Articolo 901 del Codice della navigazione
Articolo 900Articolo 911
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 901.
(Capacita' dei minori degli anni diciotto).

((Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.))

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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