Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7926 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del verbale con il quale la Commissione istituita presso la Corte d'appello Milano ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia giusto Decreto 5 novembre 2024;
- del verbale del 6 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. 19 per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d'Appello di Milano ha valutato con esito negativo l'elaborato redatto da parte ricorrente;
- del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione;
- del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d'appello di Roma ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LI IA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2026;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 12 gennaio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI IA IA, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI IA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.