Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7672/2017 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7672/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamen- Parte_1 C.F._1
te domiciliata in VIA POZZOROMOLO,2 PALMA CAMPANIA presso lo stu-
dio dell'Avv. SEPE GIAN VITTORIO (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
E
parte elettivamente domiciliata in via On F. Napolita- Controparte_1
no, Parco Napolitano, n. 2 null 80035 Nola presso lo studio dell'Avv. TRIN-
CHESE BIAGIO (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
in virtù di procura in atti
- PARTE CONVENUTA
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CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie-
devano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio , chiedendo la restituzione del- Controparte_1
la particella meglio specificata in atti, previo accertamento della proprietà
dell'attore su di essa, oltre al risarcimento del danno/indennità di occupazione,
conseguente al mancato godimento del bene.
Si costituiva , chiedendo, in via principale riget- Controparte_1
tarsi la domanda attrice, con vittoria di onorari di giudizio ed in via subordinata e condizionata all'ipotesi di accertamento della domanda principale dell'attore
(come specificato alla scorsa udienza) l'ulteriore accertamento della intervenuta usucapione.
Esperite le prove testimoniali ed espletata la CTU innanzi al giudice pre-
cedentemente titolare del ruolo, la causa, veniva ritenuta matura e rassegnate le conclusioni innanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la de-
cisione con i termini di legge.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente appare doveroso qualificare la domanda attorea come ri-
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vendicazione.
Giova, infatti, immediatamente rilevare che la giurisprudenza di legittimi-
tà, con condivisibile orientamento ha precisato che:
- l'azione di restituzione di un immobile occupato sine titulo si differenzia dall'azione di rivendica per natura e presupposti. Mentre, infatti, quest'ultima ha carattere reale, è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, ed è esperibile con-
tro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene al fine di ottenere il riconosci-
mento del diritto di proprietà sul bene stesso e di acquisirne nuovamente il pos-
sesso, l'azione di restituzione ha natura personale, in quanto è fondata sulla de-
duzione della insussistenza (ad es. per nullità) ovvero sul sopravvenuto venir meno (ad es. scadenza contrattuale), di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante cau-
sa ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad ottenere consequenzial-
mente la consegna del bene stesso (Cass. 17 gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 di-
cembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24921; Cass. 27 gennaio 2009
n. 1929);
- la circostanza di aver allegato, a sostegno della domanda di rilascio, an-
che il titolo di provenienza non è di per sè idonea a consentire l'attribuzione di natura reale di rivendicazione (in luogo di quella personale di restituzione) alla azione proposta ed il mero riferimento all'atto notarile di provenienza non com-
porta automaticamente l'attribuzione alla svolta azione la qualificazione reale non comportando la automatica “trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale per la restituzione del bene in prece-
denza volontariamente trasmesso" (così in parte motiva Cass. civ. Sez. 2, Senten-
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za n. 10996 del 2015, che richiama anche Cass. SS.UU. civ., Sent. 28 marzo
2014, n. 7305, principio ancora successivamente ribadito da Cass., Sez. 2, Sen-
tenza n. 795 del 16/01/2020).
Calando i suddetti principi nel caso concreto, dall'esame delle deduzioni e richieste svolte nell'atto introduttivo (come in precedenza trascritte) non può che inferirsi la natura reale della domanda proposta, fondando l'attrice la propria ri-
chiesta restitutoria sulla originaria assenza di titolo giustificativo della detenzione tanto da richiedere espressamente accertamento della comproprietà sul locale per cui è causa. Nel caso di specie, in vero, l'attrice restava estremamente vana sulle modalità di conseguimento del possesso/detenzione del bene del convenuto e non documentava la titolarità dello stesso.
Dall'adesione a tale principio discendono importanti conseguenze sul pia-
no probatorio. Come è noto, infatti, il giudizio petitorio, anche ai fini dell'accertamento della comproprietà, presuppone, senza dubbio, l'accertamento della titolarità attraverso la c.d. probatio diabolica, mentre, nel caso di specie,
per espresso riconoscimento da parte della istante l'immobile non risulta né cen-
sito né indicato negli atti (premessa che sembrerebbe per altro preludere ad una domanda di accertamento a titolo origina-rio per usucapione non esercitata nel caso di specie).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di rivendicazio-
ne, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a pre-
scindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'uf-
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ficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall'atto-
re con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria” (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009).
Del resto, la CTU espletata (i cui esiti, anche a fronte dei chiarimenti resi alla scorsa udienza dal consulente non possono che essere condivisi e fatti propri)
volta ad accertare la titolarità del fondo, ha recisamente negato la titolarità in ca-
po all'attore.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.»; art. 29: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»), in relazione al valore della con-
troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mo-
nocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Rigetta la domanda avanzata dalla nei Parte_1
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confronti di;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio in favore di che si liquidano in Controparte_1
ed €.1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese ge-
nerali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per leg-
ge;
3. Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di par-
te attrice.
Nola, 13/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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