Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio ("culpa in vigilando" e/o "in educando") i genitori medesimi. Peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti. In tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA TRANVIE MUNICIPALI DI TORINO A.T.M. T.T., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CASAVECCHIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VE LE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4630/96 della Pretura di TORINO, depositata il 03/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Guido Francesco Romanelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
- che, in data 30 agosto 1995, fu accertata, a carico del minore Enrico RA - sorpreso a bordo di un tram della A.T.M. ( Azienda Tranvie Municipali ) di Torino sprovvisto del biglietto di viaggio - la violazione dell'art. 38 della legge regionale Piemonte 23 gennaio 1986 n.1;
- che il relativo avviso di accertamento fu notificato al padre del minore, IA NG RA, il 30 novembre 1995;
- che, con ordinanza-ingiunzione del 1 febbraio 1996, notificata il successivo 3 febbraio, il Direttore generale della A.T.M. irrogò a IA NG RA, nella predetta qualità e a titolo di responsabilità ex art. 2 della legge n.689 del 1981, la sanzione pecuniaria amministrativa di £.204.100 per la predetta violazione;
- che, avverso tale provvedimento, con ricorso depositato il 15 marzo 1996, propose opposizione dinanzi al Pretore circondariale di Torino EO VE, nella qualità di madre del minore medesimo, contestando la sussistenza dell'illecito e, comunque, l'entità della sanzione irrogata;
- che, costituitasi, l'A.T.M. eccepì l'inammissibilità dell'opposizione per intempestività della stessa;
riaffermò l'esistenza del potere del direttore generale dell'Azienda di emettere il provvedimento opposto e chiese il rigetto dell'opposizione; - che il Pretore adito, con sentenza n.4630 del 3 giugno 1996, annullò l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- che, in particolare, il Pretore ha fondato la decisione sulle seguenti considerazioni: A)- Ha ritenuto tempestiva l'opposizione proposta dalla VE, poiché questa - quale madre del minore e contitolare del potere di rappresentanza del minore medesimo unitamente al padre, IA NG RA, unico notificatario dell'ordinanza-ingiunzione - avrebbe avuto anch'essa diritto alla contestazione della violazione ed alla notificazione del provvedimento opposto;
sicché, il termine di decadenza di cui all'art. 22 comma 1 della legge n.689 del 1981 non può considerarsi decorso rispetta alla opponente;
B)- Ha ritenuto che il direttore generale dell'A.T.M. di Torino, in quanto non titolare del potere di emettere ordinanze-ingiunzioni per le violazioni di cui all'art. 38 della l.reg. Piemonte n.1 del 1986, non può nemmeno pretendere il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 22 comma 1 della legge n.689 del 1981; C)- Ha, infine, ritenuto insussistente la violazione, osservando testualmente: "Nel merito si osserva che la ricorrente ha pienamente ragione:
l'art.38....prevede e sanziona il caso del viaggiatore, sprovvisto di valido titolo di viaggio, come prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio. Per cui un soggetto deve compiere questa precisa fattispecie, secondo il principio di legalità di cui all'art.1 L.689/81, per essere sottoposto alla sanzione di cui sopra. Nel caso de quo, il minore RA Enrico fu 'sorpresò con un regolare biglietto obliterato tra le mani e, come si rileva dal verbale, il minore 'ob', cioè obliterava in presenza dell'accertatore. Non vi è prova della sussistenza di volontà colpevole ( dolo o colpa dell'agente ), presupposto soggettivo dell'illecito ex art.3 L.689/81, del minore che aveva obliterato il biglietto";
- che, avverso tale sentenza, l'Azienda Tranvie Municipali di Torino ( A.T.M.T.T. ) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
Considerato in diritto
- che con il primo ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art.360 n.3 c.p.c., art.2 e art.14 della l.24.11.81 n.689, art.2048 cod.civ." ) ed il terzo motivo ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art.360 n.3 c.p.c., art.320 c.c." ), la ricorrente ribadisce - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - che la VE, in quanto non destinataria della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, non sarebbe stata legittimata a proporre opposizione, che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;
e sostiene anche la carenza di legitimatio ad processum della stessa, in quanto non autorizzata a proporre opposizione, da qualificarsi atto di straordinaria amministrazione, da previo provvedimento del giudice tutelare;
- con il secondo motivo ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art.360 n.3 c.p.c. e art.10 e 38 l.reg.Piemonte n.1/86" ) la ricorrente sostiene che il direttore generale dell'A.T.M. di Torino, in quanto delegato con apposita deliberazione del Comune di Torino, sarebbe titolare del potere di emettere ordinanza-ingiunzione per le violazioni di cui all'art.38 della richiamata legge regionale;
- che il primo motivo del ricorso merita accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni: A)- Siccome è pacifico che la condotta, qualificata dalla Azienda ricorrente come illecito amministrativamente sanzionato, è stata realizzata da persona minore degli anni diciotto, tale fattispecie risulta specificamente disciplinata dall'art.2 della legge n.689 del 1981 - nella parte in cui dispone che "non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in ci fu commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni ( art.2 comma 1 primo periodo ); e che, in tal caso, "della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" ( art.2 comma 2 ) - e non, come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo, dall'art.6 comma 2 della legge n.689 del 1981, che disciplina la diversa ipotesi della obbligazione in solido al pagamento della somma dovuta, con l'autore dell'illecito capace di intendere e di volere ( vale a dire, "imputabile" ), della persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, cui l'autore medesimo sia soggetto;
B)- Nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'illecito amministrativo sia attribuito ad un minore degli anni diciotto - "non imputabile" ex lege ( art.2 comma 1 cit. ) - soggetto alla potestà dei genitori ( art.316 comma 1 cod.civ. ), dell'illecito stesso possono esser chiamati a rispondere, per fatto proprio ( art.2 comma 2 cit;
per culpa in vigilando e/o culpa in educando: cfr. Cass. nn. 5063 del 1994 e 6302 del 1996;
orientamento, questo, mutuato da quello consolidatosi in tema di responsabilità civile ex art.2048 comma 1 cod.civ.: cfr., e pluribus, sent.n. 9815 del 1997 ), i genitori medesimi, in quanto entrambi "tenuti alla sorveglianza dell'incapace" in forza del dovere - compreso nella "potestà" di cui sono titolari e che esercitano di comune accordo ( art.316 comma 2 cod.civ. ) - agli stessi imposto di mantenere, istruire ed educare la prole (art.147 cod.civ ); C)- Dal momento che l'autorità amministrativa, titolare del potere sanzionatorio, esercita concretamente la relativa pretesa, nei confronti del soggetto o dei soggetti ritenuti responsabili, all'esito degli accertamenti previsti dalla legge, in ordine alla sussistenza della violazione ed all'individuazione dell'autore e dell'eventuale obbligato in solido ( artt.13 e 14 della legge n.689 del 1981 ) e previa valutazione sulla fondatezza degli accertamenti medesimi e sull'esistenza della responsabilità dell'autore ( art.18 comma 2 stessa legge ), non sussiste alcun impedimento legislativo, acché - nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui l'illecito venga addebitato ad un minore soggetto alla potestà dei genitori - l'autorità amministrativa ritenga, sulla base degli accertamenti eseguiti e delle valutazioni effettuate nel caso concreto, di esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori medesimi ( è appena il caso di sottolineare che, ove la pretesa stessa fosse esercitata nei confronti di entrambi, essi risponderebbero a titolo di "concorso", ai sensi dell'art.5 della legge n.689 del 1981 ). A siffatta conclusione non ostano certamente - come ha, invece, ritenuto il Pretore di Torino - ne' le disposizioni sull'esercizio della potestà di genitori (artt.316-317 bis cod.civ. ), ne' quelle sulla rappresentanza del minore e sulla amministrazione dei suoi beni (art.320 cod.civ.), le quali operano su piani del tutto diversi e distinti da quello, oggetto della fattispecie, di responsabilità del genitore ( o di entrambi ), ai sensi del più volte citato art.2 della legge n.689 del 1981, in ipotesi di illecito amministrativo commesso dal figlio infradiciottenne soggetto alla sua potestà:
ipotesi, questa, in cui - ribadito che si tratta di responsabilità del genitore per fatto proprio - rilevano soltanto le concrete circostanze connesse sia alla violazione attribuita al minore, sia alla condotta ( commissiva od omissiva ) del genitore medesimo;
D)- Dalle considerazioni che precedono discende agevolmente che, allorquando, nell'ambito delle fattispecie prefigurate dall'art.2 della legge n.689 del 1981, la pretesa sanzionatoria sia stata esercitata dall'autorità amministrativa, mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, nei confronti di uno soltanto dei genitori esercenti la potestà sul figlio minore, cui è attribuita la commissione di un illecito amministrativo, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento, ai sensi dell'art.22 comma 1 della legge stessa, è soltanto il genitore che ne è destinatario;
e ciò, sulla base del consolidato principio, più volte affermato da questa Corte ( cfr., e pluribus e da ultime, sentt.nn. 1144 del 1998 e 12515 del 1997 ), condiviso dal Collegio, secondo cui la legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa deriva, non già dall'interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento di cui egli sia destinatario in concreto;
- che, nella fattispecie - posto che, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata ( cfr. supra ), l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata emessa esclusivamente nei confronti di IA NG RA, padre del minore e che l'opposizione ad essa risulta proposta da EO VE, madre del minore medesimo ma non destinataria del provvedimento - la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la legittimazione di quest'ultima; sicché, essa deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art.382 comma 3 seconda proposizione, vertendosi in ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta;
- che, ovviamente, gli altri motivi del ricorso devono ritenersi assorbiti;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 22/1/1999.