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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1859/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BALDUCCI SIMONE, elettivamente domiciliato Parte_1 presso quest'ultimo in VIA SAN PIETRO, 5 CASTEL SAN PIETRO TERME APPELLANTE Contro
con il patrocinio dell'avv. TARONI MICHELE, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA 22 presso il difensore;
CP_1
con il patrocinio degli avv.ti NISI PIETRO, MASUTTI Controparte_2
ANNA, elettivamente domiciliata presso l'avv. NISI PIETRO in VIA D'AZEGLIO 19 BOLOGNA APPELLATI Avverso la sentenza n. 1983 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata per i motivi sopra indicati. Dichiarare tenuto e quindi condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore come CP_1 conseguenza dell'allagamento subito dalla propria cantina a causa della rottura di una tubatura condominiale, da liquidarsi nella somma di €. 1600,00 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio. Conseguentemente condannare alla CP_1 restituzione degli importi eventualmente percepiti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. In via istruttoria Chiede Alla luce delle risultanze probatorie documentali chiede ammettersi C.T.U. finalizzata alla quantificazione di tutti danni subiti da parte attrice, sia all'immobile che al contenuto, compresi pagina 1 di 8 quelli relativi all'asciugatura dello stesso, conseguenza degli allagamenti occorsi alla propria cantina sita nel condominio di via Villa Clelia n.81 a causa di perdita d'acqua dall'impianto di riscaldamento comune. CP_1
Alla luce delle risultanze probatorie documentali chiede ammettersi C.T.U. finalizzata a verificare le modalità di riparto delle spese di riscaldamento alla luce della UNI 10200/2018 già vigente al momento del calcolo ma ignorata dalla società incaricata dal condominio con rideterminazione dei relativi calcoli. Chiede altresì che il nominando C.T.U. accerti la classificazione energetica dello stabile e l'applicabilità della normativa UNI 10200/2018 all'immobile in esame posta l'assenza della prescritta coibentazione con diagnosi energetica del condominio.
Il condominio appellato così precisava le proprie conclusioni: Il procuratore del appellato richiama, da intendersi qui come integralmente trascritte, tutte le difese CP_1 dimesse nell'interesse del medesimo;
si associa alle eccezioni preliminari ex artt. 342 et 348 bis CP_1
c.p.c. sollevate da contestandone, tuttavia, le prospettazioni e le conclusioni Controparte_2 inerenti alla domanda di garanzia/manleva avanzata ab origine da questa difesa. L'Avv. Taroni, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove delle parti avverse, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta in appello con conseguente istanza di conferma della sentenza a verbale del Tribunale di Bologna n. 1983/2021 pubblicata il 29 giugno 2021.
osì concludeva: Controparte_2
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Bologna n. 1983/2021, pubblicata il 29
Parte_1 giugno 2021, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: rigettare i motivi di gravame sollevati dal Sig. e, per l'effetto,
Parte_1 confermare la sentenza a verbale del Tribunale di Bologna n. 1983/2021, pubblicata il 29 giugno 2021, per tutte ragioni illustrate in narrativa. - In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 12396/2019 conclusosi innanzi al Tribunale di Bologna. Sulla domanda principale: - In via preliminare: rilevata l'assoluta carenza legittimazione passiva della Sig.ra in quanto carente dei poteri di Parte_2 rappresentanza del Condominio di Via Villa Clelia n. 81 per le ragioni illustrate in narrativa, rigettare ogni domanda del Sig. in quanto nulla, improcedibile e/o inammissibile. - Sempre in via preliminare:
Parte_1 accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Bologna ex art. 7 c.p.c. in favore del Giudice di Pace di Imola, essendo il valore della causa relativa all'importo dei presunti danni lamentati dal Sig.
Parte_1 stato quantificato dall'attore in euro 1.600,00 e per l'effetto liquidare le spese di lite relative al presente
[...] giudizio. - Nel merito: rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. nei confronti del Parte_1
Condominio di Via Villa Clelia n. 81, in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata per le ragioni illustrate in narrativa. Sulla domanda di garanzia e/o manleva azionata nei confronti di
- In via principale, nella denegata ipotesi in cui il Condominio di Via Villa Controparte_2
Clelia n. 81 dovesse essere chiamato a qualunque titolo e per qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte quanto richiesto dal Sig. respingere comunque ogni richiesta di garanzia e/o manleva nei Parte_1 confronti della per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- In via di subordine: Controparte_2 nella denegata ipotesi in cui il Condominio di Via Villa Clelia n. 81 dovesse essere chiamato a qualunque titolo e per qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte quanto richiesto dal Sig. ed Parte_1 [...] dichiarata tenuta a manlevare e/o tenere indenne il Condominio di Via Villa Clelia n. 81, Controparte_2 applicare gli scoperti e le franchigie previste in polizza e, in particolare, la franchigia prevista per ogni sinistro di Euro 150,00 e contenere, comunque, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente riconosciuto entro i limiti del massimale di polizza disponibile per anno assicurativo. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza limite alcuno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA. pagina 2 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di condomino dell'immobile di Parte_1
Via Villa Clelia 81, sito in conveniva quest'ultimo, in persona dell'amministratore CP_1 [...] avanti al Tribunale di Bologna, domandando l'annullamento della deliberazione Parte_2 assembleare adottata in data 28 gennaio 2019 e la condanna del condominio al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'allagamento verificatosi nella cantina di proprietà. Esponeva nel merito di aver depositato istanza di mediazione, con la quale aveva contestato l'erronea ripartizione delle spese di riscaldamento, la mancata coibentazione del vano posto al CP_3 piano sovrastante il proprio immobile e il mancato risarcimento del danno subito a seguito dell'allagamento della propria cantina avvenuto in data 14 maggio 2018. Più specificatamente lamentava l'applicazione, nella contabilizzazione e ripartizione delle spese di riscaldamento e di acqua calda, della normativa UNI 10200:2015, abrogata dalla successiva normativa UNI 10200:2018, già in vigore all'epoca della redazione del prospetto di contabilizzazione. Secondo la difesa di finalità di quest'ultima era di superare le criticità della normativa previgente, Parte_1 soprattutto tenendo in considerazione possibili dispersioni di calore o l'utilizzo saltuario dell'immobile, situato, nel caso di specie, all'ultimo piano e al di sotto di una soffitta condominiale non coibentata e con vetrate rotte, motivo della notevole dispersione di calore e degli elevati consumi di parte attrice. Contestualmente, per quanto ancora rileva, lamentava di aver già intimato il risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento della cantina, provocato dalla rottura di una tubatura condominiale in due occasioni a distanza di pochi giorni, e di non aver mai ricevuto risposta dal convenuto. CP_1
Nel giudizio instaurato si costituiva il Condominio di via Villa Clelia 81, in persona del suo Amministratore , rappresentato dalla Sig.ra Controparte_4 Parte_2 eccependo – previa chiamata in causa della compagnia assicurativa - la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva di convenuta in qualità di amministratore pro Parte_2 tempore del condominio;
l'incompetenza per valore del giudice adito per entrambe le domande proposte;
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito contestava le doglianze di controparte, chiarendo che fu lo stesso a mantenere nel Pt_1 proprio appartamento una temperatura media di 24 gradi, sebbene il Comune di avesse imposto, CP_1 con ordinanza del 28.09.2018, una temperatura massima di 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi. Eccepiva, pertanto, la carenza di interesse ad agire in capo all'attore perché finalizzato a tutelare una situazione illegittima e, come tale, sguarnita di tutela giurisdizionale (pag. 12 comparsa di costituzione). Precisava altresì che la contestazione avversaria, circa la normativa applicabile, non potesse estendersi alla approvazione del consuntivo 1.11.2017 – 31.10.2018, atteso che la disposizione UNI 10200/2018 fu pubblicata solo l'11 ottobre 2018. Né, in ogni caso, il risultava passivamente CP_1 legittimato rispetto alla doglianza avversaria, essendosi limitato ad utilizzare i dati contabili forniti da una ditta esterna. Quanto al risarcimento dei danni richiesto per l'allagamento della cantina insisteva sull'incompetenza per valore del giudice adito e sull'infondatezza della domanda.
pagina 3 di 8 Si costituiva anche la terza chiamata, che aderiva alle eccezioni Controparte_2 preliminari e di merito svolte dal e contestava la domanda di garanzia da quest'ultimo CP_1 proposta, non avendo depositato le condizioni generali della polizza assicurativa stipulata “contro i rischi di danni ai condomini ed a terzi”. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 1983/2021 che rigettava l'impugnazione e confermava le delibere assembleari adottate, dichiarando la incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda risarcitoria. Preliminarmente chiariva che il condomino, che intende proporre l'impugnativa di una delibera assembleare per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un suo apprezzabile pregiudizio in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (pag. 6 sentenza). Nel caso di specie, il giudicante ha escluso fosse derivato all'attore un apprezzabile pregiudizio dal riparto dei costi di riscaldamento in applicazione della norma tecnica UNI 10200/2015, in quanto la successiva normativa UNI 10200/2018, di cui il pretendeva l'applicazione, avrebbe potuto Pt_1 applicarsi solo a partire dall'esercizio successivo 2018 – 2019, dunque, quanto al consuntivo, per un arco temporale di soli 20 giorni;
mentre, per il preventivo 2018 – 2019 l'attore aveva formulato contestazioni delle modalità di contabilizzazione del tutto generiche e solo teoriche, senza allegare una perizia che indicasse, quantomeno in via generale, i correttivi che andavano apportati per adeguarsi alla UNI 10200/2018. Il giudicante riteneva pertanto infondata l'impugnazione delle delibere condominiali, legittimamente emesse e prive di vizi idonei ad inficiarne la validità. Dichiarava invece la propria incompetenza per valore, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per l'allagamento della cantina di proprietà del non rientrando essa tra le ipotesi di accessorietà con la domanda di Pt_1 impugnazione della delibera condominiale, né trattandosi di una causa di garanzia, di un accertamento incidentale utile a decidere su di un'altra domanda o di una domanda riconvenzionale, e non essendo stata opposta alcuna compensazione.
Avverso la decisione ha proposto appello formulando tre motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio instaurato si sono costituiti sia il , che l'assicuratrice CP_1 Controparte_2
entrambi domandando il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione.
[...]
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 12.11.2024:
*** Si premette, per completezza di motivazione, che il in primo grado ha contestato il difetto CP_1 di legittimazione a rappresentarlo di osservando che Amministratore Condominiale è Parte_2 lo Studio e, costituendosi a mezzo dell'amministratore correttamente CP_5 Controparte_4 individuato, ha sanato la eventuale nullità della citazione: il contraddittorio si è quindi ritualmente instaurato, come confermato dalla circostanza che i motivi di impugnazione investono esclusivamente il merito. Con il primo motivo di gravame la difesa appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso l'interesse di alla impugnazione della delibera assembleare, sebbene fosse stato Pt_1 pagina 4 di 8 dimostrato il triplicarsi delle spese di riscaldamento e di produzione di acqua calda una volta installati i contabilizzatori. Il giudicante avrebbe dunque erroneamente escluso fossero derivati danni dall'applicazione della normativa UNI ormai abrogata e sostituita da nuova norma tecnica di applicazione obbligatoria più favorevole all'appellante che, a dire di quest'ultimo, aumenterebbe l'impatto dei consumi involontari ridistribuendo in modo più equo le spese di riscaldamento, ponendole a carico anche degli appartamenti vuoti e riducendo i costi di quelli più disperdenti. Considerate le condizioni dell'immobile, sussisterebbe pertanto l'interesse dell'appellante a che la contabilizzazione del riscaldamento avvenga sulla base di una normativa vigente al momento della delibera assembleare e non su norme abrogate (pag. 10 appello). In definitiva, insiste il che, a partire dall'11.10.18, la documentazione di progetto Pt_1 precedentemente redatta a supporto della ripartizione delle spese (prospetto millesimale, prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche, prospetto previsionale) andrebbe adeguata alla nuova normativa, così da consentire la corretta applicazione della metodologia di riparto da essa prescritta. Con il secondo motivo insiste sulla domanda risarcitoria, legittimamente formulata avanti allo stesso giudice, come consentito dall'art. 104 c.p.c. a seguito dell'allagamento del vano cantina, chiarendo che quest'ultimo fu cagionato dal malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento;
contesta quindi la declaratoria di incompetenza. Lamenta infine, con l'ultimo motivo di gravame, il mancato espletamento di una consulenza tecnica volta ad accertare la corretta applicazione della normativa tecnica vigente UNI 20100:2018, la corretta ripartizione delle spese di riscaldamento e la valutazione del danno subito a seguito delle infiltrazioni.
Il primo ed il terzo motivo di appello sono infondati per le ragioni che seguono. Innanzitutto, si richiama quanto già statuito dal primo giudice e non scalfito dagli attuali motivi di gravame: la norma tecnica UNI 10200/2018, entrata in vigore l'11 ottobre del 2018, può trovare applicazione solo a partire dall'esercizio 2018 – 2019 giacché, nell'individuazione della normativa applicabile, deve aversi riguardo a quella vigente all'inizio dell'esercizio di riferimento e non, come erroneamente sostenuto dall'appellante, al momento dell'adozione della delibera assembleare. Così operando si darebbe infatti alla norma una applicazione retroattiva, in violazione del principio generale contenuto all'art.11 delle preleggi;
né è ragionevole conferire rilievo alla esatta data di entrata in vigore della nuova normativa, considerato che la amministrazione e contabilizzazione condominiale è divisa per esercizi annuali all'interno dei quali ragioni di ovvia opportunità consigliano di mantenere criteri uniformi, nel rilievo dei consumi e nel riparto delle spese. D'altro canto, neppure è prodotta in atti la normativa UNI di cui l'appellante pretende l'applicazione, in ordine alla quale non vi è dovere di conoscenza del giudice, trattandosi di norme regolamentari. Solo in atto di citazione l'attore genericamente riportava, tra i principali aggiornamenti introdotti dalla UNI 10200:2018: la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'intera procedura di calcolo di ripartizione;
l'introduzione della ripartizione delle spese anche nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento;
l'introduzione di una metodologia per la ripartizione delle spese per gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria;
una descrizione approfondita delle condizioni di utilizzo dei ripartitori di calore nel rispetto della UNI EN 834 (pag. 4 atto di citazione). La società incaricata ha quindi correttamente effettuato il rendiconto del consuntivo dal 01/11/2017 al 31/10/2018 sulla scorta dei criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria previsti dalla UNI 10200:2015. pagina 5 di 8 Non è documentato invece che il preventivo riferito all'esercizio 01.11.2018 – 31.10.2019 sia stato redatto secondo l'ormai abrogata norma tecnica ( ha prodotto esclusivamente il consuntivo). In Pt_1 ogni caso è irrilevante quale normativa sia stata applicata nel caso di specie, costituendo il preventivo una previsione e un'anticipazione delle spese da sostenere nel periodo di riferimento che sarebbero state conguagliate con il successivo consuntivo.
Va pure detto che sebbene l'appellante insista sull'esistenza di un proprio interesse alla impugnazione della delibera condominiale adottata, neppure in questo giudizio ha fornito dimostrazione del pregiudizio patrimoniale derivante dalla sua applicazione, costituito - secondo quanto riportato nell'atto di appello - dal triplicarsi delle spese di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
né spiega come la successiva normativa UNI 20100:2018 avrebbe potuto in concreto ed applicata al suo caso incidere sul lamentato aumento dei costi. Infatti la difesa di si è limitata a produrre il riparto delle spese di riscaldamento e Parte_1 produzione di acqua calda per il periodo 31/10/2017 – 31/10/2018, che aveva quantificato, a carico di quest'ultimo, una quota totale pari ad € 2.694,52, di cui 2.018,16 € costituita dalla quota consumi e i restanti 676,35 € dalla quota fissa e dal costo servizio di lettura, asserendo che principio cardine, attuato attraverso la normativa UNI 10200, è che la ripartizione spese venga effettuata sulla base dei consumi effettivamente registrati, presupponendo pertanto, indipendentemente dalla tipologia di contabilizzazione adottata (diretta o indiretta), una corretta valutazione delle componenti volontaria ed involontaria del consumo totale. Per quanto consta, nella redazione del rendiconto consuntivo 2017 – 2018 le quote di riscaldamento sono state divise tra i condomini sulla base delle letture dei consumi registrate (cfr. doc. 3 prodotto dal
, e la quota così elevata a carico di è giustificata dalla circostanza CP_1 Parte_1 documentata che quest'ultimo avesse goduto nei vari esercizi di una temperatura media di circa 24 °C all'interno del proprio appartamento, sebbene il limite massimo imposto da ordinanza comunale fosse di 20 °C con una tolleranza in eccesso di 2 °C. È verosimile, dunque, che l'eventuale aumento dei consumi sia conseguito alla installazione, peraltro obbligatoria, dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali, avvenuta nell'appartamento in questione, durante l'anno 2016 – 2017, che modificò le modalità di calcolo sulla base dei contabilizzatori di calore, ma la circostanza è pienamente legittima. Né, come vorrebbe parte appellante, per dimostrare un aggravio di spese ingiustificate a suo carico può disporsi una consulenza tecnica d'ufficio, che va ammessa non già per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente dati già acquisiti agli atti di causa, come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. anche da ultimo Cass. 8498/2025). Come affermato dal Tribunale, spettava semmai a di allegare una perizia tecnica che indicasse i Pt_1 correttivi da apportare alla contabilizzazione svolta, al fine di adeguarsi alla UNI 10200/2018. Onere probatorio mai rispettato dall'odierno appellante.
Irrilevante, in tale contesto la circostanza che il locale sovrastante l'immobile di parte appellante non fosse coibentato e avesse una finestra rotta: in diritto, perché la normativa regolamentare applicabile e correttamente applicata dal condominio per il consuntivo 2017-2018 non considerava ragioni di maggior consumo ascrivibili a circostanze esterne alla unità condominiale, e in fatto perché la pagina 6 di 8 circostanza che il regolasse il termostato a 24 gradi era sufficiente a giustificare il maggior Pt_1 consumo, e non consentiva di equiparare la sua condizione a quella degli altri condomini, per dedurne la esistenza di cause esterne di sovraconsumo. E' poi anche infondata in fatto, la doglianza del se tesa a dimostrare il disinteresse del Pt_1 condominio per le proprie ragioni, poiché risulta che il lastrico solare, realizzato con una copertura in laterocemento, è stato in seguito coibentato e la finestra, leggermente danneggiata, sostituita con una nuova (cfr. doc. 26, 27, 28 e 30 prodotti dal Condominio), cosicchè il condominio ha operato per evitare per il futuro un sovraconsumo per il riscaldamento della unità sottostante. In ogni caso la delibera impugnata non riguarda né in positivo né in negativo lavori di coibentazione dell'edificio, sì che è impedita in questa sede la contestazione di aspetti estranei all'ordine del giorno assembleare.
È parzialmente fondato, infine, il secondo motivo di gravame, ma solo in rito. Accanto alle ipotesi di connessione oggettiva, l'art. 104 c.p.c. consente - per ragioni di mera connessione soggettiva - lo spostamento di una domanda, attribuita per valore alla competenza del giudice inferiore, purché il valore della sommatoria delle domande non ecceda la competenza del giudice adito. Nel caso di specie accanto alla domanda risarcitoria, quantificata in € 1.600, ha Parte_1 proposto l'annullamento della delibera assembleare adottata il 28 gennaio 2019, il cui valore - da quantificare, ai fini della competenza, sulla base dell'intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall'attore (cfr. Cass. 25721/2023) –supera
€ 10.000 e dunque, sommata al valore della domanda risarcitoria, rientra nella competenza del Tribunale (cfr. doc. 3 e 4 - preventivo e consuntivo oggetto della delibera assembleare prodotti dal
. CP_1
Tanto premesso, resta nel merito infondata la domanda risarcitoria reiterata da che Parte_1 anche in questo giudizio si è limitato a riferire della rottura di una tubatura condominiale e del conseguente allagamento della cantina. A supporto della doglianza, in primo grado esclusivamente allegò la lettera raccomandata inviata all'amministratore di condominio con la quale aveva intimato il risarcimento dei danni patiti. Nessuna fotografia, preventivo di riparazione o alcun elenco di beni pregiudicati dall'allagamento sono stati prodotti dal condomino, nonostante lamenti un danno quantificato in € 1.600,00. Né, d'altra parte, è contestato quanto documentato nella e -mail di risposta inviata dal condominio in data 17.04.2018, laddove riferì che la perizia eseguita dal tecnico Unipol aveva escluso un danno risarcibile in favore di non essendo intonacata e ritinteggiata Parte_1 la cantina di proprietà (cfr. doc. 8 prodotto da . Pt_1
In definitiva, anche tale domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova e per tale motivo deve essere rigettata.
-Le spese di lite seguono la soccombenza, da valutarsi nel merito.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della decisione:
- rigetta, nel merito, entrambe le domande formulate dall'attore;
pagina 7 di 8 - condanna al rimborso in favore delle appellate delle spese del grado, che liquida per Parte_1 ciascuna di esse in € 3000,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1859/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BALDUCCI SIMONE, elettivamente domiciliato Parte_1 presso quest'ultimo in VIA SAN PIETRO, 5 CASTEL SAN PIETRO TERME APPELLANTE Contro
con il patrocinio dell'avv. TARONI MICHELE, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA 22 presso il difensore;
CP_1
con il patrocinio degli avv.ti NISI PIETRO, MASUTTI Controparte_2
ANNA, elettivamente domiciliata presso l'avv. NISI PIETRO in VIA D'AZEGLIO 19 BOLOGNA APPELLATI Avverso la sentenza n. 1983 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata per i motivi sopra indicati. Dichiarare tenuto e quindi condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore come CP_1 conseguenza dell'allagamento subito dalla propria cantina a causa della rottura di una tubatura condominiale, da liquidarsi nella somma di €. 1600,00 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio. Conseguentemente condannare alla CP_1 restituzione degli importi eventualmente percepiti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. In via istruttoria Chiede Alla luce delle risultanze probatorie documentali chiede ammettersi C.T.U. finalizzata alla quantificazione di tutti danni subiti da parte attrice, sia all'immobile che al contenuto, compresi pagina 1 di 8 quelli relativi all'asciugatura dello stesso, conseguenza degli allagamenti occorsi alla propria cantina sita nel condominio di via Villa Clelia n.81 a causa di perdita d'acqua dall'impianto di riscaldamento comune. CP_1
Alla luce delle risultanze probatorie documentali chiede ammettersi C.T.U. finalizzata a verificare le modalità di riparto delle spese di riscaldamento alla luce della UNI 10200/2018 già vigente al momento del calcolo ma ignorata dalla società incaricata dal condominio con rideterminazione dei relativi calcoli. Chiede altresì che il nominando C.T.U. accerti la classificazione energetica dello stabile e l'applicabilità della normativa UNI 10200/2018 all'immobile in esame posta l'assenza della prescritta coibentazione con diagnosi energetica del condominio.
Il condominio appellato così precisava le proprie conclusioni: Il procuratore del appellato richiama, da intendersi qui come integralmente trascritte, tutte le difese CP_1 dimesse nell'interesse del medesimo;
si associa alle eccezioni preliminari ex artt. 342 et 348 bis CP_1
c.p.c. sollevate da contestandone, tuttavia, le prospettazioni e le conclusioni Controparte_2 inerenti alla domanda di garanzia/manleva avanzata ab origine da questa difesa. L'Avv. Taroni, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove delle parti avverse, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta in appello con conseguente istanza di conferma della sentenza a verbale del Tribunale di Bologna n. 1983/2021 pubblicata il 29 giugno 2021.
osì concludeva: Controparte_2
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Bologna n. 1983/2021, pubblicata il 29
Parte_1 giugno 2021, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: rigettare i motivi di gravame sollevati dal Sig. e, per l'effetto,
Parte_1 confermare la sentenza a verbale del Tribunale di Bologna n. 1983/2021, pubblicata il 29 giugno 2021, per tutte ragioni illustrate in narrativa. - In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 12396/2019 conclusosi innanzi al Tribunale di Bologna. Sulla domanda principale: - In via preliminare: rilevata l'assoluta carenza legittimazione passiva della Sig.ra in quanto carente dei poteri di Parte_2 rappresentanza del Condominio di Via Villa Clelia n. 81 per le ragioni illustrate in narrativa, rigettare ogni domanda del Sig. in quanto nulla, improcedibile e/o inammissibile. - Sempre in via preliminare:
Parte_1 accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Bologna ex art. 7 c.p.c. in favore del Giudice di Pace di Imola, essendo il valore della causa relativa all'importo dei presunti danni lamentati dal Sig.
Parte_1 stato quantificato dall'attore in euro 1.600,00 e per l'effetto liquidare le spese di lite relative al presente
[...] giudizio. - Nel merito: rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. nei confronti del Parte_1
Condominio di Via Villa Clelia n. 81, in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata per le ragioni illustrate in narrativa. Sulla domanda di garanzia e/o manleva azionata nei confronti di
- In via principale, nella denegata ipotesi in cui il Condominio di Via Villa Controparte_2
Clelia n. 81 dovesse essere chiamato a qualunque titolo e per qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte quanto richiesto dal Sig. respingere comunque ogni richiesta di garanzia e/o manleva nei Parte_1 confronti della per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- In via di subordine: Controparte_2 nella denegata ipotesi in cui il Condominio di Via Villa Clelia n. 81 dovesse essere chiamato a qualunque titolo e per qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte quanto richiesto dal Sig. ed Parte_1 [...] dichiarata tenuta a manlevare e/o tenere indenne il Condominio di Via Villa Clelia n. 81, Controparte_2 applicare gli scoperti e le franchigie previste in polizza e, in particolare, la franchigia prevista per ogni sinistro di Euro 150,00 e contenere, comunque, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente riconosciuto entro i limiti del massimale di polizza disponibile per anno assicurativo. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza limite alcuno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA. pagina 2 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di condomino dell'immobile di Parte_1
Via Villa Clelia 81, sito in conveniva quest'ultimo, in persona dell'amministratore CP_1 [...] avanti al Tribunale di Bologna, domandando l'annullamento della deliberazione Parte_2 assembleare adottata in data 28 gennaio 2019 e la condanna del condominio al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'allagamento verificatosi nella cantina di proprietà. Esponeva nel merito di aver depositato istanza di mediazione, con la quale aveva contestato l'erronea ripartizione delle spese di riscaldamento, la mancata coibentazione del vano posto al CP_3 piano sovrastante il proprio immobile e il mancato risarcimento del danno subito a seguito dell'allagamento della propria cantina avvenuto in data 14 maggio 2018. Più specificatamente lamentava l'applicazione, nella contabilizzazione e ripartizione delle spese di riscaldamento e di acqua calda, della normativa UNI 10200:2015, abrogata dalla successiva normativa UNI 10200:2018, già in vigore all'epoca della redazione del prospetto di contabilizzazione. Secondo la difesa di finalità di quest'ultima era di superare le criticità della normativa previgente, Parte_1 soprattutto tenendo in considerazione possibili dispersioni di calore o l'utilizzo saltuario dell'immobile, situato, nel caso di specie, all'ultimo piano e al di sotto di una soffitta condominiale non coibentata e con vetrate rotte, motivo della notevole dispersione di calore e degli elevati consumi di parte attrice. Contestualmente, per quanto ancora rileva, lamentava di aver già intimato il risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento della cantina, provocato dalla rottura di una tubatura condominiale in due occasioni a distanza di pochi giorni, e di non aver mai ricevuto risposta dal convenuto. CP_1
Nel giudizio instaurato si costituiva il Condominio di via Villa Clelia 81, in persona del suo Amministratore , rappresentato dalla Sig.ra Controparte_4 Parte_2 eccependo – previa chiamata in causa della compagnia assicurativa - la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva di convenuta in qualità di amministratore pro Parte_2 tempore del condominio;
l'incompetenza per valore del giudice adito per entrambe le domande proposte;
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito contestava le doglianze di controparte, chiarendo che fu lo stesso a mantenere nel Pt_1 proprio appartamento una temperatura media di 24 gradi, sebbene il Comune di avesse imposto, CP_1 con ordinanza del 28.09.2018, una temperatura massima di 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi. Eccepiva, pertanto, la carenza di interesse ad agire in capo all'attore perché finalizzato a tutelare una situazione illegittima e, come tale, sguarnita di tutela giurisdizionale (pag. 12 comparsa di costituzione). Precisava altresì che la contestazione avversaria, circa la normativa applicabile, non potesse estendersi alla approvazione del consuntivo 1.11.2017 – 31.10.2018, atteso che la disposizione UNI 10200/2018 fu pubblicata solo l'11 ottobre 2018. Né, in ogni caso, il risultava passivamente CP_1 legittimato rispetto alla doglianza avversaria, essendosi limitato ad utilizzare i dati contabili forniti da una ditta esterna. Quanto al risarcimento dei danni richiesto per l'allagamento della cantina insisteva sull'incompetenza per valore del giudice adito e sull'infondatezza della domanda.
pagina 3 di 8 Si costituiva anche la terza chiamata, che aderiva alle eccezioni Controparte_2 preliminari e di merito svolte dal e contestava la domanda di garanzia da quest'ultimo CP_1 proposta, non avendo depositato le condizioni generali della polizza assicurativa stipulata “contro i rischi di danni ai condomini ed a terzi”. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 1983/2021 che rigettava l'impugnazione e confermava le delibere assembleari adottate, dichiarando la incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda risarcitoria. Preliminarmente chiariva che il condomino, che intende proporre l'impugnativa di una delibera assembleare per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un suo apprezzabile pregiudizio in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (pag. 6 sentenza). Nel caso di specie, il giudicante ha escluso fosse derivato all'attore un apprezzabile pregiudizio dal riparto dei costi di riscaldamento in applicazione della norma tecnica UNI 10200/2015, in quanto la successiva normativa UNI 10200/2018, di cui il pretendeva l'applicazione, avrebbe potuto Pt_1 applicarsi solo a partire dall'esercizio successivo 2018 – 2019, dunque, quanto al consuntivo, per un arco temporale di soli 20 giorni;
mentre, per il preventivo 2018 – 2019 l'attore aveva formulato contestazioni delle modalità di contabilizzazione del tutto generiche e solo teoriche, senza allegare una perizia che indicasse, quantomeno in via generale, i correttivi che andavano apportati per adeguarsi alla UNI 10200/2018. Il giudicante riteneva pertanto infondata l'impugnazione delle delibere condominiali, legittimamente emesse e prive di vizi idonei ad inficiarne la validità. Dichiarava invece la propria incompetenza per valore, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per l'allagamento della cantina di proprietà del non rientrando essa tra le ipotesi di accessorietà con la domanda di Pt_1 impugnazione della delibera condominiale, né trattandosi di una causa di garanzia, di un accertamento incidentale utile a decidere su di un'altra domanda o di una domanda riconvenzionale, e non essendo stata opposta alcuna compensazione.
Avverso la decisione ha proposto appello formulando tre motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio instaurato si sono costituiti sia il , che l'assicuratrice CP_1 Controparte_2
entrambi domandando il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione.
[...]
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 12.11.2024:
*** Si premette, per completezza di motivazione, che il in primo grado ha contestato il difetto CP_1 di legittimazione a rappresentarlo di osservando che Amministratore Condominiale è Parte_2 lo Studio e, costituendosi a mezzo dell'amministratore correttamente CP_5 Controparte_4 individuato, ha sanato la eventuale nullità della citazione: il contraddittorio si è quindi ritualmente instaurato, come confermato dalla circostanza che i motivi di impugnazione investono esclusivamente il merito. Con il primo motivo di gravame la difesa appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso l'interesse di alla impugnazione della delibera assembleare, sebbene fosse stato Pt_1 pagina 4 di 8 dimostrato il triplicarsi delle spese di riscaldamento e di produzione di acqua calda una volta installati i contabilizzatori. Il giudicante avrebbe dunque erroneamente escluso fossero derivati danni dall'applicazione della normativa UNI ormai abrogata e sostituita da nuova norma tecnica di applicazione obbligatoria più favorevole all'appellante che, a dire di quest'ultimo, aumenterebbe l'impatto dei consumi involontari ridistribuendo in modo più equo le spese di riscaldamento, ponendole a carico anche degli appartamenti vuoti e riducendo i costi di quelli più disperdenti. Considerate le condizioni dell'immobile, sussisterebbe pertanto l'interesse dell'appellante a che la contabilizzazione del riscaldamento avvenga sulla base di una normativa vigente al momento della delibera assembleare e non su norme abrogate (pag. 10 appello). In definitiva, insiste il che, a partire dall'11.10.18, la documentazione di progetto Pt_1 precedentemente redatta a supporto della ripartizione delle spese (prospetto millesimale, prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche, prospetto previsionale) andrebbe adeguata alla nuova normativa, così da consentire la corretta applicazione della metodologia di riparto da essa prescritta. Con il secondo motivo insiste sulla domanda risarcitoria, legittimamente formulata avanti allo stesso giudice, come consentito dall'art. 104 c.p.c. a seguito dell'allagamento del vano cantina, chiarendo che quest'ultimo fu cagionato dal malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento;
contesta quindi la declaratoria di incompetenza. Lamenta infine, con l'ultimo motivo di gravame, il mancato espletamento di una consulenza tecnica volta ad accertare la corretta applicazione della normativa tecnica vigente UNI 20100:2018, la corretta ripartizione delle spese di riscaldamento e la valutazione del danno subito a seguito delle infiltrazioni.
Il primo ed il terzo motivo di appello sono infondati per le ragioni che seguono. Innanzitutto, si richiama quanto già statuito dal primo giudice e non scalfito dagli attuali motivi di gravame: la norma tecnica UNI 10200/2018, entrata in vigore l'11 ottobre del 2018, può trovare applicazione solo a partire dall'esercizio 2018 – 2019 giacché, nell'individuazione della normativa applicabile, deve aversi riguardo a quella vigente all'inizio dell'esercizio di riferimento e non, come erroneamente sostenuto dall'appellante, al momento dell'adozione della delibera assembleare. Così operando si darebbe infatti alla norma una applicazione retroattiva, in violazione del principio generale contenuto all'art.11 delle preleggi;
né è ragionevole conferire rilievo alla esatta data di entrata in vigore della nuova normativa, considerato che la amministrazione e contabilizzazione condominiale è divisa per esercizi annuali all'interno dei quali ragioni di ovvia opportunità consigliano di mantenere criteri uniformi, nel rilievo dei consumi e nel riparto delle spese. D'altro canto, neppure è prodotta in atti la normativa UNI di cui l'appellante pretende l'applicazione, in ordine alla quale non vi è dovere di conoscenza del giudice, trattandosi di norme regolamentari. Solo in atto di citazione l'attore genericamente riportava, tra i principali aggiornamenti introdotti dalla UNI 10200:2018: la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'intera procedura di calcolo di ripartizione;
l'introduzione della ripartizione delle spese anche nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento;
l'introduzione di una metodologia per la ripartizione delle spese per gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria;
una descrizione approfondita delle condizioni di utilizzo dei ripartitori di calore nel rispetto della UNI EN 834 (pag. 4 atto di citazione). La società incaricata ha quindi correttamente effettuato il rendiconto del consuntivo dal 01/11/2017 al 31/10/2018 sulla scorta dei criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria previsti dalla UNI 10200:2015. pagina 5 di 8 Non è documentato invece che il preventivo riferito all'esercizio 01.11.2018 – 31.10.2019 sia stato redatto secondo l'ormai abrogata norma tecnica ( ha prodotto esclusivamente il consuntivo). In Pt_1 ogni caso è irrilevante quale normativa sia stata applicata nel caso di specie, costituendo il preventivo una previsione e un'anticipazione delle spese da sostenere nel periodo di riferimento che sarebbero state conguagliate con il successivo consuntivo.
Va pure detto che sebbene l'appellante insista sull'esistenza di un proprio interesse alla impugnazione della delibera condominiale adottata, neppure in questo giudizio ha fornito dimostrazione del pregiudizio patrimoniale derivante dalla sua applicazione, costituito - secondo quanto riportato nell'atto di appello - dal triplicarsi delle spese di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
né spiega come la successiva normativa UNI 20100:2018 avrebbe potuto in concreto ed applicata al suo caso incidere sul lamentato aumento dei costi. Infatti la difesa di si è limitata a produrre il riparto delle spese di riscaldamento e Parte_1 produzione di acqua calda per il periodo 31/10/2017 – 31/10/2018, che aveva quantificato, a carico di quest'ultimo, una quota totale pari ad € 2.694,52, di cui 2.018,16 € costituita dalla quota consumi e i restanti 676,35 € dalla quota fissa e dal costo servizio di lettura, asserendo che principio cardine, attuato attraverso la normativa UNI 10200, è che la ripartizione spese venga effettuata sulla base dei consumi effettivamente registrati, presupponendo pertanto, indipendentemente dalla tipologia di contabilizzazione adottata (diretta o indiretta), una corretta valutazione delle componenti volontaria ed involontaria del consumo totale. Per quanto consta, nella redazione del rendiconto consuntivo 2017 – 2018 le quote di riscaldamento sono state divise tra i condomini sulla base delle letture dei consumi registrate (cfr. doc. 3 prodotto dal
, e la quota così elevata a carico di è giustificata dalla circostanza CP_1 Parte_1 documentata che quest'ultimo avesse goduto nei vari esercizi di una temperatura media di circa 24 °C all'interno del proprio appartamento, sebbene il limite massimo imposto da ordinanza comunale fosse di 20 °C con una tolleranza in eccesso di 2 °C. È verosimile, dunque, che l'eventuale aumento dei consumi sia conseguito alla installazione, peraltro obbligatoria, dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali, avvenuta nell'appartamento in questione, durante l'anno 2016 – 2017, che modificò le modalità di calcolo sulla base dei contabilizzatori di calore, ma la circostanza è pienamente legittima. Né, come vorrebbe parte appellante, per dimostrare un aggravio di spese ingiustificate a suo carico può disporsi una consulenza tecnica d'ufficio, che va ammessa non già per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente dati già acquisiti agli atti di causa, come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. anche da ultimo Cass. 8498/2025). Come affermato dal Tribunale, spettava semmai a di allegare una perizia tecnica che indicasse i Pt_1 correttivi da apportare alla contabilizzazione svolta, al fine di adeguarsi alla UNI 10200/2018. Onere probatorio mai rispettato dall'odierno appellante.
Irrilevante, in tale contesto la circostanza che il locale sovrastante l'immobile di parte appellante non fosse coibentato e avesse una finestra rotta: in diritto, perché la normativa regolamentare applicabile e correttamente applicata dal condominio per il consuntivo 2017-2018 non considerava ragioni di maggior consumo ascrivibili a circostanze esterne alla unità condominiale, e in fatto perché la pagina 6 di 8 circostanza che il regolasse il termostato a 24 gradi era sufficiente a giustificare il maggior Pt_1 consumo, e non consentiva di equiparare la sua condizione a quella degli altri condomini, per dedurne la esistenza di cause esterne di sovraconsumo. E' poi anche infondata in fatto, la doglianza del se tesa a dimostrare il disinteresse del Pt_1 condominio per le proprie ragioni, poiché risulta che il lastrico solare, realizzato con una copertura in laterocemento, è stato in seguito coibentato e la finestra, leggermente danneggiata, sostituita con una nuova (cfr. doc. 26, 27, 28 e 30 prodotti dal Condominio), cosicchè il condominio ha operato per evitare per il futuro un sovraconsumo per il riscaldamento della unità sottostante. In ogni caso la delibera impugnata non riguarda né in positivo né in negativo lavori di coibentazione dell'edificio, sì che è impedita in questa sede la contestazione di aspetti estranei all'ordine del giorno assembleare.
È parzialmente fondato, infine, il secondo motivo di gravame, ma solo in rito. Accanto alle ipotesi di connessione oggettiva, l'art. 104 c.p.c. consente - per ragioni di mera connessione soggettiva - lo spostamento di una domanda, attribuita per valore alla competenza del giudice inferiore, purché il valore della sommatoria delle domande non ecceda la competenza del giudice adito. Nel caso di specie accanto alla domanda risarcitoria, quantificata in € 1.600, ha Parte_1 proposto l'annullamento della delibera assembleare adottata il 28 gennaio 2019, il cui valore - da quantificare, ai fini della competenza, sulla base dell'intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall'attore (cfr. Cass. 25721/2023) –supera
€ 10.000 e dunque, sommata al valore della domanda risarcitoria, rientra nella competenza del Tribunale (cfr. doc. 3 e 4 - preventivo e consuntivo oggetto della delibera assembleare prodotti dal
. CP_1
Tanto premesso, resta nel merito infondata la domanda risarcitoria reiterata da che Parte_1 anche in questo giudizio si è limitato a riferire della rottura di una tubatura condominiale e del conseguente allagamento della cantina. A supporto della doglianza, in primo grado esclusivamente allegò la lettera raccomandata inviata all'amministratore di condominio con la quale aveva intimato il risarcimento dei danni patiti. Nessuna fotografia, preventivo di riparazione o alcun elenco di beni pregiudicati dall'allagamento sono stati prodotti dal condomino, nonostante lamenti un danno quantificato in € 1.600,00. Né, d'altra parte, è contestato quanto documentato nella e -mail di risposta inviata dal condominio in data 17.04.2018, laddove riferì che la perizia eseguita dal tecnico Unipol aveva escluso un danno risarcibile in favore di non essendo intonacata e ritinteggiata Parte_1 la cantina di proprietà (cfr. doc. 8 prodotto da . Pt_1
In definitiva, anche tale domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova e per tale motivo deve essere rigettata.
-Le spese di lite seguono la soccombenza, da valutarsi nel merito.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della decisione:
- rigetta, nel merito, entrambe le domande formulate dall'attore;
pagina 7 di 8 - condanna al rimborso in favore delle appellate delle spese del grado, che liquida per Parte_1 ciascuna di esse in € 3000,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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