Sentenza 20 maggio 2025
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- 2. La prelazione agraria e i presupposti per l’esercizio del diritto di riscattoAccesso limitatoAldo Carrato · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3579/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 31.10.2019 e vertente t r a
(c.f. nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente nel viale Carlo Marx n. 119, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marino,
ATTRICE
e
(c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e (c.f. ) nata ad [...] il [...], coniugi residenti CP_2 C.F._3
in Palma di Montechiaro nella via Don R. Scopelliti n. 19, (c.f. CP_3
) nato a [...] il [...] e (c.f. C.F._4 CP_4
) nata ad [...] il [...], coniugi residenti in [...]di C.F._5
Montechiaro nella via Aldo Capitini n. 25, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Maria
Cremona.
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Per i convenuti, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, cui si rinvia.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, e affermando di avere il Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
diritto a riscattare il fondo rustico acquistato dai convenuti. A fondamento delle proprie difese precisava che il 12.11.2018 coniugato in regime di comunione legale CP_3
dei beni con e coniugato in regime di comunione legale CP_4 Controparte_1
dei beni con , avevano acquistato un fondo rustico sito in Licata, contrada CP_2
Cipolla, censito al catasto al foglio 4, particella 101 giusto atto di compravendita n. rep.
11638 – racc. 8380, registrato in Canicattì il 30.11.2018 al n. 5732 – serie 1T, confinante con due appezzamenti terreni appartenenti all'attrice, siti in Licata nella contrada Cipolla
e censiti al catasto al foglio 4, particelle 181 e 316. Affermava di essere coltivatrice diretta e pertanto di avere il diritto di prelazione ad acquistare il fondo cui alla particella 101.
Tuttavia, in assenza della comunicazione prescritta dall'art. 8 della l. 590/1965 da parte dei venditori, con lettera del 20.5.2019 manifestava agli acquirenti (odierni convenuti) la volontà di riscattare il fondo al prezzo della vendita ammontante a € 60.000,00. A corredo della richiesta, comunicava di dedicarsi in modo abituale e diretto alla coltivazione dei fondi in questione e che una parte di essi era impiantata a vigneto mentre altra parte a seminativo. Nell'espletamento della coltivazione diretta l'attrice veniva coadiuvata dal marito e dai figli e , traendo il proprio reddito Controparte_5 CP_6 Controparte_7
dalla vendita dei prodotti agricoli. Dichiarava che la necessità di manodopera ammonta a
76 giornate lavorative e di possedere forza lavorativa pari a 16 giornate, utile a coltivare il fondo da riscattare impiantato a seminativo semplice.
2 Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
confermando di avere acquistato il fondo rustico sito in Licata, contrada Cipolla,
[...]
censito al catasto al foglio 4, particella 101, in data 12.11.2018 verso un corrispettivo di €
60.000,00. Nel merito, contestavano le domande attoree chiedendone il rigetto. A
fondamento delle proprie argomentazioni, affermavano che l'attrice non è proprietaria della particella 181 e che, in ogni caso, tale fondo non confina con la particella 101 in quanto tra le due particelle si colloca la particella 316 mentre tra la particella 316 e la 101 insiste una stradella che dipartendosi dalla strada provinciale raggiunge il fabbricato rurale sub
39, allocato sulla particella 179. In secondo luogo, affermavano di essere proprietari della particella 281 e che, essendo braccianti agricoli, anche loro avevano pari diritto di prelazione sul fondo acquistato. Infine, contestavano la qualifica di coltivatrice diretta dell'attrice sul presupposto che il suo nucleo familiare non si occupa dei lavori agricoli e che questi vengono svolti interamente da operai esterni.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale nonché produzione documentale (con rigetto parziale delle istanze istruttorie, per le cui motivazioni si rinvia all'ordinanza del 9.3.2022, da intendersi qui richiamata); indi veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla questione di legittimità costituzionale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.5.2023, i convenuti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo il contrasto tra gli agli artt. 244, 253, 207
c.p.c. e gli artt. 468 e 498 c.p.p. nonché tra gli artt. 174, 276, 281 quinquies, 209, 161 co.
2 c.p.c. e l'art. 525 c.p.p. e agli artt. 3 co. 1, 24 co. 2 e 111 co. 1 e 2 della Costituzione. A
supporto producevano ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano, sezione lavoro, del
29.10.2003, la cui questione veniva rigettata dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.
317/2004 così massimata: “Manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di
3 procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e
111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell'ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono,
rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da
parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la
sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest'ultimo. Premesso, infatti, che i modelli
del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna
comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la
garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non
da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione
della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e
conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall'art. 421 del codice di
rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide”).
Non si ravvisano profili di novità rispetto alla citata pronuncia di rigetto che rendano la questione sollevata in questo giudizio non manifestamente infondata.
2. Merito della lite.
ha chiesto di riscattare il fondo rustico sito in Licata, contrada Cipolla, Parte_1
censito al catasto al foglio 4, particella 101, acquistato dai convenuti giusta compravendita del 12.11.2018, possedendo i requisiti previsti ex lege per esercitare il diritto di prelazione agraria rispetto al quale è rimasta totalmente pretermessa.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito illustrati.
Il diritto di prelazione agraria è disciplinato dall'art. 8 della legge 590/1965 che lo prevede in favore dei coltivatori diretti affittuari, i quali abbiano in affitto un fondo che il proprietario intende alienare a titolo oneroso;
l'art. 7 della legge 817/1971 estende tale
4 diritto di prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita. Presupposti del diritto di prelazione sono: a) il coltivatore deve aver coltivato il terreno da almeno due anni;
b) non avere venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a mille lire;
c) che il fondo sul quale il coltivatore intenda esercitare la prelazione non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Allorché il proprietario del fondo manchi di comunicare all'avente diritto la prelazione,
il coltivatore diretto può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Nel caso in esame, risultano sussistenti tutti i presupposti fissati dalle norme richiamate. Anzitutto va rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti in merito alla mancanza del requisito del confine tra i fondi dell'attrice (particella 180, come chiarito dall'attrice in memoria n. 1 e il cui acquisto da parte della medesima è stato documentato
– v. doc. 3 parte attrice, e particella 316, parimenti di proprietà dell'attrice v. doc. 4 di parte attrice) e il fondo acquistato dai convenuti (particella 101). Invero, nell'atto di compravendita del 12.11.2018 viene indicato che la particella 101 confina con proprietà
di proprietà di , strada vicinale e strada provinciale. Dal Persona_1 Parte_2
foglio di mappa catastale nonché dalle fotografie allegate dalle parti, si evince che la particella 101 confina a nord con strada vicinale mentre la provinciale confina lateralmente al fondo. In particolare, nella mappa catastale allegata alla comparsa di risposta tale strada vicinale viene contrassegnata come servitù di passaggio. In ogni caso, la strada vicinale è
strada privata appartenente al fondo sulla quale è allocata. Il confine tra le due proprietà
private è altresì confermato dalle escussioni testimoniali. , teste Controparte_8
sentito all'udienza del 29.6.2022, proprietario di un appezzamento terreno vicino a quello dell'attrice, ha dichiarato che marito dell'attrice, “per accedere al terreno CP_1
attraversava il fondo dei convenuti, su cui c'era una stradella di comodo […] dopo il fondo è
5 stato recintato, inclusa la stradella”. Anche sentita all'udienza del Testimone_1
29.11.2023 ha affermato: “confermo che arrivo ai terreni della sig.ra attraverso una CP_2
stradella sterrata e che questa stradella è quella di accesso ai terreni”. In ultimo, la stessa attrice, sentita per l'interrogatorio formale del 9.3.2022 ha dichiarato che sul proprio fondo
“non c'è alcuna stradella”. Tali circostanze depongono per la sussistenza di un'eventuale servitù di passaggio a vantaggio del fondo dell'attrice mentre è da escludere che vi sia una strada provinciale pubblica.
In secondo luogo, l'attività agricola svolta da è provata dal fascicolo Parte_1
aziendale prodotto, dal quale si evince che sui fondi viene svolta attività di vigneto per la produzione di vino, seminativi di vario genere nonché attività di vivaio. L'attrice, in particolare, svolge tale attività agricola in qualità di coltivatrice diretta. Invero, tutte le escussioni testimoniali hanno confermato che ella si è sempre dedicata direttamente e prevalentemente alla coltivazione dei propri fondi traendone la fonte principale del proprio reddito familiare. La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha affermato che i terreni vengono coltivati da sé stessa e dal suo nucleo familiare. In particolare, ha dichiarato: “non paghiamo operai per farci aiutare nella coltivazione del fondo, li coltiviamo
noi; mio marito è in pensione, è malato di cuore, ma tutti i giorni viene in campagna con me;
mia figlia ha un patronato, a Palma di Montechiaro, il sabato e la domenica, quando è chiuso,
viene in campagna con me e mio marito ad aiutarci;
anche nei giorni infrasettimanali se
abbiamo bisogno;
mio figlio che ha 35 anni, sta un po' in Germania e un po' qui;
CP_7
è fidanzato con una ragazza qui;
in Germania fa il muratore, adesso è in Germania, perché
il lavoro sul fondo è finito. Viene sempre, sta più qui che lì, e soprattutto sta qui quando
abbiamo bisogno”. Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle escussioni testimoniali di e Il primo ha affermato di possedere i mezzi utili al Testimone_2 Testimone_1
trasporto dell'uva e che, da più di dieci anni, aiuta l'attrice a trasportare l'uva raccolta “dal
suo vigneto al camion sito sulla strada”; in merito alla raccolta dell'uva ha dichiarato che
6 “tutta la famiglia di partecipa attivamente alla vendemmia […] dei terreni si Parte_1
occupano tutti i familiari della sig.ra , non solo lei”. Anche Parte_1 Testimone_1
ha affermato che i terreni sono coltivati a vigneto e ulivi e di conoscere la famiglia dell'attrice da circa dieci anni;
in tutti questi anni “ho sempre visto la NO , Parte_1
il sig. , marito della OR e i loro figli […] ho sempre visto la sig. Controparte_5 CP_2
, il marito e i figli intenti a lavorare il terreno. Mi è capitato quest'anno per la prima CP_2
volta di fare la vendemmia, in particolare il sig. mi ha insegnato. Gli anni Controparte_5
precedenti vedevo , il sig. e i figli fare la vendemmia;
ogni tanto Parte_1 Controparte_5
li telefonavo e mi dicevano che stavano lavorando per la vendemmia”. A domanda contraria,
precisava che “la sig.ra mi ha insegnato a raccogliere le olive, le albicocche, la CP_2
verdura. L'anno scorso ho raccolto le olive;
quest'anno no. Da quattro o cinque anni quando
mi reco lì può capitare che raccolga della frutta o verdura a seconda dei momenti dell'anno.
Non ho mai fatto la potatura;
per quanto riguarda la sfogliatura, posso dire che ogni tanto ho
tolto le foglie secche dalle piante, credo in inverno (gennaio, febbraio). Oltre alla OR
, al marito e ai figli, non ho mai visto nessun altro lavorare su quei terreni”. CP_2
Dalle dichiarazioni riportate emerge che l'attrice si dedica da anni in modo Parte_1
abituale e prevalente alla coltivazione dei propri fondi. Tutti i testi hanno escluso una organizzazione del lavoro di tipo imprenditoriale, restando per lo più una coltivazione manuale diretta. La circostanza poi che abbia insegnato alla teste Parte_1 Tes_1
a effettuare taluni lavori agricoli dimostra che l'attrice effettivamente si occupa del lavoro agricolo e che è in grado di svolgere tutte le attività che servono alla coltivazione del fondo.
Sotto altro profilo, l'aiuto che i testi hanno apportato al nucleo familiare dell'attrice è
apparso irrilevante se non irrisorio nella gestione della coltivazione. Le affermazioni dei testi, infine, non sono apparse contraddittorie e devono ritenersi, globalmente valutate,
attendibili.
7 Pertanto, l'attrice aveva diritto a essere preferita ai convenuti nell'acquisto del fondo cui alla particella 101.
Sussistono infatti tutti i requisiti richiesti per il diritto di prelazione. L'acquisto dei terreni appartenenti all'attrice risale per la particella 180 al 12.6.2001 e per la particella
316 al 19.11.2008, giusti atti di compravendita allegati. Da allora l'attrice ne è sempre stata proprietaria dedicandosi direttamente e continuativamente alla loro coltivazione.
Inoltre, la forza lavoro dell'attrice, coadiuvata dai figli (essendo nelle more deceduto il marito) appare proporzionata e adeguata alla coltivazione del fondo cui alla particella 101, impiantato a seminativo semplice.
Conseguentemente, essendo la compravendita stata stipulata in violazione del diritto di prelazione dell'attrice, la stessa ha diritto a riscattare il fondo verso il corrispettivo di €
60.000,00 da versare ai convenuti.
Di contro, va disatteso l'argomento secondo cui i convenuti avrebbero avuto anch'essi un diritto di prelazione sul fondo acquistato, in quanto non hanno specificamente allegato né provato il possesso di tutti i requisiti per poter rientrare nella categoria dei coltivatori diretti (essendosi peraltro qualificati come braccianti agricoli) del fondo confinante di loro appartenenza, cui alla particella 281.
Si precisa, infine, che con la dichiarazione di riscatto il coltivatore si sostituisce nella stessa posizione del terzo acquirente, operando una sorta di restitutio in integrum con effetto ex tunc. Tale concetto ribadisce un orientamento, costante della giurisprudenza
(cfr., Cass., 4-6-2007, n. 12934, in Dir. agr. amb., 2008, 185), che sottolinea che la pronuncia che decide sulla domanda di riscatto agrario ha carattere dichiarativo in merito alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo.
Va precisato inoltre che, in caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a noma dell'art 8 della legge n 590 del 1965, come autenticamente
8 interpretato dall'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n 2, all'effettivo versamento del prezzo al ritrattato, o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma dell'art. 1209 e segg c.c., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto
(Cass. civ. 2003 n 15547).
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi alla luce dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di riscatto - proposta ex art. 8 L. 25 maggio 1965 n. 590 e successive modifiche – dall'attrice coltivatore diretto confinante, nei confronti degli Parte_1
odierni convenuti , , avente CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4
ad oggetto l'appezzamento di terreno sito in Licata, contrada Cipolla, censito al foglio 4,
particella 101, atto pubblico Notaio , del 12.11.2018, rep. 11638 – racc. Persona_2
8380; per l'effetto, sostituisce nella posizione contrattuale di e Parte_1 CP_3
quale acquirente del fondo in argomento;
Controparte_1
- dispone che provveda al pagamento del prezzo di € 60.000,00 in favore dei Parte_1
convenuti nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza,
sottoponendo l'acquisto dell'immobile alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo;
- condanna i convenuti, all'esito della sostituzione contrattuale, a rilasciare il fondo sito in
Licata, contrada Cipolla, foglio 4, particella 101, libero in favore dell'attrice;
- ordina al Conservatore dei RR.II., con esonero di ogni responsabilità del medesimo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
9 - condanna i convenuti e in CP_3 Controparte_1 CP_2 CP_4
solido tra loro, a rifondere le spese di lite all'attrice che si liquidano in Parte_1
complessivi € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA e come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 20.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
10