TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9451 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 43773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa OL LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 43773/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Panetta del Foro di Milano (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano, C.F._3
Via Santa Maria Fulcorina n. 2 attori
CONTRO
(CF-P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ascone, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con nota depositata il 05.09.2025 come di seguito:
Accertare e dichiarare l'inadempimento di del contratto stipulato inter partes sub doc. 1 per Controparte_1 tutti i fatti esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. nei confronti dei sig.ri e quantificato nella somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre interessi e Pt_2 Parte_1 rivalutazione monetaria, o comunque al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella somma maggiore o minore che emergerà ad esito dell'istruttoria del presente procedimento e/o, comunque, ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa rimessa a Codesto Ill.mo Tribunale;
In subordine: accertare la responsabilità e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 e ss. c.c. nei confronti dei sig.ri e , quantificato nella somma di euro Pt_2 Parte_1 80.000,00 (ottantamila/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale nella somma maggiore o minore che emergerà ad esito dell'istruttoria del presente procedimento e/o, comunque, ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa rimessa a Codesto Ill.mo Tribunale;
in ogni caso: con vittoria di spese, onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
Parte convenuta non ha depositato note di precisazione delle conclusioni e, pertanto, si dovrà far riferimento alle conclusioni precisate con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 23.04.2024 di seguito riportate: Nel merito In via principale: respingere, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di parte attrice in quanto in generale infondate in fatto e in diritto e sfornite di ogni supporto probatorio e comunque perché la causazione dell'evento, alla base del risarcimento richiesto, è attribuibile in via esclusiva al fatto colposo dei signori e Parte_2 Parte_1 In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nella causazione dell'evento oggetto delle domande di parte attrice, ha concorso in maniera del tutto prevalente il fatto colposo dei signori e e, per l'effetto ai sensi dell'art. 1227 c.c., diminuire la misura del Parte_2 Parte_1 risarcimento, di cui venga data rigorosa prova, in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, somma quindi da accertarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa;
In via istruttoria - con riserva di produrre ulteriori documenti, articolare capitoli di prova, indicare testi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori e spese forfetarie come per legge (15% dei compensi) relativi al presente giudizio.
* * * * *
Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la società chiedendo l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro
80.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La domanda si fondava sulle seguenti deduzioni:
- in data 8 ottobre 2021 veniva stipulato tra le parti un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà degli attori sito in Arluno, via Aquileia
1/c; il contratto prevedeva espressamente all'art. 4, comma 1, lettera f) l'obbligo per l'appaltatore di "provvedere a propria cura e spese all'eventuale illuminazione notturna del cantiere, all'apposizione di allarmi di sicurezza sui ponteggi ed ad ogni altro accorgimento volto ad escludere o limitare ogni rischio e pericolo per la sicurezza";
- in data 27 febbraio 2022, durante l'esecuzione dei lavori e con il ponteggio ancora allestito, gli attori subivano un furto nella loro abitazione con sottrazione di beni di rilevante valore quali orologi, gioielli ecc., principalmente custoditi all'interno della cassaforte dell'appartamento e come meglio specificati in atti ed indicati nella denuncia querela depositata presso la stazione di Arluno dei Carabinieri in data 03.03.2022;
- il furto era stato agevolato dalla presenza del ponteggio sprovvisto di allarmi di sicurezza in violazione dell'obbligo contrattuale assunto dalla convenuta che aveva altresì richiesto agli
2 attori di disattivare il l'antifurto perimetrale dell'immobile per consentire l'esecuzione delle opere appaltate riguardanti la facciata esterna dell'abitazione.
- il furto subito nella propria abitazione doveva ritenersi una conseguenza prevedibile dell'inadempimento contrattuale della controparte che doveva essere, di conseguenza, condannata al risarcimento del danno parametrato al valore dei beni sottratti per responsabilità contrattuale ovvero, in subordine ex art. 2043 c.c.;
- relativamente alla prova della proprietà dei beni sottratti parte attrice rimandava al contenuto analitico della denuncia querela ed alla prova per testi sulla circostanza che gli attori avessero posseduto tali beni nel corso del tempo ed al momento del furto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12 febbraio 2024, si costituiva Controparte_1 contestando integralmente le domande attoree eccependo l'insussistenza del nesso causale tra l'omessa installazione di allarmi sui ponteggi e l'evento dannoso, nonché un concorso di colpa degli attori.
Sotto il primo profilo deduceva la convenuta che:
- l'accesso dei ladri era avvenuto, come riportato nella denuncia dell'abitazione, dalla finestra del piano terra dell'abitazione e, dunque, senza l'utilizzo del ponteggio;
- il furto si era verificato in pieno giorno con condizioni di piena visibilità tenuto anche conto del fatto che il ponteggio era sprovvisto di copertura e, di conseguenza, i malviventi erano perfettamente visibili;
- tali circostanze erano di per sé idonee a recidere completamente il nesso causale tra l'evento dannoso e l'eventuale inadempimento contrattuale dell'appaltatrice che risultava, dunque, irrilevante;
In relazione all'asserito concorso di colpa degli attori allegava, invece, la convenuta che:
- gli attori erano a conoscenza del fatto che il ponteggio non fosse dotato di allarme;
- i sig.ri e e avevano imprudentemente disattivato anche l'allarme volumetrico Parte_1 Pt_2 presente all'interno dell'appartamento;
- gli attori, consapevoli dell'assenza di allarme sul ponteggio, non avevano adottato idonee precauzioni per la custodia dei propri beni di valore quali ad esempio il deposito in cassetta di sicurezza;
In virtù di tali allegazioni la convenuta assumeva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità sia contrattuale che extra contrattuale a suo carico.
3 Infine, in relazione al quantum della pretesa avversaria ne eccepiva la genericità e l'indeterminatezza in quanto la controparte non avevano fornito prova dell'esistenza dei beni al momento del furto, della consistenza precisa e della effettiva valutazione degli stessi.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ribadiva le proprie difese e, in via istruttoria, offriva documentazione fotografica e formulava capitoli di prova volti a dimostrare la proprietà e la presenza dei beni sottratti prima del furto.
Parte convenuta allegava le seguenti ulteriori circostanze in fatto:
- gli attori erano a conoscenza che il ponteggio fosse privo di allarme in quanto il relativo costo non era presente tra quelli indicati nel computo metrico approvato dagli stessi attori;
- il furto era avvenuto quando i serramenti nuovi erano già stati installati e, dunque, non vi era necessità di disinstallare l'antifurto;
- la richiesta di disattivazione dell'allarme, proveniente non da ma dalla CP_1 subappaltatrice, non riguardava il sistema di allarme interno all'appartamento degli attori
In via istruttoria venivano articolati capitoli di prova volti alla dimostrazione delle circostanze dedotte in atti.
* * * * *
Espletate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prove orali e, quindi, rinviata all'udienza del 11.11.2025 all'esito della veniva rimessa in decisione con termine per il deposito di precisazione delle conclusioni, note conclusionali e repliche.
* * * * *
La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di cui in appresso.
A. Responsabilità contrattuale della convenuta e sussistenza del nesso causale.
È incontestato tra le parti che la convenuta non ha installato dispositivi di “allarmi di sicurezza” sui ponteggi come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del contratto di appalto stipulato l'8 ottobre
2021.
L'obbligo contrattuale violato non aveva carattere meramente accessorio, ma era finalizzato a garantire la sicurezza dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori, come chiaramente desumibile dalla formulazione della clausola che imponeva l'adozione di “ogni altro accorgimento volto ad escludere o limitare ogni rischio e pericolo per la sicurezza”.
Accertato l'inadempimento di parte convenuta deve concludersi per la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale della stessa sussistendo tra le parti un rapporto contrattuale che ha generato obblighi specifici di sicurezza in capo all'appaltatore.
4 A tale riguardo appare utile osservare come la giurisprudenza di merito abbia sviluppato un orientamento consolidato sulla responsabilità - anche in assenza di specifiche obbligazioni e, dunque di natura extracontrattuale - dell'appaltatore per furti agevolati da ponteggi non adeguatamente protetti sulla base della violazione di generici doveri di diligenza e del principio del neminem laedere1.
Nel caso concreto sussiste, tuttavia, una specifica obbligazione contrattuale che eleva il livello di diligenza richiesto all'appaltatore, trasformando un generico dovere di prudenza in un obbligo specifico e determinato.
La convenuta non può quindi invocare l'imprevedibilità dell'evento o l'assenza di specifici doveri di protezione, avendo espressamente assunto l'impegno di adottare misure idonee a garantire la sicurezza mediante l'installazione di allarmi sui ponteggi.
In altri termini, se già la giurisprudenza riconosce la responsabilità dell'appaltatore per omessa adozione di cautele idonee a impedire l'uso anomalo dei ponteggi anche in assenza di specifici obblighi contrattuali, a maggior ragione tale responsabilità - di natura però contrattuale - deve essere affermata quando l'obbligo di protezione sia stato espressamente pattuito tra le parti.
La convenuta ha volontariamente assunto un'obbligazione di sicurezza che va oltre i generici doveri di diligenza, rendendo il suo inadempimento e la sua responsabilità ancora più evidenti.
Per quanto riguarda il nesso di causalità, in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso causale si articola su due distinti profili: il nesso tra inadempimento e danno e il nesso tra evento dannoso e danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta.
5 Per quanto riguarda il primo profilo di causalità occorre verificare se la condotta inadempiente del debitore abbia causalmente determinato il verificarsi dell'evento lesivo.
Tale accertamento deve essere condotto secondo i principi generali della causalità civile, applicando il criterio del “più probabile che non” consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al nesso tra evento dannoso e danni risarcibili, l'art. 1223 c.c. stabilisce che “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, purché ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Come chiarito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 2520/2025, “deve distinguersi tra causalità materiale e causalità giuridica. La prima, che attiene alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto,
è praticamente assorbita nell'inadempimento stesso, sicché il creditore è tenuto alla mera allegazione dell'inadempimento ed è esonerato dalla prova del nesso causale tra condotta inadempiente e danno, gravando sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile. Diversamente, quando si tratta di accertare conseguenze ulteriori rispetto alla lesione dell'interesse contrattuale, ivi compresa la lesione di interessi diversi da quelli tutelati dal contratto, la causalità riacquista autonomia di valutazione e ricade sul creditore l'onere probatorio”.
Ebbene, nel caso di specie, con riguardo al primo profilo causale, appare evidente che l'inadempimento della convenuta all'obbligo di installare allarmi sui ponteggi ha leso direttamente l'interesse contrattuale alla sicurezza dell'immobile, configurandosi pertanto un caso di causalità materiale assorbita nell'inadempimento stesso.
In ogni caso, anche volendo far riferimento agli arresti giurisprudenziali più rigorosi in tema di onere probatorio del nesso causale a mente dei quali “l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” (cfr. Cass. Civ. n. 34390/2022), nel caso in questione tale nesso risulta senza dubbio integrato.
È, infatti “più probabile che non” che, se la convenuta avesse adempiuto al proprio obbligo contrattuale installando gli allarmi sui ponteggi, il furto non si sarebbe verificato o, quantomeno, sarebbe stato impedito o significativamente ostacolato.
L'omessa installazione di allarmi sui ponteggi ha creato, infatti, una condizione di rischio che ha favorito il verificarsi del furto del 27.02.2022.
La presenza del ponteggio non protetto da allarmi ha offerto ai malviventi un'occasione favorevole per il furto.
Un sistema di allarme sonoro avrebbe verosimilmente attirato l'attenzione di vicini e passanti, fungendo da deterrente e limitando drasticamente il tempo a disposizione dei malviventi.
6 Risultano, per contro, infondate le eccezioni della convenuta volta a negare il nesso causale.
Non risultano provate né, invero compiutamente allegate, circostanza volte a dimostrare che il furto in questione si sia verificato per causa non imputabile alla convenuta.
In particolare, la circostanza che il furto sia avvenuto in pieno giorno (ore 13:30 circa) non esclude il nesso causale, anzi lo rafforza, poiché un allarme sonoro in orario diurno avrebbe avuto maggiore efficacia deterrente data la presenza di persone nelle vicinanze.
L'argomento secondo cui l'assenza di illuminazione sarebbe irrilevante per un furto diurno è manifestamente pretestuoso, atteso che l'obbligo contrattuale riguardava l'installazione di allarmi di sicurezza e non solo l'illuminazione.
Parimenti irrilevante è l'eccezione secondo cui l'accesso sarebbe avvenuto al piano terra dove il ponteggio non era presente.
Tale argomentazione ignora che il ponteggio, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, copriva l'intera facciata dell'edificio fornendo un accesso facilitato e protetto all'immobile.
La presenza del ponteggio ha oggettivamente creato una condizione di maggiore vulnerabilità dell'abitazione, indipendentemente dal punto specifico di accesso utilizzato dai malviventi.
D'altro canto, risulta documentalmente provato dagli attori (cfr. denuncia querela del 3 marzo
2022 sub doc. 5), fatto pacifico e non smentito da alcun elemento probatorio contrario, che i malviventi hanno divelto il serramento della porta-finestra al piano terra per accedere all'abitazione.
Tale modalità di effrazione, comportando necessariamente rumori e sollecitazioni sulla struttura dell'edificio, avrebbe verosimilmente attivato un eventuale sistema di allarme installato sul ponteggio, vanificando o limitando significativamente l'azione criminosa.
Deve inoltre respingersi l'argomento della convenuta secondo cui il ponteggio era “aperto” e quindi visibile dall'esterno.
Tale circostanza, lungi dall'escludere la responsabilità, conferma anzi la necessità di dotare l'impalcatura di sistemi di allarme per compensare l'assenza di altre protezioni.
L'apertura del ponteggio rendeva ancora più urgente l'adozione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.
In conclusione, dunque, nel caso di specie, il nesso tra inadempimento della convenuta e danno subito dall'attrice appare integrato e, in ogni caso, sufficientemente provato secondo il criterio probabilistico applicabile nel giudizio civile.
7 Risultano, invece, inconsistenti le argomentazioni difensive volte a negarlo, non sussistendo fattori alternativi plausibili che possano aver determinato autonomamente l'evento dannoso a prescindere dall'inadempimento della convenuta.
Tanto chiarito, il secondo profilo causale attiene alla verifica se i danni patrimoniali subiti dagli attori (sottrazione dei beni di valore) costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso (furto) come previsto dal richiamato art. 1223 c.c.
Tale nesso appare pacifico e non contestato, atteso che i danni patrimoniali lamentati (perdita dei beni sottratti) sono diretta e immediata conseguenza del furto subito, secondo un rapporto di causalità materiale evidente e incontrovertibile.
La sottrazione dei beni costituisce l'effetto diretto e naturale del furto.
B. Esclusione del concorso di colpa.
La convenuta ha eccepito un concorso di colpa degli attori per non aver attivato l'allarme domestico e per non aver adottato adeguate cautele nella custodia dei beni di valore.
Tale eccezione deve essere respinta in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Dalle risultanze istruttorie emerge inequivocabilmente che la disattivazione dell'allarme perimetrale era stata espressamente richiesta dalla convenuta e dalla sua subappaltatrice.
In particolare, dalla testimonianza dell'ing. (teste di parte convenuta), come risulta Testimone_1 dal verbale di assunzione prove del 21 ottobre 2024, emerge che “la ditta esecutrice chiese la disattivazione dei soli allarmi perimetrali privati, se presenti, ciò in considerazione del fatto che i lavori riguardavano il rifacimento dei serramenti" e che tale disattivazione era prevista “sino a fine febbraio
2022”.
Tale circostanza è pacifica e non contestata dalla stessa convenuta, che ha limitato la propria eccezione alla distinzione tra allarme perimetrale e volumetrico.
La richiesta di disattivazione proveniente dalla parte professionale del rapporto - l'appaltatore - ha legittimamente indotto gli attori a fare affidamento sulle misure di sicurezza alternative che la convenuta si era contrattualmente impegnata ad adottare.
Non risulta, invece, provato che gli attori disponessero di un allarme volumetrico interno funzionante e autonomo rispetto a quello perimetrale.
Il teste ha espressamente dichiarato di non essere “a conoscenza né del fatto se i sigg.ri e Tes_1 Pt_2
avessero degli allarmi e né quale tipo di allarme”, mentre ha confermato che “non si è mai Parte_1 parlato della disattivazione di eventuali allarmi privati volumetrici”.
8 Tale circostanza è stata peraltro contestata dagli stessi attori nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., i quali hanno negato di possedere un sistema di allarme volumetrico separato e funzionante.
Dal compendio istruttorio risulta, pertanto, più credibile la ricostruzione secondo cui non vi fossero sistemi di allarme attivi e funzionati al momento del furto, piuttosto che l'ipotesi di una colpevole omessa attivazione da parte degli attori.
Risulta parimenti infondata l'eccezione della convenuta secondo cui gli attori avrebbero dovuto adottare maggiori cautele nella custodia dei propri beni, trasferendoli in cassette di sicurezza o simili.
Tale argomentazione è contraddetta dalle stesse risultanze processuali, dalle quali emerge che i beni erano regolarmente custoditi in cassaforte domestica, come confermato dalle testimonianze di e . Tes_2 Testimone_3
La testimone ha dichiarato che “mia cognata ed il marito conservavano i loro gioielli nella Tes_2 cassaforte della loro abitazione;
so ciò perché nel corso degli anni ho avuto modo di constatare quanto al capitolo di prova di persona”. Analogamente, il teste ha confermato tale Testimone_3 circostanza affermando di saperlo “per averlo constatato di persona”.
L'utilizzo di una cassaforte domestica costituisce misura di sicurezza ordinaria e ragionevole per la custodia di beni di valore, non potendosi pretendere dai proprietari l'adozione di misure straordinarie quale il deposito in cassette di sicurezza, specie in considerazione del fatto che i lavori avevano carattere temporaneo e che la convenuta si era specificamente impegnata a garantire la sicurezza del cantiere.
Deve, infine, respingersi l'eccezione secondo cui gli attori erano consapevoli dell'assenza di allarmi sui ponteggi in quanto il relativo costo non era previsto nel computo metrico estimativo.
Tale argomentazione è giuridicamente inconsistente per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'obbligo di installare allarmi sui ponteggi derivava direttamente dalla clausola contrattuale di cui al già citato art. 4 lettera f) la cui formulazione “a propria cura e spese” escludeva qualsiasi onere economico aggiuntivo a carico dei committenti.
In secondo luogo, l'eventuale assenza di una voce specifica nel computo metrico non poteva legittimare l'inadempimento di un obbligo contrattuale espresso.
Il computo metrico estimativo ha funzione di dettaglio tecnico-economico dei lavori, ma non può essere interpretato come deroga implicita agli obblighi specificamente e chiaramente assunti nel contratto di appalto.
9 Ne deriva che, in caso di contrasto tra le clausole del contratto principale e la documentazione tecnica allegata, prevalgono le prime in quanto espressione diretta della volontà negoziale delle parti.
In terzo luogo, gli attori, in qualità di committenti non professionali, avevano il diritto di fare legittimo affidamento sulla competenza tecnica e sulla diligenza professionale dell'appaltatore, senza essere tenuti a verificare la coerenza tra le diverse clausole contrattuali e la documentazione tecnica allegata.
In conclusione, si deve affermare che gli attori hanno fatto legittimo affidamento sulla clausola contrattuale che imponeva alla convenuta di provvedere alla sicurezza del cantiere mediante l'installazione di allarmi sui ponteggi.
Tale affidamento era pienamente giustificato dalla specifica previsione contrattuale, dalla natura professionale del rapporto e dalla circostanza che la convenuta aveva espressamente richiesto la disattivazione dell'allarme perimetrale esistente.
Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, il principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. impone a ciascuna parte di comportarsi in modo da preservare gli interessi dell'altra parte compatibilmente con i propri.
Nel caso di specie, la convenuta, dopo aver richiesto la disattivazione dell'allarme esistente e aver assunto l'obbligo di installare sistemi alternativi di sicurezza, non poteva legittimamente aspettarsi che i committenti adottassero misure straordinarie di protezione.
L'affidamento degli attori risulta tanto più giustificato se si considera che la convenuta rivestiva la qualità di professionista del settore, con conseguente dovere di diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nella valutazione dei rischi connessi all'attività svolta.
Pertanto, non sussiste alcun profilo di concorso di colpa in capo agli attori.
Questi hanno agito con la diligenza loro richiesta “del buon padre di famiglia”, custodendo i propri beni in cassaforte, disattivando l'allarme perimetrale su richiesta dell'appaltatore e facendo legittimo affidamento sulle misure di sicurezza alternative che quest'ultimo si era contrattualmente impegnato ad adottare.
C. Quantificazione del danno.
Chiarita la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento dell'obbligo di installare allarmi sui ponteggi e accertato il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento dannoso, è ora necessario esaminare il profilo della quantificazione del danno risarcibile.
10 La quantificazione del danno nel caso di specie richiede un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito, tenendo conto delle peculiari difficoltà che caratterizzano la prova del danno nei furti domestici. È necessario bilanciare l'esigenza di garantire un adeguato ristoro ai danneggiati con la prudenza imposta dalle inevitabili lacune probatorie che connotano questo tipo di controversie.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. rappresenta lo strumento giuridico appropriato quando, pur essendo provata l'esistenza del danno, risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile determinarne il preciso ammontare.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, tale istituto non può tuttavia supplire a carenze probatorie assolute, ma presuppone comunque l'esistenza di elementi indiziari sufficienti a fondare una valutazione ragionevole.
L'istruttoria svolta ha consentito di acquisire elementi probatori che, pur con i limiti che si andranno ad evidenziare, forniscono una base sufficiente per procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Dal verbale di assunzione prove del 21 ottobre 2024 emerge un quadro che consente di distinguere tra beni per i quali è stata fornita prova del possesso e beni per i quali tale prova non è emersa.
La testimone cognata degli attori, ha confermato il possesso della maggior parte dei Tes_2 gioielli elencati nella denuncia, precisando di averli visti indossare “almeno nel corso dell'ultimo decennio”, ma ha escluso specificamente il bracciale di cui al documento fotografico n. 19, dichiarando di non ricordarlo “anche perché non lo identifico bene nella foto”.
Analogamente, il teste , fratello dell'attrice, ha confermato che i coniugi Testimone_3
“possedevano tutti gli oggetti elencati nel capitolo di prova” per un periodo di “circa 20-30 anni”, escludendo tuttavia alcuni beni specifici quali “ portassegni Persona_1 Persona_2
Montblanc e portacarte di credito Montblanc”.
Entrambi i testimoni hanno concordemente confermato che i beni erano custoditi nella cassaforte domestica, circostanza che depone per la serietà e l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Il lungo periodo di possesso attestato (20-30 anni) e la specificità delle esclusioni operate conferiscono credibilità alle testimonianze, dimostrando che i testi non hanno fornito dichiarazioni generiche o compiacenti.
È innegabile che il quadro probatorio presenti, tuttavia, significative lacune.
Mancano, infatti, fatture di acquisto, certificati di garanzia, perizie di stima o altra documentazione che consenta una valutazione precisa del valore dei beni.
11 Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che nei furti domestici sussiste un'oggettiva difficoltà probatoria che non può essere superata con i normali mezzi di prova2.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2228/2024 relativa ad un caso analogo a quello odierno: “In tema di responsabilità extracontrattuale dell'impresa appaltatrice per furto commesso mediante uso anomalo di ponteggi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi compreso il comportamento colposo specifico imputabile al danneggiante. Le allegazioni generiche relative alla mancanza di protezioni o misure di sicurezza non sono sufficienti se non accompagnate da una specificazione che consenta alla controparte di difendersi e al giudice di verificarne la sussistenza. In tema di prova del danno da furto in appartamento, deve rilevarsi l'oggettiva difficoltà di fornire prova dell'esistenza e del valore dei beni sottratti, trattandosi di oggetti che per il loro valore vengono conservati con accortezza e non sono alla vista di chiunque, non potendosi ragionevolmente richiedere al danneggiato di conservare per tempo indeterminato i documenti fiscali degli acquisti o di disporre di documentazione fotografica. La prova può essere fornita mediante elementi indiretti quali testimonianze di persone che abbiano visto i beni e documenti di acquisto, senza che il coniuge separato sia automaticamente inattendibile come teste, atteso che, caduto il divieto di testimoniare per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi concreti. Acquisita la prova dell'esistenza del danno ma risultando impossibile o molto difficile fornire la prova dell'entità esatta dello stesso, il giudice può fare uso del potere equitativo di quantificazione ex art.
1226 c.c., anche avvalendosi di consulenza tecnica fondata su elementi indiretti quando i beni non siano più disponibili.
Nel caso di specie, la circostanza che i beni fossero posseduti da 20-30 anni rende ancora più comprensibile l'assenza di documentazione di acquisto.
Nel caso di specie, nonostante le lacune evidenziate, gli elementi probatori acquisiti attraverso l'istruttoria orale e documentale consentono una valutazione equitativa ragionevole del danno.
La denuncia ai Carabinieri del 3 marzo 2022 fornisce un elenco circostanziato e dettagliato dei beni sottratti, con indicazione delle marche e delle caratteristiche specifiche.
Tale denuncia, resa sotto la responsabilità penale per false dichiarazioni, presenta un grado di attendibilità superiore a generiche affermazioni processuali come già riconosciuto da questo
Tribunale con la richiamata sentenza n. 4267/2012, che, in un caso analogo di furto agevolato da ponteggi non protetti, ha affermato: “per la prova del danno deve valorizzarsi il contenuto della denuncia dettagliata resa alle autorità, che presenta caratteri di attendibilità in quanto formulata sotto la responsabilità penale per false dichiarazioni e in prossimità temporale dell'evento".
Nel caso di specie, oltretutto, la denuncia è stata resa a soli quattro giorni dal furto (avvenuto il 27 febbraio 2022), circostanza che ne accresce l'attendibilità in quanto formulata quando il ricordo dell'evento e dei beni sottratti era ancora recente e preciso.
L'elenco contenuto nella denuncia non presenta carattere generico, ma specifica marche, tipologie e caratteristiche dei singoli oggetti (girocollo FOPE, orologio Rolex GMT Master, orologi
Baume&Mercier, ecc.), dimostrando una conoscenza dettagliata dei beni posseduti.
Le testimonianze acquisite, pur con i limiti del vincolo familiare, presentano caratteri di attendibilità per la loro specificità e per le esclusioni operate.
I testimoni non hanno fornito conferme generiche, ma hanno distinto tra beni effettivamente visti e posseduti e beni di cui non ricordavano il possesso, dimostrando un approccio critico e veritiero.
La sostanziale corrispondenza tra quanto denunciato e quanto confermato dai testimoni per i beni principali (gioielli FOPE, orologi di marca) rafforza ulteriormente l'attendibilità del quadro probatorio.
La documentazione relativa al tenore di vita degli attori, pur non costituendo prova diretta del possesso dei beni, è compatibile con la proprietà di oggetti di valore e conferma la verosimiglianza delle affermazioni processuali.
La liquidazione deve necessariamente operare una significativa riduzione rispetto alla pretesa originaria, tenendo conto sia delle esclusioni probatorie emerse dall'istruttoria sia dell'incertezza sui valori dei beni confermati.
Per i gioielli in oro di marca FOPE confermati dai testimoni (girocollo, anello, orecchini), considerando che si tratta di oggetti di circa 20-30 anni ma di marca prestigiosa che mantiene valore nel tempo, si può stimare un valore complessivo di Euro 18.000,00. Per gli orologi confermati, in particolare il Rolex GMT Master e gli orologi Baume&Mercier, tenendo conto che alcuni modelli Rolex mantengono o incrementano il valore nel tempo mentre altri si deprezzano,
e considerando l'età dei beni, si stima un valore di euro 15.000,00. Per gli altri beni confermati
(gioielli vari, oggetti in argento, vini pregiati), applicando criteri prudenziali, si stima un valore di euro 7.000,00.
Devono, invece, essere esclusi dal risarcimento i beni per i quali i testimoni hanno espressamente negato il possesso o dichiarato di non ricordarli, in applicazione del principio secondo cui l'onere probatorio grava su chi richiede il risarcimento.
13 Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, il danno viene liquidato equitativamente in euro
40.000,00.
Tale importo rappresenta una riduzione del 50% rispetto alla pretesa originaria e tiene conto sia degli elementi probatori positivi acquisiti sia delle significative lacune documentali riscontrate.
La quantificazione appare congrua e proporzionata, evitando sia il rischio di un diniego totale del risarcimento che penalizzerebbe eccessivamente i danneggiati per difficoltà probatorie oggettive, sia il rischio di una liquidazione eccessiva non supportata da adeguati elementi di prova.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, così che la parte convenuta deve essere condannata a rifonderle agli attori e sono liquidate, come in dispositivo, secondo il valore del decisum e in ossequio ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara l'inadempimento di del contratto stipulato inter partes in Controparte_1 data 8 ottobre 2021 per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera f);
- condanna al risarcimento del danno nei confronti dei sig.ri Controparte_1 Parte_1
e liquidato equitativamente in euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre
[...] Parte_2 interessi legali dalla data della domanda giudiziale (29 novembre 2023) al saldo e rivalutazione monetaria;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che si Controparte_1 liquidano in euro 7.000,00 per compensi ed euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge,
Milano, 6 dicembre 2025
La Giudice
OL LL
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di furto consumato mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di ristrutturazione di un immobile, sussiste la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dell'impresa appaltatrice che, violando il principio del neminem laedere e trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia, ometta di adottare cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, creando così colposamente le condizioni per l'agevolazione dell'azione delittuosa. L'obbligo di predisporre adeguate misure di sicurezza contro possibili intrusioni grava sull'appaltatore in quanto, per tutto il tempo dell'esecuzione dei lavori, il potere di vigilanza e controllo passa dal committente all'appaltatore, con conseguente esclusione della responsabilità del committente che si sia limitato ad affidare i lavori in appalto senza essere tenuto né a sorvegliare l'esecuzione del contratto né a cooperare alla realizzazione dello stesso. La responsabilità dell'appaltatore sussiste quando questi, pur essendo consapevole che l'installazione di ponteggi costituisce notoriamente un'agevolazione per i malintenzionati, non abbia adottato le cautele necessarie ed opportune per scongiurare il pericolo di furti, quali sistemi di allarme funzionanti e adeguati controlli nelle ore serali e notturne (Tribunale di Milano, sezione decima civile, del 12.04.2012 n. 4267).
In tema di furto in appartamento agevolato dalla presenza di impalcature, l'impresa appaltatrice risponde ex art. 2043 c.c. qualora, trascurando le ordinarie norme di diligenza e perizia, abbia omesso di adottare le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, creando così colposamente un agevole accesso per i ladri in violazione del principio del neminem laedere. Il condomino danneggiato deve provare l'evento dannoso, la condotta colposa del danneggiante e il nesso di causalità tra evento e condotta, mentre l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di aver adottato tutte le cautele atte ad evitare che le impalcature divenissero un agevole accesso ai piani superiori. L'azione dei ladri non costituisce fatto del terzo idoneo ad escludere la responsabilità del custode dei ponteggi, in quanto l'evento risulta prevedibile in assenza delle necessarie precauzioni a tutela dei condomini. Il condominio committente non risponde invece ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilità oggettiva da custodia, salvo che ricorrano gli estremi della culpa in vigilando o in eligendo, ovvero che l'impresa abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive del committente. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra fatto illecito ed evento di danno si applicano i principi degli artt. 40 e 41 c.p., pervasivi dell'intero ordinamento, richiedendosi che la condotta costituisca un antecedente necessario dell'evento e che questo rientri tra le conseguenze normali del fatto. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 22.04.2022 n. 1457) 2 “In tema di liquidazione del danno, qualora sia provata o non contestata l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione sia difficoltosa”. (Cass. Civ. 14 marzo 2022 n. 8118)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa OL LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 43773/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Panetta del Foro di Milano (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano, C.F._3
Via Santa Maria Fulcorina n. 2 attori
CONTRO
(CF-P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ascone, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni con nota depositata il 05.09.2025 come di seguito:
Accertare e dichiarare l'inadempimento di del contratto stipulato inter partes sub doc. 1 per Controparte_1 tutti i fatti esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. nei confronti dei sig.ri e quantificato nella somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre interessi e Pt_2 Parte_1 rivalutazione monetaria, o comunque al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella somma maggiore o minore che emergerà ad esito dell'istruttoria del presente procedimento e/o, comunque, ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa rimessa a Codesto Ill.mo Tribunale;
In subordine: accertare la responsabilità e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 e ss. c.c. nei confronti dei sig.ri e , quantificato nella somma di euro Pt_2 Parte_1 80.000,00 (ottantamila/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale nella somma maggiore o minore che emergerà ad esito dell'istruttoria del presente procedimento e/o, comunque, ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa rimessa a Codesto Ill.mo Tribunale;
in ogni caso: con vittoria di spese, onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
Parte convenuta non ha depositato note di precisazione delle conclusioni e, pertanto, si dovrà far riferimento alle conclusioni precisate con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 23.04.2024 di seguito riportate: Nel merito In via principale: respingere, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di parte attrice in quanto in generale infondate in fatto e in diritto e sfornite di ogni supporto probatorio e comunque perché la causazione dell'evento, alla base del risarcimento richiesto, è attribuibile in via esclusiva al fatto colposo dei signori e Parte_2 Parte_1 In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nella causazione dell'evento oggetto delle domande di parte attrice, ha concorso in maniera del tutto prevalente il fatto colposo dei signori e e, per l'effetto ai sensi dell'art. 1227 c.c., diminuire la misura del Parte_2 Parte_1 risarcimento, di cui venga data rigorosa prova, in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, somma quindi da accertarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa;
In via istruttoria - con riserva di produrre ulteriori documenti, articolare capitoli di prova, indicare testi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori e spese forfetarie come per legge (15% dei compensi) relativi al presente giudizio.
* * * * *
Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la società chiedendo l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro
80.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La domanda si fondava sulle seguenti deduzioni:
- in data 8 ottobre 2021 veniva stipulato tra le parti un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà degli attori sito in Arluno, via Aquileia
1/c; il contratto prevedeva espressamente all'art. 4, comma 1, lettera f) l'obbligo per l'appaltatore di "provvedere a propria cura e spese all'eventuale illuminazione notturna del cantiere, all'apposizione di allarmi di sicurezza sui ponteggi ed ad ogni altro accorgimento volto ad escludere o limitare ogni rischio e pericolo per la sicurezza";
- in data 27 febbraio 2022, durante l'esecuzione dei lavori e con il ponteggio ancora allestito, gli attori subivano un furto nella loro abitazione con sottrazione di beni di rilevante valore quali orologi, gioielli ecc., principalmente custoditi all'interno della cassaforte dell'appartamento e come meglio specificati in atti ed indicati nella denuncia querela depositata presso la stazione di Arluno dei Carabinieri in data 03.03.2022;
- il furto era stato agevolato dalla presenza del ponteggio sprovvisto di allarmi di sicurezza in violazione dell'obbligo contrattuale assunto dalla convenuta che aveva altresì richiesto agli
2 attori di disattivare il l'antifurto perimetrale dell'immobile per consentire l'esecuzione delle opere appaltate riguardanti la facciata esterna dell'abitazione.
- il furto subito nella propria abitazione doveva ritenersi una conseguenza prevedibile dell'inadempimento contrattuale della controparte che doveva essere, di conseguenza, condannata al risarcimento del danno parametrato al valore dei beni sottratti per responsabilità contrattuale ovvero, in subordine ex art. 2043 c.c.;
- relativamente alla prova della proprietà dei beni sottratti parte attrice rimandava al contenuto analitico della denuncia querela ed alla prova per testi sulla circostanza che gli attori avessero posseduto tali beni nel corso del tempo ed al momento del furto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12 febbraio 2024, si costituiva Controparte_1 contestando integralmente le domande attoree eccependo l'insussistenza del nesso causale tra l'omessa installazione di allarmi sui ponteggi e l'evento dannoso, nonché un concorso di colpa degli attori.
Sotto il primo profilo deduceva la convenuta che:
- l'accesso dei ladri era avvenuto, come riportato nella denuncia dell'abitazione, dalla finestra del piano terra dell'abitazione e, dunque, senza l'utilizzo del ponteggio;
- il furto si era verificato in pieno giorno con condizioni di piena visibilità tenuto anche conto del fatto che il ponteggio era sprovvisto di copertura e, di conseguenza, i malviventi erano perfettamente visibili;
- tali circostanze erano di per sé idonee a recidere completamente il nesso causale tra l'evento dannoso e l'eventuale inadempimento contrattuale dell'appaltatrice che risultava, dunque, irrilevante;
In relazione all'asserito concorso di colpa degli attori allegava, invece, la convenuta che:
- gli attori erano a conoscenza del fatto che il ponteggio non fosse dotato di allarme;
- i sig.ri e e avevano imprudentemente disattivato anche l'allarme volumetrico Parte_1 Pt_2 presente all'interno dell'appartamento;
- gli attori, consapevoli dell'assenza di allarme sul ponteggio, non avevano adottato idonee precauzioni per la custodia dei propri beni di valore quali ad esempio il deposito in cassetta di sicurezza;
In virtù di tali allegazioni la convenuta assumeva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità sia contrattuale che extra contrattuale a suo carico.
3 Infine, in relazione al quantum della pretesa avversaria ne eccepiva la genericità e l'indeterminatezza in quanto la controparte non avevano fornito prova dell'esistenza dei beni al momento del furto, della consistenza precisa e della effettiva valutazione degli stessi.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ribadiva le proprie difese e, in via istruttoria, offriva documentazione fotografica e formulava capitoli di prova volti a dimostrare la proprietà e la presenza dei beni sottratti prima del furto.
Parte convenuta allegava le seguenti ulteriori circostanze in fatto:
- gli attori erano a conoscenza che il ponteggio fosse privo di allarme in quanto il relativo costo non era presente tra quelli indicati nel computo metrico approvato dagli stessi attori;
- il furto era avvenuto quando i serramenti nuovi erano già stati installati e, dunque, non vi era necessità di disinstallare l'antifurto;
- la richiesta di disattivazione dell'allarme, proveniente non da ma dalla CP_1 subappaltatrice, non riguardava il sistema di allarme interno all'appartamento degli attori
In via istruttoria venivano articolati capitoli di prova volti alla dimostrazione delle circostanze dedotte in atti.
* * * * *
Espletate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prove orali e, quindi, rinviata all'udienza del 11.11.2025 all'esito della veniva rimessa in decisione con termine per il deposito di precisazione delle conclusioni, note conclusionali e repliche.
* * * * *
La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di cui in appresso.
A. Responsabilità contrattuale della convenuta e sussistenza del nesso causale.
È incontestato tra le parti che la convenuta non ha installato dispositivi di “allarmi di sicurezza” sui ponteggi come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del contratto di appalto stipulato l'8 ottobre
2021.
L'obbligo contrattuale violato non aveva carattere meramente accessorio, ma era finalizzato a garantire la sicurezza dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori, come chiaramente desumibile dalla formulazione della clausola che imponeva l'adozione di “ogni altro accorgimento volto ad escludere o limitare ogni rischio e pericolo per la sicurezza”.
Accertato l'inadempimento di parte convenuta deve concludersi per la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale della stessa sussistendo tra le parti un rapporto contrattuale che ha generato obblighi specifici di sicurezza in capo all'appaltatore.
4 A tale riguardo appare utile osservare come la giurisprudenza di merito abbia sviluppato un orientamento consolidato sulla responsabilità - anche in assenza di specifiche obbligazioni e, dunque di natura extracontrattuale - dell'appaltatore per furti agevolati da ponteggi non adeguatamente protetti sulla base della violazione di generici doveri di diligenza e del principio del neminem laedere1.
Nel caso concreto sussiste, tuttavia, una specifica obbligazione contrattuale che eleva il livello di diligenza richiesto all'appaltatore, trasformando un generico dovere di prudenza in un obbligo specifico e determinato.
La convenuta non può quindi invocare l'imprevedibilità dell'evento o l'assenza di specifici doveri di protezione, avendo espressamente assunto l'impegno di adottare misure idonee a garantire la sicurezza mediante l'installazione di allarmi sui ponteggi.
In altri termini, se già la giurisprudenza riconosce la responsabilità dell'appaltatore per omessa adozione di cautele idonee a impedire l'uso anomalo dei ponteggi anche in assenza di specifici obblighi contrattuali, a maggior ragione tale responsabilità - di natura però contrattuale - deve essere affermata quando l'obbligo di protezione sia stato espressamente pattuito tra le parti.
La convenuta ha volontariamente assunto un'obbligazione di sicurezza che va oltre i generici doveri di diligenza, rendendo il suo inadempimento e la sua responsabilità ancora più evidenti.
Per quanto riguarda il nesso di causalità, in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso causale si articola su due distinti profili: il nesso tra inadempimento e danno e il nesso tra evento dannoso e danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta.
5 Per quanto riguarda il primo profilo di causalità occorre verificare se la condotta inadempiente del debitore abbia causalmente determinato il verificarsi dell'evento lesivo.
Tale accertamento deve essere condotto secondo i principi generali della causalità civile, applicando il criterio del “più probabile che non” consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al nesso tra evento dannoso e danni risarcibili, l'art. 1223 c.c. stabilisce che “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, purché ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Come chiarito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 2520/2025, “deve distinguersi tra causalità materiale e causalità giuridica. La prima, che attiene alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto,
è praticamente assorbita nell'inadempimento stesso, sicché il creditore è tenuto alla mera allegazione dell'inadempimento ed è esonerato dalla prova del nesso causale tra condotta inadempiente e danno, gravando sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile. Diversamente, quando si tratta di accertare conseguenze ulteriori rispetto alla lesione dell'interesse contrattuale, ivi compresa la lesione di interessi diversi da quelli tutelati dal contratto, la causalità riacquista autonomia di valutazione e ricade sul creditore l'onere probatorio”.
Ebbene, nel caso di specie, con riguardo al primo profilo causale, appare evidente che l'inadempimento della convenuta all'obbligo di installare allarmi sui ponteggi ha leso direttamente l'interesse contrattuale alla sicurezza dell'immobile, configurandosi pertanto un caso di causalità materiale assorbita nell'inadempimento stesso.
In ogni caso, anche volendo far riferimento agli arresti giurisprudenziali più rigorosi in tema di onere probatorio del nesso causale a mente dei quali “l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” (cfr. Cass. Civ. n. 34390/2022), nel caso in questione tale nesso risulta senza dubbio integrato.
È, infatti “più probabile che non” che, se la convenuta avesse adempiuto al proprio obbligo contrattuale installando gli allarmi sui ponteggi, il furto non si sarebbe verificato o, quantomeno, sarebbe stato impedito o significativamente ostacolato.
L'omessa installazione di allarmi sui ponteggi ha creato, infatti, una condizione di rischio che ha favorito il verificarsi del furto del 27.02.2022.
La presenza del ponteggio non protetto da allarmi ha offerto ai malviventi un'occasione favorevole per il furto.
Un sistema di allarme sonoro avrebbe verosimilmente attirato l'attenzione di vicini e passanti, fungendo da deterrente e limitando drasticamente il tempo a disposizione dei malviventi.
6 Risultano, per contro, infondate le eccezioni della convenuta volta a negare il nesso causale.
Non risultano provate né, invero compiutamente allegate, circostanza volte a dimostrare che il furto in questione si sia verificato per causa non imputabile alla convenuta.
In particolare, la circostanza che il furto sia avvenuto in pieno giorno (ore 13:30 circa) non esclude il nesso causale, anzi lo rafforza, poiché un allarme sonoro in orario diurno avrebbe avuto maggiore efficacia deterrente data la presenza di persone nelle vicinanze.
L'argomento secondo cui l'assenza di illuminazione sarebbe irrilevante per un furto diurno è manifestamente pretestuoso, atteso che l'obbligo contrattuale riguardava l'installazione di allarmi di sicurezza e non solo l'illuminazione.
Parimenti irrilevante è l'eccezione secondo cui l'accesso sarebbe avvenuto al piano terra dove il ponteggio non era presente.
Tale argomentazione ignora che il ponteggio, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, copriva l'intera facciata dell'edificio fornendo un accesso facilitato e protetto all'immobile.
La presenza del ponteggio ha oggettivamente creato una condizione di maggiore vulnerabilità dell'abitazione, indipendentemente dal punto specifico di accesso utilizzato dai malviventi.
D'altro canto, risulta documentalmente provato dagli attori (cfr. denuncia querela del 3 marzo
2022 sub doc. 5), fatto pacifico e non smentito da alcun elemento probatorio contrario, che i malviventi hanno divelto il serramento della porta-finestra al piano terra per accedere all'abitazione.
Tale modalità di effrazione, comportando necessariamente rumori e sollecitazioni sulla struttura dell'edificio, avrebbe verosimilmente attivato un eventuale sistema di allarme installato sul ponteggio, vanificando o limitando significativamente l'azione criminosa.
Deve inoltre respingersi l'argomento della convenuta secondo cui il ponteggio era “aperto” e quindi visibile dall'esterno.
Tale circostanza, lungi dall'escludere la responsabilità, conferma anzi la necessità di dotare l'impalcatura di sistemi di allarme per compensare l'assenza di altre protezioni.
L'apertura del ponteggio rendeva ancora più urgente l'adozione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.
In conclusione, dunque, nel caso di specie, il nesso tra inadempimento della convenuta e danno subito dall'attrice appare integrato e, in ogni caso, sufficientemente provato secondo il criterio probabilistico applicabile nel giudizio civile.
7 Risultano, invece, inconsistenti le argomentazioni difensive volte a negarlo, non sussistendo fattori alternativi plausibili che possano aver determinato autonomamente l'evento dannoso a prescindere dall'inadempimento della convenuta.
Tanto chiarito, il secondo profilo causale attiene alla verifica se i danni patrimoniali subiti dagli attori (sottrazione dei beni di valore) costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso (furto) come previsto dal richiamato art. 1223 c.c.
Tale nesso appare pacifico e non contestato, atteso che i danni patrimoniali lamentati (perdita dei beni sottratti) sono diretta e immediata conseguenza del furto subito, secondo un rapporto di causalità materiale evidente e incontrovertibile.
La sottrazione dei beni costituisce l'effetto diretto e naturale del furto.
B. Esclusione del concorso di colpa.
La convenuta ha eccepito un concorso di colpa degli attori per non aver attivato l'allarme domestico e per non aver adottato adeguate cautele nella custodia dei beni di valore.
Tale eccezione deve essere respinta in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Dalle risultanze istruttorie emerge inequivocabilmente che la disattivazione dell'allarme perimetrale era stata espressamente richiesta dalla convenuta e dalla sua subappaltatrice.
In particolare, dalla testimonianza dell'ing. (teste di parte convenuta), come risulta Testimone_1 dal verbale di assunzione prove del 21 ottobre 2024, emerge che “la ditta esecutrice chiese la disattivazione dei soli allarmi perimetrali privati, se presenti, ciò in considerazione del fatto che i lavori riguardavano il rifacimento dei serramenti" e che tale disattivazione era prevista “sino a fine febbraio
2022”.
Tale circostanza è pacifica e non contestata dalla stessa convenuta, che ha limitato la propria eccezione alla distinzione tra allarme perimetrale e volumetrico.
La richiesta di disattivazione proveniente dalla parte professionale del rapporto - l'appaltatore - ha legittimamente indotto gli attori a fare affidamento sulle misure di sicurezza alternative che la convenuta si era contrattualmente impegnata ad adottare.
Non risulta, invece, provato che gli attori disponessero di un allarme volumetrico interno funzionante e autonomo rispetto a quello perimetrale.
Il teste ha espressamente dichiarato di non essere “a conoscenza né del fatto se i sigg.ri e Tes_1 Pt_2
avessero degli allarmi e né quale tipo di allarme”, mentre ha confermato che “non si è mai Parte_1 parlato della disattivazione di eventuali allarmi privati volumetrici”.
8 Tale circostanza è stata peraltro contestata dagli stessi attori nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., i quali hanno negato di possedere un sistema di allarme volumetrico separato e funzionante.
Dal compendio istruttorio risulta, pertanto, più credibile la ricostruzione secondo cui non vi fossero sistemi di allarme attivi e funzionati al momento del furto, piuttosto che l'ipotesi di una colpevole omessa attivazione da parte degli attori.
Risulta parimenti infondata l'eccezione della convenuta secondo cui gli attori avrebbero dovuto adottare maggiori cautele nella custodia dei propri beni, trasferendoli in cassette di sicurezza o simili.
Tale argomentazione è contraddetta dalle stesse risultanze processuali, dalle quali emerge che i beni erano regolarmente custoditi in cassaforte domestica, come confermato dalle testimonianze di e . Tes_2 Testimone_3
La testimone ha dichiarato che “mia cognata ed il marito conservavano i loro gioielli nella Tes_2 cassaforte della loro abitazione;
so ciò perché nel corso degli anni ho avuto modo di constatare quanto al capitolo di prova di persona”. Analogamente, il teste ha confermato tale Testimone_3 circostanza affermando di saperlo “per averlo constatato di persona”.
L'utilizzo di una cassaforte domestica costituisce misura di sicurezza ordinaria e ragionevole per la custodia di beni di valore, non potendosi pretendere dai proprietari l'adozione di misure straordinarie quale il deposito in cassette di sicurezza, specie in considerazione del fatto che i lavori avevano carattere temporaneo e che la convenuta si era specificamente impegnata a garantire la sicurezza del cantiere.
Deve, infine, respingersi l'eccezione secondo cui gli attori erano consapevoli dell'assenza di allarmi sui ponteggi in quanto il relativo costo non era previsto nel computo metrico estimativo.
Tale argomentazione è giuridicamente inconsistente per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'obbligo di installare allarmi sui ponteggi derivava direttamente dalla clausola contrattuale di cui al già citato art. 4 lettera f) la cui formulazione “a propria cura e spese” escludeva qualsiasi onere economico aggiuntivo a carico dei committenti.
In secondo luogo, l'eventuale assenza di una voce specifica nel computo metrico non poteva legittimare l'inadempimento di un obbligo contrattuale espresso.
Il computo metrico estimativo ha funzione di dettaglio tecnico-economico dei lavori, ma non può essere interpretato come deroga implicita agli obblighi specificamente e chiaramente assunti nel contratto di appalto.
9 Ne deriva che, in caso di contrasto tra le clausole del contratto principale e la documentazione tecnica allegata, prevalgono le prime in quanto espressione diretta della volontà negoziale delle parti.
In terzo luogo, gli attori, in qualità di committenti non professionali, avevano il diritto di fare legittimo affidamento sulla competenza tecnica e sulla diligenza professionale dell'appaltatore, senza essere tenuti a verificare la coerenza tra le diverse clausole contrattuali e la documentazione tecnica allegata.
In conclusione, si deve affermare che gli attori hanno fatto legittimo affidamento sulla clausola contrattuale che imponeva alla convenuta di provvedere alla sicurezza del cantiere mediante l'installazione di allarmi sui ponteggi.
Tale affidamento era pienamente giustificato dalla specifica previsione contrattuale, dalla natura professionale del rapporto e dalla circostanza che la convenuta aveva espressamente richiesto la disattivazione dell'allarme perimetrale esistente.
Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, il principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. impone a ciascuna parte di comportarsi in modo da preservare gli interessi dell'altra parte compatibilmente con i propri.
Nel caso di specie, la convenuta, dopo aver richiesto la disattivazione dell'allarme esistente e aver assunto l'obbligo di installare sistemi alternativi di sicurezza, non poteva legittimamente aspettarsi che i committenti adottassero misure straordinarie di protezione.
L'affidamento degli attori risulta tanto più giustificato se si considera che la convenuta rivestiva la qualità di professionista del settore, con conseguente dovere di diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nella valutazione dei rischi connessi all'attività svolta.
Pertanto, non sussiste alcun profilo di concorso di colpa in capo agli attori.
Questi hanno agito con la diligenza loro richiesta “del buon padre di famiglia”, custodendo i propri beni in cassaforte, disattivando l'allarme perimetrale su richiesta dell'appaltatore e facendo legittimo affidamento sulle misure di sicurezza alternative che quest'ultimo si era contrattualmente impegnato ad adottare.
C. Quantificazione del danno.
Chiarita la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento dell'obbligo di installare allarmi sui ponteggi e accertato il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento dannoso, è ora necessario esaminare il profilo della quantificazione del danno risarcibile.
10 La quantificazione del danno nel caso di specie richiede un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito, tenendo conto delle peculiari difficoltà che caratterizzano la prova del danno nei furti domestici. È necessario bilanciare l'esigenza di garantire un adeguato ristoro ai danneggiati con la prudenza imposta dalle inevitabili lacune probatorie che connotano questo tipo di controversie.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. rappresenta lo strumento giuridico appropriato quando, pur essendo provata l'esistenza del danno, risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile determinarne il preciso ammontare.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, tale istituto non può tuttavia supplire a carenze probatorie assolute, ma presuppone comunque l'esistenza di elementi indiziari sufficienti a fondare una valutazione ragionevole.
L'istruttoria svolta ha consentito di acquisire elementi probatori che, pur con i limiti che si andranno ad evidenziare, forniscono una base sufficiente per procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Dal verbale di assunzione prove del 21 ottobre 2024 emerge un quadro che consente di distinguere tra beni per i quali è stata fornita prova del possesso e beni per i quali tale prova non è emersa.
La testimone cognata degli attori, ha confermato il possesso della maggior parte dei Tes_2 gioielli elencati nella denuncia, precisando di averli visti indossare “almeno nel corso dell'ultimo decennio”, ma ha escluso specificamente il bracciale di cui al documento fotografico n. 19, dichiarando di non ricordarlo “anche perché non lo identifico bene nella foto”.
Analogamente, il teste , fratello dell'attrice, ha confermato che i coniugi Testimone_3
“possedevano tutti gli oggetti elencati nel capitolo di prova” per un periodo di “circa 20-30 anni”, escludendo tuttavia alcuni beni specifici quali “ portassegni Persona_1 Persona_2
Montblanc e portacarte di credito Montblanc”.
Entrambi i testimoni hanno concordemente confermato che i beni erano custoditi nella cassaforte domestica, circostanza che depone per la serietà e l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Il lungo periodo di possesso attestato (20-30 anni) e la specificità delle esclusioni operate conferiscono credibilità alle testimonianze, dimostrando che i testi non hanno fornito dichiarazioni generiche o compiacenti.
È innegabile che il quadro probatorio presenti, tuttavia, significative lacune.
Mancano, infatti, fatture di acquisto, certificati di garanzia, perizie di stima o altra documentazione che consenta una valutazione precisa del valore dei beni.
11 Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che nei furti domestici sussiste un'oggettiva difficoltà probatoria che non può essere superata con i normali mezzi di prova2.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2228/2024 relativa ad un caso analogo a quello odierno: “In tema di responsabilità extracontrattuale dell'impresa appaltatrice per furto commesso mediante uso anomalo di ponteggi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi compreso il comportamento colposo specifico imputabile al danneggiante. Le allegazioni generiche relative alla mancanza di protezioni o misure di sicurezza non sono sufficienti se non accompagnate da una specificazione che consenta alla controparte di difendersi e al giudice di verificarne la sussistenza. In tema di prova del danno da furto in appartamento, deve rilevarsi l'oggettiva difficoltà di fornire prova dell'esistenza e del valore dei beni sottratti, trattandosi di oggetti che per il loro valore vengono conservati con accortezza e non sono alla vista di chiunque, non potendosi ragionevolmente richiedere al danneggiato di conservare per tempo indeterminato i documenti fiscali degli acquisti o di disporre di documentazione fotografica. La prova può essere fornita mediante elementi indiretti quali testimonianze di persone che abbiano visto i beni e documenti di acquisto, senza che il coniuge separato sia automaticamente inattendibile come teste, atteso che, caduto il divieto di testimoniare per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi concreti. Acquisita la prova dell'esistenza del danno ma risultando impossibile o molto difficile fornire la prova dell'entità esatta dello stesso, il giudice può fare uso del potere equitativo di quantificazione ex art.
1226 c.c., anche avvalendosi di consulenza tecnica fondata su elementi indiretti quando i beni non siano più disponibili.
Nel caso di specie, la circostanza che i beni fossero posseduti da 20-30 anni rende ancora più comprensibile l'assenza di documentazione di acquisto.
Nel caso di specie, nonostante le lacune evidenziate, gli elementi probatori acquisiti attraverso l'istruttoria orale e documentale consentono una valutazione equitativa ragionevole del danno.
La denuncia ai Carabinieri del 3 marzo 2022 fornisce un elenco circostanziato e dettagliato dei beni sottratti, con indicazione delle marche e delle caratteristiche specifiche.
Tale denuncia, resa sotto la responsabilità penale per false dichiarazioni, presenta un grado di attendibilità superiore a generiche affermazioni processuali come già riconosciuto da questo
Tribunale con la richiamata sentenza n. 4267/2012, che, in un caso analogo di furto agevolato da ponteggi non protetti, ha affermato: “per la prova del danno deve valorizzarsi il contenuto della denuncia dettagliata resa alle autorità, che presenta caratteri di attendibilità in quanto formulata sotto la responsabilità penale per false dichiarazioni e in prossimità temporale dell'evento".
Nel caso di specie, oltretutto, la denuncia è stata resa a soli quattro giorni dal furto (avvenuto il 27 febbraio 2022), circostanza che ne accresce l'attendibilità in quanto formulata quando il ricordo dell'evento e dei beni sottratti era ancora recente e preciso.
L'elenco contenuto nella denuncia non presenta carattere generico, ma specifica marche, tipologie e caratteristiche dei singoli oggetti (girocollo FOPE, orologio Rolex GMT Master, orologi
Baume&Mercier, ecc.), dimostrando una conoscenza dettagliata dei beni posseduti.
Le testimonianze acquisite, pur con i limiti del vincolo familiare, presentano caratteri di attendibilità per la loro specificità e per le esclusioni operate.
I testimoni non hanno fornito conferme generiche, ma hanno distinto tra beni effettivamente visti e posseduti e beni di cui non ricordavano il possesso, dimostrando un approccio critico e veritiero.
La sostanziale corrispondenza tra quanto denunciato e quanto confermato dai testimoni per i beni principali (gioielli FOPE, orologi di marca) rafforza ulteriormente l'attendibilità del quadro probatorio.
La documentazione relativa al tenore di vita degli attori, pur non costituendo prova diretta del possesso dei beni, è compatibile con la proprietà di oggetti di valore e conferma la verosimiglianza delle affermazioni processuali.
La liquidazione deve necessariamente operare una significativa riduzione rispetto alla pretesa originaria, tenendo conto sia delle esclusioni probatorie emerse dall'istruttoria sia dell'incertezza sui valori dei beni confermati.
Per i gioielli in oro di marca FOPE confermati dai testimoni (girocollo, anello, orecchini), considerando che si tratta di oggetti di circa 20-30 anni ma di marca prestigiosa che mantiene valore nel tempo, si può stimare un valore complessivo di Euro 18.000,00. Per gli orologi confermati, in particolare il Rolex GMT Master e gli orologi Baume&Mercier, tenendo conto che alcuni modelli Rolex mantengono o incrementano il valore nel tempo mentre altri si deprezzano,
e considerando l'età dei beni, si stima un valore di euro 15.000,00. Per gli altri beni confermati
(gioielli vari, oggetti in argento, vini pregiati), applicando criteri prudenziali, si stima un valore di euro 7.000,00.
Devono, invece, essere esclusi dal risarcimento i beni per i quali i testimoni hanno espressamente negato il possesso o dichiarato di non ricordarli, in applicazione del principio secondo cui l'onere probatorio grava su chi richiede il risarcimento.
13 Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, il danno viene liquidato equitativamente in euro
40.000,00.
Tale importo rappresenta una riduzione del 50% rispetto alla pretesa originaria e tiene conto sia degli elementi probatori positivi acquisiti sia delle significative lacune documentali riscontrate.
La quantificazione appare congrua e proporzionata, evitando sia il rischio di un diniego totale del risarcimento che penalizzerebbe eccessivamente i danneggiati per difficoltà probatorie oggettive, sia il rischio di una liquidazione eccessiva non supportata da adeguati elementi di prova.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, così che la parte convenuta deve essere condannata a rifonderle agli attori e sono liquidate, come in dispositivo, secondo il valore del decisum e in ossequio ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara l'inadempimento di del contratto stipulato inter partes in Controparte_1 data 8 ottobre 2021 per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera f);
- condanna al risarcimento del danno nei confronti dei sig.ri Controparte_1 Parte_1
e liquidato equitativamente in euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre
[...] Parte_2 interessi legali dalla data della domanda giudiziale (29 novembre 2023) al saldo e rivalutazione monetaria;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che si Controparte_1 liquidano in euro 7.000,00 per compensi ed euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge,
Milano, 6 dicembre 2025
La Giudice
OL LL
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di furto consumato mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di ristrutturazione di un immobile, sussiste la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dell'impresa appaltatrice che, violando il principio del neminem laedere e trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia, ometta di adottare cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, creando così colposamente le condizioni per l'agevolazione dell'azione delittuosa. L'obbligo di predisporre adeguate misure di sicurezza contro possibili intrusioni grava sull'appaltatore in quanto, per tutto il tempo dell'esecuzione dei lavori, il potere di vigilanza e controllo passa dal committente all'appaltatore, con conseguente esclusione della responsabilità del committente che si sia limitato ad affidare i lavori in appalto senza essere tenuto né a sorvegliare l'esecuzione del contratto né a cooperare alla realizzazione dello stesso. La responsabilità dell'appaltatore sussiste quando questi, pur essendo consapevole che l'installazione di ponteggi costituisce notoriamente un'agevolazione per i malintenzionati, non abbia adottato le cautele necessarie ed opportune per scongiurare il pericolo di furti, quali sistemi di allarme funzionanti e adeguati controlli nelle ore serali e notturne (Tribunale di Milano, sezione decima civile, del 12.04.2012 n. 4267).
In tema di furto in appartamento agevolato dalla presenza di impalcature, l'impresa appaltatrice risponde ex art. 2043 c.c. qualora, trascurando le ordinarie norme di diligenza e perizia, abbia omesso di adottare le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, creando così colposamente un agevole accesso per i ladri in violazione del principio del neminem laedere. Il condomino danneggiato deve provare l'evento dannoso, la condotta colposa del danneggiante e il nesso di causalità tra evento e condotta, mentre l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di aver adottato tutte le cautele atte ad evitare che le impalcature divenissero un agevole accesso ai piani superiori. L'azione dei ladri non costituisce fatto del terzo idoneo ad escludere la responsabilità del custode dei ponteggi, in quanto l'evento risulta prevedibile in assenza delle necessarie precauzioni a tutela dei condomini. Il condominio committente non risponde invece ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilità oggettiva da custodia, salvo che ricorrano gli estremi della culpa in vigilando o in eligendo, ovvero che l'impresa abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive del committente. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra fatto illecito ed evento di danno si applicano i principi degli artt. 40 e 41 c.p., pervasivi dell'intero ordinamento, richiedendosi che la condotta costituisca un antecedente necessario dell'evento e che questo rientri tra le conseguenze normali del fatto. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 22.04.2022 n. 1457) 2 “In tema di liquidazione del danno, qualora sia provata o non contestata l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione sia difficoltosa”. (Cass. Civ. 14 marzo 2022 n. 8118)
12