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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa ND Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...], in [...], Parte_1
, nato il [...], in [...], Parte_2
, nato il [...], in [...], Parte_2 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Sara Brazzini
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_1
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale, come risulta dal
[...] certificato negativo di naturalizzazione, non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che l'avo emigrava in Brasile ove, in data
12.10.1902, si univa in matrimonio con la Sig.ra in data 18.11.1908, in Brasile, da Persona_2 detta unione matrimoniale nasceva il Sig. il quale, in data 23.6.1937, sposava la Parte_2
Sig.ra da tale unione nasceva il Sig. il 10.8.1939; questi, Controparte_2 Persona_3 in data 28.3.1964, si univa in matrimonio con la Sig.ra e il 3.10.1972 da Persona_4 detta unione matrimoniale nasceva il Sig. , ricorrente;
il Sig. si univa Parte_2 Parte_2 in matrimonio con la Sig.ra il 3.2.1996 e da detta unione matrimoniale Parte_3 nascevano i ricorrenti Sig. in data 15.4.1997 e la Sig.ra Parte_2 Parte_1 in data 28.2.2004.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_4
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_4 fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, poi risolta il 31/07/2025 con sentenza depositata dalla Corte Costituzionale. Il resistente ha altresì chiesto la compensazione delle spese, in CP_1 caso di riconoscimento della cittadinanza in capo ai ricorrenti.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AI (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_1 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano e i relativi passaggi risultano puntualmente provati.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'11.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa ND Romanò