Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3169/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/7/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO Parte_1 C.F._1
CATTANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carducci n.
385, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato ELENA LIBONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), piazza Massimo D'Azeglio n.5, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) la casa coniugale di Lido di Camaiore – Lucca, Via Roma Capitale n.648, di proprietà del sig.
rimarrà nella disponibilità dello stesso sig. che continuerà ad abitarvi Parte_1 Parte_1 con la figlia Si da atto che la sig.ra , si è già trasferita da tempo Persona_1 Parte_2 Pt_2 presso altra abitazione sita in Camaiore – Fraz. Lido, Via Pistelli n.80, dove vive assieme al primo figlio avuto da una precedente relazione. Persona_2 Parte_3
2) La figlia che – come detto – continuerà a vivere con il padre, sarà affidata Persona_1 congiuntamente ai due genitori, che prenderanno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la sua crescita e la sua formazione morale e spirituale.
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4) Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione (mediche non mutuabili, scolastiche/nido, per sport, per vacanza, ecc.) concernenti la sig.ra saranno a carico del Persona_1 sig. con l'unica eccezione delle spese ordinarie relative ai periodi che la figlia Parte_1 trascorrerà con la madre.
5) Le vacanze estive, invernali, natalizie e pasquali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori e seguiranno il criterio dell'alternanza.
6) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile, in quanto il sig. è pensionato e Parte_1 riscuote rendite dalle sue proprietà immobiliari, mentre la sig.ra è attualmente Parte_2 dipendente della “S.EA.R. S.r.l. Hermitage & Resort” di Forte dei Marmi, con mansione di “Generico Cucina” e rinunziano, pertanto, a qualsiasi reciproca pretesa economica, essendo al momento entrambi in grado di far fronte alle rispettive esigenze di vita. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che il sig. ha acquistato in data 23 maggio 2006 – e quindi ancor Parte_1 prima del matrimonio – un immobile in Salvador (Brasile), , Rua Guaracaima, di mq.220, Pt_4 comprensivo di un giardino di mq.595, pagandone interamente il corrispettivo. Detto immobile è stato, tuttavia, convenzionalmente intestato alla sig.ra e vi hanno abitato i ricorrenti Parte_2 prima di trasferirsi definitivamente in Italia. Il SI. dichiara che l'immobile, a seguito Parte_1 della presente separazione, resterà definitivamente intestato alla SI.ra , che ne sarà quindi Pt_2
l'esclusiva proprietaria. Per quanto occorrer possa si dà altresì atto che il bene in oggetto è attualmente locato ad una scuola, per un canone di circa Euro 800,00= al mese, che riscuote e continuerà a riscuotere in via esclusiva la sig.ra . Quest'ultima, infine, da atto che negli Pt_2 accordi di separazione il sig. si è impegnato ad un versamento una tantum in suo favore Parte_1 di Euro 75.000,00= (settantacinquemila/00), da versare entro il termine di giorni 5 (cinque) dall'omologa della separazione. Contestualmente il sig. da atto che negli accordi di Parte_1 separazione la sig.ra si è impegnata a trasferire in suo favore, entro il termine Parte_2 di giorni 15 (quindici) dall'omologa della separazione medesima, la quota pari al 45%
(quarantacinque per cento) del capitale sociale della “Immobiliare il Colle di Nobili Leda e Giorgio
Citti società semplice”, con sede in Capannori – Lucca, Fraz. Lappato, Via Pesciatina n.950 (c.f.:
01442500466), del valore nominale di Euro 232,40= (duecentotrentadue/40), di cui essa è proprietaria per averla ricevuta in donazione dal marito, con atto in data 6 luglio 2021, ai rogiti del
Notaio di Lucca, rep.66.878/11.521». Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 13/12/2008, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione Per_1 personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 377/2024 pubblicata il 22/10/2024, passata in giudicato in data
5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del
21/5/2025, poi posticipata al 28/5/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Camaiore (LU) in data 13/12/2008, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 1, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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