Ordinanza cautelare 23 giugno 2021
Sentenza 14 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Parere interlocutorio 12 ottobre 2022
Parere interlocutorio 19 dicembre 2022
Parere interlocutorio 22 marzo 2024
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00157/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00586/2022
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, per l’annullamento:
- del decreto ministeriale 31 ottobre 2019 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datato 12 aprile 2019, pubblicato in pari data sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nella parte è stato inserito nella posizione n. 438 con punti 24,658 e, quindi, escluso dal novero dei vincitori, nonché nella parte in cui assegna al candidato -OMISSIS- la posizione n. 427 con punti 24,803 e alla candidata -OMISSIS- la posizione n. 269 con punti 27,25;
- delle schede di valutazione dei titoli redatte dalla Commissione esaminatrice relative al ricorrente e ai candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- ove necessario, del bando di concorso per titoli per la copertura di 436 posti per vice commissario indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019, nella parte in cui limita la valutazione degli incarichi/servizi svolti a quelli annotati nello stato matricolare;
- ove necessario, dell’avvenuta cancellazione dal foglio matricolare dell’incarico di perito espletato dal ricorrente, comunicata all’interessato unitamente alla valutazione dei titoli effettuata nel corso del procedimento del concorso in esame;
- di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto ad essere dichiarato vincitore del concorso;
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa in data 21 aprile 2022, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario;
visti i pareri interlocutori n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2022 e n. -OMISSIS- del 22/03/2024;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. L’oggetto della controversia, l’avviso dell’Amministrazione, la replica del ricorrente alla relazione ministeriale sono esposti nel parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, n. -OMISSIS- - cui si rinvia per la relativa illustrazione.
Con detto parere il Ministero dell’interno è stato onerato di provvedere:
“ a) a predisporre una relazione integrativa istruttoria sui singoli motivi di ricorso e sulle controdeduzioni formulate dal ricorrente con memoria di replica in data 20 maggio 2022;
b) a riferire, nella predetta relazione, anche in ordine alle osservazioni contenute nella memoria di costituzione del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di parte “resistente interveniente”, in data 22 aprile 2022;
c) a trasmettere la relazione integrativa alla parte ricorrente, assegnando un congruo termine per la formulazione di eventuali controdeduzioni e repliche, che dovranno essere depositate esclusivamente presso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
d) a trasmettere successivamente alla Sezione la relazione integrativa di cui alla lettera a), nonché le eventuali controdeduzioni e repliche di parte ricorrente, unitamente alle proprie valutazioni, ovvero, in difetto, una comunicazione attestante la mancata presentazione di dette controdeduzioni e repliche nel termine assegnato ”.
2. L’Amministrazione ha effettivamente trasmesso una relazione integrativa in data 5 ottobre 2023, rilevando tra l’altro che con decreto del Capo della Polizia del 6 marzo 2023 il ricorrente, in applicazione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, era stato nominato vice commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2023; a tale relazione il ricorrente ha replicato con nota in data 4 novembre 2023.
Con la predetta relazione integrativa l’Amministrazione ha trasmesso anche un ricorso per motivi aggiunti del 30 giugno 2023 con cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento, con istanza di sospensione, anche della nuova graduatoria pubblicata il 2 marzo 2023, in cui egli è stato collocato al posto n. 447 con punti n. 24, 658, riportandosi alle censure già esposte nel ricorso straordinario.
3. Con nota in data 26 gennaio 2024 il ricorrente ha confermato l’interesse alla decisione del gravame perché, pur essendo stato nominato vice commissario, all’eventuale accoglimento conseguirebbe l’anticipazione della nomina al 27 novembre 2019 e il conseguimento della promozione a commissario capo a decorrere dal 27 marzo 2024, prima cioè del pensionamento previsto dal 1 °aprile 2024; il ricorrente ha anche chiesto il riconoscimento del punteggio per la conoscenza della lingua inglese.
4. Constatato che la relazione ministeriale integrativa in data 5 ottobre 2023 non conteneva specifiche contro deduzioni sulle censure del ricorrente riferite ai punteggi attribuiti ai titoli di altri candidati, la Sezione con il parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 22 marzo 2024, n. -OMISSIS-, ha reiterato l’incombente istruttorio precedentemente disposto.
5. Il Ministero ha depositato una nuova relazione integrativa in data 17 ottobre 2024 (prot. n.16044), precisando innanzitutto che la stessa era stata redatta tenendo conto di quanto emergeva dai verbali dei lavori della commissione di concorso “ in ordine a censure analoghe a quelle mosse dal ricorrente, riguardanti la posizione dei medesimi candidati ”, ciò in quanto il presidente della stessa commissione - che avrebbe dovuto riunirla ai fini della predisposizione della relazione integrativa - si era dimesso il 25 settembre 2024.
6. Il ricorrente ha replicato alla seconda relazione integrativa con nota in data 6 novembre 2024.
7. All’adunanza del 22 gennaio 2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
8. Preliminarmente va considerata inammissibile la domanda del controinteressato -OMISSIS-, contenuta nella memoria in data 22 aprile 2020, di riconoscimento di maggior punteggio per un diploma di specializzazione universitaria e per lo svolgimento di attività di responsabile di squadra di polizia giudiziaria, in quanto tale domanda avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotta con l’impugnazione degli atti del concorso.
9. Deve essere considerata ugualmente inammissibile anche la domanda del ricorrente di “ riconoscere e statuire comunque il diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice commissario, con il punteggio corretto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte ”, in quanto le domande diverse dall’annullamento sono estranee al petitum deducibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, risultando in contrasto con l’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, n. 1199, a norma del quale il rimedio ha natura esclusivamente impugnatoria, volto alla mera caducazione di atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità; con la conseguenza che il ricorso straordinario non risulta esperibile per l’esercizio di azioni diverse da quella di annullamento (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. I, n.n. 1128, 648, 561 e 135 del 2024, n.n. 1050 e n. 1514 del 2023, n.n. 1874, 1666, 1620 e 298 del 2022, n.n. 1380, 1867, 1625, 1681, 1481, 1401 e 1118 del 2021).
10. Inammissibili sono altresì la domanda del ricorrente di riconoscimento di punteggio per la lingua inglese contenuta nella memoria di replica del 4 novembre 2023 e nella nota del 26 gennaio 2024, così come le ulteriori censure contenute nelle memorie successive alla presentazione del ricorso, concernenti asserite disparità di trattamento rispetto ad altri candidati (per attribuzione di “ doppio punteggio ad alcuni candidati in possesso di due lauree; di punteggio a favore di candidati per incarichi sindacali; di punteggio a favore di candidati per la frequenza di seminari; di punteggio a favore di candidati per la frequenza di corsi di informatica senza ottenere alcuna certificazione del tipo richiesto dal bando di concorso ”; di attribuzione di 1 anziché 0,10 punti a “ candidati che hanno frequentato il corso di O.P .”; di disparità di attribuzione di punteggio “ fra analoghi incarichi espletati dal -OMISSIS- ed altri candidati, come ad esempio per Referente Informatico, per corso di Polizia Integrata, per subconsegnatario -OMISSIS- e subconsegnatario -OMISSIS- ”), peraltro non accompagnate da adeguato supporto documentale, in quanto non tempestivamente proposte con il ricorso straordinario.
11. Ancora in via preliminare deve ritenersi irrilevante il solo parziale e peraltro incomprensibile adempimento dell’incombente istruttorio di cui ai ricordati pareri interlocutori: per un verso infatti le dimissioni del presidente della commissione di concorso non giustificano in alcun modo l’inadempimento o il solo parziale adempimento alle richieste della Sezione; mentre peraltro in ogni caso una tale circostanza non più impedire e quanto meno ostacolare il potere/dovere della Sezione di esercitare la propria funzione di giustizia, fermo che evidentemente tale decisione potrà avvenire esclusivamente sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.
12. Passando all’esame del merito di ricorso, la Sezione è dell’avviso che sia fondato il primo motivo (rubricato “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge - Eccesso di potere - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Difetto assoluto dei presupposti - Sviamento di potere - Violazione dei criteri di valutazione pubblicati su B.U. del personale del Ministero dell'Interno de118.6.2019 ”), con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione di un punto per il titolo di perito presso il Tribunale di GI Calabria, dichiarato con la domanda di partecipazione al concorso, a causa della cancellazione della relativa annotazione dal foglio matricolare, cancellazione che sarebbe avvenuta in violazione del termine di legge per l’annullamento d’ufficio e in disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
12.1. Al riguardo si osserva che la disciplina dello stato matricolare ne prevede la tenuta presso l’Ufficio del personale dell’Amministrazione centrale, stabilendo che esso rechi, tra l’altro, “ tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni ” (art. 55, quarto comma, d.P.R. n. 3/1957) e che sia soggetto all’accesso dell’interessato, che può richiederne estratto o copia degli atti “ cui abbia diritto ” (art. 29, primo comma, d.P.R. n. 686/1957).
L’art. 6 del bando del concorso di cui si discute stabiliva che:
- la valutazione da parte della commissione “ è limitata ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati indicati in quest’ultima domanda e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali ” (comma 3);
“ La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l’elenco dei titoli dichiarati dal candidato all’atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall’ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare ” (comma 5);
“ La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente ” (comma 6).
La giurisprudenza formatasi allo stesso concorso ha avuto modo di precisare che la commissione esaminatrice avrebbe potuto valutare solo i titoli annotati nel foglio matricolare, poiché lo stato matricolare tenuto dall’Amministrazione centrale riveste, in base alla lex specialis del concorso e alla normativa generale, valore essenziale ai fini della documentazione dell’attività di valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2020, n. 2318; sez. II, 27 ottobre 2021 n. 7215).
Si deve osservare che il bando di concorso è stato pubblicato il 12 aprile 2019 e che il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso scadeva il successivo 12 maggio.
Poiché in tale data il titolo di cui è questione risultava annotato nello stato matricolare del ricorrente, se questi avesse esercitato il diritto di accesso ex art. 29, primo comma, d.P.R. n. 686/1957 ai fini della predisposizione della domanda di partecipazione, avrebbe comunque riscontrato la presenza della relativa annotazione.
12.2. Secondo quanto riportato nella prima relazione integrativa prodotta dall’amministrazione, richiamata la circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 recante la disciplina delle annotazioni matricolari, l’incarico di perito non poteva essere considerato “ di servizio ” e per la sua natura extra istituzionale per il suo espletamento era necessaria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione.
Tuttavia la nota della Questura di GI Calabria in data 18 novembre 2014, prot. n. 365/1.2.9/6890, indirizzata al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni (allegata al ricorso) “ assicura la trascrizione sul foglio matricolare dell’incarico peritale disposto dal G.U.P. di GI Calabria e della nomina in rappresentanza della Prefettura di GI Calabria ”.
Quindi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, primo periodo del bando di concorso, il titolo di perito avrebbe dovuto essere valutato, dato che la contestata cancellazione dell’autorizzazione a svolgere il relativo incarico di perito è avvenuta in data 22 luglio 2019, cioè dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (e molti anni dopo l’annotazione).
12.3. Risulta in atti che la cancellazione di un incarico di C.T.U., ma non di perito, fosse stata comunicata con nota del 22 luglio 2019 al ricorrente, che l’aveva acquisita il 31 luglio 2019. Tale nota - che l’Amministrazione sottolinea essere atto non definitivo - riguarda un incarico diverso da quello di cui è questione e non reca la clausola di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 concernente il regime di impugnazione.
Inoltre, alla richiesta del ricorrente in data 6 novembre 2019 di ottenere informazioni in merito alla cancellazione di cui alla nota del 22 luglio 2019 poiché egli non aveva mai svolto un incarico di CTU, l’Amministrazione rispondeva con comunicazione del 18 novembre 2019, ricevuta dall’interessato due giorni dopo, che l’incarico di CTU non rientrava tra le fattispecie previste per l’annotazione matricolare dalla circolare n. 333-A/9806.D1 del 18 novembre 2008.
Quindi, a prescindere dalla considerazione che il ricorrente nella prima memoria di replica avesse affermato di riservarsi “ di agire in giudizio avverso detta determinazione pregiudizievole ”, deve ritenersi che egli non fosse stato posto nelle condizioni di venire a conoscenza della cancellazione dell’incarico di perito, dato che entrambe le comunicazioni dell’Amministrazione sopra richiamate si riferivano al diverso incarico di CTU.
12.4. Non può pertanto darsi seguito alle eccezioni dell’Amministrazione di improcedibilità del gravame sia per tardività del ricorso, nella parte in cui si censura la cancellazione dell’annotazione dell’incarico di perito dal foglio matricolare, sia per il carattere di atto non definitivo dell’atto di cancellazione dell’annotazione dal foglio matricolare.
Va anche considerato che, rispetto all’affermazione dello stesso ricorrente secondo cui “ nei confronti di altri candidati la Commissione esaminatrice ha riconosciuti utili e valutato titoli posseduti da altri candidati pur se non annotati nel foglio matricolare: infatti, nei confronti del candidato -OMISSIS- il titolo ‘Direttore di Tiro’ viene riportato nella scheda validata con la seguente nota da parte dell'Ufficio matricolare: ‘Non trascritto a matricola, ma documentazione agli atti’ (doc. 8) e ritenuto utile dalla Commissione esaminatrice con l'attribuzione di punti 1 (doc. 9) .” l’Amministrazione non ha fornito alcuna replica; sicché appare significativa anche la doglianza secondo la quale, se il ricorrente fosse stato al corrente della cancellazione in questione, egli avrebbe potuto presentare la documentazione relativa all’incarico per ottenere comunque una valutazione da parte della commissione.
12.5. Merita ancora aggiungere che dalla prima relazione integrativa, secondo la quale “ l’incarico di perito non si configura quale incarico di servizio, bensì quale incarico extraistituzionale, che come tale necessita di autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza ”, non emerge affatto che l’autorizzazione non fosse stata data.
Piuttosto, l’affermazione del ricorrente in merito alla circostanza che l’incarico fosse stato autorizzato trova conferma nella formulazione dell’annotazione cancellata (“ si autorizza ”); né si potrebbe ritenere che l’incarico di perito, pur autorizzato, non fosse meritevole di punteggio, dato che il verbale n. 1 della commissione esaminatrice, riguardante i criteri di valutazione dei titoli, prevede l’attribuzione di 1 punto a tale titolo.
13. Con il secondo motivo di censura (“ Illegittimità, dei provvedimenti impugnati per violazione di legge - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Difetto assoluto dei presupposti -Violazione dei criteri di valutazione pubblicati su B.U. del personale del Ministero dell'Interno del 18.6.2019 ”) il ricorrente si è doluto della mancata attribuzione di 1 punto per l’incarico di “ rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio ” davanti al giudice di pace di GI Calabria (udienza del 7 dicembre 2009), su nomina del “ Dirigente Commissariato di P.S .”, presente nel foglio matricolare e indicato nella scheda di valutazione validata dall’Ufficio matricola, nonché di 0,30 punti per il riconoscimento della “ Medaglia di bronzo al merito civile ”, titolo anch’esso indicato nella domanda di partecipazione e validato dal competente ufficio.
13.1. Circa il riconoscimento della suddetta medaglia, la relazione ministeriale riporta un passaggio del verbale della commissione esaminatrice n. 43 del 25 novembre 2019 con il quale, dopo la prima richiesta di riesame del ricorrente, la commissione “ accoglie il rilievo attribuendogli il punteggio di 0,30 anche se, come evidenziato dall'interessato, tale variazione non comporta alcuna variazione nel punteggio complessivo avendo già conseguito il candidato il massimo punteggio per i riconoscimenti ”. Perciò, la Commissione ha rilevato che il punteggio complessivo già attribuito “ rimane invariato ”.
13.2. Per l’incarico “ rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio ”, la relazione istruttoria specifica che la Commissione non aveva attribuito alcun punteggio, perché, pur essendo annotato nel foglio matricolare, esso non rientrava tra gli incarichi suscettibili di essere equiparati, in relazione alla tipologia e alla durata degli stessi, a quelli previsti con riferimento all’art. 6, comma 1, lettera a), punto 4, del verbale n. 1 del 15 luglio 2019 (verbale n. 43 del 25 novembre 2019).
Nella prima relazione istruttoria integrativa si aggiunge che “ contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’incarico in questione, conferito ai soli fini della partecipazione all’udienza, non coincide con quello di rappresentanza e difesa in giudizio di cui al R.D. 1661/1933, oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio ”.
Nella replica a tale relazione il ricorrente - censurata la disparità di trattamento rispetto al collega -OMISSIS-, cui sarebbe stato riconosciuto il punteggio di 0.10 per “ incarico a rappresentare in giudizio innanzi al giudice di pace di Avellino il Ministero dell'interno ” – assume che gli spetterebbe il punteggio 0.10, che “ gli avrebbe consentito di ottenere la promozione ” e dichiara di allegare il relativo provvedimento di incarico in data 7 dicembre 2009.
13.3. Pur rilevando che nel foglio matricolare del ricorrente è annotato un incarico di “ rappresentanza ” e non di “ partecipazione ” in giudizio, così come nella scheda di validazione dei titoli, si osserva che un tale incarico non risulta nell’elenco dei titoli del verbale della commissione n. 1 del 15 luglio 2019 relativo all’art. 6, comma 1, lettera a), punto 4, e l’asserita disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri candidati risulta carente di adeguato supporto documentale.
13.4, Perciò il secondo motivo di gravame deve essere considerato infondato.
14. Con il terzo motivo di censura, rubricato come il precedente, il ricorrente si è doluto dell’attribuzione del punteggio 0,30 per il “ Corso di formazione per addetto alle squadre di Pronto Soccorso ”, poiché tale titolo sarebbe stato assimilabile a quello di addetto al servizio di prevenzione per il quale era prevista l’attribuzione di 1 punto. Ciò – a suo avviso - sarebbe stato confermato sia dalla scheda di valutazione relativa al candidato vincitore -OMISSIS-, che avrebbe ottenuto 1 punto per un titolo identico a quello del ricorrente, sia dalla constatazione che a nessuno dei titoli previsti dalla circolare di riferimento era attribuito il punteggio 0,3, essendo quello minimo previsto pari a 1,00.
14.1. La relazione ministeriale sul punto rappresenta che la questione del corso di formazione per addetto al pronto soccorso sollevata dal ricorrente era stata affrontata dalla commissione nei verbali n. 62 e n. 64, rispettivamente del 20 febbraio e del 14 maggio 2020, “ chiarendo che con tale denominazione vengono ricompresi vari tipi di corso, con diverso tipo contenuto formativo, come evincibile dalle informazioni contenute nel foglio matricolare (peraltro trascritto con la dicitura ‘corso di primo soccorso per addetti all'emergenza’) dove sono indicate la durata e la tipologia del corso; la Commissione ha ritenuto corretta l'attribuzione di 0,3 punti al ricorrente che ha frequentato un corso della durata di soli tre giorni ”.
Nella prima replica il ricorrente ha dedotto la disparità di trattamento con il candidato -OMISSIS- che per lo stesso titolo avrebbe ottenuto 1 punto, partecipando solo a due giornate del relativo corso.
Tale durata del corso però non emerge da quanto riportato nella stessa replica a pag. 12 (peraltro di scarsa leggibilità).
Inoltre la prima relazione ministeriale integrativa ha precisato che “ ad altri candidati per il medesimo corso avente durata di 2 ed 1 giorno sono stati attribuiti rispettivamente 0,2 e 0,1 punti (verbale n. 64 del 14 maggio 2020) ”; la seconda relazione integrativa ha fatto presente che “ Con riferimento all’erronea attribuzione al vincitore -OMISSIS- di punti 1,00 per il Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso (…) il punteggio è già stato rideterminato in autotutela dalla Commissione con verbale n. 69 in data 22 luglio 2020 ” e, “ Trattandosi di un corso di solo due giornate, (cfr. verbale n. 64 del 14 maggio 2020), la relativa voce viene rivalutata, attribuendo il punteggio di 0,2 punti (anziché 1) ”.
Di ciò il ricorrente ha preso atto nella replica alla seconda relazione integrativa.
14.2. Il ricorrente ha eccepito disparità di trattamento con il candidato -OMISSIS- adducendo a supporto la scheda ad esso relativa, menzionata come allegato n. 13; tuttavia tale allegato non supporta la censura poiché esso corrisponde al verbale della commissione n. 36.
14.3. In definitiva il motivo in esame non può trovare accoglimento, in quanto la valutazione del punteggio attribuibile al titolo in questione appartiene alla discrezionale valutazione della commissione, la cui irragionevolezza per disparità di trattamento non risulta adeguatamente supportata in via documentale.
15. Il quarto motivo di ricorso riguarda la valutazione del titolo del ricorrente di “ Assistente bagnante ”, cui la commissione aveva attribuito il punteggio 0,10 anziché 1.
Quanto prospettato dal ricorrente non è condivisibile.
La relazione ministeriale, richiamando il verbale n. 65 della Commissione esaminatrice, chiarisce che il corso in questione non era trascritto nel foglio matricolare e che al ricorrente era stato “ riconosciuto il punteggio di 0,1 per il brevetto di idoneità al pronto soccorso asfittici ”. L’asserita equipollenza fra i due titoli (corso di abilitazione per salvamento primo soccorso asfittici e brevetto di assistente bagnante), rilevabile dall’Allegato A del D.M. 02.2.2021 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 26.5.2021) non giova al ricorrente in quanto essa è stabilita ad un fine (diploma di “ Operatore gestione aziendale ” di cui al D.M. 14.4.1997) diverso dal concorso di cui è questione. Inoltre, in merito alle censure di disparità di trattamento con altri candidati, che avrebbero ricevuto 1 punto per lo stesso titolo, non emerge dagli atti un idoneo supporto documentale.
16. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato come il primo motivo, è stata censurata “ l’erronea attribuzione, in favore di due vincitori, di punteggio non spettante ” (-OMISSIS- e -OMISSIS-) ed è stato dedotto che l’attribuzione del punteggio effettivamente spettante (ad uno per la patente di guida e all’altra per anzianità nella qualifica di sostituto commissario) ne avrebbe comportato l’arretramento in graduatoria e l’esclusione dall’ambito dei vincitori.
In relazione a tale censura deve ritenersi venuto meno l’interesse nella parte in cui è dedotta l’erronea attribuzione alla candidata di punteggio per anzianità nella qualifica di sostituto commissario. Infatti nella relazione in data 21 aprile 2022 e nell’ultima relazione integrativa l’Amministrazione ha comunicato che la commissione ne aveva rettificato il punteggio retrocedendola dalla posizione di vincitrice a quella di idonea non vincitrice (verbale n. 62 in data 20 febbraio 2020), sicché, con decreto in data 18 novembre 2021, era stata dichiarata priva di effetti la nomina della stessa candidata alla qualifica di vice commissario.
Quanto all’altro candidato, nella prima relazione integrativa è stato chiarito, in merito al titolo “ Certificato di abilitazione alla guida-Certificato 2 ”, che “ tale titolo è equiparato, ai sensi del d.m. del 5 agosto 2009, al certificato 4, risultando dunque il punteggio di 0,40 attribuito dalla Commissione conforme a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a), punto 5 ‘certificazione di abilitazione alla guida rilasciati dall'Amministrazione’ (verbale n. 62 del 20 febbraio 2020) ”.
Pertanto anche tale motivo di ricorso deve essere considerato infondato.
17. Con il sesto motivo di ricorso, anch’esso rubricato come il primo motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato che “ pur avendo svolto nel 2011 l’incarico di Responsabile dell’Armeria di Reparto ”, non aveva potuto inserire nella domanda detto titolo - che gli avrebbe valso l’attribuzione di punti 0,50 - perché il competente ufficio lo aveva annotato nel foglio matricolare solo successivamente alla scadenza del termine di partecipazione al concorso, come comunicato con nota del 28 gennaio 2020.
In proposito deve rilevarsi che la relazione istruttoria ha fatto presente che, anche in mancanza di annotazione nel foglio matricolare, “ comunque la Commissione ha valutato l’incarico di Responsabile di gestione automezzi e logistica presso il suddetto ufficio comprensivo anche della predetta mansione ” (verbale n. 43 del 25 novembre 2019).
Va considerato che il verbale n. 1 del 18 luglio 2019 (criteri di valutazione dei titoli) attribuiva un distinto punteggio agli incarichi di consegnatario CA (1 punto) e responsabile di armeria (0,50 punti) e che entrambi gli incarichi erano ricoperti dal ricorrente. Ciò è specificato nella nota prot. 365/1.2.7/1047 del 28 gennaio 2020 inviata dall’Ufficio matricola della Questura di GI Calabria al Servizio attività concorsuali del Ministero dell’interno, della quale non risulta svolto un adeguato esame da parte della Commissione di concorso, che aveva rigettato le richieste di riesame del ricorrente anche su tale questione (verbali n. 43 e 60).
Perciò, anche rilevato alla luce dell’art. 64 cpa che l’Amministrazione non ha fornito idonee informazioni in proposito in sede di integrazione della relazione istruttoria, tale motivo deve essere considerato fondato.
18. In conclusione devono essere considerati fondati il primo motivo e il sesto motivo del ricorso, mentre devono essere respinti i restanti motivi, con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento della domanda cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi menzionati.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carla Ciuffetti | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.