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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 3033 del
Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(c.f.: ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli al Corso Umberto I n. 237 presso lo studio dell'Avv.
ROSSI ORSOLA MARIA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1
, in persona del rapp.te legale p.t., elet.te dom.to alla Via P.IVA_1
C. Pisacane n. 17 in POZZUOLI presso lo studio dell'Avv. ADINOLFI
MARIA LUISA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura speciale del 24/03/2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(c.f.: ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 1 di 15 p.t., elet.te dom.to presso la Casa Comunale, in Napoli al Palazzo San
Giacomo, Piazza Municipio n.1 giusta procura in atti e rapp.to e difeso dall'Avv. FEMIANO ILARIA (c.f.: , C.F._4
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/03/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 6984/2022 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli in data 11/11/2022 con la quale, previo accoglimento dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120210006229745000, è stata disposta la compensazione delle spese di lite, in ragione della “parziale fondatezza della domanda”.
Evidenziava l'appellante di aver proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120210006229745000 emessa dall'
[...]
per conto del (a seguito di Controparte_1 Controparte_2
Verbale di contestazione per contravvenzione al Codice della Strada n.
del 08.05.2016), asseritamente notificata in data C.F._5
29.06.2022, per complessivi €. 327,16 e che, tuttavia, nonostante l'accoglimento della domanda, inspiegabilmente il primo giudice ha ritenuto di dover compensare le spese di lite omettendo, tuttavia, di motivare sul punto.
Ha sostenuto, in particolare, che “Il giudice di 1° grado dunque non poteva compensare le spese e, in assenza di motivazione, avrebbe
dovuto liquidarle in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 2 di 15 aggiornati al DM 147/2022 che per lo scaglione di valore di competenza del GDP si attestano a non meno di € 345,00 OLTRE il rimborso del contributo unificato in € 43,00”.
Il capo della sentenza impugnato è, quindi, relativo alla compensazione delle spese di lite, di cui si è chiesto la riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio tanto l' quanto Controparte_1
il Controparte_2
La prima ha eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'appello perché proposto avverso sentenza resa second equità ex art. 113 e 339 c.p.c.; entrambe hanno insisto per l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, atteso che la pronuncia di compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. appare correttamente motivata e comunque giustificata dal complessivo esito della lite e dal comportamento processuale delle parti.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 3 di 15 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Si prende atto, anzitutto, che ad essere gravato nella fattispecie è il solo capo della sentenza relativo alle spese, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non avendo parte appellata proposto, a sua volta, appello incidentale.
Ciò posto, va scrutinata, in via preliminare rispetto al merito,
l'eccezione di inammissibilità dell'Appello sollevata dall
[...]
, che è infondata e va rigettata. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, senza possibilità di scelta ed anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (cfr.
Cass. nn. 13387/2011; 4890/2007; 1080/2005; 4079/2005).
Orbene, in relazione alla previsione dell'art. 339 c.p.c., comma 3, in base alla quale sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 4 di 15 materia.
Nel caso di specie, è evidente che il valore della causa è inferiore alla predetta soglia e, quindi, la sentenza impugnata deve intendersi pronunciata secondo equità.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal Giudice di Pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, in quanto i problemi attinenti al processo debbono essere decisi sempre secondo diritto (cfr. Cass., nn.
10965/2006; 1185/2003).
E' infatti costante l'orientamento che considera l'art. 91 c.p.c. “norma processuale” che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo “violazione delle norme sul procedimento” (Cass. civ., sez. VI, 14/01/2022, n.
1108). Mentre è, per altro verso, inammissibile il motivo di gravame con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese - cioè la violazione dell'art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è
tenuto anche il giudice di pace -, ma la quantificazione delle spese stesse: sono infatti norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorché pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni relative al “quantum” delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (e a carico di quella soccombente), con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 5 di 15 materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono “norme sul procedimento” né “principi regolatori della materia” (Cass. civ., sez. II, 15/01/2024, n. 1517).
L'appello è dunque ammissibile, perché attinente alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di pace erroneamente disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della solo
“parziale fondatezza della domanda”.
Più nello specifico, l'appellante proponeva nel giudizio di primo grado opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120210006229745000 notificatagli in data 29.06.2022, di importo pari ad € 327,16, relativa a credito derivante da verbale di contestazione per contravvenzione al Codice della Strada, elevato dal CP_2
e notificato in data 26.07.2016.
[...]
Con sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di Pace di Marano
di Napoli, dichiarata la contumacia del accoglieva Controparte_2
parzialmente la domanda attorea, compensando le spese legali in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.
Si duole l'appellante dell'erroneità di tale decisione, nella parte in cui afferma che “La parziale fondatezza della domanda induce alla compensazione delle spese di lite”, in quanto contrastante con il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
***
L'appello è nel merito solo parzialmente fondato, nei limiti di quanto qui di seguito precisato.
Preliminarmente, occorre esaminare il complesso delle norme
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 6 di 15 giuridiche che regolano la compensazione delle spese processuali, così come prevista dall'art. 92, c. 2° del c.p.c..
Orbene, l'attuale disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., prevede, infatti, che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende, quindi, evidente che la compensazione può essere utilizzata dal Giudice (previa debita motivazione) solo in tre specifiche ipotesi costituite: dalla soccombenza reciproca, dalla assoluta novità della questione e dall'intervenuto mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Solo in tali casi, tassativamente indicati dalla legge, è ammessa la compensazione delle spese.
A tal proposito va segnalato che l'ultima formulazione della norma ha limitato notevolmente la possibilità di compensare le spese legali.
Invero, nella versione dell'art. 92 c.p.c., intervenuta con la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, e vigente sino al 10 novembre 2014, infatti, la compensazione era possibile in caso di soccombenza reciproca o in caso di concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, non specificamente identificate.
Tuttavia, si rileva che la vigente norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 7 di 15 possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, i cui effetti -della decisione della Corte Costituzionale- retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato non conforme a Costituzione, come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4360/2019 (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina).
Orbene, nel caso in esame, trovando applicazione la formulazione più
recente della norma in esame, va detto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “a séguito della modifica dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre
2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di
compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche
ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che
il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia
tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo
quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ.”
(Cass. civ., sez. II, 04/07/2024, n. 18345). Più nello specifico, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite possa essere
disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 8 di 15 nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta
incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92 c.p.c., comma 2”, con la conseguenza che “tali gravi ed eccezionali ragioni - tipiche e non, nel senso suindicato - da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che possono legittimare la
compensazione totale o parziale delle spese di lite, debbano riguardare
specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non
possono essere espresse con una formula del tutto generica, come
quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sè inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass. civ., sez. VI,
04/10/2019, n. 24824; conforme Cass., Cass., n. 4696/2019 e Cass., n.
22310/2017).
E' dunque pacifico che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
E d'altra parte secondo la S.C. laddove venga in considerazione la sola regolarità del procedimento sanzionatorio, la sua non conformità al modello legale non è di per sé giustificativo della compensazione
(Cass. civ., n. 22556/2014, secondo cui è apparente la motivazione che fondi la compensazione delle spese giudiziali sul solo riferimento all'annullamento dell'atto impugnato per vizi esclusivamente formali,
giacché all'evidenza viene dato rilievo a circostanze che non possono avere oggettivamente alcuna incidenza sul regolamento delle spese,
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 9 di 15 perché estranee alle parti).
Ciò posto, appaiono fuorvianti e prive di fondamento buona parte delle eccezioni sollevate dall' Controparte_1
.
[...]
Ella ha evidenziato come il primo giudice non abbia errato a disporre la compensazione delle spese di lite, atteso il solo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per aver rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi di opposizione.
In contrario, si osserva che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”
(Cass. civ., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061).
Orbene, nello specifico il primo giudice non si è attenuto ai principi di diritto suesposti, laddove si consideri che l'opposizione spiegata da parte appellante nel giudizio di primo grado non era articolata in più
capi ed è stata accolta limitatamente al profilo, di carattere peraltro assorbente, della prescrizione del diritto di credito azionato.
E' tuttavia vero che parte opponente aveva altresì proposto una
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 10 di 15 domanda risarcitoria che non è stata oggetto di scrutinio da parte del primo giudice, che l'ha così implicitamente rigettata.
Quest'ultimo, quindi, non ha minimamente motivato la compensazione delle spese processuali in relazione alla (eventuale) infondatezza della domanda risarcitoria, ma solo limitatamente all'accoglimento di un solo motivo di opposizione, con implicito assorbimento degli altri nella statuizione favorevole all'opponente.
Nel caso di specie, quindi, è certamente inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell'esercizio del potere del Giudice di merito di compensare le spese il richiamo alla “parziale fondatezza della domanda”, trattandosi nella fattispecie di domanda unica (opposizione ex art. 615 c.p.c.) e tenuto conto della omessa pronuncia in relazione alla domanda risarcitoria.
L'accoglimento solo di uno dei motivi di opposizione non dà luogo ad una reciproca soccombenza delle parti né ad “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione.
Al contrario, proprio la natura della causa e, in particolare, la fondatezza nel merito dell'opposizione avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad attenersi al principio della causalità scolpito dall'art. 91
c.p.c..
Ed allora, alla luce degli enunciati principi ha errato il giudice a quo nel disporre la compensazione delle spese di lite.
Ritiene tuttavia il Tribunale di dover valorizzare, in questa sede, anche l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado, che è stata implicitamente rigettata dal primo giudice, e
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 11 di 15 per questo di dover pervenire, in parziale accoglimento del gravame,
ad una parziale compensazione delle spese di lite (per il 30%) spese che per il resto si pongono in capo alle parti opposte.
Donde, l'appello deve essere parzialmente accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, l Controparte_1
unitamente al tra loro in solido, devono essere Controparte_2
condannati a pagare in favore di le spese Parte_1
del primo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della somma ingiunta (cd criterio del disputatum) secondo i parametri medi previsti dal cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause dinnanzi al giudice di Pace di valore fino a euro 1.100,00 (con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata) in euro 194,60 per compenso professionale, al netto della compensazione del 30%, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Non sono state documentate spese “vive”.
Secondo il principio della soccombenza, in ragione della fondatezza dell'appello, l'appellata va altresì condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario le spese del presente grado del giudizio,
liquidate sempre secondo i criteri appena sopra indicati ma per i giudizi innanzi al Tribunale in euro 262,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge,
con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del presente grado di giudizio si è fatta applicazione del medesimo criterio del disputatum e si è tenuto conto
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 12 di 15 delle fasi processuali concretamente espletate dal procuratore della parte vittoriosa (con esclusione, quindi, sia della fase istruttoria che di quella decisoria, non avendo egli depositato memorie conclusive) nei valori medi.
Per le ragioni suesposte non si è tenuto conto della notula allegata all'atto di citazione ex art. 75 disp. att. c.p.c..
In dipendenza del buon esito del gravame, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Tali presupposti comunque difetterebbero in ragione del principio a più
riprese espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo Stato
e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato
verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge (Cass. Sez. Un., n. 9938
dell'8.5.2014).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
[...]
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 13 di 15 6984/2022 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli il
11.11.2022, condanna l' Controparte_1
in solido con il in persona dei rispettivi Controparte_2
rapp.ti legali p.t., a pagare in favore di Parte_1
, le spese del primo grado del giudizio, qui liquidate
[...]
in euro 194,60 per compenso professionale, al netto della compensazione del 30%, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
2. condanna inoltre gli appellati, in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., a pagare tra loro in solido in favore di Parte_1
, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in
[...]
euro 262,00 per compenso professionale ed euro 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Aversa il 28/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 14 di 15 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 3033 del
Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(c.f.: ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli al Corso Umberto I n. 237 presso lo studio dell'Avv.
ROSSI ORSOLA MARIA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1
, in persona del rapp.te legale p.t., elet.te dom.to alla Via P.IVA_1
C. Pisacane n. 17 in POZZUOLI presso lo studio dell'Avv. ADINOLFI
MARIA LUISA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura speciale del 24/03/2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(c.f.: ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 1 di 15 p.t., elet.te dom.to presso la Casa Comunale, in Napoli al Palazzo San
Giacomo, Piazza Municipio n.1 giusta procura in atti e rapp.to e difeso dall'Avv. FEMIANO ILARIA (c.f.: , C.F._4
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/03/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 6984/2022 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli in data 11/11/2022 con la quale, previo accoglimento dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120210006229745000, è stata disposta la compensazione delle spese di lite, in ragione della “parziale fondatezza della domanda”.
Evidenziava l'appellante di aver proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120210006229745000 emessa dall'
[...]
per conto del (a seguito di Controparte_1 Controparte_2
Verbale di contestazione per contravvenzione al Codice della Strada n.
del 08.05.2016), asseritamente notificata in data C.F._5
29.06.2022, per complessivi €. 327,16 e che, tuttavia, nonostante l'accoglimento della domanda, inspiegabilmente il primo giudice ha ritenuto di dover compensare le spese di lite omettendo, tuttavia, di motivare sul punto.
Ha sostenuto, in particolare, che “Il giudice di 1° grado dunque non poteva compensare le spese e, in assenza di motivazione, avrebbe
dovuto liquidarle in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 2 di 15 aggiornati al DM 147/2022 che per lo scaglione di valore di competenza del GDP si attestano a non meno di € 345,00 OLTRE il rimborso del contributo unificato in € 43,00”.
Il capo della sentenza impugnato è, quindi, relativo alla compensazione delle spese di lite, di cui si è chiesto la riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio tanto l' quanto Controparte_1
il Controparte_2
La prima ha eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'appello perché proposto avverso sentenza resa second equità ex art. 113 e 339 c.p.c.; entrambe hanno insisto per l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, atteso che la pronuncia di compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. appare correttamente motivata e comunque giustificata dal complessivo esito della lite e dal comportamento processuale delle parti.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 3 di 15 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Si prende atto, anzitutto, che ad essere gravato nella fattispecie è il solo capo della sentenza relativo alle spese, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non avendo parte appellata proposto, a sua volta, appello incidentale.
Ciò posto, va scrutinata, in via preliminare rispetto al merito,
l'eccezione di inammissibilità dell'Appello sollevata dall
[...]
, che è infondata e va rigettata. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, senza possibilità di scelta ed anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (cfr.
Cass. nn. 13387/2011; 4890/2007; 1080/2005; 4079/2005).
Orbene, in relazione alla previsione dell'art. 339 c.p.c., comma 3, in base alla quale sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 4 di 15 materia.
Nel caso di specie, è evidente che il valore della causa è inferiore alla predetta soglia e, quindi, la sentenza impugnata deve intendersi pronunciata secondo equità.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal Giudice di Pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, in quanto i problemi attinenti al processo debbono essere decisi sempre secondo diritto (cfr. Cass., nn.
10965/2006; 1185/2003).
E' infatti costante l'orientamento che considera l'art. 91 c.p.c. “norma processuale” che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo “violazione delle norme sul procedimento” (Cass. civ., sez. VI, 14/01/2022, n.
1108). Mentre è, per altro verso, inammissibile il motivo di gravame con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese - cioè la violazione dell'art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è
tenuto anche il giudice di pace -, ma la quantificazione delle spese stesse: sono infatti norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorché pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni relative al “quantum” delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (e a carico di quella soccombente), con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 5 di 15 materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono “norme sul procedimento” né “principi regolatori della materia” (Cass. civ., sez. II, 15/01/2024, n. 1517).
L'appello è dunque ammissibile, perché attinente alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di pace erroneamente disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della solo
“parziale fondatezza della domanda”.
Più nello specifico, l'appellante proponeva nel giudizio di primo grado opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120210006229745000 notificatagli in data 29.06.2022, di importo pari ad € 327,16, relativa a credito derivante da verbale di contestazione per contravvenzione al Codice della Strada, elevato dal CP_2
e notificato in data 26.07.2016.
[...]
Con sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di Pace di Marano
di Napoli, dichiarata la contumacia del accoglieva Controparte_2
parzialmente la domanda attorea, compensando le spese legali in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.
Si duole l'appellante dell'erroneità di tale decisione, nella parte in cui afferma che “La parziale fondatezza della domanda induce alla compensazione delle spese di lite”, in quanto contrastante con il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
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L'appello è nel merito solo parzialmente fondato, nei limiti di quanto qui di seguito precisato.
Preliminarmente, occorre esaminare il complesso delle norme
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 6 di 15 giuridiche che regolano la compensazione delle spese processuali, così come prevista dall'art. 92, c. 2° del c.p.c..
Orbene, l'attuale disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., prevede, infatti, che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende, quindi, evidente che la compensazione può essere utilizzata dal Giudice (previa debita motivazione) solo in tre specifiche ipotesi costituite: dalla soccombenza reciproca, dalla assoluta novità della questione e dall'intervenuto mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Solo in tali casi, tassativamente indicati dalla legge, è ammessa la compensazione delle spese.
A tal proposito va segnalato che l'ultima formulazione della norma ha limitato notevolmente la possibilità di compensare le spese legali.
Invero, nella versione dell'art. 92 c.p.c., intervenuta con la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, e vigente sino al 10 novembre 2014, infatti, la compensazione era possibile in caso di soccombenza reciproca o in caso di concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, non specificamente identificate.
Tuttavia, si rileva che la vigente norma, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 7 di 15 possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, i cui effetti -della decisione della Corte Costituzionale- retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato non conforme a Costituzione, come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4360/2019 (in tal modo segnando un tendenziale ripristino della previgente disciplina).
Orbene, nel caso in esame, trovando applicazione la formulazione più
recente della norma in esame, va detto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “a séguito della modifica dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre
2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di
compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche
ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che
il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia
tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo
quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ.”
(Cass. civ., sez. II, 04/07/2024, n. 18345). Più nello specifico, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite possa essere
disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 8 di 15 nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta
incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92 c.p.c., comma 2”, con la conseguenza che “tali gravi ed eccezionali ragioni - tipiche e non, nel senso suindicato - da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che possono legittimare la
compensazione totale o parziale delle spese di lite, debbano riguardare
specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non
possono essere espresse con una formula del tutto generica, come
quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sè inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass. civ., sez. VI,
04/10/2019, n. 24824; conforme Cass., Cass., n. 4696/2019 e Cass., n.
22310/2017).
E' dunque pacifico che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
E d'altra parte secondo la S.C. laddove venga in considerazione la sola regolarità del procedimento sanzionatorio, la sua non conformità al modello legale non è di per sé giustificativo della compensazione
(Cass. civ., n. 22556/2014, secondo cui è apparente la motivazione che fondi la compensazione delle spese giudiziali sul solo riferimento all'annullamento dell'atto impugnato per vizi esclusivamente formali,
giacché all'evidenza viene dato rilievo a circostanze che non possono avere oggettivamente alcuna incidenza sul regolamento delle spese,
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 9 di 15 perché estranee alle parti).
Ciò posto, appaiono fuorvianti e prive di fondamento buona parte delle eccezioni sollevate dall' Controparte_1
.
[...]
Ella ha evidenziato come il primo giudice non abbia errato a disporre la compensazione delle spese di lite, atteso il solo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per aver rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi di opposizione.
In contrario, si osserva che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”
(Cass. civ., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061).
Orbene, nello specifico il primo giudice non si è attenuto ai principi di diritto suesposti, laddove si consideri che l'opposizione spiegata da parte appellante nel giudizio di primo grado non era articolata in più
capi ed è stata accolta limitatamente al profilo, di carattere peraltro assorbente, della prescrizione del diritto di credito azionato.
E' tuttavia vero che parte opponente aveva altresì proposto una
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 10 di 15 domanda risarcitoria che non è stata oggetto di scrutinio da parte del primo giudice, che l'ha così implicitamente rigettata.
Quest'ultimo, quindi, non ha minimamente motivato la compensazione delle spese processuali in relazione alla (eventuale) infondatezza della domanda risarcitoria, ma solo limitatamente all'accoglimento di un solo motivo di opposizione, con implicito assorbimento degli altri nella statuizione favorevole all'opponente.
Nel caso di specie, quindi, è certamente inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell'esercizio del potere del Giudice di merito di compensare le spese il richiamo alla “parziale fondatezza della domanda”, trattandosi nella fattispecie di domanda unica (opposizione ex art. 615 c.p.c.) e tenuto conto della omessa pronuncia in relazione alla domanda risarcitoria.
L'accoglimento solo di uno dei motivi di opposizione non dà luogo ad una reciproca soccombenza delle parti né ad “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione.
Al contrario, proprio la natura della causa e, in particolare, la fondatezza nel merito dell'opposizione avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad attenersi al principio della causalità scolpito dall'art. 91
c.p.c..
Ed allora, alla luce degli enunciati principi ha errato il giudice a quo nel disporre la compensazione delle spese di lite.
Ritiene tuttavia il Tribunale di dover valorizzare, in questa sede, anche l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado, che è stata implicitamente rigettata dal primo giudice, e
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 11 di 15 per questo di dover pervenire, in parziale accoglimento del gravame,
ad una parziale compensazione delle spese di lite (per il 30%) spese che per il resto si pongono in capo alle parti opposte.
Donde, l'appello deve essere parzialmente accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, l Controparte_1
unitamente al tra loro in solido, devono essere Controparte_2
condannati a pagare in favore di le spese Parte_1
del primo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della somma ingiunta (cd criterio del disputatum) secondo i parametri medi previsti dal cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause dinnanzi al giudice di Pace di valore fino a euro 1.100,00 (con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata) in euro 194,60 per compenso professionale, al netto della compensazione del 30%, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Non sono state documentate spese “vive”.
Secondo il principio della soccombenza, in ragione della fondatezza dell'appello, l'appellata va altresì condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario le spese del presente grado del giudizio,
liquidate sempre secondo i criteri appena sopra indicati ma per i giudizi innanzi al Tribunale in euro 262,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge,
con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del presente grado di giudizio si è fatta applicazione del medesimo criterio del disputatum e si è tenuto conto
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 12 di 15 delle fasi processuali concretamente espletate dal procuratore della parte vittoriosa (con esclusione, quindi, sia della fase istruttoria che di quella decisoria, non avendo egli depositato memorie conclusive) nei valori medi.
Per le ragioni suesposte non si è tenuto conto della notula allegata all'atto di citazione ex art. 75 disp. att. c.p.c..
In dipendenza del buon esito del gravame, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Tali presupposti comunque difetterebbero in ragione del principio a più
riprese espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo Stato
e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato
verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge (Cass. Sez. Un., n. 9938
dell'8.5.2014).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
[...]
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 13 di 15 6984/2022 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli il
11.11.2022, condanna l' Controparte_1
in solido con il in persona dei rispettivi Controparte_2
rapp.ti legali p.t., a pagare in favore di Parte_1
, le spese del primo grado del giudizio, qui liquidate
[...]
in euro 194,60 per compenso professionale, al netto della compensazione del 30%, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
2. condanna inoltre gli appellati, in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., a pagare tra loro in solido in favore di Parte_1
, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in
[...]
euro 262,00 per compenso professionale ed euro 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Aversa il 28/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 14 di 15 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G.3033/23 – sentenza Pagina 15 di 15