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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4340/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Moroni del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“Il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza del 28 gennaio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 4 aprile 2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 28 gennaio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2010 a RB (Bologna) e che dalla loro unione è nata il
30 luglio 2003 la figlia maggiorenne, ma non economicamente Persona_1
autosufficiente; osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 28 gennaio 2025, è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ 5 sub 1) Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a regolamentazione e definizione dei rapporti economici e patrimoniali insorti nel corso della loro relazione, i coniugi convengono e stipulano il seguente impegno di attribuzione immobiliare: la IG si impegna a cedere a mezzo di atto notarile, al GN Parte_2
che si impegna ad accettare e acquisire, a propria cura e spese, la Parte_1
proprietà del 50% dell'immobile -il cui rimanente 50% è già di proprietà del GN
- sito in Baricella (Bo), località San Gabriele, Via Savena Vecchia Parte_1
n. 210/3, adibita a casa coniugale di seguito meglio descritto:
2 appartamento ai piani terra e primo, con annessa di pertinenza corte in proprietà esclusiva, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Baricella (Bologna) al
Foglio 39, mappale 48 sub 28, Via Savena Vecchia n.210 piani T-1, Cat. A/3, cl.2, vani
6,5, Rendita €.436,41, compresa la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge e in particolare la comproprietà del passaggio comune identificato al Foglio 39, mappale 48 sub 8 CP_1
parti comuni, o eventuali aventi causa, salvi i più veri
[...] Controparte_2
ed aggiornati.
5 sub 2) L'impegno alla cessione comprende la comproprietà pro quota dell'area sottostante il fabbricato e di tutti i vani, spazi, servizi, impianti ed enti comuni allo stesso. Più genericamente l'impegno alla cessione riguarda tutto quanto pervenne alla IG in forza di contratto di compravendita a ministero Dott. Parte_2
Notaio in Bologna in data 9 marzo 2011 repertorio n.116877, raccolta n. Per_2
33620, registrato a Bologna 1° Ufficio Territoriale l'11 marzo 2011 al n. 3436 serie 1T trascritto a Bologna il 14 marzo 2011 al n.11084 gen. e n. 6778 part..
5 sub 3) La quota di porzione immobiliare oggetto di impegno, verrà ceduta con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, ben noti a parte cessionaria in quanto anch'essa comparente in tale atto.
5 sub 4) La IG garantisce fin da ora la piena proprietà, la Parte_2
libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, limitatamente alla sua quota di proprietà, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria di primo grado iscritta al n.reg.gen.n.11085 reg.part.n.2099 in data 14 marzo 2011 in favore di a garanzia della restituzione di un mutuo di cui a rogito CP_3
dott. , notaio in Bologna del 9 marzo 2011 n.116878/33621 di rep., registrato Per_2
3 a Bologna 1 Ufficio Territoriale l'11.03.2011 al n. 3437 serie 1T.
5 sub 5) Pur se ancora in sola sede di impegno, agli effetti della vigente normativa urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985
n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno
2001 n. 380, la IG , dichiara fin da ora che i titoli edilizi Parte_2
relativi all'immobile de quo sono regolari ed in particolare richiama la dichiarazione resa da parte venditrice nel citato atto di provenienza, precisando che, successivamente, è stata rilasciata SCIA in sanatoria per modifiche di manutenzione straordinaria depositata il 27 giugno 2014 al Comune di Baricella, correlata dalla Relazione Tecnica a firma del
Geom. iscritta al collegio della Provincia di Bologna. Controparte_4
5 sub 6) Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs.
19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L.
4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi dichiarano fin da ora che l'immobile in oggetto è dotato di Attestato di
Prestazione Energetica numero 06175-519466-2024, rilasciato in data 19 gennaio 2024 dal Geom. quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il Persona_3
n.061756 che si allega in calce al presente verbale.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
5 sub 7) Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14
4 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la IG : Parte_2
- dichiara fin da ora che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto a corredo della dichiarazione prot.
n.BO0005586 del 12 gennaio 2011 rilasciate in copia dall'ute il 21 novembre 2023 agli atti del procedimento e che si allega in calce al presente verbale
- dichiara fin da ora che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e il GN conferma fin da ora la dichiarazione di conformità Parte_1
dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal coniuge e, in concerto con quest'ultima, dichiara fin da ora che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara fin da ora che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
5 sub 8) Per la cessione di cui oggi viene rilasciato l'impegno, è stato pattuito il corrispettivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
Il GN a mezzo bonifico bancario, in data 27.05.2024, ha Parte_1
corrisposto alla IG la somma di € 5.000,00 Parte_2
(eurocinquemila/00), a titolo di acconto, quale anticipo sull'importo convenuto -giusta contabile e dichiarazione di ricevuta in atti di questo procedimento- pertanto in sede di rogito definitivo di trasferimento verrà corrisposto a quest'ultima il residuo di € 20.000,00
(euroventimila/00).
Il GN continuerà a corrispondere i ratei mensili di cui al mutuo Parte_1
in essere, quale unica parte mutuataria, essendo la IG mera Parte_2
terza datrice di ipoteca.
5 sub 9) In ogni caso la IG rinunzia fin da ora espressamente Parte_2
ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale e dal rogito notarile di cessione della quota dell'immobile in favore del GN , nonché Parte_1
dalle relative trascrizioni, con esonero del GN Conservatore da qualsiasi
5 responsabilità in sede di trascrizione.
5 sub 10) Gli effetti attivi e passivi della cessione/trasferimento della proprietà, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla stipulazione del rogito definitivo notarile, poiché quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, ferma, quindi, la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art. 2932 c.c..
Il presente verbale e la relativa sentenza di omologa, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2645-bis c.c
5 sub 11) I GNi e intendono avvalersi, Parte_1 Parte_2
sia per il presente atto e per la sua trascrizione che per il rogito notarile di trasferimento e per la sua trascrizione, dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il trasferimento immobiliare in un procedimento di separazione personale consensuale, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74 integrativa e modificativa della
L.898/1970 e norme fiscali correlate, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012 ”; preso atto che i ricorrenti, quanto all'impegno al trasferimento immobiliare concordato, hanno sottoscritto il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 18 aprile
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata
23 agosto 2024);
6 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito al pagamento delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 15 Parte_1
luglio 1972 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a RB (Bologna) il 6 febbraio 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, ufficio I, anno
2010;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RB di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati con Parte_2 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
La IG si trasferirà a vivere in un appartamento in locazione, Parte_2
dopo la pubblicazione della Sentenza di separazione ed entro congruo termine, portando con sé i propri effetti personali e alcuni beni mobili presenti nella casa coniugale, utili per la nuova abitazione.
Il GN resterà a vivere presso la casa coniugale, ubicata in Parte_1
Baricella (Bo), Via Savena Vecchia n. 210/3, insieme alla figlia maggiorenne PE
, non economicamente autosufficiente e comunque sino a quando la medesima non
[...]
avrà raggiunto la autosufficienza economica, con assegnazione della casa coniugale al GN , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Parte_1
La figlia maggiorenne incontrerà liberamente la madre . Persona_1 Pt_2
I coniugi e si obbligano a comunicarsi Parte_2 Parte_1
anticipatamente i dati relativi ai loro eventuali futuri cambi di residenza.
7 2) Il GN , frequentando la figlia maggiorenne a Parte_1 Persona_1
Milano l'Università privata SFU-Sigmund Freud University e vivendo anche presso immobile locato in Abbiategrasso (Milano), Via Pavia n. 9, continuerà a corrispondere direttamente, fino alla autosufficienza della medesima, tutte le spese ordinarie e straordinarie in ragione del 100% che riguardano la figlia, compreso il canone di locazione dell'immobile, il costo delle utenze domestiche, delle tasse comunali, delle tasse universitarie, l'acquisto dei libri, degli abbonamenti ai mezzi pubblici e comunque tutte le spese straordinarie individuate nel Protocollo 131-2017 dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna:
Spese ricomprese nel contributo ordinario: Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra
i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, preceduti dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta dell'attività (incluse le spese delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite
8 scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informane l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il Signor conseguentemente usufruirà dei relativi sgravi fiscali Parte_1
previsti per legge in ragione del 100% e secondo il proprio regime fiscale, con assenso da parte della IG . Parte_2
3) L'assegno unico sarà percepito dal GN previo assenso da Parte_1
parte della figlia maggiorenne e della IG , che Persona_1 Parte_2
fornirà anche tutta la documentazione necessaria.
4) Tenuto conto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi, il GN
verserà alla IG tramite bonifico Parte_1 Parte_2
bancario sul conto corrente della medesima entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, fin tanto che la IG non avrà reperito una stabile occupazione Parte_2
lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Il pagamento dell'assegno di mantenimento decorrerà dal momento del trasferimento della IG dalla casa coniugale ad altra abitazione”; Parte_2
5) “Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a regolamentazione e definizione dei rapporti economici e patrimoniali insorti nel corso della loro relazione, i coniugi convengono e stipulano il seguente impegno di attribuzione immobiliare: la IG si impegna a cedere a mezzo di Parte_2
9 atto notarile, al GN che si impegna ad accettare e acquisire, a Parte_1
propria cura e spese, la proprietà del 50% dell'immobile -il cui rimanente 50% è già di proprietà del GN - sito in Baricella (Bo), località San Gabriele, Parte_1
Via Savena Vecchia n. 210/3, adibita a casa coniugale di seguito meglio descritto: appartamento ai piani terra e primo, con annessa di pertinenza corte in proprietà esclusiva, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Baricella (Bologna) al
Foglio 39, mappale 48 sub 28, Via Savena Vecchia n.210 piani T-1, Cat. A/3, cl.2, vani
6,5, Rendita €.436,41, compresa la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge e in particolare la comproprietà del passaggio comune identificato al Foglio 39, mappale 48 sub 8 parti comuni, Controparte_1 [...]
o eventuali aventi causa, salvi i più veri ed aggiornati”. “Per la cessione Controparte_2
di cui oggi viene rilasciato l'impegno, è stato pattuito il corrispettivo di € 25.000,00
(venticinquemila/00). Il GN a mezzo bonifico bancario, in data Parte_1
27.05.2024, ha corrisposto alla IG la somma di € 5.000,00 Parte_2
(eurocinquemila/00), a titolo di acconto, quale anticipo sull'importo convenuto -giusta contabile e dichiarazione di ricevuta in atti di questo procedimento- pertanto in sede di rogito definitivo di trasferimento verrà corrisposto a quest'ultima il residuo di € 20.000,00
(euroventimila/00). Il GN continuerà a corrispondere i ratei Parte_1
mensili di cui al mutuo in essere, quale unica parte mutuataria, essendo la IG
mera terza datrice di ipoteca”. “Gli effetti attivi e passivi della Parte_2
cessione/trasferimento della proprietà, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla stipulazione del rogito definitivo notarile, poiché quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, ferma, quindi, la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art. 2932 c.c.. Il presente verbale e la relativa sentenza di omologa, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2645-bis c.c.”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
10 “6) La autovettura Ford Fiesta targata GL712ED di proprietà del GN Pt_1
resterà in uso alla IG
[...] Parte_2
7) Il GN , al fine di agevolare la definizione congiunta della Parte_1
separazione, provvederà a corrispondere direttamente i compensi professionali ex
D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali di studio, di IVA e CPA previsti per Legge sulle somme imponibili e l'importo del contributo unificato”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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