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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9007/2024 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Marchioni (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultimo sito in Brescia (BS), alla Via Sostegno n. 80,
PARTE RICORRENTE contro
C.F. e P.IVA.: ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
C.F. e P.IVA.: ), contumace; Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.07.2024 il ricorrente
, domandava “Previe le declaratorie ritenute di giustizia, condannarsi Parte_1 [...]
al pagamento in favore del ricorrente, stante la domanda proposta in via surrogatoria, CP_1
ovvero direttamente, stante la cessione, a , della somma di euro 10.428,00, o di Controparte_2
quella diversa che fosse determinata in corso di causa, oltre agli interessi ex Dlgs.231 del 2002 dalla
domanda; spese diritti e onorari rifusi”.
1 A tal fine il ricorrente deduceva che: il 14.06.2021 il ricorrente aveva stipulato un “contratto di prestito” con la società per la somma di € 25.814.55 e che lo obbligava alla Controparte_2
restituzione della somma di € 34.128,00 comprensiva di interessi;
che il succitato contratto prevedeva che la restituzione delle somme prestate avvenisse attraverso la cessione di quota dello stipendio
(nella misura di € 316,00 mensili); in forza di tale cessione, il proprio datore di lavoro
[...]
era obbligato a detrarre mensilmente dalla busta paga la somma oggetto di cessione CP_1
(pari a complessivi € 566,00 comprensivi oltre che dell'importo dovuto alla , Controparte_2
anche del importo di € 250,00 da destinare a titolo di mantenimento alla figlia); alla data del
19.02.2024 solo 8 rate erano state versate dal datore di lavoro;
in seguito all'inadempienza della società convenuta, alla data 19.02.2024 la somma da versare a favore della finanziaria era di €
8.848.00; a causa del protrarsi di detta inadempienza, alla data della proposizione della domanda il totale dovuto ammontava ad € 10.428,00.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le conclusioni precedentemente esposte.
Con decreto del 13.08.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione ex art. 281 undecies c.p.c.,
assegnando alla parte ricorrente termine di legge per la notifica del ricorso e del decreto.
Alla pima udienza comparivano per parte attrice l'avv. Marchioni nonché personalmente il sig.
. Nella stessa il giudice, constata la regolarità della notifica, dichiarava la Parte_1
contumacia di entrambe le convenute e assegnava al ricorrente i termini ex art. 281 duodecies IV
comma c.p.c. rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 02.04.2024 la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni domandando in via principale, la condanna di al pagamento della somma di € 12.640,00 in favore del Controparte_1
ricorrente, in via subordinata la condanna di al pagamento della medesima somma Controparte_1
in favore di in ogni caso, condannare la resistente al pagamento Controparte_2 Controparte_1
degli interessi Dlgs.231/2002 dalla domanda, nonché alla rifusione di spese diritti e onorari. Al
termine della stessa il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies.
2 MOTIVI
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si deve innanzitutto premettere, che il contratto stipulato dal ricorrente con la società
(pratica n. 41265) debba essere qualificato, in primo luogo, come contratto di Controparte_2
mutuo ai sensi degli artt. 1813-1822 del c.c. poiché, nel caso di specie, è evidente il realizzarsi di una consegna di “determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire
altrettante cose della stessa specie e qualità”. Nello specifico, trattasi di contratto di credito rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote del proprio stipendio regolato dagli artt. 121-
126 TUB, nonché dal DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e dagli artt. 1198 e 2060 c.c.
Con detto il contratto il ricorrente ha, inoltre, autorizzato il datore di lavoro Controparte_1
ad operare una trattenuta di € 316,00 in busta paga al fine di provvedere al pagamento delle rate mensili del mutuo del proprio lavoratore.
Tanto premesso, questo Giudice rileva che la controversia in esame abbia per oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, nello specifico il mancato pagamento di somme di denaro dovute dalla datrice di lavoro al proprio dipendente, odierno ricorrente Controparte_1
e, per esso, alla terza cessionaria . CP_2
Il pagamento di tali somme deriva direttamente dal contratto di lavoro che non è contestato.
E' noto che (ex plrimis Cass. civ. sez. Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533) “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento
del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i
3 ruoli delle parti in lite)”. L'orientamento qui esposto evidenzia come, nel giudizio finalizzato all'accertamento di inadempimento di obbligazioni contrattuali, l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente si esaurisca nel dimostrare la fonte dell'obbligazione demandando al resistente l'onere di allegare e provare i fatti estintivi dell'obbligazione stessa. Il dato trova conforto anche nel disposto dell'articolo 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Anche in sede codicistica viene rimarcato come sia onere esclusivo del convenuto allegare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa vantata dal ricorrente.
Seguendo lo schema di riparto dell'onere della prova qui esposto, si deve ritenere dimostrata la fonte del diritto qui fatto valere dal ricorrente. A tal fine soccorrono le buste paga prodotte in giudizio dal ricorrente ai docc. 9-12, dalle quali si evince l'esistenza del diritto credito del ricorrente, che si sostanzia nel pagamento della retribuzione per il lavoro svolto e nelle trattenute non versate al creditore cessionario del diritto.
Soccorre altresì la nota di precisazione del credito redatta da (doc. 8) ed inviata alla stessa CP_2
a mezzo PEC in data 8.1.2025, nella quale si elencano tutti i ratei non pagati dal CP_1
30.9.2021 al 30.11.2024 ad eccezione della rata di gennaio 2022.
Da tali documenti si evince anche il quantum delle trattenute operate dalla datrice di lavoro nel periodo dal 30.9.2021 al 31.12.2021 e dal 28.2.2022 al 31.12.2024 e non corrisposte al terzo creditore
, per complessivi € 12.324,00. CP_2
Risulta quindi soddisfatto anche l'ulteriore requisito richiesto dalla Corte di Cassazione in merito alla
“mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte” poiché, come desumibile dallo stesso atto introduttivo al procedimento, il ricorrente si duole che le somme trattenute non siano state utilizzate dal resistente al fine di onorare il contratto stipulato con , ma Controparte_2
siano rimaste nelle disponibilità della società.
4 Per contro, non può ritenersi in alcun modo raggiunto l'onere della prova gravante sulla resistente/debitrice, la quale, scegliendo di restare contumace nulla ha dedotto né provato.
Anzi, soccorre a provare l'inadempienza della resistente lo scambio di mail intrattenuto dal ricorrente con il resistente (doc. 5), nel quale la società ammette implicitamente di non aver Controparte_1
provveduto ad effettuare i versamenti dovuti, dichiarando successivamente che “sarà premura del
titolare dal prossimo mese di marzo pagare il pregresso trattenuto dell'anno 2022”.
In virtù di quanto suesposto risulta provato l'inadempimento da parte della ricorrente all'obbligazione di pagamento e, di conseguenza, risulta provato il credito azionato dal ricorrente.
La domanda principale proposta nei confronti di va pertanto accolta con la condanna Controparte_1
della resistente al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 Parte_1
somma di € 12.324,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Con l'accoglimento della domanda principale rimane assorbita la domanda proposta in via alternativa nei confronti della creditrice cessionaria , poi formulata in via subordinata in sede di Controparte_2
precisazione delle conclusioni.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola soccombenza.
La resistente deve quindi essere condannata a rifondere le spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, nessun compenso per la fase istruttoria non tenuta, e parametri minimi per la fase decisoria attesa la contumacia e il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento della somma Controparte_1
di € 12.324,00 in favore del ricorrente , nonché degli interessi ex Dlgs.231/2002 Parte_1
dalla data della domanda al saldo;
5 condanna la resistente a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 2.547,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 8 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9007/2024 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Marchioni (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultimo sito in Brescia (BS), alla Via Sostegno n. 80,
PARTE RICORRENTE contro
C.F. e P.IVA.: ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
C.F. e P.IVA.: ), contumace; Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.07.2024 il ricorrente
, domandava “Previe le declaratorie ritenute di giustizia, condannarsi Parte_1 [...]
al pagamento in favore del ricorrente, stante la domanda proposta in via surrogatoria, CP_1
ovvero direttamente, stante la cessione, a , della somma di euro 10.428,00, o di Controparte_2
quella diversa che fosse determinata in corso di causa, oltre agli interessi ex Dlgs.231 del 2002 dalla
domanda; spese diritti e onorari rifusi”.
1 A tal fine il ricorrente deduceva che: il 14.06.2021 il ricorrente aveva stipulato un “contratto di prestito” con la società per la somma di € 25.814.55 e che lo obbligava alla Controparte_2
restituzione della somma di € 34.128,00 comprensiva di interessi;
che il succitato contratto prevedeva che la restituzione delle somme prestate avvenisse attraverso la cessione di quota dello stipendio
(nella misura di € 316,00 mensili); in forza di tale cessione, il proprio datore di lavoro
[...]
era obbligato a detrarre mensilmente dalla busta paga la somma oggetto di cessione CP_1
(pari a complessivi € 566,00 comprensivi oltre che dell'importo dovuto alla , Controparte_2
anche del importo di € 250,00 da destinare a titolo di mantenimento alla figlia); alla data del
19.02.2024 solo 8 rate erano state versate dal datore di lavoro;
in seguito all'inadempienza della società convenuta, alla data 19.02.2024 la somma da versare a favore della finanziaria era di €
8.848.00; a causa del protrarsi di detta inadempienza, alla data della proposizione della domanda il totale dovuto ammontava ad € 10.428,00.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le conclusioni precedentemente esposte.
Con decreto del 13.08.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione ex art. 281 undecies c.p.c.,
assegnando alla parte ricorrente termine di legge per la notifica del ricorso e del decreto.
Alla pima udienza comparivano per parte attrice l'avv. Marchioni nonché personalmente il sig.
. Nella stessa il giudice, constata la regolarità della notifica, dichiarava la Parte_1
contumacia di entrambe le convenute e assegnava al ricorrente i termini ex art. 281 duodecies IV
comma c.p.c. rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 02.04.2024 la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni domandando in via principale, la condanna di al pagamento della somma di € 12.640,00 in favore del Controparte_1
ricorrente, in via subordinata la condanna di al pagamento della medesima somma Controparte_1
in favore di in ogni caso, condannare la resistente al pagamento Controparte_2 Controparte_1
degli interessi Dlgs.231/2002 dalla domanda, nonché alla rifusione di spese diritti e onorari. Al
termine della stessa il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies.
2 MOTIVI
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si deve innanzitutto premettere, che il contratto stipulato dal ricorrente con la società
(pratica n. 41265) debba essere qualificato, in primo luogo, come contratto di Controparte_2
mutuo ai sensi degli artt. 1813-1822 del c.c. poiché, nel caso di specie, è evidente il realizzarsi di una consegna di “determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire
altrettante cose della stessa specie e qualità”. Nello specifico, trattasi di contratto di credito rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote del proprio stipendio regolato dagli artt. 121-
126 TUB, nonché dal DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e dagli artt. 1198 e 2060 c.c.
Con detto il contratto il ricorrente ha, inoltre, autorizzato il datore di lavoro Controparte_1
ad operare una trattenuta di € 316,00 in busta paga al fine di provvedere al pagamento delle rate mensili del mutuo del proprio lavoratore.
Tanto premesso, questo Giudice rileva che la controversia in esame abbia per oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, nello specifico il mancato pagamento di somme di denaro dovute dalla datrice di lavoro al proprio dipendente, odierno ricorrente Controparte_1
e, per esso, alla terza cessionaria . CP_2
Il pagamento di tali somme deriva direttamente dal contratto di lavoro che non è contestato.
E' noto che (ex plrimis Cass. civ. sez. Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533) “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento
del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i
3 ruoli delle parti in lite)”. L'orientamento qui esposto evidenzia come, nel giudizio finalizzato all'accertamento di inadempimento di obbligazioni contrattuali, l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente si esaurisca nel dimostrare la fonte dell'obbligazione demandando al resistente l'onere di allegare e provare i fatti estintivi dell'obbligazione stessa. Il dato trova conforto anche nel disposto dell'articolo 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Anche in sede codicistica viene rimarcato come sia onere esclusivo del convenuto allegare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa vantata dal ricorrente.
Seguendo lo schema di riparto dell'onere della prova qui esposto, si deve ritenere dimostrata la fonte del diritto qui fatto valere dal ricorrente. A tal fine soccorrono le buste paga prodotte in giudizio dal ricorrente ai docc. 9-12, dalle quali si evince l'esistenza del diritto credito del ricorrente, che si sostanzia nel pagamento della retribuzione per il lavoro svolto e nelle trattenute non versate al creditore cessionario del diritto.
Soccorre altresì la nota di precisazione del credito redatta da (doc. 8) ed inviata alla stessa CP_2
a mezzo PEC in data 8.1.2025, nella quale si elencano tutti i ratei non pagati dal CP_1
30.9.2021 al 30.11.2024 ad eccezione della rata di gennaio 2022.
Da tali documenti si evince anche il quantum delle trattenute operate dalla datrice di lavoro nel periodo dal 30.9.2021 al 31.12.2021 e dal 28.2.2022 al 31.12.2024 e non corrisposte al terzo creditore
, per complessivi € 12.324,00. CP_2
Risulta quindi soddisfatto anche l'ulteriore requisito richiesto dalla Corte di Cassazione in merito alla
“mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte” poiché, come desumibile dallo stesso atto introduttivo al procedimento, il ricorrente si duole che le somme trattenute non siano state utilizzate dal resistente al fine di onorare il contratto stipulato con , ma Controparte_2
siano rimaste nelle disponibilità della società.
4 Per contro, non può ritenersi in alcun modo raggiunto l'onere della prova gravante sulla resistente/debitrice, la quale, scegliendo di restare contumace nulla ha dedotto né provato.
Anzi, soccorre a provare l'inadempienza della resistente lo scambio di mail intrattenuto dal ricorrente con il resistente (doc. 5), nel quale la società ammette implicitamente di non aver Controparte_1
provveduto ad effettuare i versamenti dovuti, dichiarando successivamente che “sarà premura del
titolare dal prossimo mese di marzo pagare il pregresso trattenuto dell'anno 2022”.
In virtù di quanto suesposto risulta provato l'inadempimento da parte della ricorrente all'obbligazione di pagamento e, di conseguenza, risulta provato il credito azionato dal ricorrente.
La domanda principale proposta nei confronti di va pertanto accolta con la condanna Controparte_1
della resistente al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 Parte_1
somma di € 12.324,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Con l'accoglimento della domanda principale rimane assorbita la domanda proposta in via alternativa nei confronti della creditrice cessionaria , poi formulata in via subordinata in sede di Controparte_2
precisazione delle conclusioni.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola soccombenza.
La resistente deve quindi essere condannata a rifondere le spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, nessun compenso per la fase istruttoria non tenuta, e parametri minimi per la fase decisoria attesa la contumacia e il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento della somma Controparte_1
di € 12.324,00 in favore del ricorrente , nonché degli interessi ex Dlgs.231/2002 Parte_1
dalla data della domanda al saldo;
5 condanna la resistente a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 2.547,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 8 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
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