Articolo 14 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 luglio 1951
Art. 14. (Riferimento a leggi e regolamenti generali).

Per quanto non e' previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le successive modificazioni.
Continuano ad applicarsi altresi' le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie, dei magistrati sara' fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma 128, secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1951