Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 376/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 376/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Giovanni Villaroel Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) - Avv. Fabio Di Santo
[...] C.F._3
convenuti
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare e dichiarare che le aperture realizzate sulla parete dell'edificio di proprietà dei convenuti verso il fondo dell'attrice sig.ra - Parte_1
contraddistinte con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 nella documentazione allegata alla perizia tecnica di parte attrice redatta dall'Ing. (All. 5 all'atto Persona_1
di citazione) - non possiedono i requisiti per essere considerate vedute, ma che costituiscono delle luci irregolari, così come d'altronde confermato nella relazione finale del CTU;
2) Accertare e dichiarare che tutte le dette aperture sono irregolari e non rispettano le specifiche norme dettate in materia di vedute, avendo conseguentemente le caratteristiche di luci;
3) Per l'effetto condannare i sigg. e a Controparte_1 Controparte_2
modificarle per renderle conformi alle prescrizioni di legge e/o a sopprimerle;
1
irregolare, attraverso la maggiorazione della sua larghezza verso il pluviale, determinando un illegittimo aggravamento della veduta sul fondo della Pt_1
5) Per l'effetto condannare i sigg. e alla Controparte_1 Controparte_2 riduzione in pristino rispetto alla situazione precedente all'esecuzione dei suddetti lavori;
6) Accertare e dichiarare che lo scarico delle acque piovane sul terreno della sig.ra determina un ingiustificato aggravamento della naturale situazione di Pt_1 scolo delle acque piovane e per l'effetto condannare i convenuti a rimuovere tale elemento dal terreno dell'attrice e, conseguentemente, procedere al risarcimento dei danni che il Giudice riterrà congruo liquidare;
7) Con vittoria di onorario, spese, I.V.A. e C.p.a.
Conclusioni di parte convenuta:
1. Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, nel merito, del tutto prive di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, le avverse pretese e richieste e, per l'effetto rigettarle;
2. Con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio, oltre 15 spese forf. ed accessori come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice rappresentava di essere proprietaria, sin dal 26/03/2015, di un terreno di mq.
2.520 con annesso fabbricato, sito nel Comune di Patti (ME), Frazione Case Nuove Russo, censito in Catasto al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 710 e 712 e confinante a sud (della particella 712), con parete del fabbricato a due piani f.t. oltre seminterrato, censito in N.C.U. del Comune di Patti al foglio di mappa n. 10, particella 126, sub. 5, di proprietà dei convenuti dal mese di giugno del 2016.
L'attrice rappresentava, quindi, che in data 08.07.2016 i convenuti avevano provveduto a depositare presso il Comune di Patti la “Comunicazione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile” a mezzo cui annunciavano l'esecuzione di lavori di “diversa distribuzione degli spazi interni, previa demolizione delle tramezzature
e rifacimento di nuovi tramezzi, rifacimento di tutti gli intonaci interni, previa rimozione di quelli deteriorati, rifacimento pitturazione, sostituzione di infissi e rifacimento della
2 pavimentazione poggiata su massetto areato”. Nonostante ciò, i convenuti avrebbero in realtà effettuato anche lavori di modifica delle preesistenti luci trasformandole in vedute.
A supporto della propria affermazione l'attrice depositava in giudizio una consulenza di parte unitamente a diverse rappresentazioni fotografiche ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di causa sia prima che dopo la realizzazione dei lavori di “ristrutturazione” eseguiti da parte dei convenuti.
L'attrice aggiungeva inoltre che dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti emerge anche l'esistenza, lungo tutta l'altezza del prospetto del fabbricato dei convenuti, di una tubazione bianca in PVC (del diametro di 8 cm) a mezzo cui i convenuti scaricano l'acqua piovana proveniente dalla terrazza praticabile del loro l'immobile sul terreno della Le canaline sarebbero state collocate dai convenuti in una posizione tale da Pt_1 determinare il deflusso diretto delle acque sul terreno dell'attrice. A tal riguardo, il consulente di parte avrebbe infatti rilevato che tale situazione “origina sul terreno la formazione di solchi a geometria variabile e conseguente disordinato ruscellamento delle acque;
ciò determina grave danno e limitazione della praticabilità di una parte del terreno costringendo la committente (ndr. la sig.ra a continui rispristini del Pt_1 normale piano di campagna”. Secondo la parte attrice, lo scarico di acque dalla terrazza ben potrebbe essere assolto dai pluviali già insistenti sul prospetto dell'edificio lato S.S.
113.
Per tali ragioni, dopo aver inutilmente richiesto il ripristino dello status quo ante, avanzava richiesta di rimozione della canalina di scolo delle acque piovane, e proponeva domanda di risarcimento dei danni subiti.
1.2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le deduzioni attoree e negando di avere modificato le preesistenti vendute e luci in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti;
identica conclusione rassegnavano in ordine alla ipotizzata modifica del pluviale in pvc esistente sulla parete del loro immobile che sarebbe invece presente da oltre venti anni senza essere mai stato sostituito o spostato.
A tal ultimo riguardo, i convenuti rilevavano che la canalina era ivi collocata sin dal
1980, e che sin da allora, per oltre venti anni, la stessa svolge la propria funzione di scolo delle acque piovane sul fondo dell'attore senza alcuna contestazione. In forza di ciò, pertanto, i convenuti affermavano di avere usucapito il diritto di servitù apparente di stillicidio o scolo o scarico delle acque sul terreno di parte attrice ex art. 1158 e 1031 c.c., formulando la corrispondente eccezione di usucapione.
3 1.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2.1. La valutazione della fondatezza delle domande di regolarizzazione delle “luci” asseritamente insistenti nell'immobile di proprietà dei conventi richiede un preliminare inquadramento della normativa codicistica vigente nell'ordinamento in materia di aperture.
In riguardo, l'art. 900 c.c. (rubricato “Specie di finestre”) stabilisce che:
“Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”
Più specificamente, poi, l'art. 901 c.c. (rubricato “Luci”) prevede che:
“Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento
o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.”
A seguire, poi, l'art. 902 c.c. (rubricato: “Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci”), sancisce che:
“L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.”
Dal complesso delle disposizioni richiamate emerge chiaramente come in materia di aperture negli immobili nell'ordinamento vigente trovano riconoscimento unicamente le due categorie codificate delle “luci” e delle “vedute”, con conseguente esclusione di ogni possibile tertium genus, per come peraltro anche confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, va
4 valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù”(Cass. civ. n. 34824/2021).
Il legislatore ha quindi stabilito - con chiara elencazione prevista all'art. 901 c.c. - gli elementi strutturali delle aperture costituenti “luci”, alle quali debbono assimilarsi anche quelle (c.d. luci irregolari) che, pur non possedendo i requisiti normativi previsti dall'art. 901 c.c. non possiedono, tuttavia, neppure quelli propri delle “vedute”.
Appare a tal punto indispensabile comprendere le caratteristiche identificative della
“veduta” in modo da poter operare, in concreto, la dovuta differenziazione rispetto alla categoria delle “luci” (tanto regolari quanto irregolari).
Sul punto, dopo lunga evoluzione giurisprudenziale, la Suprema Corte ha affermato il costante orientamento secondo cui: “la veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla "inspectio", la "prospectio", ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce” (Cass. n. 3924/2016). “Affinché sussista una veduta, a norma dell'art.
900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della "inspectio" anche quello della
"prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere
e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto ad una visione mobile e globale. (Cass. n. 22844/2006)
Ai fini della distinzione tra “luci” e “vedute”, in buona sostanza, risulta quindi dirimente l'elemento della "prospectio" nel fondo del vicino, vale a dire le possibilità di
"affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente"; “affaccio” che deve necessariamente essere esercitabile “in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.”
(Cass. 18910/2012)
Ai fini poi dell'accertamento da compiere, secondo la Suprema Corte “la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino,
5 può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione. (Cass. 25864/2021)
Infine, in conformità a quanto stabilito dall'art. 902 c.c., la Suprema Corte, ha anche affermato la non usucapibilità delle c.d. luci irregolari, sancendo che: “il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima. (Cass. n. 17475/2023)
2.2 Così inquadrata la normativa alla luce dell'esegesi giurisprudenziale, è possibile valutare le aperture che ci occupano.
In corso di causa è stata espletata ctu finalizzata a descrivere le esatte caratteristiche possedute da ciascuna singola apertura presente sulla facciata dell'immobile dei convenuti, e oggetto di domanda di regolarizzazione ex art. 901 e seg. Ai fini della identificazione esatta di ciascuna apertura, il ctu ha mantenuto nella propria relazione la numerazione progressiva già utilizzata dall'attore nel “prospetto schematico delle aperture” di cui all'allegato 5 alla relazione di consulenza di parte, prodotta in atti.
Le aperture oggetto di causa, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbero da sempre state delle mere “luci irregolari”, poi trasformate illegittimamente in vedute in occasione della ristrutturazione eseguita dai convenuti nel 2016.
Sul punto, il consulente tecnico incaricato, a seguito di sopralluogo ha affermato nella propria relazione che: “Le parti del fabbricato di proprietà dei coniugi Parte_2
interessate dai lavori edili sono stati principalmente le tramezzature, i
[...] pavimenti, la sostituzione degli infissi e la modifica degli impianti idrico ed elettrico. Per quanto si è potuto accertare detti lavori sono stati eseguiti attenendosi a quanto
6 comunicato dai coniugi al Comune di Patti in data 08/07/2016 e Parte_3
successiva segnalazione del 21/12/2016. Relativamente alla parete confinante con il fondo della Sig.ra risulta che si è proceduto alla sostituzione degli infissi. Pt_1
Precisamente: smonto degli infissi, rimozione dei vecchi telai, grate protettive ove presenti ed imbotti, regolarizzazione e livellamento mediante conglomerato cementizio del perimetro del foro delle aperture, collocazione nuove soglie in marmo (n.b. nelle finestre nn° 3, 5, 6 e 7 risultano ancora visibili le vecchie soglie), poi si è passati al montaggio dei nuovi telai, la collocazione dei nuovi infissi e ove già presenti, anche al montaggio di nuove grate. Detta sostituzione di infissi ha comportato delle modifiche delle stesse aperture dovute prevalentemente alla diversa tipologia degli infissi, modifiche certamente trascurabili nelle aperture nn. 1 e 2; apprezzabili nelle aperture nn. 3,4,5, 6 e 8; più marcate nell'apertura n. 7.”
Il teste escusso all'udienza del 04.10.2023, ha inoltre Testimone_1 affermato che “nessuna modifica è stata effettuata allo stato preesistente dei luoghi in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ciò posso affermare in quanto ho personalmente provveduto ad effettuare detti lavori”, proseguendo con il sostenere che, parimenti, “nessuna modifica è stata apportata alle finestre ed alla canalina di scolo delle acque piovane” essendo “stati sostituiti solo gli imbotti ed i telai, lasciando le soglie ivi esistenti ed incollando quelle nuove sul preesistente”. Secondo il teste, neppure la finestra identificata con il n. 7 ha mai subito modifiche, avendo egli dichiarato che
“nessuna finestra ha subito delle modifiche per ciò che concerne la dimensione”.
Di contro, la teste sorella dell'attrice, ha riferito che in occasione Testimone_2 dei lavori di ristrutturazione dell'immobile dei convenuti, nel 2016, sono stati eseguiti lavori coinvolgenti anche le aperture, precisando, in riferimento all'apertura n. 7 che “la finestra è stata ampliata, prima era più ridotta, prima era più bassa e più stretta”.
In assenza di effettivo riscontro da parte del ctu di una modifica effettuata nelle dimensioni delle aperture, le differenti dichiarazioni testimoniali sono idonee a chiarire la portata degli accertamenti da egli compiuti, consentendo di ritenere verosimile che i mutamenti da egli riferiti possano ascriversi a mere variazioni ottiche, dovute al cambio dei vecchi telai e imbotti con quelli nuovi. Del resto, la deposizione della teste Tes_2 risulta assai imprecisa, atteso che l'infisso in questione potrebbe al più essere stato allargato (questo è l'effetto ottico emergente dalle foto in atti) ma non di certo modificato in altezza (la teste riferisce, invece, che la finestra era certamente anche più “bassa” in precedenza rispetto all'attuale).
7 Dovendosi pertanto ritenere immutate le dimensioni delle aperture presenti sul prospetto nord dell'immobile dei convenuti, è possibile procedere all'inquadramento di ciascuna singola apertura in contestazione.
A ben osservare i dati acquisiti dal ctu (per come riportati in tabella riassuntiva a pag. 8) emerge che, ad esclusione di quella contrassegnata con il n. 7, tutte le altre aperture presenti sulla facciata nord dell'edificio dei convenuti non possono essere qualificate come “vedute”, poiché tutte accomunate dall'impossibilità di esercitare la c.d.
“prospectio” sul fondo altrui, intesa come possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
Più precisamente:
- le aperture contrassegnate con i nn. 1 e 2, collocate al piano seminterrato, risultano dotate di inferriata che ne impedisce in modo assoluto (per dimensioni della stessa) la
“prospectio” (inferriata, peraltro, già presente anche prima della esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 2016), e risultano di dimensioni assolutamente incompatibili con un affaccio comodo e naturale di una persona di media statura (risultano collocate ad un'altezza dal pavimento interno di 0,97 m con una larghezza del davanzale pari a 0,65
m).
- le aperture contrassegnate con i nn. 3, 4, collocate al piano terra, risultano parimenti dotate di inferriate che ne impediscono la “prospectio” (inferriata, peraltro, già presente anche prima della esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 2016) e risultano di dimensioni assolutamente incompatibili con un affaccio comodo, naturale e, soprattutto, sicuro. Nello specifico, l'apertura n. 3 è collocata ad un'altezza dal pavimento interno di 0,70 m, con una larghezza del davanzale pari a 0,41, ovvero ad una altezza innaturale per un affaccio comodo e, soprattutto, esercitabile in piena sicurezza. Le aperture nn. 4, 5 e 6, sono invece collocate ad un'altezza dal pavimento interno assolutamente incompatibili con l'affaccio (prospectio), risultando infatti realizzate ad un'altezza rispettivamente di 1,92 m (apertura n. 4) e 2,11 m (aperture nn. 5 e 6).
- l'apertura contrassegnata con il n. 8, collocata al piano primo, sebbene non dotata di inferriata, risulta realizzata ad una altezza interna dal pavimento di 1,60 m (con davanzale di 0,38 m), ovvero ad un'altezza assolutamente incompatibile con un affaccio comodo e naturale della persona di media statura.
Alla luce delle caratteristiche descritte deve escludersi che tutte le aperture sopra analizzate e presenti nella facciata nord dell'immobile dei conventi (identificate con i nn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, e 8) costituiscano delle “vedute”. Inoltre, è anche emerso che nessuna di tali aperture costituisce “luce” in senso tecnico ex art. 901 c.c., difettando in ciascuna
8 qualche elemento essenziale prescritto dalla norma in questione, con la conseguenza, pertanto, che ciascuna di esse deve necessariamente essere qualificata come “luce irregolare”.
Orbene, trattandosi di luci irregolari, la richiesta di regolarizzazione è quindi fondata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 901 e 902 c.c., e deve pertanto deve essere accolta.
In tale contesto, tuttavia, deve rilevarsi che le aperture identificate con i nn. 1 e 2, risultano realizzate al piano seminterrato (ad una altezza rispetto al fondo dell'attrice di
1,14 m e 0,90 m dal piano di calpestio esterno). Orbene, con riferimento a tali aperture, trova applicazione il comma 3 dell'art. 901 c.c., secondo la quale disposizione le luci debbono “avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.”
Dai dati presenti in atti (progetti, foto e rilievi del ctu) appare evidente che, in sede di regolarizzazione tali aperture dovranno essere uniformate sotto tutti i profili previsti dalla norma alle caratteristiche richieste per le “luci”, con esclusione della sola altezza rispetto al suolo del vicino, trattandosi di locali (seminterrato) collocati ad una altezza inferiore (rispetto al suolo dell'attrice), ed apparendo evidente che la condizione dei luoghi non ne consenta – neppure in sede di regolarizzazione – l'osservanza.
I convenuti dovranno quini essere condannati, alla luce della domanda formulata dall'attrice, alla regolarizzazione di tutte aperture contrassegnate con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 8, che dovranno essere rese conformi al disposto dell'art. 901 c.c., con la già menzionata esclusione del solo limite di altezza con riferimento alle aperture nn. 1 e 2.
Passando invece alla valutazione dell'apertura contrassegnata con il n. 7, dalla relazione del ctu emerge che la stessa non risulta dotata di inferriata (né, tanto meno la presenza dell'inferriata risulta documentata prima dei lavori di ristrutturazione) e collocata ad un'altezza dal pavimento interno di 1,00 m (con larghezza del davanzale di
0,41 m). Tali dimensioni risultano perfettamente compatibili con l'esercizio della prospectio sul fondo dell'attrice, in modo comodo, naturale ed in piena sicurezza.
L'apertura deve quindi qualificarsi come “veduta”.
Essendo stata provata la mancata modifica dimensionale dell'apertura in questione, non può invece trovare accoglimento la domanda di parte attrice di ripristino dell'asserita, diversa dimensione originaria.
9 3. Passando alla domanda di rimozione della canalina in PVC presente sul lato nord dell'immobile dei convenuti, utilizzata per lo scarico delle acque piovane sul terrendo dell'attrice, il ctu nominato ha appurato che:
“… per tutta l'altezza del prospetto del fabbricato dei coniugi
, insiste una tubazione bianca in PVC del diametro di 8 cm Parte_3 proveniente da una parte della terrazza praticabile dello stesso immobile. Detta tubazione confluisce sui resti di una piccola cunetta di scolo ubicata al confine del fondo meglio descritto nel successivo paragrafo.” A fronte di ciò, il ctu ha anche Pt_1 rilevato che “Diversi fabbricati che prospettano sul lato del terreno della Sig.ra Pt_1 presentano dei pluviali che consentono il defluire dell'acqua piovana in una piccola cunetta (in pessime condizioni di manutenzione); cunetta che successivamente si immette in un vicino scarico comunale. Pertanto risulta verosimile che sussiste una servitù sul terreno della (a ridosso di diversi fabbricati tra cui quello CP_3
) che serviva come cunetta di scolo per la raccolta di tutte le Parte_3 acque meteoriche provenienti dai pluviali dei fabbricati confinanti con detto terreno.”
A fronte della domanda di rimozione proposta dall'attrice, da intendersi evidentemente come esercizio di una azione negatoria servitutis, i conventi hanno sollevato eccezione di usucapione della servitù di scolo o scarico delle acque, sostenendo che la canalina insiste sulla facciata dell'edificio dal 1980 svolgendo ininterrottamente da oltre venti anni la propria funzione senza contestazione alcuna.
A supporto di tali affermazioni sono stati escussi i testimoni e Testimone_3
Testimone_1
escussa all'udienza del 19/04/2023, ha confermato i capitoli di Testimone_3 prova articolati proprio in ordine al pluviale in questione, così affermando, pertanto che:
“il deflusso delle acque piovane dal fabbricato dei convenuti al terreno di parte attrice
è sempre avvenuto, sin dal lontano 1980, attraverso la canaletta di scolo oggetto di contestazione”; “che tale canaletta, avente detta precipua funzione di scolo delle acque piovane, è presente sulla facciata lato nord dell'immobile di proprietà dei convenuti sito in Patti (ME), c.da Case Nuove Russo, strada Nazionale n.105 sin dal 1980 e che da tale data mai è stata da lì rimossa o sostituita” e, infine che: “la canaletta di scolo in contestazione è stata sempre funzionante e ha sin dal 1980 permesso e consentito, in via ordinaria e costante, lo scolo e/o lo scarico delle acque piovane sul terreno di parte attrice.”
Il medesimo capitolato è stato confermato anche dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 04.10.2023, il quale, avendo personalmente eseguito i lavori di
10 ristrutturazione dell'immobile dei convenuti, ha anche precisato che: “la canaletta era già presente sui luoghi al momento del mio intervento e non è stata sostituita, si notava che era un manufatto assai datato.”
È quindi pacificamente provato, anche per mezzo della documentazione fotografica prodotta in atti, l'esistenza della canalina di scolo lungo la parete nord del fabbricato dei convenuti sin dal lontano 1980 e la sua costante utilizzazione ai fini dello scolo delle acque provenienti dalla terrazza del fabbricato sul terreno attoreo. Sebbene debba verosimilmente ritenersi che in origine la condotta fosse incanalata nella piccola
“cunetta” di deflusso riscontrata sui luoghi dal ctu (oggi in pessime condizioni), dalle prove testimoniali è tuttavia emerso che lo scarico diretto sul terreno degli attori avviene da oltre quarant'anni (sin dal 1980).
Dall'insieme delle prove acquisite, emerge quindi che il pluviale in pvc, di antica fattura, è ivi esistente - in modo visibile - dal lontano 1980, ovvero da oltre quarant'anni, manifestando in modo inequivocabile la sua unica funzione, ovvero quella di scolo delle acque piovane dal tetto dell'immobile dei convenuti, così integrandosi certamente anche il requisito dell'apparenza necessario ai fini della usucapibilità della servitù di scolo delle acque di cui all'art. 908 c.c.
Di contro, parte attrice non ha affatto provato il contrario, ovvero che lo scolo sul terreno – e non più nella “cunetta” comune – avvenga da meno di venti anni, oppure che vi siano state delle interruzioni nel relativo esercizio.
Deve pertanto ritenersi che, per il decorso del termine ultraventennale di esistenza della canalina di scolo lungo il lato nord del fabbricato dei convenuti, questi ultimi abbiano effettivamente usucapito il diritto (servitù) di mantenere la canalina e di esercitare lo scolo sul terreno di parte attrice.
Tale accertamento, unicamente di carattere incidentale e finalizzato alla valutazione della fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti al solo fine di paralizzare l'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice, determina il rigetto della domanda di rimozione della canalina di scarico.
A ciò, consegue pertanto, anche il rigetto di ogni richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice.
4. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
11
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 376/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la natura di “luci irregolari” di tutte le aperture presenti nel prospetto lato nord di proprietà dei convenuti, ad esclusione dell'apertura identificata con il n. 7 nella relazione di ctu, da qualificare come “veduta”;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a regolarizzare le “luci irregolari” rendendole conformi ai requisiti imposti dall'art. 901 c.c., con esclusione, in riferimento alle aperture contrassegnate con i nn. 1 e 2, del rispetto del requisito di cui al comma 3 dell'art. 901 c.c.;
3) rigetta la domanda di parte attrice di rimozione della canalina di scolo delle acque piovane in pvc presente sul lato nord del fabbricato dei convenuti;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
5) compensa interamente le spese di giudizio;
6) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 29/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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