Articolo 2060 del Codice civile
Articolo 2059Articolo 2061
Versione
19 aprile 1942
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Versione
10 novembre 1944
Art. 2060.

(Del lavoro).

Il lavoro e' tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, ((...))
Entrata in vigore il 10 novembre 1944
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