Art. 7. (Ricostruzione e restauro della Basilica di Noto) 1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1999 e di lire 5 miliardi nel 2000 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per l'attuazione degli interventi si provvede ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 . Nota all' art. 7 :
- L' art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 , recante "Interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 , cosi dispone:
"Art. 2 (Interventi per la ricostruzione della basilica di Noto). - 1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della basilica stessa, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.
2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendo si corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato".
- L' art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 , recante "Interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 , cosi dispone:
"Art. 2 (Interventi per la ricostruzione della basilica di Noto). - 1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della basilica stessa, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.
2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendo si corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato".