Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00069/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto -OMISSIS- del 13 marzo 2020, notificato al ricorrente in data 21 dicembre 2021, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza n. -OMISSIS- datata 14.05.2019, avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è cittadino straniero che, in data 14 maggio 2019, ha presentato alla Questura di -OMISSIS- istanza n. -OMISSIS- volta al rinnovo per “motivi commerciali / lavoro autonomo” del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato al medesimo in data 25 gennaio 2018 dalla Questura di -OMISSIS- per “motivi commerciali / lavoro autonomo”, permesso avente validità sino al 12 maggio 2019.
Con nota del 23 luglio 2019, in atti, la Questura di -OMISSIS- ha convocato il signor -OMISSIS- presso l’Ufficio Immigrazione al fine di sottoporre il medesimo ai rilievi dattiloscopici e procedere all’integrazione della documentazione, precisando che “in caso di mancata presentazione e/o di mancata integrazione della documentazione richiesta, questo Ufficio, ai sensi della suddetta normativa, procederà all’adozione formale di un provvedimento di rigetto” .
Lo straniero non si è presentato, però, per i richiesti rilievi.
Preso atto di tale mancata presentazione, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha adottato il provvedimento del 13 marzo 2020, di cui in epigrafe, notificato in data 21 dicembre 2021, con cui ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’odierno ricorrente in data 14 maggio 2019.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11 febbraio 2022, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/98;
2) Illegittimità /Annullamento del provvedimento di rigetto per violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90;
3) Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286/98.
Si è costituita in giudizio, in data 16 febbraio 2022, la Questura di -OMISSIS-, depositando poi, in data 7 marzo 2022, documentazione e relativa relazione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 marzo 2022 è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare.
Infine, all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto nei sensi e nei limiti di cui in appresso.
2. - Il Collegio osserva che risulta fondato, in via dirimente ed assorbente rispetto agli altri motivi, il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non avere l’Amministrazione emesso, prima del diniego impugnato, il relativo preavviso di diniego.
2.1. - A tal riguardo, il Collegio osserva che tale circostanza risulta pacificamente accertata in quanto lo stesso provvedimento impugnato non reca, in alcuna sua parte, la circostanza che il predetto preavviso sia stato inviato.
2.2. - Né, al riguardo, può valere come preavviso di diniego la nota del 23 luglio 2019, in atti, con cui la Questura di -OMISSIS- ha convocato l’odierno ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione per procedere all’espletamento dei rilievi dattiloscopici e procedere all’integrazione della documentazione, precisando che “in caso di mancata presentazione e/o di mancata integrazione della documentazione richiesta, questo Ufficio, ai sensi della suddetta normativa, procederà all’adozione formale di un provvedimento di rigetto” .
A tal riguardo, il Collegio osserva che la sopra menzionata nota pacificamente non può essere considerata un preavviso di rigetto, atteso che la stessa disponeva la convocazione del ricorrente per i rilievi dattiloscopici e l’integrazione documentale e, dunque, costituiva una mera nota istruttoria mentre il preavviso di diniego deve essere emesso unicamente alla conclusione dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione per dare atto dei motivi ostativi che inducono la stessa, in quel momento, alla reiezione dell’istanza e consentendo così al soggetto interessato di poter replicare su punti ostativi attuali precisi ed ben individuati, con completamento dell’istruttoria dell’Amministrazione prima dell’emissione del provvedimento finale anche mediante l’apporto del privato.
2.3. - Acclarato, dunque, che, nel presente caso, il preavviso di diniego non è stato emesso, il Collegio osserva che la sua mancata emissione costituisce motivo di invalidità del provvedimento di diniego finale impugnato in quanto il preavviso di diniego, in casi come quello oggetto del presente giudizio in cui difettano i rilievi fotodattiloscopici, consente il completamento dell’attività istruttoria dell’Amministrazione mediante sollecitazione, rispetto ai punti ritenuti carenti, dell’attività del soggetto istante, di cui mancano unicamente i rilievi fotodattiloscopici, e, dunque, solo alla fine di tale fase (invio di preavviso di diniego ed eventuale risposta dell’interessato) l’istruttoria poteva ritenersi completa nella presente fattispecie, avendo la PA sollecitato anche il privato al fine di avere tutti gli elementi necessari per decidere, ossia i suoi dati di riconoscimento, ed essendo acclarato che il privato era anche stato informato della sua assenza dai rilievi e che la stessa, previamente accertata dalla PA, avrebbe condotto all’emissione del provvedimento di diniego.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, con conseguente riedizione del potere amministrativo dalla fase procedimentale omessa.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, salvo la condanna della Questura di -OMISSIS- al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di cui in epigrafe, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate, con condanna della Questura di -OMISSIS- al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.