanna della stessa a provvedere entro un congruo termine (comunque non superiore a 120 giorni), con vittoria delle spese di lite, e con nomina di un Commissario ad acta che si attivi in sostituzione dell’Amministrazione, per il caso di inadempimento di quest’ultima.
4. I ricorrente, hanno altresì chiesto la condanna del Comune al pagamento, in loro favore, dell’indennizzo del danno da ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis della L. 241/1990.
5. Pur ritualmente evocato, il Comune di Mazzarrone non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. Sussistono, infatti, tutti i presupposti previsti dagli art. 31 e 117 c.p.a. a supporto della proposta azione contro il silenzio.
La decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l’intero territorio comunale - un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare: l’Amministrazione comunale, quindi, ha un vero e proprio obbligo di provvedere all'integrazione del piano regolatore.
Correlativamente, il proprietario dell'area soggetta a vincolo ormai scaduto ha un interesse legittimo pretensivo a che l'Amministrazione comunale eserciti la funzione di governo del territorio e adotti i provvedimenti urbanistici necessari; e l'istanza dell'interessato affinché l'Amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso nell’inerzia del Comune il termine normativamente stabilito, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, TA.R. Molise, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 48).
Ciò in quanto, come noto, l’art. 2, comma 1, L. n. 241/90, ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
7.2. Indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia (cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 giugno 2022, n. 979; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1070) ove, comunque, all'autorità non sia affidata una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 29).
7.3. Non vi è, pertanto, dubbio che il proprietario di terreno che ritenga che siano venuti meno dei vincoli apposti sullo stesso e che questo sia rimasto privo di regolamentazione possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica; in tal caso il Comune è tenuto ad esaminarla e a provvedere sulla stessa, anche nell’ipotesi in cui non ritenga la richiesta medesima suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2023, n. 729).
Questo Tribunale ha già più volte chiarito che “in Sicilia trova applicazione la disciplina del termine quinquennale di durata dei vincoli preordinati all'esproprio e che alla scadenza di tale termine sorge l'obbligo dell'amministrazione a provvedere in merito alla nuova destinazione, ferma restando, nelle more l’applicazione della disciplina delle c.d. “zone bianche ”.
Tale obbligo trova la sua ragione nel potere di pianificazione urbanistica del Comune, che è obbligatorio nell’ an (restando ovviamente discrezionale nel quomodo , seppure nei limiti della legislazione di settore); ne consegue che in caso di suo inadempimento, il privato matura il diritto di agire avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione (in tal senso, TAR Sicilia Catania, sez. V, n.445/2025, n.2272/2024, sez. II, n. 997/2019, n.527/2018, sez. I, n.4366/2010 e n. 3282/2014).
7.4. Nel caso di specie, il Comune non risulta aver fornito riscontro all’istanza inoltrata dai ricorrenti, pur essendo decorso il termine generale previsto ex lege per la conclusione del procedimento che avrebbe dovuto essere avviato a seguito della stessa, nè tantomeno risulta aver ritipizzato l’area di loro proprietà.
8. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso proposto dai ricorrenti va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere sull’istanza presentata con un provvedimento espresso conclusivo, da adottare nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
9. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario munito della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi (120) giorni.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
10. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Mazzarrone di provvedere sull’istanza presentata dai ricorrenti nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega – affinché proceda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi (120) giorni;
Condanna il Comune di Mazzarrone alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
AO AN ZO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AO AN ZO | SE AN Barone |
IL SEGRETARIO