CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1746/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AN NS, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 581/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Via Ficucella Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 2509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 19/06/2024 Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2023/A/647 DOGANE-ALTRO
- ALTRI ATTI n. Prot. 10464/RU del 25.05.202
- SANZIONI n. PROT 10466/RU del25.05.203
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7277/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello; accoglimentod ell'appello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2509/2024, depositata il 19-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva accolto i ricorsi proposti dalle società Resistente_2 s.p.a. e Resistente_1 s.p.a. avverso gli atti indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso quanto segue.
1) La ricorrente, Resistente_2 spa, aveva impugnato nell'ambito del procedimento recante RG
3247/2023: -l'avviso di pagamento n.2023/A6447, Prot.10464/RU del 25.05.2023; -l'Atto di Irrogazione di Sanzioni Amministrative, Cont. n. 262/2023, Prot. 10466/RU/2023; -l'Atto di Contestazione di Sanzioni amministrative, cont. n. 260/2023, Prot. 10463/RU/2023, notificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 25.5.2023 in materia di accisa sull'energia elettrica, per gli anni dal 2014 al 2018, per importi rispettivamente pari ad euro 470.737,78, euro 880.900,00, euro 131.760,00. Con i predetti atti, a seguito di pvc del 12.03.2020, era stata contestata alla società ricorrente la illegittima applicazione, nella fornitura di energia alla Res_1 spa (stabilimento di Pignataro Maggiore), del regime di esclusione d'imposta (accisa) ex art 52 comma 2 lett. G) d. Igs nr 504/1995, per violazione delle disposizioni di cui all'art 53 comma 4 Testo Unico Accise, ossia per non aver la società "energivora" denunciato preventivamente la propria attività in conformità alla previsione della norma appena citata, con ciò impedendo all'Ufficio i controlli sulla sussistenza dei presupposti per il beneficio applicato, e per non aver acquisito preventivamente dalla Resistente_1 spa la documentazione comprovante la circostanza (cd procedura di "riconoscimento" regolata dalle Circolari n.
17/D del 28 maggio 2007 e n. 22/D del 15 novembre 2016 dell'Agenzia delle Dogane). Eccepiva l'istante:
(i) la nullità della pretesa per essere legata a profili puramente formali di irregolarità nell'attivazione del regime di esclusione;
(ii) la illegittimità della previsione contenuta nelle circolari dell'Ufficio, atteso l'evidente contrasto con la normativa di settore, per la sottoposizione di un regime di applicazione automatica del regime in presenza dei presupposti di fatto ad un atto di preventivo controllo e autorizzazione dell'Ufficio; (iii) la sussistenza concreta, anche alla luce del "Prospetto incidenza Energia Res_1 S.p.A." prodotto in sede di verifica dalla Res_1 spa, del presupposto fattuale per il riconoscimento del beneficio. Resisteva l'Agenzia delle Dogane, invocando il rigetto dell'impugnativa, sostenendo la legittimità dell'operato con particolare riferimento al legittimo potere dell'Agenzia, preposta all'applicazione e al rispetto della disciplina sulle accise, di dare attuazione alla previsione di cui all'art 52, comma 2, lett. g) Testo Unico delle Accise.
2) Nell'ambito del diverso procedimento recante nr RG 3280/2023, era stato impugnato dalla Resistente_1 spa l'avviso di pagamento n.2023/A/6447, Prot. 10464/RU notificatole il 25.05.2023 dal medesimo
Ufficio Finanziario per recupero di imposte per euro 470.737,68 a seguito del PVC del 13.03.2020, dal quale emergevano responsabilità della società energivora per le violazioni accertate a carico della Resistente_2 spa, in relazione ai medesimi accertamenti che conducevano alla negazione del regime di esenzione dalle accise a carico del soggetto passivo di imposta. Resisteva l'Agenzia delle Dogane, invocando il rigetto del gravame, previa riunione dei diversi procedimenti.
3) Nell'ambito del procedimento recante RG 3281/2023, era stato impugnato dalla Resistente_1 spa l'atto di irrogazione sanzioni n. 262/2023, notificatole il 31 maggio 2023 dal medesimo Ufficio Finanziario per recupero di imposte per euro 131.760,00 a seguito del PVC del 13.03.2020, dal quale emergevano responsabilità solidali della società energivora per la violazione dell'art. 56, comma 1, d. Igs. 504/92 2 e dell'art. 13, comma 1 d. Igs. 471/97, per avere la Res_1 S.p.A. beneficiato dell'esclusione dall'accisa senza averne titolo. Resisteva l'Agenzia delle Dogane, invocando il rigetto del gravame, previa riunione dei diversi procedimenti.
Riuniti i procedimenti per connessione oggettiva, la Corte provinciale, rigettato il motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione degli atti impugnati, aveva accolto il motivo di merito rilevando che le parti ricorrenti avevano applicato la previsione di cui all'art 52 comma 2 lett. G) Testo Unico Accise, secondo cui "Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica: (...) g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento". Non era contestato che nel caso di specie ne sussistessero i presupposti. Per altro verso, alcun obbligo di denuncia preventiva all'Agenzia Dogane gravava sul soggetto ricevente la fornitura ai fini del riconoscimento o meno del regime preferenziale, che invece è sottoposto unicamente dalla legge alla sussistenza dei requisiti richiesti. Neppure poteva apparire legittima la riconducibilità alla mancata denuncia preventiva di una automatica decadenza dal beneficio, in ogni caso spettante in base ai requisiti di legge. Sul punto aveva richiamato l'orientamento espresso anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui va data applicazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, anche in ambito tributario, purché sia garantito il rispetto delle condizioni per l'applicazione della normativa di settore invocata (all'uopo indicando Cass. ordinanza n. 15548 del 01.06.2023).
Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avvero la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle
Dogane di Caserta, lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui aveva ritenuto insussistente l'obbligo di denuncia ai fini del riconoscimento del regime preferenziale di cui all'art. 52, comma 2 lett g) D.Lgs 504/95; aveva osservato che il regime di esclusione di cui all'art. 52, co. 2 del D. L.gs. 504/95, -essendo subordinato alla sussistenza di specifici requisiti e presupposti normativamente individuati- richiedeva comunque l'intervento dell'autorità preposta alla tutela erariale in punto di esercizio dei propri poteri di controllo, circa la legittima operatività del regime;
a tal fine è necessario che l'autorità amministrativa venga a conoscenza dell'identità dell'operatore, dell'attività svolta e delle caratteristiche della stessa;
l'onere di denuncia di esercizio dell'attività di cui all'art. 52, comma 2, lett.g ha la funzione di consentire all'amministrazione finanziaria di esercitare l'attività di gestione e controllo di competenza in punto anche di esatta determinazione del quantum di energia da assoggettare al regime di esclusione, in rapporto al totale di energia consumata dall'operatore; senza tenere conto che il beneficio del regime in questione opera con riferimento al solo consumo di energia elettrica effettivamente impiegata nel processo produttivo, con esclusione di tutti quei consumi inerenti alle attività di stabilimento non strettamente connesse al processo produttivo;
anche rispetto a tale profilo, quindi, l'amministrazione finanziaria doveva essere messa nelle condizioni di poter esercitare i propri poteri di verifica;
era pure emerso che la Res_2 aveva applicato alla Res_1 il regime di esclusione pur avendo acquisto solo in data successiva all'inizio delle operazioni di verifica le notizie e la documentazione comprovante lo status di soggetto "energivoro"; b) nella parte in cui aveva fatto riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma -richiamando giurisprudenza inconferente-, evidenziandosi che lo stesso è da rapportare e bilanciare con il correlato principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali, il quale impone un'interpretazione rigida ed anelastica delle norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali;
c) nella parte in cui aveva omesso di considerare anche l'eccezione sollevata dall'ufficio circa l'omessa distinzione ed individuazione dei consumi specificamente inerenti e destinati al processo produttivo, i soli rilevanti ai fini del regime di esenzione fiscale di cui all'art.52, comma 2 lett.g), e quelli non strettamente connessi al processo di produzione assoggettati al regime ordinario di imposizione;
l'estensione del regime di esenzione alla globalità indistinta dei consumi della società rifornita costituiva ulteriore e decisivo elemento legittimante l'intervento impositivo dell'intimato Ufficio, stante il carattere eccezionale della disposizione di cui all'art. 50, comma 2 lett.g), applicabile esclusivamente al quantum dei consumi, provati e precisamente quantificati, strettamente strumentali al processo produttivo. Aveva concluso per la conferma degli atti impugnati;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si erano costituite -con atti separati- le parti appellate Resistente_2 s.p.a. e Resistente_1 s.p.a. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari. La Resistente 2 nell'atto di costituzione aveva riproposto alcuni motivi di ricorso non esaminati dalla Corte di primo grado siccome ritenuti assorbiti (ATTO DI CONTESTAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PROT. N.10463/RU DEL
25 MAGGIO 2023: illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.A. per insussistenza della violazione contestata;
illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 1, co.
1-bis,
D.L. n. 262/2006, per incompatibilità con la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.A. e, in ogni caso, per insussistenza della violazione contestata;
in via subordinata: disapplicazione delle sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 10, co. 3, L. n. 212/2000 e dell'art. 8, D. Lgs. n. 546/1992, per "obiettive condizioni di incertezza” sull'applicazione dell'art. 52, co. 2, lett. g), T.U.A. e dell'art. 2, par. 4, Direttiva n. 2003/96/CE.; in via ulteriormente subordinata: illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.
A. per manifesta sproporzione, onde la necessaria rideterminazione ai sensi dell'art. 7, co. 4, D. Lgs. n.
472/1997; ATTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PROT. N. 10466/RU DEL 25 MAGGIO
2023: illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. n. 471/1997, per insussistenza della violazione contestata, nonché per incompatibilità con la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.A.). La Res_1 aveva proposto appello incidentale con riferimento ai seguenti motivi di ricorso: nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, violazione dell'art. 7 legge 212/2000 da parte della
CGT di primo grado;
nullità dell'atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
prescrizione della pretesa impositiva.
La parte appellata Resistente 2 s.p.a. aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e i difensori delle parti appellate e appellanti incidentali -l'avv.to Difensore 2 in collegamento da remoto- che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello principale dell'Ufficio è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. L'appello incidentale di Res_1 è infondato e deve essere rigettato.
A) Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare i motivi dell'appello incidentale della società
Res 1 che ripropongono i motivi di ricorso -rigettati dalla Corte provinciale o non esaminati- di illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione e di contraddittorio endoprocedimentale.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento. Il difetto di motivazione era stato prospettato con riferimento alla mancata indicazione delle modalità di calcolo dell'accisa pretesa. Viceversa, nell'atto impugnato a fl.6 primo capoverso era specificamente riportato "che sulla fornitura di energia elettrica nelle annualità 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, indebitamente attribuita negli usi esenti d'imposta, tenuto conto dell'aliquota di 0,0125 euro/kWh vigente nel periodo, si rende dovuta l'accisa nella misura di euro 439.200,00 ... (7.320,00 x 12 mensilità x 5 anni)", indicazione che appare sufficiente le modalità di calcolo dell'accisa che si assumeva dovuta. Quanto al difetto di contraddittorio la stessa part appellante chiarisce che lo stesso vi era stato, lamentando solo che sarebbe avvenuto in un momento successivo a quello tra l'Ufficio e l'Resistente_2, circostanza assolutamente irrilevante al fine della regolarità del procedimento.
B) Il motivo principale di merito dell'appello dell'Ufficio è fondato quanto alla sussistenza dell'obbligo di denuncia;
infondato quanto alla pretesa del pagamento delle accise e delle relative sanzioni nella misura in cui sarebbero state dovute laddove non fosse sussistente il diritto all'esenzione.
La circostanza che la Res_1 fosse un'impresa "energivora" ai sensi dell'art.52 co.2 lett.g T.U. Accise non è seriamente contestato.
Né pare ragionevole affermare che il diritto all'esenzione -pur sussistendone i presupposti normativi- scaturirebbe solo dall'autorizzazione dell'Ufficio Territoriale competente (come indicato a fl.33 della Circolare 37/D del 28-5-2007 dell'Agenzia delle Dogane) non essendo una tale preventiva autorizzazione richiesta dalla norma legislativa.
In altre parole, anche in mancanza della preventiva autorizzazione dell'Ufficio la fornitura di energia a un'impresa, sicuramente energivora sarà esente dall'accisa.
In questo senso appare condivisibile l'affermazione contenuta nella motivazione sentenza impugnata secondo cui per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma la mancata osservanza di obblighi dichiarativi non impedisce il riconoscimento di benefici effettivamente spettanti.
La sentenza richiamata dall'appellante è palesemente inconferente perché concerneva una vicenda in relazione alla quale l'obbligo dichiarativo era previsto per legge a pena di decadenza.
Del pari è priva di fondamento l'affermazione che non stata documentata quale parte dell'energia somministrata fosse destinata al processo produttivo, posto che la norma prevede l'esclusione dall'accisa impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento ...", laddove, evidentemente, una volta integrato il presupposto di legge (requisito dell'incidenza), l'intera somministrazione di energia elettrica non è sottoposta ad accisa.
Come si è detto in premessa, però, l'appello dell'Ufficio è fondato con riferimento alla violazione dell'art.58
T.U. Accise;
non essendovi accisa evasa deve essere sanzionata ai sensi dell'art.50 dello stesso testo unico con la sanzione amministrativa di € 1.500,00 per ciascuna parte ricorrente.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado determina la sanzione amministrativa in € 1.500,00 per ciascuna parte ricorrente.
La novità dele questioni esaminate e la parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese del doppio grado giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale nei sensi di cui in motivazione;
Rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AN NS, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 581/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Via Ficucella Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 2509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 19/06/2024 Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2023/A/647 DOGANE-ALTRO
- ALTRI ATTI n. Prot. 10464/RU del 25.05.202
- SANZIONI n. PROT 10466/RU del25.05.203
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7277/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello; accoglimentod ell'appello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2509/2024, depositata il 19-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva accolto i ricorsi proposti dalle società Resistente_2 s.p.a. e Resistente_1 s.p.a. avverso gli atti indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso quanto segue.
1) La ricorrente, Resistente_2 spa, aveva impugnato nell'ambito del procedimento recante RG
3247/2023: -l'avviso di pagamento n.2023/A6447, Prot.10464/RU del 25.05.2023; -l'Atto di Irrogazione di Sanzioni Amministrative, Cont. n. 262/2023, Prot. 10466/RU/2023; -l'Atto di Contestazione di Sanzioni amministrative, cont. n. 260/2023, Prot. 10463/RU/2023, notificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 25.5.2023 in materia di accisa sull'energia elettrica, per gli anni dal 2014 al 2018, per importi rispettivamente pari ad euro 470.737,78, euro 880.900,00, euro 131.760,00. Con i predetti atti, a seguito di pvc del 12.03.2020, era stata contestata alla società ricorrente la illegittima applicazione, nella fornitura di energia alla Res_1 spa (stabilimento di Pignataro Maggiore), del regime di esclusione d'imposta (accisa) ex art 52 comma 2 lett. G) d. Igs nr 504/1995, per violazione delle disposizioni di cui all'art 53 comma 4 Testo Unico Accise, ossia per non aver la società "energivora" denunciato preventivamente la propria attività in conformità alla previsione della norma appena citata, con ciò impedendo all'Ufficio i controlli sulla sussistenza dei presupposti per il beneficio applicato, e per non aver acquisito preventivamente dalla Resistente_1 spa la documentazione comprovante la circostanza (cd procedura di "riconoscimento" regolata dalle Circolari n.
17/D del 28 maggio 2007 e n. 22/D del 15 novembre 2016 dell'Agenzia delle Dogane). Eccepiva l'istante:
(i) la nullità della pretesa per essere legata a profili puramente formali di irregolarità nell'attivazione del regime di esclusione;
(ii) la illegittimità della previsione contenuta nelle circolari dell'Ufficio, atteso l'evidente contrasto con la normativa di settore, per la sottoposizione di un regime di applicazione automatica del regime in presenza dei presupposti di fatto ad un atto di preventivo controllo e autorizzazione dell'Ufficio; (iii) la sussistenza concreta, anche alla luce del "Prospetto incidenza Energia Res_1 S.p.A." prodotto in sede di verifica dalla Res_1 spa, del presupposto fattuale per il riconoscimento del beneficio. Resisteva l'Agenzia delle Dogane, invocando il rigetto dell'impugnativa, sostenendo la legittimità dell'operato con particolare riferimento al legittimo potere dell'Agenzia, preposta all'applicazione e al rispetto della disciplina sulle accise, di dare attuazione alla previsione di cui all'art 52, comma 2, lett. g) Testo Unico delle Accise.
2) Nell'ambito del diverso procedimento recante nr RG 3280/2023, era stato impugnato dalla Resistente_1 spa l'avviso di pagamento n.2023/A/6447, Prot. 10464/RU notificatole il 25.05.2023 dal medesimo
Ufficio Finanziario per recupero di imposte per euro 470.737,68 a seguito del PVC del 13.03.2020, dal quale emergevano responsabilità della società energivora per le violazioni accertate a carico della Resistente_2 spa, in relazione ai medesimi accertamenti che conducevano alla negazione del regime di esenzione dalle accise a carico del soggetto passivo di imposta. Resisteva l'Agenzia delle Dogane, invocando il rigetto del gravame, previa riunione dei diversi procedimenti.
3) Nell'ambito del procedimento recante RG 3281/2023, era stato impugnato dalla Resistente_1 spa l'atto di irrogazione sanzioni n. 262/2023, notificatole il 31 maggio 2023 dal medesimo Ufficio Finanziario per recupero di imposte per euro 131.760,00 a seguito del PVC del 13.03.2020, dal quale emergevano responsabilità solidali della società energivora per la violazione dell'art. 56, comma 1, d. Igs. 504/92 2 e dell'art. 13, comma 1 d. Igs. 471/97, per avere la Res_1 S.p.A. beneficiato dell'esclusione dall'accisa senza averne titolo. Resisteva l'Agenzia delle Dogane, invocando il rigetto del gravame, previa riunione dei diversi procedimenti.
Riuniti i procedimenti per connessione oggettiva, la Corte provinciale, rigettato il motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione degli atti impugnati, aveva accolto il motivo di merito rilevando che le parti ricorrenti avevano applicato la previsione di cui all'art 52 comma 2 lett. G) Testo Unico Accise, secondo cui "Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica: (...) g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento". Non era contestato che nel caso di specie ne sussistessero i presupposti. Per altro verso, alcun obbligo di denuncia preventiva all'Agenzia Dogane gravava sul soggetto ricevente la fornitura ai fini del riconoscimento o meno del regime preferenziale, che invece è sottoposto unicamente dalla legge alla sussistenza dei requisiti richiesti. Neppure poteva apparire legittima la riconducibilità alla mancata denuncia preventiva di una automatica decadenza dal beneficio, in ogni caso spettante in base ai requisiti di legge. Sul punto aveva richiamato l'orientamento espresso anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui va data applicazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, anche in ambito tributario, purché sia garantito il rispetto delle condizioni per l'applicazione della normativa di settore invocata (all'uopo indicando Cass. ordinanza n. 15548 del 01.06.2023).
Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avvero la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle
Dogane di Caserta, lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui aveva ritenuto insussistente l'obbligo di denuncia ai fini del riconoscimento del regime preferenziale di cui all'art. 52, comma 2 lett g) D.Lgs 504/95; aveva osservato che il regime di esclusione di cui all'art. 52, co. 2 del D. L.gs. 504/95, -essendo subordinato alla sussistenza di specifici requisiti e presupposti normativamente individuati- richiedeva comunque l'intervento dell'autorità preposta alla tutela erariale in punto di esercizio dei propri poteri di controllo, circa la legittima operatività del regime;
a tal fine è necessario che l'autorità amministrativa venga a conoscenza dell'identità dell'operatore, dell'attività svolta e delle caratteristiche della stessa;
l'onere di denuncia di esercizio dell'attività di cui all'art. 52, comma 2, lett.g ha la funzione di consentire all'amministrazione finanziaria di esercitare l'attività di gestione e controllo di competenza in punto anche di esatta determinazione del quantum di energia da assoggettare al regime di esclusione, in rapporto al totale di energia consumata dall'operatore; senza tenere conto che il beneficio del regime in questione opera con riferimento al solo consumo di energia elettrica effettivamente impiegata nel processo produttivo, con esclusione di tutti quei consumi inerenti alle attività di stabilimento non strettamente connesse al processo produttivo;
anche rispetto a tale profilo, quindi, l'amministrazione finanziaria doveva essere messa nelle condizioni di poter esercitare i propri poteri di verifica;
era pure emerso che la Res_2 aveva applicato alla Res_1 il regime di esclusione pur avendo acquisto solo in data successiva all'inizio delle operazioni di verifica le notizie e la documentazione comprovante lo status di soggetto "energivoro"; b) nella parte in cui aveva fatto riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma -richiamando giurisprudenza inconferente-, evidenziandosi che lo stesso è da rapportare e bilanciare con il correlato principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali, il quale impone un'interpretazione rigida ed anelastica delle norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali;
c) nella parte in cui aveva omesso di considerare anche l'eccezione sollevata dall'ufficio circa l'omessa distinzione ed individuazione dei consumi specificamente inerenti e destinati al processo produttivo, i soli rilevanti ai fini del regime di esenzione fiscale di cui all'art.52, comma 2 lett.g), e quelli non strettamente connessi al processo di produzione assoggettati al regime ordinario di imposizione;
l'estensione del regime di esenzione alla globalità indistinta dei consumi della società rifornita costituiva ulteriore e decisivo elemento legittimante l'intervento impositivo dell'intimato Ufficio, stante il carattere eccezionale della disposizione di cui all'art. 50, comma 2 lett.g), applicabile esclusivamente al quantum dei consumi, provati e precisamente quantificati, strettamente strumentali al processo produttivo. Aveva concluso per la conferma degli atti impugnati;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si erano costituite -con atti separati- le parti appellate Resistente_2 s.p.a. e Resistente_1 s.p.a. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari. La Resistente 2 nell'atto di costituzione aveva riproposto alcuni motivi di ricorso non esaminati dalla Corte di primo grado siccome ritenuti assorbiti (ATTO DI CONTESTAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PROT. N.10463/RU DEL
25 MAGGIO 2023: illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.A. per insussistenza della violazione contestata;
illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 1, co.
1-bis,
D.L. n. 262/2006, per incompatibilità con la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.A. e, in ogni caso, per insussistenza della violazione contestata;
in via subordinata: disapplicazione delle sanzioni irrogate, ai sensi dell'art. 10, co. 3, L. n. 212/2000 e dell'art. 8, D. Lgs. n. 546/1992, per "obiettive condizioni di incertezza” sull'applicazione dell'art. 52, co. 2, lett. g), T.U.A. e dell'art. 2, par. 4, Direttiva n. 2003/96/CE.; in via ulteriormente subordinata: illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.
A. per manifesta sproporzione, onde la necessaria rideterminazione ai sensi dell'art. 7, co. 4, D. Lgs. n.
472/1997; ATTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PROT. N. 10466/RU DEL 25 MAGGIO
2023: illegittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. n. 471/1997, per insussistenza della violazione contestata, nonché per incompatibilità con la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. d), T.U.A.). La Res_1 aveva proposto appello incidentale con riferimento ai seguenti motivi di ricorso: nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, violazione dell'art. 7 legge 212/2000 da parte della
CGT di primo grado;
nullità dell'atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
prescrizione della pretesa impositiva.
La parte appellata Resistente 2 s.p.a. aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e i difensori delle parti appellate e appellanti incidentali -l'avv.to Difensore 2 in collegamento da remoto- che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello principale dell'Ufficio è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. L'appello incidentale di Res_1 è infondato e deve essere rigettato.
A) Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare i motivi dell'appello incidentale della società
Res 1 che ripropongono i motivi di ricorso -rigettati dalla Corte provinciale o non esaminati- di illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione e di contraddittorio endoprocedimentale.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento. Il difetto di motivazione era stato prospettato con riferimento alla mancata indicazione delle modalità di calcolo dell'accisa pretesa. Viceversa, nell'atto impugnato a fl.6 primo capoverso era specificamente riportato "che sulla fornitura di energia elettrica nelle annualità 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, indebitamente attribuita negli usi esenti d'imposta, tenuto conto dell'aliquota di 0,0125 euro/kWh vigente nel periodo, si rende dovuta l'accisa nella misura di euro 439.200,00 ... (7.320,00 x 12 mensilità x 5 anni)", indicazione che appare sufficiente le modalità di calcolo dell'accisa che si assumeva dovuta. Quanto al difetto di contraddittorio la stessa part appellante chiarisce che lo stesso vi era stato, lamentando solo che sarebbe avvenuto in un momento successivo a quello tra l'Ufficio e l'Resistente_2, circostanza assolutamente irrilevante al fine della regolarità del procedimento.
B) Il motivo principale di merito dell'appello dell'Ufficio è fondato quanto alla sussistenza dell'obbligo di denuncia;
infondato quanto alla pretesa del pagamento delle accise e delle relative sanzioni nella misura in cui sarebbero state dovute laddove non fosse sussistente il diritto all'esenzione.
La circostanza che la Res_1 fosse un'impresa "energivora" ai sensi dell'art.52 co.2 lett.g T.U. Accise non è seriamente contestato.
Né pare ragionevole affermare che il diritto all'esenzione -pur sussistendone i presupposti normativi- scaturirebbe solo dall'autorizzazione dell'Ufficio Territoriale competente (come indicato a fl.33 della Circolare 37/D del 28-5-2007 dell'Agenzia delle Dogane) non essendo una tale preventiva autorizzazione richiesta dalla norma legislativa.
In altre parole, anche in mancanza della preventiva autorizzazione dell'Ufficio la fornitura di energia a un'impresa, sicuramente energivora sarà esente dall'accisa.
In questo senso appare condivisibile l'affermazione contenuta nella motivazione sentenza impugnata secondo cui per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma la mancata osservanza di obblighi dichiarativi non impedisce il riconoscimento di benefici effettivamente spettanti.
La sentenza richiamata dall'appellante è palesemente inconferente perché concerneva una vicenda in relazione alla quale l'obbligo dichiarativo era previsto per legge a pena di decadenza.
Del pari è priva di fondamento l'affermazione che non stata documentata quale parte dell'energia somministrata fosse destinata al processo produttivo, posto che la norma prevede l'esclusione dall'accisa impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento ...", laddove, evidentemente, una volta integrato il presupposto di legge (requisito dell'incidenza), l'intera somministrazione di energia elettrica non è sottoposta ad accisa.
Come si è detto in premessa, però, l'appello dell'Ufficio è fondato con riferimento alla violazione dell'art.58
T.U. Accise;
non essendovi accisa evasa deve essere sanzionata ai sensi dell'art.50 dello stesso testo unico con la sanzione amministrativa di € 1.500,00 per ciascuna parte ricorrente.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado determina la sanzione amministrativa in € 1.500,00 per ciascuna parte ricorrente.
La novità dele questioni esaminate e la parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese del doppio grado giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale nei sensi di cui in motivazione;
Rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di giudizio.