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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9071 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 30080, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Emanuela Ferrelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Velletri, P.zza Cairoli 37
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle
Cinque Giornate 3, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. per il Lazio
RESISTENTE pagina 1 di 7
OGGETTO: rendita da infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 e poi regolarmente notificato all' , CP_1 Pt_2
si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo
[...]
in premessa: che, in data 16.08.2023, aveva subito un gravissimo infortunio a causa ed in occasione di lavoro (mentre era intenta a pulire un macchinario tritacarne questo si era acceso e le aveva incastrato tutto il braccio, attirato nel macchinario, per cui aveva subito l'amputazione dell'arto); che per detto infortunio l' , esperita l'istruttoria CP_1
del caso ed aperta la posizione n. 519244804, aveva riconosciuto l'evento come avvenuto in occasione di lavoro e per causa violenta, liquidandole l'indennità per inabilità temporanea assoluta dalla data dell'evento e sino alla cessazione di detta indennità, nonché una rendita per l'invalidità permanente;
che, quanto alla menomazione dell'integrità psico-fisica, con provvedimento del 24.04.2024, l'Istituto aveva accertato un danno biologico valutato nella misura del 45%, con la seguente diagnosi: “perdita anatomica avambraccio sx al terzo medio con moncone ben staffatto con applicazione di protesi;
disturbo post traumatico da stress”, che sommandosi con le formule previste ad un ulteriore 6% di danno biologico già riconosciuto per precedente evento (“spalla sx, deficit di circa 1/3 della scapolomerale”), aveva complessivamente portato al riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 49%; che, dall'infortunio in questione era invece derivato un danno biologico ben più grave, rispetto a quanto valutato dall' ; che, pertanto, in data CP_1
20.05.2024, aveva presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento;
che pagina 2 di 7 l' aveva rigettato la richiesta di espletamento della visita collegiale;
che tale CP_1
valutazione non era condivisibile, come chiarito nella relazione a firma del CTP, dal quale emerge: “ in relazione al riferito infortunio sul lavoro avvenuto in data
16.08.2023 in cui riportava: perdita anatomica avambraccio al terzo medio, disturbo post traumatico da stress, trauma contusivo spalla sinistra, continua a lamentare algie a carico della spalla sinistra, deflessione tono dell'umore con depressione. Per tali motivi il danno biologico che ne deriva va valutato nella misura del: perdita anatomica braccio sinistro al III medio: 60%; sindrome post-traumatica da stress: 10%; trauma contusivo spalla sinistra 10%. Per un totale di 76% di danno biologico”.
Tanto premesso, ritenendo fondata la richiesta avanzata in sede amministrativa, ha concluso, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare che dall'infortunio del 16.08.2023, avvenuto a causa ed in occasione di lavoro, sono derivati in capo alla ricorrente postumi quantificabili nella misura del 76% sul totale (compresi i precedenti riconoscimenti), o comunque superiori al a quanto riconosciuto in via amministrativa, con decorrenza dalla data di cessazione della temporanea o da quella eventualmente provata;
B) Conseguentemente condannare l , in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000 pari al 76% del totale o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo”.
Si è costituito in giudizio l' , contestato la fondatezza della domanda di CP_1
rivalutazione dei postumi inabilitanti, riportandosi alla relazione redatta il 13/09/2024 dal dirigente medico della sede di Roma Aurelio, Dott.ssa CP_1 Persona_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico-legale. All'esito, acquisita la relazione del CTU, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
pagina 3 di 7 Preliminarmente, è bene precisare che, in seguito alla denuncia di infortunio lavorativo, la ricorrente si è vista riconoscere dall l'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta dalla data dell'evento e sino alla data di incontestata cessazione di detta inabilità, nonché una rendita per l'invalidità permanente. In particolare, l' , CP_1
quanto alla menomazione dell'integrità psico-fisica, con provvedimento del 24.04.2024, ha valutato il danno biologico nella misura del 45%, sulla base della seguente diagnosi:
“perdita anatomica avambraccio sx al terzo medio con moncone ben stoffato con applicazione di protesi;
disturbo post traumatico da stress”, il quale, sommato, con le formule previste, ad un ulteriore 6% di danno biologico già riconosciuto per precedente evento (“spalla sx, deficit di circa 1/3 della scapolomerale”), ha portato al riconoscimento di una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 49%.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la menomazione dell'integrità fisica sarebbe invece pari al 76%, tenuto conto anche del precedente “trauma contusivo spalla sinistra”, rivalutato al 10%.
Tanto chiarito, deve innanzi tutto premettersi, che non avendo la ricorrente impugnato la valutazione operata dall in relazione al primo infortunio (che ha portato al riconoscimento CP_1
di un 6% di danno biologico), i relativi postumi devono ritenersi cristallizzati, non potendosi in questa sede contestare il riconoscimento della predetta percentuale di invalidità.
Passando ad esaminare gli esiti della ctu, deve evidenziarsi che il Consulente, Dott. Per_2
ha così relazionato:
[...]
“Nel caso de quo la periziata ha riportato un trauma a carico dell'avambraccio sinistro con perdita anatomica dello stesso, con moncone ben stoffato e protesizzato, con esiti consistenti in amputazione al suo III medio superiore, limitazione funzionale dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale omolaterale e disturbo post traumatico da stress.
La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza del trauma rispetto alle
pagina 4 di 7 lesioni riportate e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza delle stesse), qualitativo
(idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”) e modale.
In sede valutativa medico-legale, occorre procedere ad una valutazione del danno biologico a carico dell'arto superiore sinistro facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al Decreto Legislativo 23/02/2000, n. 38, che prevedono per la “perdita totale dell'avambraccio, a seconda dell'applicazione di protesi efficace” una valutazione del
40-45% (codice 233), per la “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- omerale ai gradi estremi” una valutazione del 3% (codice 224) e per il “disturbo post- traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” una valutazione fino al 15% (codice 181)”.
Tanto chiarito, il CTU ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Alla luce dei riferimenti tabellari indicati, tenuto conto dell'attuale obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali e della conseguente disfunzionalità residua, si ritiene equa una valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica
a carico dell'arto superiore sinistro nella misura del 54% (cinquantaquattro per cento”).
Ad integrazione di tali conclusioni sui postumi invalidanti relativi al sinistro per cui è causa, ha poi aggiunto “come sia stata già riconosciuta una percentuale pari al 6% da pregresso infortunio a carico della spalla sinistra e che detta percentuale di invalidità deve ritenersi cristallizzata e, pertanto, intangibile, nonostante in sede di accertamento peritale sia stata evidenziata una limitazione dell'articolarità della spalla in misura di
¼ e non già di 1/3”; sicché “alla luce di quanto sopra”, ha concluso che “Il grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica, applicando ulteriormente la
“formula a scalare”, può essere rideterminato nella misura del 56% (cinquantasei per cento)”.
Vista la serietà e completezza degli accertamenti clinici compiuti, l'analiticità dell'enunciazione della patologia riscontrata, l'esaustività della spiegazione della sua incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la mancanza di vizi logici nelle argomentazioni pagina 5 di 7 medico-legali esposte, si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Risulta quindi accertato il diritto della ricorrente alla costituzione e liquidazione di una rendita corrispondente ad un danno biologico nella misura del 56%, con decorrenza dalla data di cessazione della inabilità temporanea.
Conseguentemente, l deve essere condannato a costituire e a liquidare in favore della CP_1
ricorrente la relativa rendita, nei termini suddetti, nonché a corrisponderle la differenza sui ratei arretrati, oltre gli interessi legali, dalla data delle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell , posto che lo svolgimento della ctu è stato reso necessario in conseguenza CP_1
dell'inesatta valutazione dei postumi operata in sede amministrativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che per effetto dell'infortunio occorsole in data 16.8.2023, è stata Parte_2
riscontrata permanentemente inabile, nella misura del 54% e che il grado complessivo di menomazione fisica, in considerazione dei postumi cristallizzati di pregresso infortunio, è pari al 56%;
2) condanna per l'effetto l alla liquidazione, in favore del ricorrente, della relativa CP_1
rendita, con decorrenza dalla data di cessazione della inabilità temporanea, nonché alla corresponsione della differenza sui ratei arretrati con gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
3) condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.620,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Roma, 18.9.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 30080, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Emanuela Ferrelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Velletri, P.zza Cairoli 37
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle
Cinque Giornate 3, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. per il Lazio
RESISTENTE pagina 1 di 7
OGGETTO: rendita da infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 e poi regolarmente notificato all' , CP_1 Pt_2
si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo
[...]
in premessa: che, in data 16.08.2023, aveva subito un gravissimo infortunio a causa ed in occasione di lavoro (mentre era intenta a pulire un macchinario tritacarne questo si era acceso e le aveva incastrato tutto il braccio, attirato nel macchinario, per cui aveva subito l'amputazione dell'arto); che per detto infortunio l' , esperita l'istruttoria CP_1
del caso ed aperta la posizione n. 519244804, aveva riconosciuto l'evento come avvenuto in occasione di lavoro e per causa violenta, liquidandole l'indennità per inabilità temporanea assoluta dalla data dell'evento e sino alla cessazione di detta indennità, nonché una rendita per l'invalidità permanente;
che, quanto alla menomazione dell'integrità psico-fisica, con provvedimento del 24.04.2024, l'Istituto aveva accertato un danno biologico valutato nella misura del 45%, con la seguente diagnosi: “perdita anatomica avambraccio sx al terzo medio con moncone ben staffatto con applicazione di protesi;
disturbo post traumatico da stress”, che sommandosi con le formule previste ad un ulteriore 6% di danno biologico già riconosciuto per precedente evento (“spalla sx, deficit di circa 1/3 della scapolomerale”), aveva complessivamente portato al riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 49%; che, dall'infortunio in questione era invece derivato un danno biologico ben più grave, rispetto a quanto valutato dall' ; che, pertanto, in data CP_1
20.05.2024, aveva presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento;
che pagina 2 di 7 l' aveva rigettato la richiesta di espletamento della visita collegiale;
che tale CP_1
valutazione non era condivisibile, come chiarito nella relazione a firma del CTP, dal quale emerge: “ in relazione al riferito infortunio sul lavoro avvenuto in data
16.08.2023 in cui riportava: perdita anatomica avambraccio al terzo medio, disturbo post traumatico da stress, trauma contusivo spalla sinistra, continua a lamentare algie a carico della spalla sinistra, deflessione tono dell'umore con depressione. Per tali motivi il danno biologico che ne deriva va valutato nella misura del: perdita anatomica braccio sinistro al III medio: 60%; sindrome post-traumatica da stress: 10%; trauma contusivo spalla sinistra 10%. Per un totale di 76% di danno biologico”.
Tanto premesso, ritenendo fondata la richiesta avanzata in sede amministrativa, ha concluso, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare che dall'infortunio del 16.08.2023, avvenuto a causa ed in occasione di lavoro, sono derivati in capo alla ricorrente postumi quantificabili nella misura del 76% sul totale (compresi i precedenti riconoscimenti), o comunque superiori al a quanto riconosciuto in via amministrativa, con decorrenza dalla data di cessazione della temporanea o da quella eventualmente provata;
B) Conseguentemente condannare l , in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000 pari al 76% del totale o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo”.
Si è costituito in giudizio l' , contestato la fondatezza della domanda di CP_1
rivalutazione dei postumi inabilitanti, riportandosi alla relazione redatta il 13/09/2024 dal dirigente medico della sede di Roma Aurelio, Dott.ssa CP_1 Persona_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico-legale. All'esito, acquisita la relazione del CTU, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
pagina 3 di 7 Preliminarmente, è bene precisare che, in seguito alla denuncia di infortunio lavorativo, la ricorrente si è vista riconoscere dall l'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta dalla data dell'evento e sino alla data di incontestata cessazione di detta inabilità, nonché una rendita per l'invalidità permanente. In particolare, l' , CP_1
quanto alla menomazione dell'integrità psico-fisica, con provvedimento del 24.04.2024, ha valutato il danno biologico nella misura del 45%, sulla base della seguente diagnosi:
“perdita anatomica avambraccio sx al terzo medio con moncone ben stoffato con applicazione di protesi;
disturbo post traumatico da stress”, il quale, sommato, con le formule previste, ad un ulteriore 6% di danno biologico già riconosciuto per precedente evento (“spalla sx, deficit di circa 1/3 della scapolomerale”), ha portato al riconoscimento di una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 49%.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la menomazione dell'integrità fisica sarebbe invece pari al 76%, tenuto conto anche del precedente “trauma contusivo spalla sinistra”, rivalutato al 10%.
Tanto chiarito, deve innanzi tutto premettersi, che non avendo la ricorrente impugnato la valutazione operata dall in relazione al primo infortunio (che ha portato al riconoscimento CP_1
di un 6% di danno biologico), i relativi postumi devono ritenersi cristallizzati, non potendosi in questa sede contestare il riconoscimento della predetta percentuale di invalidità.
Passando ad esaminare gli esiti della ctu, deve evidenziarsi che il Consulente, Dott. Per_2
ha così relazionato:
[...]
“Nel caso de quo la periziata ha riportato un trauma a carico dell'avambraccio sinistro con perdita anatomica dello stesso, con moncone ben stoffato e protesizzato, con esiti consistenti in amputazione al suo III medio superiore, limitazione funzionale dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale omolaterale e disturbo post traumatico da stress.
La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza del trauma rispetto alle
pagina 4 di 7 lesioni riportate e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza delle stesse), qualitativo
(idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”) e modale.
In sede valutativa medico-legale, occorre procedere ad una valutazione del danno biologico a carico dell'arto superiore sinistro facendo riferimento alle tabelle di legge annesse al Decreto Legislativo 23/02/2000, n. 38, che prevedono per la “perdita totale dell'avambraccio, a seconda dell'applicazione di protesi efficace” una valutazione del
40-45% (codice 233), per la “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- omerale ai gradi estremi” una valutazione del 3% (codice 224) e per il “disturbo post- traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” una valutazione fino al 15% (codice 181)”.
Tanto chiarito, il CTU ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Alla luce dei riferimenti tabellari indicati, tenuto conto dell'attuale obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni peritali e della conseguente disfunzionalità residua, si ritiene equa una valutazione complessiva della menomazione dell'integrità psico-fisica
a carico dell'arto superiore sinistro nella misura del 54% (cinquantaquattro per cento”).
Ad integrazione di tali conclusioni sui postumi invalidanti relativi al sinistro per cui è causa, ha poi aggiunto “come sia stata già riconosciuta una percentuale pari al 6% da pregresso infortunio a carico della spalla sinistra e che detta percentuale di invalidità deve ritenersi cristallizzata e, pertanto, intangibile, nonostante in sede di accertamento peritale sia stata evidenziata una limitazione dell'articolarità della spalla in misura di
¼ e non già di 1/3”; sicché “alla luce di quanto sopra”, ha concluso che “Il grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica, applicando ulteriormente la
“formula a scalare”, può essere rideterminato nella misura del 56% (cinquantasei per cento)”.
Vista la serietà e completezza degli accertamenti clinici compiuti, l'analiticità dell'enunciazione della patologia riscontrata, l'esaustività della spiegazione della sua incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la mancanza di vizi logici nelle argomentazioni pagina 5 di 7 medico-legali esposte, si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Risulta quindi accertato il diritto della ricorrente alla costituzione e liquidazione di una rendita corrispondente ad un danno biologico nella misura del 56%, con decorrenza dalla data di cessazione della inabilità temporanea.
Conseguentemente, l deve essere condannato a costituire e a liquidare in favore della CP_1
ricorrente la relativa rendita, nei termini suddetti, nonché a corrisponderle la differenza sui ratei arretrati, oltre gli interessi legali, dalla data delle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell , posto che lo svolgimento della ctu è stato reso necessario in conseguenza CP_1
dell'inesatta valutazione dei postumi operata in sede amministrativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che per effetto dell'infortunio occorsole in data 16.8.2023, è stata Parte_2
riscontrata permanentemente inabile, nella misura del 54% e che il grado complessivo di menomazione fisica, in considerazione dei postumi cristallizzati di pregresso infortunio, è pari al 56%;
2) condanna per l'effetto l alla liquidazione, in favore del ricorrente, della relativa CP_1
rendita, con decorrenza dalla data di cessazione della inabilità temporanea, nonché alla corresponsione della differenza sui ratei arretrati con gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
3) condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.620,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Roma, 18.9.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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