Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 576/24 R.G.
, rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrini Andreina giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Acanfora Giuseppina giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole minorenne nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in memoria del 23/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/24 aveva chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso il loro figlio minorenne nato fuori del matrimonio ( il 28/11/11 ) esponendo in Per_1 proposito quanto segue: “-che la signora ha intrattenuto una relazione more uxorio dall'agosto Pt_1 del 2010 fino al mese di settembre 2022 con il signor;
-che dalla loro unione in data Controparte_1
1
2AM NORMALE presso l'Istituto Comprensivo Statale I.C. Supino, sede di Morolo;
- che i conviventi hanno scelto quale casa familiare l'appartamento sito in Ferentino, Via S. Ambrogio n. 3 di proprietà della madre dell'istante, signora . - che il signor è impiegato nelle Forze Armate, presso la Controparte_2 CP_1 caserma 17° Reggimento Artiglieria Contraerei “Sforzesca” Via Caporale Armando Tortini n.
9 -04016 di
Sabaudia- con qualifica di caporale scelto e percepisce un reddito mensile di € 1.400,00 circa, oltre alle indennità di missione all'estero ed altre missioni in Italia;
- che la signora svolge attività lavorativa alle Pt_1 dipendenze della società , presso l'unità di vendita La Macchia Ovest in A01 Roma-Napoli - Controparte_3
Anagni- con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operaio, con orario part-time per una media di ore ventiquattro settimanali con turni modulati nelle ventiquattro ore a seconda delle esigenze dell'Azienda e con retribuzione mensile di € 850,00 circa per quattordici mensilità; - che la signora durante la convivenza Pt_1 con il signor , con l'accordo di quest'ultimo e per esigenze della famiglia ha stipulato contratti di CP_1 finanziamento per i quali ha in corso un pignoramento presso terzi con con quota Controparte_4 mensile di € 183,21 e con residuo debito di €1.300,00 circa, nonché una cessione volontaria dello stipendio intrattenuta con con quota mensile di € 175,00 e debito residuo di € 11.000,00 circa, inoltre CP_5 in danno della ricorrente è stata introdotta dinanzi al Tribunale di Frosinone la ulteriore procedura esecutiva presso terzi n. 532/2023 R.G.E. promossa da , (terzo pignorato ) Parte_2 Controparte_3 per l'importo € 4.770,75 (importo precettato aumentato della metà); - che la convivenza tra i signori e Pt_1
è divenuta intollerabile e il signor si è allontanato dalla casa familiare dal mese di CP_1 Controparte_1 settembre 2022 portando con sé gli effetti personali;
- che, ad oggi il signor contribuisce al CP_1 mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 250,00, oltre alle spese straordinarie, mentre nulla ha corrisposto per i mesi di ottobre 2022, maggio, giugno, luglio e agosto 2023; - che il figlio frequenta il padre secondo la disponibilità del medesimo e gran parte del tempo viene Per_1 trascorso con la madre, la quale quindi si occupa in prevalenza delle esigenze del minore anche con l'ausilio della mamma, signora e del di lei compagno convivente, signor;
- che Controparte_2 Persona_2 attualmente il signor vive a Supino in Via delle Ortelle n.9.”. L'attrice formulava quindi le CP_1 seguenti conclusioni di merito: “1) disponga l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con domicilio e collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare in Ferentino, Via S. Ambrogio n.3, di proprietà della madre della ricorrente, stabilendo altresì le seguenti frequentazioni per il padre: ● il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con i propri impegni scolastici e ricreativi, un pomeriggio a settimana ( il venerdì) durante il periodo scolastico dalla uscita da scuola, ore 16.00, fino alle 21.30; nel periodo di vacanza, dalla mattina alle 9.00, fino alla ore 21,30; ● a settimane alterne il minore potrà stare con il padre, durante il periodo scolastico dalle 9.00 del sabato fino alle 21.30 della domenica;
● Nelle vacanze di
Natale, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre e
2 viceversa;
lo stesso accadrà per la sera del 31 dicembre, il giorno di Capodanno e quello della Epifania;
●
Anche per il periodo pasquale il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, ad anni alterni;
● Nel periodo estivo il minore trascorrerà dieci giorni consecutivi con ciascun genitore nel periodo di luglio-agosto, previo accordo da prendere tra i genitori. Il tutto come indicato nel piano genitoriale allegato 2) Disporre a carico del signor un assegno di mantenimento a favore del figlio di CP_1
€.400,00, mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno
30 di ogni mese. 3) Disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento di tutte le spese straordinarie
(scolastiche, mediche, ricreative e sportive) del figlio nella misura del 50% ciascuno, di cui al protocollo del
Tribunale di Frosinone. 4) Disporre che l'assegno unico per il figlio, che allo stato ammonta ad €204,00, venga percepito dalla signora . Pt_1
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria di costituzione dell'11/10/24, con la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive, concludendo come segue: “1. disporre l' affido condiviso del minore ex art. 337 ter c.c. ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre e fissazione della residenza anagrafica in Ferentino, Via Sant'Ambrogio n. 3, dove risiede la madre;
2. disporre i giorni di visita e pernotto presso il padre, nonché le festività ed i periodi feriali così come accordato tra i genitori;
3. disporre il mantenimento a carico del Sig. a favore del minore , di un importo CP_1 Per_1 pari ad € 250,00, oltre € 204,00 relativo all'assegno unico.”.
All'udienza del 15/10/24 il Giudice espletava tentativo di conciliazione e le parti chiedevano il rinvio dell'udienza al fine di reperire la documentazione reddituale del convenuto e il Giudice disponeva in conformità.
All'udienza del 17/12/24 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano un accordo conciliativo che il Giudice rel. recepiva con proprio provvedimento temporaneo e urgente, rimettendo altresì la causa al Collegio per la decisione ed assegnando tra l'altro alle parti termine fino al 27/12/24 per il deposito di una memoria congiunta con la quale ritrascrivere le loro conclusioni congiunte..
Con le successive note congiunte depositate il 23/12/24 le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alla regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso il loro figlio minorenne : “affido condiviso del Per_1 figlio ad entrambi i genitori alle seguenti condizioni, con domicilio e collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare in Ferentino, Via Sant'Ambrogio n. 3, di proprietà della madre della ricorrente, stabilendo altresì le seguenti frequentazioni per il padre: ° il padre potrà vedere e tenere con se il figlio, compatibilmente con i propri impegni scolastici e ricreativi, un pomeriggio a settimana (il venerdì) durante il periodo scolastico dall'uscita da scuola, ore 16:00, fino alle 21:30; nel periodo di vacanza, dalla mattina alle 09:00, fino alle ore
3 21:20; ° a settimane alterne il padre terrà con se minore il venerdì, dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico, o dalle ore 16:00 nei periodi di vacanza, fino alle ore 18:00 della domenica ° nelle vacanze di
Natale, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con il padre, ed il giorno di Natale con la madre e viceversa;
lo stesso accadrà per la sera del 31 Dicembre , il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania; ° anche per il periodo pasquale il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con ilo padre, ad anni alterni;
° nel periodo estivo il minore trascorrerà dieci giorni consecutivi con ciascun genitore nel periodo di Luglio- Agosto, previo accordo da prendere tra i genitori. Il tutto come indicato nel piano genitoriale allegato.
2. in ordine all'assegno di mantenimento a favore del minore , le parti Per_1 concordano che il Sig. corrisponderà l'importo di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio che verserà mensilmente alla Sig.ra a mezzo bonifico, entro Pt_1 il giorno 30 di ogni mese.
3. in ordine all'Assegno unico per il figlio, ammontante ad € 204,00, le parti convengono che lo stesso venga percepito per intero dalla Sig.ra 4. le parti convengono altresì che il Pt_1
Sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di € 1.000,00 a titolo di contributo che lo stesso si CP_1 Pt_1 impegna a versare spontaneamente alla Sig.ra come ausilio a favore di quest'ultima per l'estinzione Pt_1 nella procedura esecutiva presso terzi pendente a suo carico innanzi al Tribunale di Frosinone RGE 532/23.
Le parti convengono altresì che il Sig. verserà il suddetto importo di € 1.000,00 in due rate mensili di CP_1
€ 500,00 ciascuna, da corrispondere rispettivamente nei mesi di Febbraio 2025 e Marzo 2025; 5. in ordine alle mensilità per il mantenimento del mese di Ottobre 2022 e per i mesi da Maggio ad Agosto 2023, non pagate dal Sig. , e corrispondenti ad una somma complessiva di € 1.250,00, le parti convengono che il Sig. CP_1
provveda a versare i suddetti arretrati dal mese di Gennaio 2025 al mese di dicembre 2025 pagando CP_1
l'importo in 12 rate, di cui 11 rate da € 100,00 mensili, e 1 rata, quella relativa al mese di Dicembre 2025, da
€ 150,00. 6. Circa le spese per la scuola calcio frequentata dal minore , le parti convengono che le Per_1 stesse siano sostenute per intero dal Sig. .
7. In ordine alle spese straordinarie, le parti convengono CP_1 di contribuire entrambe al sostenimento delle stesse nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del
Tribunale di Frosinone.”.
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti nel corso del presente giudizio sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - del loro figlio minorenne , e per Per_1
l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di
[...]
e in relazione al loro figlio minorenne nato fuori Parte_1 Controparte_1 del matrimonio come da condizioni concordate dalle parti di Persona_3 cui alle note congiunte del 23/12/24, sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal Tribunale;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice rel.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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