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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1023/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
BI IN, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 nella Via Galimberti 36, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BI IN, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Serradifalco
(CL) il 26.07.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24, parte 2, serie A dell'anno 1978; che dall'unione coniugale è nata la figlia (19.07.1985), e (05.08.1979), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Vittoria nella via D. Galimberti n. 36, resterà nella disponibilità della
; Parte_1
3. i coniugi si danno atto di aver provveduto a dividere i mobili che arredavano la casa coniugale e dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessuna condizione di separazione il Tribunale è stato chiamato a delibare, mentre quanto all'accordo in ordine alla casa familiare il Collegio si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario nel Comune di Serradifalco il 26.07.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24, parte 2, serie
A;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Serradifalco (CL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1023/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
BI IN, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 nella Via Galimberti 36, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BI IN, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Serradifalco
(CL) il 26.07.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24, parte 2, serie A dell'anno 1978; che dall'unione coniugale è nata la figlia (19.07.1985), e (05.08.1979), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Vittoria nella via D. Galimberti n. 36, resterà nella disponibilità della
; Parte_1
3. i coniugi si danno atto di aver provveduto a dividere i mobili che arredavano la casa coniugale e dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessuna condizione di separazione il Tribunale è stato chiamato a delibare, mentre quanto all'accordo in ordine alla casa familiare il Collegio si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario nel Comune di Serradifalco il 26.07.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24, parte 2, serie
A;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Serradifalco (CL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti