Art. 6. Miglioramenti delle pensioni
Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilita'.
Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorche', se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.
Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se piu' favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.
I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.
Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilita'.
Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorche', se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.
Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se piu' favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.
I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.