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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1612/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NC ELIANA, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4506/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 08/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA01716182024 CATASTO-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. NA0171618/2024, notificato in data 14/06/2024, con cui era stata verificata la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, proposta dal tecnico, presentata in data 10/11/2022 n. 347281.001/2022 – prot. NA0347281.
Il contribuente premetteva quanto segue:
- di avere acquistato la proprietà dell'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 piano terra, identificato al NCEU di Napoli alla sez AVV foglio 15 particella 739 sub 29 e che l'immobile in origine aveva una categoria catastale C6 (rimesse/ autorimesse), mantenuta sino al 24/03/1997 quando venne effettuato un cambio di destinazione d'uso a C1 (negozi/botteghe), passaggio effettuato solamente con variazione catastale, senza il supporto di alcun titolo abilitativo comunale.
- che sulla scorta della SCIA era stata ripristinata l'altezza originaria dell'immobile, riportandolo all'originaria destinazione attribuendo la categoria C2 (magazzini/depositi) classe 6 con una superficie netta di mq 40,00 ed un'altezza di m 2,00, pertanto con la sussistenza dei requisiti per essere destinata ad uso deposito.
A sostegno del ricorso deduceva:
1. La carenza di motivazione dell'atto impugnato;
2. L'errata attribuzione della Categoria;
3. Superficie attribuita errata;
4. La tardiva notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la resistente che ribadiva la legittimità del proprio operato considerato, soprattutto, che l'immobile è ancora destinato ad esercizio commerciale (cfr. foto allegate in atti del pub) e, quanto alla diversa superficie accertata rilevava di avere proceduto alla sua determinazione sulla base della documentazione prodotta in sede di DOCFA non conforme a quella prescritta.
La Corte di primo grado, ritenendo che il cespite fosse stato riportato all'originaria conformazione e classificazione catastale e quindi ad uso deposito (ovvero C2), accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'Ufficio evidenzia come l'immobile risulta essere stato utilizzato come un'attività commerciale (pub “Società_1 ”) com'è facilmente rilevabile dalle foto storiche presenti nell'applicazione pubblica Google maps.
Tale utilizzo risulta, dalle suddette foto, fino al 2022.
Pertanto, secondo l'Ufficio, l'unità in oggetto conserva la capacità di utilizzo come attività commerciale.
Il contribuente si costituisce con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Il contenzioso ha per oggetto la denuncia di variazione DO.C.FA per “diversa della destinazione da negozio a deposito” con cui il tecnico incaricato dal contribuente proponeva il seguente classamento: Sez. AVV,
Foglio 15, p.lla 739, sub 29 - cat. C/2 cl. 6, cons. 40 mq- R.C. € 417,30 .
Il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.M. 701/94, il classamento proposto dalla parte nel seguente modo: Sez. AVV, Foglio 15, p.lla 739, sub 29 - cat. C/1 cl.
9, cons. 126 mq- R.C. € 8.531,14
Ciò premesso in punto di fatto, dagli atti emerge che il contribuente, contestualmente al ricorso, aveva presentato anche istanza in autotutela rigettata dall'apposita Commissione Autotutela che evidenziava l'indicazione errata del fattore di scala riportata sulla planimetria.
La parte avrebbe, quindi, dovuto presentazione una nuova documentazione Docfa allegando una nuova planimetria riportante il corretto fattore di scala.
Pertanto, il ripristino del classamento precedente da parte dell'Amministrazione, non può che rappresentare un mero atto dovuto stante l'erroneità della variazione catastale presentata.
L'accatastamento dell'unità oggetto del presente contenzioso, infatti, nasce con un errore di dichiarazione.
L'utilizzo dell'immobile - come unità commerciale – si evince sia dalla visura catastale sia dalle foto storiche, prelevate da Google Maps, già allegate in primo grado, nell'intervallo temporale 2008 - 2020 che attestano, nel predetto periodo, l'utilizzo del locale come pub (Pub Cayenne). Nell'insegna viene, inoltre, indicato che il pub risale al 1983.
Di conseguenza l'uso ordinario dell'immobile risulta essere senza dubbio quello di utilizzo commerciale.
E' stata (ri)assegnata la categoria coerente con il potenziale reddituale dell'unità oggetto del contenzioso.
Va da sé che l'Ufficio – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte contribuente - non doveva classare l'immobile sulla base della destinazione urbanistica richiesta, la categoria catastale da attribuire all'unità immobiliare è conseguente ad una operazione estimale da svolgersi in ottemperanza al dettato dell'art. 61 del Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano approvato con D.P.R. 1142/1949. La disciplina catastale, infatti, è autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia: l'indipendenza dei richiamati profili regolanti la materia catastale e quella edilizia non autorizzano a trarre conclusioni basate su presupposti normativi fra loro non correlati.
Reputato corretto l'operato dell'Amministrazione, si impone l'accoglimento dell'atto di appello.
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NC ELIANA, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4506/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 08/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA01716182024 CATASTO-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. NA0171618/2024, notificato in data 14/06/2024, con cui era stata verificata la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, proposta dal tecnico, presentata in data 10/11/2022 n. 347281.001/2022 – prot. NA0347281.
Il contribuente premetteva quanto segue:
- di avere acquistato la proprietà dell'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 piano terra, identificato al NCEU di Napoli alla sez AVV foglio 15 particella 739 sub 29 e che l'immobile in origine aveva una categoria catastale C6 (rimesse/ autorimesse), mantenuta sino al 24/03/1997 quando venne effettuato un cambio di destinazione d'uso a C1 (negozi/botteghe), passaggio effettuato solamente con variazione catastale, senza il supporto di alcun titolo abilitativo comunale.
- che sulla scorta della SCIA era stata ripristinata l'altezza originaria dell'immobile, riportandolo all'originaria destinazione attribuendo la categoria C2 (magazzini/depositi) classe 6 con una superficie netta di mq 40,00 ed un'altezza di m 2,00, pertanto con la sussistenza dei requisiti per essere destinata ad uso deposito.
A sostegno del ricorso deduceva:
1. La carenza di motivazione dell'atto impugnato;
2. L'errata attribuzione della Categoria;
3. Superficie attribuita errata;
4. La tardiva notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la resistente che ribadiva la legittimità del proprio operato considerato, soprattutto, che l'immobile è ancora destinato ad esercizio commerciale (cfr. foto allegate in atti del pub) e, quanto alla diversa superficie accertata rilevava di avere proceduto alla sua determinazione sulla base della documentazione prodotta in sede di DOCFA non conforme a quella prescritta.
La Corte di primo grado, ritenendo che il cespite fosse stato riportato all'originaria conformazione e classificazione catastale e quindi ad uso deposito (ovvero C2), accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'Ufficio evidenzia come l'immobile risulta essere stato utilizzato come un'attività commerciale (pub “Società_1 ”) com'è facilmente rilevabile dalle foto storiche presenti nell'applicazione pubblica Google maps.
Tale utilizzo risulta, dalle suddette foto, fino al 2022.
Pertanto, secondo l'Ufficio, l'unità in oggetto conserva la capacità di utilizzo come attività commerciale.
Il contribuente si costituisce con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Il contenzioso ha per oggetto la denuncia di variazione DO.C.FA per “diversa della destinazione da negozio a deposito” con cui il tecnico incaricato dal contribuente proponeva il seguente classamento: Sez. AVV,
Foglio 15, p.lla 739, sub 29 - cat. C/2 cl. 6, cons. 40 mq- R.C. € 417,30 .
Il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.M. 701/94, il classamento proposto dalla parte nel seguente modo: Sez. AVV, Foglio 15, p.lla 739, sub 29 - cat. C/1 cl.
9, cons. 126 mq- R.C. € 8.531,14
Ciò premesso in punto di fatto, dagli atti emerge che il contribuente, contestualmente al ricorso, aveva presentato anche istanza in autotutela rigettata dall'apposita Commissione Autotutela che evidenziava l'indicazione errata del fattore di scala riportata sulla planimetria.
La parte avrebbe, quindi, dovuto presentazione una nuova documentazione Docfa allegando una nuova planimetria riportante il corretto fattore di scala.
Pertanto, il ripristino del classamento precedente da parte dell'Amministrazione, non può che rappresentare un mero atto dovuto stante l'erroneità della variazione catastale presentata.
L'accatastamento dell'unità oggetto del presente contenzioso, infatti, nasce con un errore di dichiarazione.
L'utilizzo dell'immobile - come unità commerciale – si evince sia dalla visura catastale sia dalle foto storiche, prelevate da Google Maps, già allegate in primo grado, nell'intervallo temporale 2008 - 2020 che attestano, nel predetto periodo, l'utilizzo del locale come pub (Pub Cayenne). Nell'insegna viene, inoltre, indicato che il pub risale al 1983.
Di conseguenza l'uso ordinario dell'immobile risulta essere senza dubbio quello di utilizzo commerciale.
E' stata (ri)assegnata la categoria coerente con il potenziale reddituale dell'unità oggetto del contenzioso.
Va da sé che l'Ufficio – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte contribuente - non doveva classare l'immobile sulla base della destinazione urbanistica richiesta, la categoria catastale da attribuire all'unità immobiliare è conseguente ad una operazione estimale da svolgersi in ottemperanza al dettato dell'art. 61 del Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano approvato con D.P.R. 1142/1949. La disciplina catastale, infatti, è autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia: l'indipendenza dei richiamati profili regolanti la materia catastale e quella edilizia non autorizzano a trarre conclusioni basate su presupposti normativi fra loro non correlati.
Reputato corretto l'operato dell'Amministrazione, si impone l'accoglimento dell'atto di appello.
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa se dovuti.