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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65047 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, Ricorrente_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, ricevuto il 20.12.2024, con cui gli era richiesto il pagamento di euro 741,00 per Tari relativa all'anno
2020.
Deduceva di non essere ivi residente e che la superficie catastale dell'immobile in accertamento non era pari a 140 mq, come indicato nell'atto opposto, ma a 92 mq;
che l'atto, pertanto, era illegittimo.
Il Comune di Messina, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso e depositava documenti.
All'udienza del 9.09.2025, la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui si evince che la superficie è di mq 92, come indicato in ricorso.
Il Comune non contesta l'effettiva consistenza dell'immobile, ma deduce che però l'accertamento si fonda su quanto già accertato nel 2004, allorquando era stato fatto un accertamento in cui si registrava la superficie indicata nell'atto opposto;
che solo nel 2021 il ricorrente aveva fatto richiesta di agevolazione poichè
l'immobile non era più abitato ma solo nella sua disponibilità ed indicava la superficie di mq 92; che la variazione poteva trovare applicazione solo per il futuro e non anche per il 2020 in contestazione.
Invero, l'accertamento del 2004, prodotto dal Comune, fa riferimento ad un immobile sito in altra via, senza alcuna identificazione catastale, che il resistente deduce essere lo stesso dell'avviso in esame;
tuttavia, non fornisce alcuna prova;
quindi, non potendosi ricollegare l'accertamento del 2004 all'immobile in oggetto non si può ritenere legittima la pretesa, perchè ricondotta dal Comune solo a quanto accertato nel 2004.
Neppure l'agevolazione richiesta nel 2021 depone a favore del Comune in merito alla superficie: con essa il ricorrente ha chiesto di fruire dell'agevolazione correlata al fatto che l'immobile non sia abitato, ma solo in disponibilità; nulla si dice sull'eventuale maggiore superficie accertata in passato.
Tale richiesta dimostra però la tesi del Comune in merito alla "non occupazione", decorrente solo dalla data della denuncia e valevole quindi solo dal 2021 in poi.
Pertanto, l'atto opposto va annullato, limitatamente alla maggiore superficie indicata, con obbligo di rideterminazione, nei limiti della superficie di mq 92 indicati in ricorso e va confermato per il resto.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese vanno compensate. Il contributo unificato versato andrà posto per metà a carico del Comune.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso, annulla l'atto impugnato, limitatamente alla maggiore superficie indicata, con obbligo del Comune di rideterminazione nei limiti di quanto indicato in parte motiva.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate le spese processuali, con obbligo del Comune di rifondere al ricorrente metà del contributo unificato pagato.
Messina, 9.09.2025
IL GIUDICE
CE UA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65047 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, Ricorrente_1, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, ricevuto il 20.12.2024, con cui gli era richiesto il pagamento di euro 741,00 per Tari relativa all'anno
2020.
Deduceva di non essere ivi residente e che la superficie catastale dell'immobile in accertamento non era pari a 140 mq, come indicato nell'atto opposto, ma a 92 mq;
che l'atto, pertanto, era illegittimo.
Il Comune di Messina, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso e depositava documenti.
All'udienza del 9.09.2025, la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui si evince che la superficie è di mq 92, come indicato in ricorso.
Il Comune non contesta l'effettiva consistenza dell'immobile, ma deduce che però l'accertamento si fonda su quanto già accertato nel 2004, allorquando era stato fatto un accertamento in cui si registrava la superficie indicata nell'atto opposto;
che solo nel 2021 il ricorrente aveva fatto richiesta di agevolazione poichè
l'immobile non era più abitato ma solo nella sua disponibilità ed indicava la superficie di mq 92; che la variazione poteva trovare applicazione solo per il futuro e non anche per il 2020 in contestazione.
Invero, l'accertamento del 2004, prodotto dal Comune, fa riferimento ad un immobile sito in altra via, senza alcuna identificazione catastale, che il resistente deduce essere lo stesso dell'avviso in esame;
tuttavia, non fornisce alcuna prova;
quindi, non potendosi ricollegare l'accertamento del 2004 all'immobile in oggetto non si può ritenere legittima la pretesa, perchè ricondotta dal Comune solo a quanto accertato nel 2004.
Neppure l'agevolazione richiesta nel 2021 depone a favore del Comune in merito alla superficie: con essa il ricorrente ha chiesto di fruire dell'agevolazione correlata al fatto che l'immobile non sia abitato, ma solo in disponibilità; nulla si dice sull'eventuale maggiore superficie accertata in passato.
Tale richiesta dimostra però la tesi del Comune in merito alla "non occupazione", decorrente solo dalla data della denuncia e valevole quindi solo dal 2021 in poi.
Pertanto, l'atto opposto va annullato, limitatamente alla maggiore superficie indicata, con obbligo di rideterminazione, nei limiti della superficie di mq 92 indicati in ricorso e va confermato per il resto.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese vanno compensate. Il contributo unificato versato andrà posto per metà a carico del Comune.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso, annulla l'atto impugnato, limitatamente alla maggiore superficie indicata, con obbligo del Comune di rideterminazione nei limiti di quanto indicato in parte motiva.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate le spese processuali, con obbligo del Comune di rifondere al ricorrente metà del contributo unificato pagato.
Messina, 9.09.2025
IL GIUDICE
CE UA