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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1555-2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 1555/2020 Reg. Cont. promosso da
, quale rappresentante di in proprio e quale legale Parte_1 Persona_1
rappresentante della – rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Giuseppe Losavio;
Contro
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Biglieri, Ugo Nichetti e Giovanni Controparte_1
Quero;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Il signor nella qualità precisata in epigrafe, agiva affinché fosse prima liquidata Parte_1
l'indennità di asservimento e quella di occupazione dovuta e derivanti dalla costituzione di una servitù di metanodotto, quindi condannata la società convenuta al suo pagamento.
I terreni oggetti del vincolo reale sono ubicati a Taranto al foglio 168, particelle 14, 61 e 82, dell'estensione di 137.991 mq.
pagina 1 di 7 Titolare della nuda proprietà dei predetti terreni è la signora mentre Controparte_2 dell'usufrutto è titolare l' Parte_2
L'azione inizialmente veniva proposta davanti alla Corte di Appello, posto che si configurava come opposizione alla stima dell'indennità, che, comprensiva anche dei danni, veniva quantificata da ultimo in euro 7.732,10, giusta Determinazione regionale n. 245 del 16 aprile 2019. Tanto in virtù della precedente determinazione n. 24 della Dirigenza del Servizio Gestione delle Opere Pubbliche, con la quale in data 23 gennaio 2019 veniva costituita in favore di la servitù coattiva sui predetti CP_3
terreni per la costruzione ed esercizio dell'opera denominata Variante metanodotto Altamura - Taranto in Comune di Taranto - DN 400 (16”) - 24 bar”.
L'attore chiedeva che nel determinare la stima congrua si tenesse conto anche del fatto che il vincolo e l'occupazione temporanea strumentale alla costruzione dell'opera avevano comportato l'inutilizzabilità
e/o il deprezzamento dei reliquati inutilizzabili ed inoltre per il mancato godimento durante il periodo di occupazione legittima, tenendo conto dell'estensione del relativo reale valore venale rapportato alla data di notifica del provvedimento.
Quantificava il credito complessivo in euro 114.919,82 come da perizia di parte allegata.
La Corte però si dichiarava incompetente e seguiva la riassunzione davanti al Tribunale di Taranto adito.
Veniva poi disposta la riunione a questo procedimento di quello contrassegnato con il numero
1256/2021, avente ad oggetto la domanda di risarcimento di danni ulteriori conseguenti all'opera necessaria per la costituzione del predetto vincolo.
LA DIFESA DELLA CONVENUTA
La società convenuta costituendosi, dopo aver premesso che solo al nudo proprietario spettassero per legge le indennità in parola, sosteneva che la stima operata dall'autorità amministrativa procedente era ancorata non di certo al valore di mercato del bene nella sua interezza (come nel caso dell'espropriazione), bensì alla sola fascia dei terreni interessati dal passaggio della conduttura del metanodotto nonché dall'obbligo di non costruzione correlato, il tutto nelle inferiori percentuali applicabili.
Non solo ma nel determinarla si sarebbe dovuto tenere conto della destinazione agricola impressa ai terreni ed escludendo la porzione demaniale, pure interessata dalla occupazione prima e dal vincolo reale poi.
Concludeva perché venisse confermata la stima dell'indennità già operata in via amministrativa.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istruttoria s'incentrava sulla documentazione prodotta e sulle due Ctu svolte nei due procedimenti riuniti.
All'udienza del 23-10-2024, trattata in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVAZIONE
PUNTUALIZZAZIONI SUL PIANO GIURIDICO E PROBATORIO
Come più volte sottolineato dalla difesa convenuta, si dovrà tener conto nel determinare la misura delle indennità, del rilievo che non potranno essere riconosciute somme relative a porzioni di terreno appartenenti al CP_4
Per l'indennità di asservimento rileverà l'area strettamente interessata con i criteri di liquidazione opportuni, tali cioè da tenere conto della residua utilizzabilità agricola che segue nonostante il vincolo;
per l'indennità di occupazione occorre tenere conto della porzione di terreno agricolo produttivo coinvolto di fatto dall'opera propedeutica alla realizzazione del metanodotto. Non solo ma anche del rilievo che venivano estirpate piante che avrebbero prodotto frutti nell'annata agraria 2019 in cui si realizzava l'opera ma anche in quelle successive che quelle piante avrebbero prodotto, prima che i nuovi innesti equivalenti sarebbero divenuti a loro volta produttivi.
Più problematico l'indennizzo o il danno da mancato guadagno relativo ad aree diverse di coltivazioni per le quali non si è potuto effettuare l'opportuno trattamento fitosanitario, di cui si fa parola nel distinto procedimento oggetto di riunione.
Si proverà quindi ad evitare duplicazioni di voci di indennità, come sottolineato dalla difesa convenuta.
Si tratta in ogni caso di danni arrecati al patrimonio delle parti attrici che però rilevano come indennità trattandosi di conseguenze pregiudizievoli che trovano pur sempre il loro fondamento giuridico in un'attività lecita della p.A. ma comunque suscettibili di trovare un ristoro pieno.
Trattandosi di Ctu ad ampio spettro per così dire si deve dare prevalenza probatoria ai risultati certi seguiti in termini quantitativi, ad esempio piante estirpate di proprietà degli attori rispetto a quelle di proprietà del demanio;
non quindi a verbali di consistenza – per i quali c'era peraltro eccezione di irritualità nell'acquisizione al processo da parte della difesa convenuta – laddove presentino come vedremo delle incongruenze.
pagina 3 di 7 Emblematico il caso della indennità di asservimento che sulla base di quanto accertato e nota di trascrizione il Ctu ridurrà in sede di osservazioni e repliche;
i verbali di consistenza, infatti non distinguevano tra porzioni di terreno appannaggio degli attori e quelli del demanio, ad esempio.
Ad agire in giudizio non sono i titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto ma un loro legale rappresentante;
la società convenuta pagherà bene nei suoi confronti liberandosi sia della somma riferibile al nudo proprietario, ad esempio indennità di asservimento, sia di quella riferibile all'usufruttuario, ad esempio danno da mancata percezione di frutti di piante estirpate. Ma di tratta di un riparto interno della somma dovuta che in questa sede proprio per la presenza di un loro rappresentante legale non rileva.
Si possono ora prendere in esame le diverse voci di indennità esaminate prima nella Ctu espletata nel procedimento riassunto poi quella svolta nell'ambito del procedimento a questo riunito e relativo al lamentato danno ulteriore da ristorare.
L'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO
Il quesito posto al Ctu, peraltro proposto dalla stessa difesa attrice così recita:
“Dopo un'attenta ricognizione dei luoghi di causa e delle aree asservite, quantifichi l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei terreni di cui è causa (ed avuto riguardo solo alle aree oggetto di occupazione temporanea e/o asservimento), tenuto conto che trattasi di servitù di metanodotto (ai sensi del TUE - DPR 327/2001) e non di esproprio parziale e che le aree asservite resteranno di proprietà dei ricorrenti che le utilizzeranno per le normali coltivazioni agrarie da cui trarranno i relativi redditi.
Il valore dell'indennità di asservimento pari secondo la prima stima peritale ad euro 2.925,00 va però ridotto ad euro 1.875,00 euro sulla base di quanto accertato in loco dal Ctu e sulla scorta inoltre della nota di trascrizione, posto che il primo valore era inficiato dal rilievo che in sede di verbale di consistenza si cumulavano porzioni di terreno di proprietà attrice e del (si veda la relazione CP_4
finale comprensiva di osservazioni e repliche).
Sulla questione della distinzione tra proprietà attrice e proprietà demaniale così il Ctu: “…solo metà fascia ricade nella proprietà , mentre l'altra metà ricade nel demanio delle ferrovie dello Per_1
stato o proprietà di terzi. Ragion per cui il risultato andrà diviso per due”.
Si applicava poi una formula che in aderenza al quesito sembra aver tenuto conto della limitazione parziale del contenuto del diritto di proprietà del vincolo, della zona complessiva interessata, compresa la fascia di rispetto, oltre che del valore di mercato ad ettaro del terreno.
pagina 4 di 7 L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
Una volta accertata l'indennità di asservimento strettamente collegata alla costituzione coattiva di servitù sulla porzione di terreno interessata di cui risultava effettiva titolare l'attrice, occorre prendere in considerazione anche il rilievo incontestabile che dall'occupazione propedeutica alla sua costituzione venivano estirpate delle piante il cui valore produttivo va giocoforza ristorato.
Si è ancora sempre nell'ambito dell'attività amministrativa ablatoria puramente e semplicemente e non certo in condotta sussumibile nell'art. 2043 c.c., come sopra si puntualizzava già.
Rileva il secondo quesito posto al Ctu:
2 - Verifichi se la realizzazione del metanodotto ha determinato aree non coltivabili - relitti, inaccessibili alle macchine agricole per normali operazioni colturali.
Il Ctu lo escludeva: Sopra la servitù di metanodotto è possibile coltivare, anche piante arboree. Al momento del sopralluogo i terreni si presentavano accessibili, senza la presenza di relitti o altri impedimenti
Rileva poi il terzo quesito:
3 - Quantifichi il danno relativo alla perdita delle piante - valore di soprassuolo con riferimento alle superfici e al numero di piante riportate nel verbale di consistenza del 26-06-2019 sottoscritto dalle parti, escludendo dal danno le piante ubicate in area demaniale
Sempre con riferimento alla stima di questo danno, nella sola parte di proprietà di parte resistente, veniva prima quantificato in euro 8500 + 1.256,41 (costo per il rifacimento dell'impianto arboreo e irriguo) = 9.756,41 euro.
Si tratta di 34 piante complessive, per la determinazione del valore delle quali il Ctu lo ancorava al valore della mancata produzione - 20 piante di arance e 14 piante di clementine moltiplicato per cinque anni necessari per far sì che si raggiunga con i nuovi innesti una adeguata maturazione.
Il seguente quesito risulta assorbito dal terzo e quindi non origina di certo una nuova voce di danno: 4 -
Determini il CTU i costi di ripristino dell'agrumeto espiantato ivi compreso l'impianto irriguo ed il mancato guadagno derivato dalla eventuale mancata produzione della fascia interessata dall'espianto.
Nelle repliche però il Ctu modificava il valore delle piante estirpate diminuendolo del 20% con questa convincente giustificazione: “lo scrivente CTU ha oggettivamente omesso, per pura dimenticanza, di decurtare il solito 20% di costi forfettari che solitamente viene applicato alla produzione lorda vendibile.
In molteplici elaborati peritali redatti dallo scrivente, il valore del soprassuolo è stato quasi sempre
equiparato al valore della produzione lorda vendibile al netto dei costi di gestione, che solitamente equivalgono al 20% in ordinarietà. Trattasi di una metodologia estimativa piuttosto comune e diffusa. pagina 5 di 7 Perveniva così al seguente risultato: 8.500 € - 20% = 6.800 euro.
Tenendo conto di quanto accertato in loco dal Ctu spettano le seguenti voci di indennità: Valore indennità di asservimento ed occupazione:
1.875 euro + 6.800,00 + 1.256,41 = 9.931,41.
IL DANNO ULTERIORE AI FILARI PER I QUALI ERA PRECLUSO IL TRATTAMENTO
FITOSANITARIO
Si tratta di un danno disancorato dall'asservimento e dall'occupazione temporanea necessaria a realizzarlo, ma causato dal fatto che anche altri filari venivano danneggiati per non aver potuto parte attrice effettuare nell'annata agraria di riferimento gli opportuni trattamenti fitosanitari;
tuttavia occorre distinguere.
Rileva in primo luogo il danno concernente i filari per i quali si aveva una mera difficoltà ad eseguire i trattamenti fitosanitari per il quale il Ctu lo stimava euro 3.700,00 nell'Atp.
Ipotizzava un deprezzamento del prodotto, soprattutto quale visionato attraverso video prodotti da parte ricorrente, nella misura del 20% su di una superficie di un ettaro.
Stima da ritenere però troppo astratta per essere attendibile, se si considera anche che per la vendita del quantitativo di frutti complessivo si pattuiva un prezzo determinato a blocco, non solo ma il prodotto risultava comunque di buona qualità media ed il prezzo spuntato considerato pure buono.
Questo pregiudizio non può quindi dirsi provato con un grado di sufficiente certezza.
Rileva in secondo luogo il danno da deprezzamento per mancato trattamento fitosanitario relativo ai filari prossimi allo scavo: 23 piante di arance e 24 di clementine, ossia 1.175,00 e 1,152,00.
Per questi filari, infatti, il Ctu accertava che era preclusa la manovra della trattrice ed atomizzatori e la stima riesce più attendibile anche grazie al prezzo praticato sia pure a corpo del prodotto complessivamente venduto.
Alle somme riconosciute si applicano i soli interessi compensativi, trattandosi di debiti di valuta.
Le spese seguono comunque la parziale soccombenza della convenuta, ma i compensi sono ancorati a quanto riconosciuto in sentenza e non certo in base a quanto richiesto.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dal signor , quale rappresentante di Parte_1 Persona_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...] Parte_2
con ricorso in riassunzione regolarmente notificato, nei confronti della
[...] CP_1
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
pagina 6 di 7 Accoglie in parte le domande proposte dalla parte attrice e condanna la società convenuta al pagamento in suo favore, nella precisata qualità, della somma di euro 12.258,41; oltre interessi legali dal 19-04-
2019 fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall'attrice, nei due procedimenti - per l'appello la Corte compensava le spese, che si liquidano per esborsi in complessivi
706,50, per compenso professionale complessivo (due procedimenti e atp), in euro 5.200,00, oltre accessori di legge;
costo delle due Ctu a carico della società convenuta.
TARANTO, 11-02-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 1555/2020 Reg. Cont. promosso da
, quale rappresentante di in proprio e quale legale Parte_1 Persona_1
rappresentante della – rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Giuseppe Losavio;
Contro
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Biglieri, Ugo Nichetti e Giovanni Controparte_1
Quero;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLE DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Il signor nella qualità precisata in epigrafe, agiva affinché fosse prima liquidata Parte_1
l'indennità di asservimento e quella di occupazione dovuta e derivanti dalla costituzione di una servitù di metanodotto, quindi condannata la società convenuta al suo pagamento.
I terreni oggetti del vincolo reale sono ubicati a Taranto al foglio 168, particelle 14, 61 e 82, dell'estensione di 137.991 mq.
pagina 1 di 7 Titolare della nuda proprietà dei predetti terreni è la signora mentre Controparte_2 dell'usufrutto è titolare l' Parte_2
L'azione inizialmente veniva proposta davanti alla Corte di Appello, posto che si configurava come opposizione alla stima dell'indennità, che, comprensiva anche dei danni, veniva quantificata da ultimo in euro 7.732,10, giusta Determinazione regionale n. 245 del 16 aprile 2019. Tanto in virtù della precedente determinazione n. 24 della Dirigenza del Servizio Gestione delle Opere Pubbliche, con la quale in data 23 gennaio 2019 veniva costituita in favore di la servitù coattiva sui predetti CP_3
terreni per la costruzione ed esercizio dell'opera denominata Variante metanodotto Altamura - Taranto in Comune di Taranto - DN 400 (16”) - 24 bar”.
L'attore chiedeva che nel determinare la stima congrua si tenesse conto anche del fatto che il vincolo e l'occupazione temporanea strumentale alla costruzione dell'opera avevano comportato l'inutilizzabilità
e/o il deprezzamento dei reliquati inutilizzabili ed inoltre per il mancato godimento durante il periodo di occupazione legittima, tenendo conto dell'estensione del relativo reale valore venale rapportato alla data di notifica del provvedimento.
Quantificava il credito complessivo in euro 114.919,82 come da perizia di parte allegata.
La Corte però si dichiarava incompetente e seguiva la riassunzione davanti al Tribunale di Taranto adito.
Veniva poi disposta la riunione a questo procedimento di quello contrassegnato con il numero
1256/2021, avente ad oggetto la domanda di risarcimento di danni ulteriori conseguenti all'opera necessaria per la costituzione del predetto vincolo.
LA DIFESA DELLA CONVENUTA
La società convenuta costituendosi, dopo aver premesso che solo al nudo proprietario spettassero per legge le indennità in parola, sosteneva che la stima operata dall'autorità amministrativa procedente era ancorata non di certo al valore di mercato del bene nella sua interezza (come nel caso dell'espropriazione), bensì alla sola fascia dei terreni interessati dal passaggio della conduttura del metanodotto nonché dall'obbligo di non costruzione correlato, il tutto nelle inferiori percentuali applicabili.
Non solo ma nel determinarla si sarebbe dovuto tenere conto della destinazione agricola impressa ai terreni ed escludendo la porzione demaniale, pure interessata dalla occupazione prima e dal vincolo reale poi.
Concludeva perché venisse confermata la stima dell'indennità già operata in via amministrativa.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istruttoria s'incentrava sulla documentazione prodotta e sulle due Ctu svolte nei due procedimenti riuniti.
All'udienza del 23-10-2024, trattata in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVAZIONE
PUNTUALIZZAZIONI SUL PIANO GIURIDICO E PROBATORIO
Come più volte sottolineato dalla difesa convenuta, si dovrà tener conto nel determinare la misura delle indennità, del rilievo che non potranno essere riconosciute somme relative a porzioni di terreno appartenenti al CP_4
Per l'indennità di asservimento rileverà l'area strettamente interessata con i criteri di liquidazione opportuni, tali cioè da tenere conto della residua utilizzabilità agricola che segue nonostante il vincolo;
per l'indennità di occupazione occorre tenere conto della porzione di terreno agricolo produttivo coinvolto di fatto dall'opera propedeutica alla realizzazione del metanodotto. Non solo ma anche del rilievo che venivano estirpate piante che avrebbero prodotto frutti nell'annata agraria 2019 in cui si realizzava l'opera ma anche in quelle successive che quelle piante avrebbero prodotto, prima che i nuovi innesti equivalenti sarebbero divenuti a loro volta produttivi.
Più problematico l'indennizzo o il danno da mancato guadagno relativo ad aree diverse di coltivazioni per le quali non si è potuto effettuare l'opportuno trattamento fitosanitario, di cui si fa parola nel distinto procedimento oggetto di riunione.
Si proverà quindi ad evitare duplicazioni di voci di indennità, come sottolineato dalla difesa convenuta.
Si tratta in ogni caso di danni arrecati al patrimonio delle parti attrici che però rilevano come indennità trattandosi di conseguenze pregiudizievoli che trovano pur sempre il loro fondamento giuridico in un'attività lecita della p.A. ma comunque suscettibili di trovare un ristoro pieno.
Trattandosi di Ctu ad ampio spettro per così dire si deve dare prevalenza probatoria ai risultati certi seguiti in termini quantitativi, ad esempio piante estirpate di proprietà degli attori rispetto a quelle di proprietà del demanio;
non quindi a verbali di consistenza – per i quali c'era peraltro eccezione di irritualità nell'acquisizione al processo da parte della difesa convenuta – laddove presentino come vedremo delle incongruenze.
pagina 3 di 7 Emblematico il caso della indennità di asservimento che sulla base di quanto accertato e nota di trascrizione il Ctu ridurrà in sede di osservazioni e repliche;
i verbali di consistenza, infatti non distinguevano tra porzioni di terreno appannaggio degli attori e quelli del demanio, ad esempio.
Ad agire in giudizio non sono i titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto ma un loro legale rappresentante;
la società convenuta pagherà bene nei suoi confronti liberandosi sia della somma riferibile al nudo proprietario, ad esempio indennità di asservimento, sia di quella riferibile all'usufruttuario, ad esempio danno da mancata percezione di frutti di piante estirpate. Ma di tratta di un riparto interno della somma dovuta che in questa sede proprio per la presenza di un loro rappresentante legale non rileva.
Si possono ora prendere in esame le diverse voci di indennità esaminate prima nella Ctu espletata nel procedimento riassunto poi quella svolta nell'ambito del procedimento a questo riunito e relativo al lamentato danno ulteriore da ristorare.
L'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO
Il quesito posto al Ctu, peraltro proposto dalla stessa difesa attrice così recita:
“Dopo un'attenta ricognizione dei luoghi di causa e delle aree asservite, quantifichi l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei terreni di cui è causa (ed avuto riguardo solo alle aree oggetto di occupazione temporanea e/o asservimento), tenuto conto che trattasi di servitù di metanodotto (ai sensi del TUE - DPR 327/2001) e non di esproprio parziale e che le aree asservite resteranno di proprietà dei ricorrenti che le utilizzeranno per le normali coltivazioni agrarie da cui trarranno i relativi redditi.
Il valore dell'indennità di asservimento pari secondo la prima stima peritale ad euro 2.925,00 va però ridotto ad euro 1.875,00 euro sulla base di quanto accertato in loco dal Ctu e sulla scorta inoltre della nota di trascrizione, posto che il primo valore era inficiato dal rilievo che in sede di verbale di consistenza si cumulavano porzioni di terreno di proprietà attrice e del (si veda la relazione CP_4
finale comprensiva di osservazioni e repliche).
Sulla questione della distinzione tra proprietà attrice e proprietà demaniale così il Ctu: “…solo metà fascia ricade nella proprietà , mentre l'altra metà ricade nel demanio delle ferrovie dello Per_1
stato o proprietà di terzi. Ragion per cui il risultato andrà diviso per due”.
Si applicava poi una formula che in aderenza al quesito sembra aver tenuto conto della limitazione parziale del contenuto del diritto di proprietà del vincolo, della zona complessiva interessata, compresa la fascia di rispetto, oltre che del valore di mercato ad ettaro del terreno.
pagina 4 di 7 L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
Una volta accertata l'indennità di asservimento strettamente collegata alla costituzione coattiva di servitù sulla porzione di terreno interessata di cui risultava effettiva titolare l'attrice, occorre prendere in considerazione anche il rilievo incontestabile che dall'occupazione propedeutica alla sua costituzione venivano estirpate delle piante il cui valore produttivo va giocoforza ristorato.
Si è ancora sempre nell'ambito dell'attività amministrativa ablatoria puramente e semplicemente e non certo in condotta sussumibile nell'art. 2043 c.c., come sopra si puntualizzava già.
Rileva il secondo quesito posto al Ctu:
2 - Verifichi se la realizzazione del metanodotto ha determinato aree non coltivabili - relitti, inaccessibili alle macchine agricole per normali operazioni colturali.
Il Ctu lo escludeva: Sopra la servitù di metanodotto è possibile coltivare, anche piante arboree. Al momento del sopralluogo i terreni si presentavano accessibili, senza la presenza di relitti o altri impedimenti
Rileva poi il terzo quesito:
3 - Quantifichi il danno relativo alla perdita delle piante - valore di soprassuolo con riferimento alle superfici e al numero di piante riportate nel verbale di consistenza del 26-06-2019 sottoscritto dalle parti, escludendo dal danno le piante ubicate in area demaniale
Sempre con riferimento alla stima di questo danno, nella sola parte di proprietà di parte resistente, veniva prima quantificato in euro 8500 + 1.256,41 (costo per il rifacimento dell'impianto arboreo e irriguo) = 9.756,41 euro.
Si tratta di 34 piante complessive, per la determinazione del valore delle quali il Ctu lo ancorava al valore della mancata produzione - 20 piante di arance e 14 piante di clementine moltiplicato per cinque anni necessari per far sì che si raggiunga con i nuovi innesti una adeguata maturazione.
Il seguente quesito risulta assorbito dal terzo e quindi non origina di certo una nuova voce di danno: 4 -
Determini il CTU i costi di ripristino dell'agrumeto espiantato ivi compreso l'impianto irriguo ed il mancato guadagno derivato dalla eventuale mancata produzione della fascia interessata dall'espianto.
Nelle repliche però il Ctu modificava il valore delle piante estirpate diminuendolo del 20% con questa convincente giustificazione: “lo scrivente CTU ha oggettivamente omesso, per pura dimenticanza, di decurtare il solito 20% di costi forfettari che solitamente viene applicato alla produzione lorda vendibile.
In molteplici elaborati peritali redatti dallo scrivente, il valore del soprassuolo è stato quasi sempre
equiparato al valore della produzione lorda vendibile al netto dei costi di gestione, che solitamente equivalgono al 20% in ordinarietà. Trattasi di una metodologia estimativa piuttosto comune e diffusa. pagina 5 di 7 Perveniva così al seguente risultato: 8.500 € - 20% = 6.800 euro.
Tenendo conto di quanto accertato in loco dal Ctu spettano le seguenti voci di indennità: Valore indennità di asservimento ed occupazione:
1.875 euro + 6.800,00 + 1.256,41 = 9.931,41.
IL DANNO ULTERIORE AI FILARI PER I QUALI ERA PRECLUSO IL TRATTAMENTO
FITOSANITARIO
Si tratta di un danno disancorato dall'asservimento e dall'occupazione temporanea necessaria a realizzarlo, ma causato dal fatto che anche altri filari venivano danneggiati per non aver potuto parte attrice effettuare nell'annata agraria di riferimento gli opportuni trattamenti fitosanitari;
tuttavia occorre distinguere.
Rileva in primo luogo il danno concernente i filari per i quali si aveva una mera difficoltà ad eseguire i trattamenti fitosanitari per il quale il Ctu lo stimava euro 3.700,00 nell'Atp.
Ipotizzava un deprezzamento del prodotto, soprattutto quale visionato attraverso video prodotti da parte ricorrente, nella misura del 20% su di una superficie di un ettaro.
Stima da ritenere però troppo astratta per essere attendibile, se si considera anche che per la vendita del quantitativo di frutti complessivo si pattuiva un prezzo determinato a blocco, non solo ma il prodotto risultava comunque di buona qualità media ed il prezzo spuntato considerato pure buono.
Questo pregiudizio non può quindi dirsi provato con un grado di sufficiente certezza.
Rileva in secondo luogo il danno da deprezzamento per mancato trattamento fitosanitario relativo ai filari prossimi allo scavo: 23 piante di arance e 24 di clementine, ossia 1.175,00 e 1,152,00.
Per questi filari, infatti, il Ctu accertava che era preclusa la manovra della trattrice ed atomizzatori e la stima riesce più attendibile anche grazie al prezzo praticato sia pure a corpo del prodotto complessivamente venduto.
Alle somme riconosciute si applicano i soli interessi compensativi, trattandosi di debiti di valuta.
Le spese seguono comunque la parziale soccombenza della convenuta, ma i compensi sono ancorati a quanto riconosciuto in sentenza e non certo in base a quanto richiesto.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dal signor , quale rappresentante di Parte_1 Persona_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...] Parte_2
con ricorso in riassunzione regolarmente notificato, nei confronti della
[...] CP_1
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
pagina 6 di 7 Accoglie in parte le domande proposte dalla parte attrice e condanna la società convenuta al pagamento in suo favore, nella precisata qualità, della somma di euro 12.258,41; oltre interessi legali dal 19-04-
2019 fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall'attrice, nei due procedimenti - per l'appello la Corte compensava le spese, che si liquidano per esborsi in complessivi
706,50, per compenso professionale complessivo (due procedimenti e atp), in euro 5.200,00, oltre accessori di legge;
costo delle due Ctu a carico della società convenuta.
TARANTO, 11-02-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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