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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
496/2023 n. RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 496/2023 promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IO Bizzetti Parte_1 C.F._1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- appellante-
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo Controparte_1 C.F._2
LO e IS ZO, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
- appellato-
avverso la sentenza n. 3182/2022 del Tribunale di EN, pubblicata il 14.11.2022;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 9.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di EN, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza del Tribunale di EN n. 3182/2022, pubblicata il 13 novembre 2022 nella causa promossa da contro e identificata al ruolo del contenzioso civile del Tribunale di EN Controparte_1 Parte_1 con il numero RG 17247/2018, contrariis reiectis, così provvedere:
1.1) In tesi, dichiarare la domanda generale di arricchimento formulata da parte attrice inammissibile in quanto subordinata e residuale rispetto alla domanda di indebito oggettivo;
1.2) In ipotesi subordinata, accertata la mancata allegazione dei fatti costitutivi, respingere la domanda in quanto inammissibile e/o improponibile;
1.3) In ulteriore ipotesi subordinata, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto.”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni altra eccezione disattesa e reietta: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Dott. perché non articolato in motivi precisi e Parte_2 specifici;
nel merito: respingere integralmente l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla comparsa in appello e per l'effetto quindi confermare integralmente la sentenza n 3182/2022 pubbl. il 14/11/2022 emessa nel giudizio RG n. 17247/2018 Repert. n. 6586/2022 del
14/11/2022 a mezzo della quale il Tribunale di EN ha così statuito: (…) Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il sig. Parte_1
a restituire in favore del sig. l'indebita somma percepita nella misura di euro 41.019,08 e a Controparte_1 corrispondergli – a titolo risarcitorio - l'importo di euro 87. Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre le spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste a carico di parte convenuta. Le spese di CTU vengono integralmente compensate tra le parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege(...) Con vittoria di competenze, accessori e spese di entrambi i gradi del giudizio'.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare della ditta individuale Controparte_1 denominata “La Baracca del Tabacco di LE IO, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di EN, al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 41.019,08 ed il risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali subiti.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016, aveva versato al convenuto - che faceva parte dell Parte_3
, a cui, nel 2010, aveva affidato l'incarico di assistenza fiscale, tributaria e di
[...] revisione contabile ed amministrativa della sua ditta - mediante assegni, una serie di somme destinate, in parte, al pagamento degli oneri fiscali della sua impresa ed in altra parte, alla retribuzione del professionista per l'attività svolta in suo favore;
2) a seguito di una verifica contabile successiva all'interruzione del rapporto Pt_ contrattuale con il era emersa una differenza di euro 41.019,08 tra gli importi da lui complessivamente Pt_ versati al commercialista tramite assegni e l'ammontare degli importi complessivamente pagati dal all'Erario per gli oneri fiscali della sua ditta ed incassati dal medesimo per le fatture emesse per il suo compenso;
3) dopo aver infruttuosamente richiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate, aveva avviato una procedura di negoziazione assistita volta a comporre bonariamente la controversia, dovendosi far carico anche delle spese legali versate all'avv. Cristina Menichetti, pari ad euro 1.410,82, nonché della spesa di euro 87,00 per ottenere la copia degli assegni bancari emessi, documentazione necessaria ai fini della controversia, che si era conclusa negativamente e 5) a causa della mancata restituzione delle somme da parte del convenuto, egli, essendosi trovato in una situazione di scarsa liquidità per la ditta, aveva stipulato un contratto di finanziamento con CR EN, n. 01R1066193013 con il conseguente esborso di euro 4.724,58 a titolo di interessi.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Il convenuto – dopo aver premesso di aver ricevuto dal un totale di euro 260.627,43, di cui CP_1
223.150,33 erano stati versati all'Erario per le imposte e le tasse della sua ditta, mentre i restanti euro
37.477,10 erano stati a lui pagati a titolo di compenso professionale – aveva dedotto che;
a) al momento del conferimento dell'incarico, le parti avevano concordato un compenso forfettario annuo di euro 6.500,00 per la consulenza contabile e fiscale di routine, oltre a compensi specifici per altre prestazioni che includevano consulenze fiscali, tributarie, societarie e contrattuali, compresa l'assistenza nell'acquisto dell'azienda e nella gestione delle pratiche amministrative;
b) il compenso pattuito era equo e, anzi, vantaggioso per il cliente poiché applicando i parametri tariffari professionali in vigore nel periodo 2010-2016, il compenso che egli avrebbe potuto legittimamente richiedere sarebbe stato ben superiore a quanto percepito ammontando ad euro 83.423,34 e c) non vi era alcun nesso causale tra il finanziamento richiesto e il pagamento dei compensi professionali, essendo la richiesta di finanziamenti una prassi comune nel settore del commercio di tabacchi per gestire i flussi di cassa e gli oneri legati al Monopolio di Stato.
La causa era stata istruita mediante la documentazione prodotta, l'assunzione dell'interrogatorio formale del Pt_ e le prove per testi.
A seguito del disconoscimento, da parte dell'attore, di tutte firme riportate nei documenti prodotti da controparte, era stata disposta una perizia grafologica.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di EN, con la sentenza n. 3182/2022, pubblicata il 13.11.2022, in Pt_ parziale accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il alla restituzione in favore del CP_1 della somma di euro 41.019,08 ed al pagamento della somma di euro 87,00 a titolo risarcitorio, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell'effettivo pagamento di euro 1.410,82 in favore dell'avv.
Menichetti, né dimostrata la sussistenza del nesso causale tra la crisi di liquidità della ditta del e la CP_1 Pt_ somma trattenuta indebitamente dal
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Sulla domanda di restituzione del c.d. surplus corrisposto al convenuto.
Dagli atti del processo e dalle risultanze dell'istruttoria (v. in particolare interrogatorio formale del sg. PINI e testimonianze assunte) è emerso che il signor ha conferito incarico di prestazione d'opera CP_1 Pt_ professionale al sig. della durata di sette anni (dal 2010 al 2016) consistente nella, nella , nella <cura degli adempimenti fiscali, compresi < i>
i pagamenti mediante delega F23 e F24>, nella <redazione di quanto necessario per la riscossione degli aggi>, nella <gestione ordinaria della contabilità> in relazione all'impresa individuale
La Baracca del Tabacco di LE IO, corrente in EN, Via Baracca n. 43.
Inoltre è stato provato (v. testimonianza di padre di quale coadiutore Tes_1 Testimone_2 Pt_ amministrativo della tabaccheria nonché suocero di che il dott. i occupò anche di gestire alcune CP_1 questioni e pratiche burocratiche necessarie per l'avvio e per la gestione dell'attività di tabaccheria;
in tale ultimo gruppo di attività rientra quella di aver seguito la compravendita dell'esercizio di tabaccheria dal precedente venditore (ma a tale riguardo non è stato provato da parte convenuta in cosa effettivamente e concretamente è consistita), quella necessaria per il rilascio della partita Iva nr. che avvenne il P.IVA_1
4 dicembre del 2009 (e non nell'ottobre del 2009, come artatamente affermato da parte convenuta), quella posta in essere il 18.7.2013 per la modifica e cancellazione della qualifica di imprenditore commerciale e di iscrizione come piccolo imprenditore (v. doc. nr. 15 di parte convenuta), quella del 4.8.2014 relativa alla comunicazione dell'inizio della vendita al dettaglio di bevande, oltre a quella tipica delle CC (v. doc nr. 16, 17 e 18, 19,20) e, infine, quella del 6.10.2014 attinente alla pratica di SCIA presso il SUAP Direzione attività economiche del Comune di EN per l'installazione di giochi leciti presso la sede della tabaccheria
(doc nr. 21 e 22 di parte convenuta).
Certamente l'incarico non afferiva, invece, alla tenuta e/o redazione delle buste paga (v. teste Tes_1 che ricorda che “Non se ne parlò” anche perché “non vi erano dipendenti”) proprio in quanto l'impresa non ebbe mai dei dipendenti (v. teste ). Testimone_3 L'incarico – diversamente da quanto dedotto da parte convenuta – non venne conferito per iscritto (v. risultanze della C.T.U. dott.ssa che ha escluso la riferibilità della firma apposta nel documento 3 Per_1 prodotto dal convenuto al sig. ma solo oralmente in occasione di un incontro tenutosi verso la fine CP_1 del mese di dicembre del 2009 alla presenza di la sorella di lui, il padre presso lo Testimone_2 Tes_1 studio del professionista, ove non vi fu alcuna pattuizione scritta in ordine all'entità del compenso.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'atto di conferimento di un incarico per la prestazione di opera professionale sia scritto perché ciò non è determinante per la sua validità
(cfr. Cass. Civ. Sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 1792 (Rv. 642480 – 01) ha stabilito, difatti, che: «Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti….»).
Secondo parte convenuta l'importo di tale compenso forfettario sarebbe stato concordato oralmente e fissato nell'importo di euro 6.500 all'anno valevole per tutte le attività eseguite, sia ordinarie, sia fiscali, sia tributarie, sia societarie che relative alle pratiche di pagamento dei modelli F23 e F24, salvo alcune pratiche extra per le quali sarebbero stati versati compensi aggiuntivi.
Tale affermazione (riportata a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta) e ribadita dal convenuto in sede di interrogatorio formale (v. cap. nr. 2) tuttavia contrasta decisamente con quanto emerso dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice;
infatti il teste presente in occasione dell'incontro di Tes_1 Pt_ fine dicembre 2009 “dall'inizio alla fine”, ha affermato che il Dott. propose e accettò, la somma CP_1 di euro 200,00 mensili, oltre accessori di legge;
anche il teste ha precisato “si parlò del Testimone_2 Pt_ compenso di intorno a 2500 euro omnia l'anno” (che non fu posto per iscritto), “non si parlò di compenso per l'attività precedente anche se era chiaro che sarebbe stata un'attività da pagare”.
A fronte di un tale dato probatorio, alquanto contraddittorio in ordine alla individuazione della reale entità del compenso pattuito tra le parti – che comunque non è oggetto di una specifica domanda - alcun riscontro oggettivo deriva dall'esame della documentazione prodotta dall'attore, poiché non è possibile collegare - con precisione - l'emissione dei vari assegni rispetto alle fatture emesse per il pagamento delle notule via via emesse, fatta eccezione per le notule n. 93 del 11.07.2014, n. 103 del 22.07.2014 (doc. 5, 12 e n. 95 CP_1 del 06.07.2015 (doc. 6, 13 . CP_1
Ad ogni modo gli importi versati a mezzo assegni sono, per la maggior parte delle volte, superiori rispetto a quelli portati dalle notule, probabilmente perché comprensivi anche di spese ed oneri di legge che il professionista doveva poi all'Amministrazione finanziaria.
Difatti, dalla consultazione del documento nr. 15 (prodotto in allegato alla citazione e che è una copia del cassetto fiscale dei modelli F24 degli anni 2010/2016), risulta possibile comprendere che ai pagamenti dei Pt_ modelli F24 provvedeva il dott. roprio con i denari corrispostigli da on gli assegni (in particolare CP_1 questi interrogato sul cap. 23 dell'interrogatorio formale in relazione agli assegni del 2016 di cui al doc. 14 ha affermato che “questi assegni erano omnicomprensivi anche di imposte, tasse, contributi e bollettini da pagare;
gli importi non remuneravano solo il mio lavoro;
a volte facevo distinte riepilogative delle spese e del mio compenso;
ma il più delle volte ne parlavamo”; “faccio presente che avevo la delega sul conto del CP_1 per effettuare i pagamenti”); affermazione che è stata riscontrata dalle dichiarazioni rese dal Testimone_2 Pt_
“ veniva in Tabaccheria con una lista anzi ricordo che aveva una sorta di scontrino di una calcolatrice in mano e diceva il totale della spesa e o io facevamo l'assegno”. “Ricordo che prendeva dei CP_1 CP_1 soldi suoi e li metteva nel conto della ”. Parte_4
Resta, comunque, indiscutibile che si è verificato in concreto un ingiustificato arricchimento a favore del convenuto il quale, confermando in sostanza di aver ricevuto le somme di cui agli assegni via via mostratigli durante il suo interrogatorio, non ha provato quanto dei pagamenti effettuatigli poi andava a riversare in favore dell'Amministrazione finanziaria, al fine di evidenziare il reale importo del suo compenso e non ha saputo, sostanzialmente, ricostruire la sua stessa attività, violando precisi obblighi professionali di diligenza, esattezza e puntualità, anche alla luce del fatto che l'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico è un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista è tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta anche mediante la tenuta di una corretta e trasparente contabilità con il proprio cliente, ad es. redigendo annualmente un rendiconto riassuntivo degli importi riscossi evidenziando i titoli in virtù dei quali li ha trattenuti o li ha versati per altri titoli a soggetti terzi.
Per l'effetto si ritiene provato che l'attore ha corrisposto l'importo di euro 41.019,08 in eccesso rispetto alle fatture emesse dal convenuto secondo i prospetti riportati alle pagine 4 e 5 della memoria attrice ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., sottolineando come in effetti negli anni 2014, 2015 e 2016 bbia corrisposto CP_1
a titolo di compensi professionali importi ben superiori ai 6.500 euro annui, evidentemente per compensare proprio quelle attività extra che il convenuto ha comunque documentato (v. doc nr. 15 a 22).
La domanda pertanto viene accolta in parte qua, per cui il convenuto viene condannato al pagamento in Pt_ favore dell'attore della detta somma che ha il diritto di ripeterla, avendo il dott. conseguito un indebito oggettivo che quale azione tipica di cui all'art. 2033 c.c. prevale sull'azione di arricchimento senza giusta causa che è invece azione residuale e sussidiaria. Nell'ordinamento italiano si definisce pagamento dell'indebito “l'esecuzione di una prestazione non dovuta” e nella specie si è verificato un indebito oggettivo poiché è stato effettuato un pagamento (superiore al dovuto) nonostante che in relazione alla data somma non esisteva alcun debito (art. 2033 c.c.).
Non sono dovuti gli interessi sul capitale.
Secondo la Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, n. 31187 per ottenere la corresponsione degli interessi legali
l'interessato è tenuto a effettuare una specifica richiesta;
infatti la Suprema Corte afferma che “pur avendo colui che ha eseguito un pagamento non dovuto diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda” e nel caso specifico l'attore non ha richiesto nulla
a tale titolo.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
La domanda attorea di risarcimento del danno per la somma di euro 4.724,58 per gli interessi corrisposti alla
CR EN alla quale l'attore ha chiesto un finanziamento per sopperire ad una crisi di liquidità viene rigettata per assenza di prova intorno al nesso causale;
in particolare, quanto alla stipula in data 27.7.2017 del contratto di finanziamento con CR EN n. 0IR1066193013 di euro 45.000,00, con correlativo obbligo di corrispondere gli interessi di euro 4.724,58 (doc. 19), non è stato provato che tale finanziamento per far fronte ad una crisi di liquidità derivi esclusivamente dall'aver il dott. oltre quanto dovutogli per la sua CP_2 attività professionale, poiché la richiesta di finanziamento può essere derivata dalla necessità di acquistare
o per adempiere agli oneri economici connessi alla scadenza dell'appalto ivi compreso Parte_5 il deposito a garanzia del pagamento dei generi del monopolio. Inoltre, non vi è prova del pagamento dell'importo di euro 1.410,82 effettuato da parte attrice in favore dell'avv. Menichetti Cristina per l'assistenza legale durante la fase della negoziazione assistita (le fatture nr. 10 e 13 del 2018 non risultano essere state quietanzate).
Dovuta è invece la somma di euro 87 quale rimborso spese (corrisposte all'istituto bancario del sig. CP_1 Pt_ per rilasciare le copie degli assegni emessi in favore del dott. .”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta ordinanza, Parte_1 impugnandola con quattro motivi di gravame (con il quale ha dedotto la violazione e l'errata applicazione di norme di legge;
la contraddittorietà della motivazione;
l'errata valutazione dei fatti oggetto di causa e l'errata valutazione delle prove).
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed Controparte_1 ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
In particolare, dopo aver rilevato la mancata specificità dei motivi di contestazione della sentenza, l'appellato ha contestato le censure del gravame deducendo che l'azione in primo grado fosse sempre stata inquadrata nel paradigma dell'indebito oggettivo nonché evidenziando la presenza agli atti di un riepilogo annuale dettagliato (dal 2010 al 2016) dei versamenti effettuati e delle spese sostenute, con relativa documentazione allegata, dal quale emergeva il saldo negativo privo di giustificazione, che rendeva la domanda completa e ben determinata.
L'appellato ha evidenziato, inoltre, che le affermazioni di controparte divergessero dalle risultanze istruttorie con le quali era stata dimostrata, in particolare, l'inattendibilità della lettera di incarico professionale prodotta in primo grado dal convenuto e la malafede dello stesso, incapace di provare la destinazione dei pagamenti ricevuti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 9.7.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, all'udienza collegiale del 17.6.2025 svoltasi in forma cartolare, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato, atteso che l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, da lui formulata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, poiché il aveva proposto un'azione di arricchimento CP_1 senza causa, ex art. 2041 c.c. (“accertare e dichiarare il pagamento in eccesso, e non per giusta causa, dell'importo di € 41.019,08 in favore del Dott. effettuato dal sig. ), nonostante Parte_1 Controparte_1 avesse espressamente indicato il rapporto causale per il quale detto pagamento era stato effettuato
(inquadrabile nell'azione di indebito oggettivo, prevista dall'art. 2033 c.c..), il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante la natura residuale della stessa.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr Cass. civ. 21.2.2019 n. 5153 e 3.8.2012 n. 13945).
Tanto ricordato, si osserva che il giudice di primo grado, nel caso di specie, oltre a non aver alterato nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi) o mutato i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha correttamente inquadrato la fattispecie nella figura dell'indebito oggettivo, in ragione del fatto che l'attore, nell'atto di citazione, aveva fatto espresso riferimento al rapporto Pt_ professionale di commercialista intercorso con il d al compenso (asseritamente eccessivo) percepito dal medesimo, per cui la locuzione “non per giusta causa” – contrariamente a quanto sostenuto nell'appellante
– non qualificava l'azione proposta dall'attore ex art. 2041 c.c. ma indicava semplicemente che il compenso percepito dal professionista non era giustificato da alcuna causa (giusta od ingiusta che fosse) e doveva essere restituito.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che la domanda attorea non fosse indeterminata e che l'attore avesse dimostrato, tramite le testimonianze rese dai testi, l'ammontare del compenso professionale pattuito, nonostante che la affermazione dell'attore di aver pagato compensi eccessivi in suo favore non fosse stata supportata, nell'atto di citazione, con l'indicazione dell'esatto ammontare del predetto compenso e che tale mancanza, fosse stata sanata con l'irrituale ammissione delle prove orali richieste dall'attore e con una inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della domanda.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che le circostanze dell'avvenuta stipula, nel 2009, di un contratto professionale tra le Pt_ parti, in base al quale il si era impegnato ad assistere il negli adempimenti di natura fiscale e CP_1 contabile della sua ditta, dietro il pagamento di un compenso predeterminato e dell'avvenuto versamento, Pt_ da parte del mediante assegni emessi tra il 2010 e il 2016, in favore del di somme destinate, in CP_1 parte, al pagamento delle tasse dovute per la tabaccheria e per altra parte, a quello dei compensi professionali del medesimo, non sono state oggetto di contestazione - si osserva che il CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale appellante, nell'atto di citazione aveva espressamente Pt_ quantificato in euro 41.019,08 [corrispondente alla differenza tra quanto da lui versato in assegni al ogni anno e quanto risultava essere stato pagato da quest'ultimo per le tasse a suo nome (importo risultante dal cassetto fiscale), nonché trattenuto dal medesimo a titolo di compenso professionale], la somma Pt_ indebitamente pagata in eccesso in favore del che non trovava riscontro né nelle notule emesse dal professionista né nelle somme che risultavano dal suo cassetto fiscale come versate in favore dell'Erario e che il giudice di primo grado aveva ammesso la prova per testi in ordine all'ammontare del compenso professionale annuale pattuito tra le parti per la gestione contabile e fiscale della tabaccheria (stabilito Pt_ verbalmente, a dire del e per iscritto, a dire del solo dopo che l'attore aveva disconosciuto le CP_1 firme da lui apparentemente apposte sulla lettera di conferimento di incarico professionale, datata Pt_ 4.10.2009, prodotta dal (doc. 3 del suo fascicolo di parte), ove il compenso annuale risultava essere stato concordato in euro 6.500,00 e che il consulente grafologico nominato d'ufficio per accertare la veridicità delle stesse le aveva valutate come non “riconducibili al Sig. in termini di buona probabilità” e, Controparte_1 quindi, del tutto correttamente.
Si evidenzia, inoltre, che, con riferimento alla domanda attorea, non vi era stata alcuna inversione dell'onere probatorio, atteso che il veva provato quanto affermato nell'atto di citazione ovvero: 1) l'avvenuto CP_1 Pt_ pagamento delle somme che il gli aveva chiesto a titolo di tasse e di compenso professionale (provato tramite la produzione degli assegni emessi); 2) l'esistenza di una differenza in eccesso tra la somma da lui complessivamente pagata con gli assegni predetti e quella che, in forza del controllo contabile eseguito, Pt_ risultava essere stata versata dal in suo nome, per il pagamento delle tasse e per quello delle fatture emesse dal medesimo per il suo compenso (vd doc. da 1 a 15 allegati all'atto di citazione, contenenti la copia degli assegni emessi, la scansione del cassetto fiscale degli anni in oggetto e le notule emesse dal commercialista, tutti documenti espressamente riconosciuti come autentici dallo stesso convenuto in sede Pt_ di interrogatorio formale) che non trovava giustificazione negli accordi intercorsi con il in ordine al compenso od in altra voce di spesa prevista contrattualmente e 3) l'avvenuta pattuizione del compenso professionale in forma verbale ed il suo ammontare [il infatti, ad integrazione di quanto esposto, CP_1 dopo che il convenuto aveva contestato la ricostruzione attorea delle somme, seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., aveva richiesto l'escussione testimoniale di e , che, interrogati Tes_1 Testimone_2 sulla stipula del contratto, avevano concordemente dichiarato che l'accordo era stato raggiunto verbalmente Pt_ e che il compenso pattuito per era di circa € 200 al mese (€ 2.500 omnia all'anno), smentendo così la ricostruzione del convenuto], che aveva determinato lo speculare dovere di contro allegazione ex art. 167
c.p.c. a carico della parte convenuta (cfr Cass, civ. 26.10.2023 n. 29680).
In tema di preclusioni processuali, infatti, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (cfr Cass. civ. ord. n. 21332/2024 del 30.7.24), per cui se la deduzione dell'esistenza del contratto professionale, quale titolo giustificativo di parte dei versamenti, è da classificare come fatto primario, sufficientemente suffragato (almeno per un quadro introduttivo) dall'allegazione delle notule rilasciate dal professionista, l'importo convenuto contrattualmente ricadeva, invece, nella seconda categoria, a precisazione e specificazione del primo, la cui necessità si era palesata in virtù delle allegazioni del convenuto.
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame (che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato le valutazioni compiute dal primo giudice in merito alle risultanze istruttorie relative al quantum del compenso pattuito per la prestazione professionale, evidenziando come dall'esito della perizia calligrafica e dalle testimonianze rese da e Tes_1 Tes_2
(rispettivamente suocero e cognato/collaboratore del , non si potesse giugnere a ritenere
[...] CP_1 non attendibile la lettera di conferimento incarico da lui prodotta.
In particolare, in relazione alle dichiarazioni rese dai testi predetti (che avevano dichiarato di essere stati Pt_ presenti all'accordo verbale raggiunto tra il il el 2009), l'appellante ha affermato che il giudice CP_1 avrebbe dovuto considerare che i medesimi, per la mancata terzietà rispetto all'attore, non potevano essere considerati attendibili, come dimostrato dal fatto che l'accordo (che riguardava la gestione degli atti preliminari e propedeutici alla compravendita della tabaccheria, avvenuta nel dicembre del 2009), doveva necessariamente essere intercorso tra le parti prima della data indicata dai testi e che il compenso pattuito era inverosimile, perché incongruo rispetto al valore delle prestazioni professionali svolte e ai parametri tariffari di legge.
In relazione a tale ultimo documento, poi, l'appellante ha sottolineato come la perizia calligrafica non avesse effettivamente “escluso la riferibilità della firma apposta al documento 3 prodotto dal convenuto al sig.
– come ritenuto dal primo Giudice – avendo chiarito che, per via della sovrapposizione degli CP_1 inchiostri tra la base della firma ed il timbro apposto, non fosse possibile determinare con certezza, in termini probabilistici, l'appartenenza della firma al ma di fatto non escludendo a priori tale possibilità. CP_1
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, va ricordato che, in tema di attendibilità della prova testimoniale, la Cassazione ha più volte indicato i criteri che devono guidare il giudice nella sua valutazione, dovendo questi verificare l'intrinseca logicità, coerenza, analiticità, nonché l'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Tanto ricordato, si ritiene che le testimonianze rese da e siano attendibili, atteso Tes_1 Testimone_2 che il vincolo di parentela tra testimoni e attore non determina aprioristicamente l'esclusione della loro terzietà in difetto di ulteriori elementi dai quali possa desumersi la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ. ord. n. 31158 dell'8.1.2023; n. 6001 del 28.2.2023 e n. 98 del 4.1.2019); che le predette dichiarazioni, oltre ad essere concordi tra loro, appaiono confermate dalle allegazioni del (vd. le notule 83 del 2010; 15 e 68 del CP_1 Pt_ 2011; 10 e 57 del 2012; 11 e 43 del 2013, emesse dal per l'importo di 200,00 euro ciascuna) e che le Pt_ stesse non risultano smentite dalle allegazioni del in ordine alla violazione dei valori minimi identificati come congrui dagli ordini professionali per le mansioni svolte, che non rilevano in tutti quei casi, come quello in esame, in cui il professionista e il cliente risultano aver raggiunto un accordo sul compenso (cfr Cass. civ.
11.8.2011 n. 17222 e 5.10.2009 n. 21235) e che, comunque, non comportano la nullità delle convenzioni contrarie.
Né può essere riconosciuto alcun valore probatorio al documento di conferimento incarico professionale del Pt_
4.10.2009 prodotto dal dato che il perito era giunto ad affermare che le “due firme, ricoperte da timbro, apposte sul doc. 3 (conferimento incarico professionale 4.10.2009) non sono riconducibili al Sig. CP_1
in termini di buona probabilità” in quanto dall'esame comparativo delle firme emergeva una
[...]
“significativa rapportabilità ritmicodinamica e morfologica delle verificande X3 e X4 (doc. 23 e doc. 24) con il grafismo del Sig. , ma al contempo “una scarsa immediatezza di processo” per le restanti Controparte_1 verificande X1-X2-X5 (doc. 3 e doc. 24) che pur presentavano affinità esteriore con le firme autografe.
Lo specifico grafodinamico di quest'ultime, infatti, “non trovava riscontro all'interno del range di variazione del campione comparativo a disposizione”, il che portava ad escluderne l'autografia.
Il perito, quindi, solo riconoscendo l'ampia variabilità delle firme autografe e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di stabilire in modo certo il range di variazione delle stesse, aveva previsto una minima riserva in termini di inferenza statistica;
tuttavia, ciò non faceva venir meno l'esito finale dell'indagine che portava a concludere per una buona probabilità che le firme X1-X2-X5 fossero redatte da altra mano (vd pag. 42 della relazione peritale).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 2058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
3182/2022 pubblicata il 13.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale, in totali euro 6.946,00 da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese oltre IVA e CAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in EN il 27.10.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 496/2023 promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IO Bizzetti Parte_1 C.F._1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- appellante-
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo Controparte_1 C.F._2
LO e IS ZO, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
- appellato-
avverso la sentenza n. 3182/2022 del Tribunale di EN, pubblicata il 14.11.2022;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 9.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di EN, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza del Tribunale di EN n. 3182/2022, pubblicata il 13 novembre 2022 nella causa promossa da contro e identificata al ruolo del contenzioso civile del Tribunale di EN Controparte_1 Parte_1 con il numero RG 17247/2018, contrariis reiectis, così provvedere:
1.1) In tesi, dichiarare la domanda generale di arricchimento formulata da parte attrice inammissibile in quanto subordinata e residuale rispetto alla domanda di indebito oggettivo;
1.2) In ipotesi subordinata, accertata la mancata allegazione dei fatti costitutivi, respingere la domanda in quanto inammissibile e/o improponibile;
1.3) In ulteriore ipotesi subordinata, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto.”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni altra eccezione disattesa e reietta: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Dott. perché non articolato in motivi precisi e Parte_2 specifici;
nel merito: respingere integralmente l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla comparsa in appello e per l'effetto quindi confermare integralmente la sentenza n 3182/2022 pubbl. il 14/11/2022 emessa nel giudizio RG n. 17247/2018 Repert. n. 6586/2022 del
14/11/2022 a mezzo della quale il Tribunale di EN ha così statuito: (…) Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il sig. Parte_1
a restituire in favore del sig. l'indebita somma percepita nella misura di euro 41.019,08 e a Controparte_1 corrispondergli – a titolo risarcitorio - l'importo di euro 87. Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre le spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e vengono poste a carico di parte convenuta. Le spese di CTU vengono integralmente compensate tra le parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege(...) Con vittoria di competenze, accessori e spese di entrambi i gradi del giudizio'.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare della ditta individuale Controparte_1 denominata “La Baracca del Tabacco di LE IO, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di EN, al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 41.019,08 ed il risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali subiti.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016, aveva versato al convenuto - che faceva parte dell Parte_3
, a cui, nel 2010, aveva affidato l'incarico di assistenza fiscale, tributaria e di
[...] revisione contabile ed amministrativa della sua ditta - mediante assegni, una serie di somme destinate, in parte, al pagamento degli oneri fiscali della sua impresa ed in altra parte, alla retribuzione del professionista per l'attività svolta in suo favore;
2) a seguito di una verifica contabile successiva all'interruzione del rapporto Pt_ contrattuale con il era emersa una differenza di euro 41.019,08 tra gli importi da lui complessivamente Pt_ versati al commercialista tramite assegni e l'ammontare degli importi complessivamente pagati dal all'Erario per gli oneri fiscali della sua ditta ed incassati dal medesimo per le fatture emesse per il suo compenso;
3) dopo aver infruttuosamente richiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate, aveva avviato una procedura di negoziazione assistita volta a comporre bonariamente la controversia, dovendosi far carico anche delle spese legali versate all'avv. Cristina Menichetti, pari ad euro 1.410,82, nonché della spesa di euro 87,00 per ottenere la copia degli assegni bancari emessi, documentazione necessaria ai fini della controversia, che si era conclusa negativamente e 5) a causa della mancata restituzione delle somme da parte del convenuto, egli, essendosi trovato in una situazione di scarsa liquidità per la ditta, aveva stipulato un contratto di finanziamento con CR EN, n. 01R1066193013 con il conseguente esborso di euro 4.724,58 a titolo di interessi.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea. Parte_1
Il convenuto – dopo aver premesso di aver ricevuto dal un totale di euro 260.627,43, di cui CP_1
223.150,33 erano stati versati all'Erario per le imposte e le tasse della sua ditta, mentre i restanti euro
37.477,10 erano stati a lui pagati a titolo di compenso professionale – aveva dedotto che;
a) al momento del conferimento dell'incarico, le parti avevano concordato un compenso forfettario annuo di euro 6.500,00 per la consulenza contabile e fiscale di routine, oltre a compensi specifici per altre prestazioni che includevano consulenze fiscali, tributarie, societarie e contrattuali, compresa l'assistenza nell'acquisto dell'azienda e nella gestione delle pratiche amministrative;
b) il compenso pattuito era equo e, anzi, vantaggioso per il cliente poiché applicando i parametri tariffari professionali in vigore nel periodo 2010-2016, il compenso che egli avrebbe potuto legittimamente richiedere sarebbe stato ben superiore a quanto percepito ammontando ad euro 83.423,34 e c) non vi era alcun nesso causale tra il finanziamento richiesto e il pagamento dei compensi professionali, essendo la richiesta di finanziamenti una prassi comune nel settore del commercio di tabacchi per gestire i flussi di cassa e gli oneri legati al Monopolio di Stato.
La causa era stata istruita mediante la documentazione prodotta, l'assunzione dell'interrogatorio formale del Pt_ e le prove per testi.
A seguito del disconoscimento, da parte dell'attore, di tutte firme riportate nei documenti prodotti da controparte, era stata disposta una perizia grafologica.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di EN, con la sentenza n. 3182/2022, pubblicata il 13.11.2022, in Pt_ parziale accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il alla restituzione in favore del CP_1 della somma di euro 41.019,08 ed al pagamento della somma di euro 87,00 a titolo risarcitorio, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell'effettivo pagamento di euro 1.410,82 in favore dell'avv.
Menichetti, né dimostrata la sussistenza del nesso causale tra la crisi di liquidità della ditta del e la CP_1 Pt_ somma trattenuta indebitamente dal
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Sulla domanda di restituzione del c.d. surplus corrisposto al convenuto.
Dagli atti del processo e dalle risultanze dell'istruttoria (v. in particolare interrogatorio formale del sg. PINI e testimonianze assunte) è emerso che il signor ha conferito incarico di prestazione d'opera CP_1 Pt_ professionale al sig. della durata di sette anni (dal 2010 al 2016) consistente nella
i pagamenti mediante delega F23 e F24>, nella <redazione di quanto necessario per la riscossione degli aggi>, nella <gestione ordinaria della contabilità> in relazione all'impresa individuale
La Baracca del Tabacco di LE IO, corrente in EN, Via Baracca n. 43.
Inoltre è stato provato (v. testimonianza di padre di quale coadiutore Tes_1 Testimone_2 Pt_ amministrativo della tabaccheria nonché suocero di che il dott. i occupò anche di gestire alcune CP_1 questioni e pratiche burocratiche necessarie per l'avvio e per la gestione dell'attività di tabaccheria;
in tale ultimo gruppo di attività rientra quella di aver seguito la compravendita dell'esercizio di tabaccheria dal precedente venditore (ma a tale riguardo non è stato provato da parte convenuta in cosa effettivamente e concretamente è consistita), quella necessaria per il rilascio della partita Iva nr. che avvenne il P.IVA_1
4 dicembre del 2009 (e non nell'ottobre del 2009, come artatamente affermato da parte convenuta), quella posta in essere il 18.7.2013 per la modifica e cancellazione della qualifica di imprenditore commerciale e di iscrizione come piccolo imprenditore (v. doc. nr. 15 di parte convenuta), quella del 4.8.2014 relativa alla comunicazione dell'inizio della vendita al dettaglio di bevande, oltre a quella tipica delle CC (v. doc nr. 16, 17 e 18, 19,20) e, infine, quella del 6.10.2014 attinente alla pratica di SCIA presso il SUAP Direzione attività economiche del Comune di EN per l'installazione di giochi leciti presso la sede della tabaccheria
(doc nr. 21 e 22 di parte convenuta).
Certamente l'incarico non afferiva, invece, alla tenuta e/o redazione delle buste paga (v. teste Tes_1 che ricorda che “Non se ne parlò” anche perché “non vi erano dipendenti”) proprio in quanto l'impresa non ebbe mai dei dipendenti (v. teste ). Testimone_3 L'incarico – diversamente da quanto dedotto da parte convenuta – non venne conferito per iscritto (v. risultanze della C.T.U. dott.ssa che ha escluso la riferibilità della firma apposta nel documento 3 Per_1 prodotto dal convenuto al sig. ma solo oralmente in occasione di un incontro tenutosi verso la fine CP_1 del mese di dicembre del 2009 alla presenza di la sorella di lui, il padre presso lo Testimone_2 Tes_1 studio del professionista, ove non vi fu alcuna pattuizione scritta in ordine all'entità del compenso.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'atto di conferimento di un incarico per la prestazione di opera professionale sia scritto perché ciò non è determinante per la sua validità
(cfr. Cass. Civ. Sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 1792 (Rv. 642480 – 01) ha stabilito, difatti, che: «Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti….»).
Secondo parte convenuta l'importo di tale compenso forfettario sarebbe stato concordato oralmente e fissato nell'importo di euro 6.500 all'anno valevole per tutte le attività eseguite, sia ordinarie, sia fiscali, sia tributarie, sia societarie che relative alle pratiche di pagamento dei modelli F23 e F24, salvo alcune pratiche extra per le quali sarebbero stati versati compensi aggiuntivi.
Tale affermazione (riportata a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta) e ribadita dal convenuto in sede di interrogatorio formale (v. cap. nr. 2) tuttavia contrasta decisamente con quanto emerso dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice;
infatti il teste presente in occasione dell'incontro di Tes_1 Pt_ fine dicembre 2009 “dall'inizio alla fine”, ha affermato che il Dott. propose e accettò, la somma CP_1 di euro 200,00 mensili, oltre accessori di legge;
anche il teste ha precisato “si parlò del Testimone_2 Pt_ compenso di intorno a 2500 euro omnia l'anno” (che non fu posto per iscritto), “non si parlò di compenso per l'attività precedente anche se era chiaro che sarebbe stata un'attività da pagare”.
A fronte di un tale dato probatorio, alquanto contraddittorio in ordine alla individuazione della reale entità del compenso pattuito tra le parti – che comunque non è oggetto di una specifica domanda - alcun riscontro oggettivo deriva dall'esame della documentazione prodotta dall'attore, poiché non è possibile collegare - con precisione - l'emissione dei vari assegni rispetto alle fatture emesse per il pagamento delle notule via via emesse, fatta eccezione per le notule n. 93 del 11.07.2014, n. 103 del 22.07.2014 (doc. 5, 12 e n. 95 CP_1 del 06.07.2015 (doc. 6, 13 . CP_1
Ad ogni modo gli importi versati a mezzo assegni sono, per la maggior parte delle volte, superiori rispetto a quelli portati dalle notule, probabilmente perché comprensivi anche di spese ed oneri di legge che il professionista doveva poi
Difatti, dalla consultazione del documento nr. 15 (prodotto in allegato alla citazione e che è una copia del cassetto fiscale dei modelli F24 degli anni 2010/2016), risulta possibile comprendere che ai pagamenti dei Pt_ modelli F24 provvedeva il dott. roprio con i denari corrispostigli da on gli assegni (in particolare CP_1 questi interrogato sul cap. 23 dell'interrogatorio formale in relazione agli assegni del 2016 di cui al doc. 14 ha affermato che “questi assegni erano omnicomprensivi anche di imposte, tasse, contributi e bollettini da pagare;
gli importi non remuneravano solo il mio lavoro;
a volte facevo distinte riepilogative delle spese e del mio compenso;
ma il più delle volte ne parlavamo”; “faccio presente che avevo la delega sul conto del CP_1 per effettuare i pagamenti”); affermazione che è stata riscontrata dalle dichiarazioni rese dal Testimone_2 Pt_
“ veniva in Tabaccheria con una lista anzi ricordo che aveva una sorta di scontrino di una calcolatrice in mano e diceva il totale della spesa e o io facevamo l'assegno”. “Ricordo che prendeva dei CP_1 CP_1 soldi suoi e li metteva nel conto della ”. Parte_4
Resta, comunque, indiscutibile che si è verificato in concreto un ingiustificato arricchimento a favore del convenuto il quale, confermando in sostanza di aver ricevuto le somme di cui agli assegni via via mostratigli durante il suo interrogatorio, non ha provato quanto dei pagamenti effettuatigli poi andava a riversare in favore dell'Amministrazione finanziaria, al fine di evidenziare il reale importo del suo compenso e non ha saputo, sostanzialmente, ricostruire la sua stessa attività, violando precisi obblighi professionali di diligenza, esattezza e puntualità, anche alla luce del fatto che l'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico è un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista è tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta anche mediante la tenuta di una corretta e trasparente contabilità con il proprio cliente, ad es. redigendo annualmente un rendiconto riassuntivo degli importi riscossi evidenziando i titoli in virtù dei quali li ha trattenuti o li ha versati per altri titoli a soggetti terzi.
Per l'effetto si ritiene provato che l'attore ha corrisposto l'importo di euro 41.019,08 in eccesso rispetto alle fatture emesse dal convenuto secondo i prospetti riportati alle pagine 4 e 5 della memoria attrice ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., sottolineando come in effetti negli anni 2014, 2015 e 2016 bbia corrisposto CP_1
a titolo di compensi professionali importi ben superiori ai 6.500 euro annui, evidentemente per compensare proprio quelle attività extra che il convenuto ha comunque documentato (v. doc nr. 15 a 22).
La domanda pertanto viene accolta in parte qua, per cui il convenuto viene condannato al pagamento in Pt_ favore dell'attore della detta somma che ha il diritto di ripeterla, avendo il dott. conseguito un indebito oggettivo che quale azione tipica di cui all'art. 2033 c.c. prevale sull'azione di arricchimento senza giusta causa che è invece azione residuale e sussidiaria. Nell'ordinamento italiano si definisce pagamento dell'indebito “l'esecuzione di una prestazione non dovuta” e nella specie si è verificato un indebito oggettivo poiché è stato effettuato un pagamento (superiore al dovuto) nonostante che in relazione alla data somma non esisteva alcun debito (art. 2033 c.c.).
Non sono dovuti gli interessi sul capitale.
Secondo la Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, n. 31187 per ottenere la corresponsione degli interessi legali
l'interessato è tenuto a effettuare una specifica richiesta;
infatti la Suprema Corte afferma che “pur avendo colui che ha eseguito un pagamento non dovuto diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda” e nel caso specifico l'attore non ha richiesto nulla
a tale titolo.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
La domanda attorea di risarcimento del danno per la somma di euro 4.724,58 per gli interessi corrisposti alla
CR EN alla quale l'attore ha chiesto un finanziamento per sopperire ad una crisi di liquidità viene rigettata per assenza di prova intorno al nesso causale;
in particolare, quanto alla stipula in data 27.7.2017 del contratto di finanziamento con CR EN n. 0IR1066193013 di euro 45.000,00, con correlativo obbligo di corrispondere gli interessi di euro 4.724,58 (doc. 19), non è stato provato che tale finanziamento per far fronte ad una crisi di liquidità derivi esclusivamente dall'aver il dott. oltre quanto dovutogli per la sua CP_2 attività professionale, poiché la richiesta di finanziamento può essere derivata dalla necessità di acquistare
o per adempiere agli oneri economici connessi alla scadenza dell'appalto ivi compreso Parte_5 il deposito a garanzia del pagamento dei generi del monopolio. Inoltre, non vi è prova del pagamento dell'importo di euro 1.410,82 effettuato da parte attrice in favore dell'avv. Menichetti Cristina per l'assistenza legale durante la fase della negoziazione assistita (le fatture nr. 10 e 13 del 2018 non risultano essere state quietanzate).
Dovuta è invece la somma di euro 87 quale rimborso spese (corrisposte all'istituto bancario del sig. CP_1 Pt_ per rilasciare le copie degli assegni emessi in favore del dott. .”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta ordinanza, Parte_1 impugnandola con quattro motivi di gravame (con il quale ha dedotto la violazione e l'errata applicazione di norme di legge;
la contraddittorietà della motivazione;
l'errata valutazione dei fatti oggetto di causa e l'errata valutazione delle prove).
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed Controparte_1 ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
In particolare, dopo aver rilevato la mancata specificità dei motivi di contestazione della sentenza, l'appellato ha contestato le censure del gravame deducendo che l'azione in primo grado fosse sempre stata inquadrata nel paradigma dell'indebito oggettivo nonché evidenziando la presenza agli atti di un riepilogo annuale dettagliato (dal 2010 al 2016) dei versamenti effettuati e delle spese sostenute, con relativa documentazione allegata, dal quale emergeva il saldo negativo privo di giustificazione, che rendeva la domanda completa e ben determinata.
L'appellato ha evidenziato, inoltre, che le affermazioni di controparte divergessero dalle risultanze istruttorie con le quali era stata dimostrata, in particolare, l'inattendibilità della lettera di incarico professionale prodotta in primo grado dal convenuto e la malafede dello stesso, incapace di provare la destinazione dei pagamenti ricevuti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 9.7.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, all'udienza collegiale del 17.6.2025 svoltasi in forma cartolare, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato, atteso che l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, da lui formulata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, poiché il aveva proposto un'azione di arricchimento CP_1 senza causa, ex art. 2041 c.c. (“accertare e dichiarare il pagamento in eccesso, e non per giusta causa, dell'importo di € 41.019,08 in favore del Dott. effettuato dal sig. ), nonostante Parte_1 Controparte_1 avesse espressamente indicato il rapporto causale per il quale detto pagamento era stato effettuato
(inquadrabile nell'azione di indebito oggettivo, prevista dall'art. 2033 c.c..), il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante la natura residuale della stessa.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr Cass. civ. 21.2.2019 n. 5153 e 3.8.2012 n. 13945).
Tanto ricordato, si osserva che il giudice di primo grado, nel caso di specie, oltre a non aver alterato nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi) o mutato i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha correttamente inquadrato la fattispecie nella figura dell'indebito oggettivo, in ragione del fatto che l'attore, nell'atto di citazione, aveva fatto espresso riferimento al rapporto Pt_ professionale di commercialista intercorso con il d al compenso (asseritamente eccessivo) percepito dal medesimo, per cui la locuzione “non per giusta causa” – contrariamente a quanto sostenuto nell'appellante
– non qualificava l'azione proposta dall'attore ex art. 2041 c.c. ma indicava semplicemente che il compenso percepito dal professionista non era giustificato da alcuna causa (giusta od ingiusta che fosse) e doveva essere restituito.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che la domanda attorea non fosse indeterminata e che l'attore avesse dimostrato, tramite le testimonianze rese dai testi, l'ammontare del compenso professionale pattuito, nonostante che la affermazione dell'attore di aver pagato compensi eccessivi in suo favore non fosse stata supportata, nell'atto di citazione, con l'indicazione dell'esatto ammontare del predetto compenso e che tale mancanza, fosse stata sanata con l'irrituale ammissione delle prove orali richieste dall'attore e con una inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della domanda.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che le circostanze dell'avvenuta stipula, nel 2009, di un contratto professionale tra le Pt_ parti, in base al quale il si era impegnato ad assistere il negli adempimenti di natura fiscale e CP_1 contabile della sua ditta, dietro il pagamento di un compenso predeterminato e dell'avvenuto versamento, Pt_ da parte del mediante assegni emessi tra il 2010 e il 2016, in favore del di somme destinate, in CP_1 parte, al pagamento delle tasse dovute per la tabaccheria e per altra parte, a quello dei compensi professionali del medesimo, non sono state oggetto di contestazione - si osserva che il CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale appellante, nell'atto di citazione aveva espressamente Pt_ quantificato in euro 41.019,08 [corrispondente alla differenza tra quanto da lui versato in assegni al ogni anno e quanto risultava essere stato pagato da quest'ultimo per le tasse a suo nome (importo risultante dal cassetto fiscale), nonché trattenuto dal medesimo a titolo di compenso professionale], la somma Pt_ indebitamente pagata in eccesso in favore del che non trovava riscontro né nelle notule emesse dal professionista né nelle somme che risultavano dal suo cassetto fiscale come versate in favore dell'Erario e che il giudice di primo grado aveva ammesso la prova per testi in ordine all'ammontare del compenso professionale annuale pattuito tra le parti per la gestione contabile e fiscale della tabaccheria (stabilito Pt_ verbalmente, a dire del e per iscritto, a dire del solo dopo che l'attore aveva disconosciuto le CP_1 firme da lui apparentemente apposte sulla lettera di conferimento di incarico professionale, datata Pt_ 4.10.2009, prodotta dal (doc. 3 del suo fascicolo di parte), ove il compenso annuale risultava essere stato concordato in euro 6.500,00 e che il consulente grafologico nominato d'ufficio per accertare la veridicità delle stesse le aveva valutate come non “riconducibili al Sig. in termini di buona probabilità” e, Controparte_1 quindi, del tutto correttamente.
Si evidenzia, inoltre, che, con riferimento alla domanda attorea, non vi era stata alcuna inversione dell'onere probatorio, atteso che il veva provato quanto affermato nell'atto di citazione ovvero: 1) l'avvenuto CP_1 Pt_ pagamento delle somme che il gli aveva chiesto a titolo di tasse e di compenso professionale (provato tramite la produzione degli assegni emessi); 2) l'esistenza di una differenza in eccesso tra la somma da lui complessivamente pagata con gli assegni predetti e quella che, in forza del controllo contabile eseguito, Pt_ risultava essere stata versata dal in suo nome, per il pagamento delle tasse e per quello delle fatture emesse dal medesimo per il suo compenso (vd doc. da 1 a 15 allegati all'atto di citazione, contenenti la copia degli assegni emessi, la scansione del cassetto fiscale degli anni in oggetto e le notule emesse dal commercialista, tutti documenti espressamente riconosciuti come autentici dallo stesso convenuto in sede Pt_ di interrogatorio formale) che non trovava giustificazione negli accordi intercorsi con il in ordine al compenso od in altra voce di spesa prevista contrattualmente e 3) l'avvenuta pattuizione del compenso professionale in forma verbale ed il suo ammontare [il infatti, ad integrazione di quanto esposto, CP_1 dopo che il convenuto aveva contestato la ricostruzione attorea delle somme, seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., aveva richiesto l'escussione testimoniale di e , che, interrogati Tes_1 Testimone_2 sulla stipula del contratto, avevano concordemente dichiarato che l'accordo era stato raggiunto verbalmente Pt_ e che il compenso pattuito per era di circa € 200 al mese (€ 2.500 omnia all'anno), smentendo così la ricostruzione del convenuto], che aveva determinato lo speculare dovere di contro allegazione ex art. 167
c.p.c. a carico della parte convenuta (cfr Cass, civ. 26.10.2023 n. 29680).
In tema di preclusioni processuali, infatti, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (cfr Cass. civ. ord. n. 21332/2024 del 30.7.24), per cui se la deduzione dell'esistenza del contratto professionale, quale titolo giustificativo di parte dei versamenti, è da classificare come fatto primario, sufficientemente suffragato (almeno per un quadro introduttivo) dall'allegazione delle notule rilasciate dal professionista, l'importo convenuto contrattualmente ricadeva, invece, nella seconda categoria, a precisazione e specificazione del primo, la cui necessità si era palesata in virtù delle allegazioni del convenuto.
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame (che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato le valutazioni compiute dal primo giudice in merito alle risultanze istruttorie relative al quantum del compenso pattuito per la prestazione professionale, evidenziando come dall'esito della perizia calligrafica e dalle testimonianze rese da e Tes_1 Tes_2
(rispettivamente suocero e cognato/collaboratore del , non si potesse giugnere a ritenere
[...] CP_1 non attendibile la lettera di conferimento incarico da lui prodotta.
In particolare, in relazione alle dichiarazioni rese dai testi predetti (che avevano dichiarato di essere stati Pt_ presenti all'accordo verbale raggiunto tra il il el 2009), l'appellante ha affermato che il giudice CP_1 avrebbe dovuto considerare che i medesimi, per la mancata terzietà rispetto all'attore, non potevano essere considerati attendibili, come dimostrato dal fatto che l'accordo (che riguardava la gestione degli atti preliminari e propedeutici alla compravendita della tabaccheria, avvenuta nel dicembre del 2009), doveva necessariamente essere intercorso tra le parti prima della data indicata dai testi e che il compenso pattuito era inverosimile, perché incongruo rispetto al valore delle prestazioni professionali svolte e ai parametri tariffari di legge.
In relazione a tale ultimo documento, poi, l'appellante ha sottolineato come la perizia calligrafica non avesse effettivamente “escluso la riferibilità della firma apposta al documento 3 prodotto dal convenuto al sig.
– come ritenuto dal primo Giudice – avendo chiarito che, per via della sovrapposizione degli CP_1 inchiostri tra la base della firma ed il timbro apposto, non fosse possibile determinare con certezza, in termini probabilistici, l'appartenenza della firma al ma di fatto non escludendo a priori tale possibilità. CP_1
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, va ricordato che, in tema di attendibilità della prova testimoniale, la Cassazione ha più volte indicato i criteri che devono guidare il giudice nella sua valutazione, dovendo questi verificare l'intrinseca logicità, coerenza, analiticità, nonché l'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Tanto ricordato, si ritiene che le testimonianze rese da e siano attendibili, atteso Tes_1 Testimone_2 che il vincolo di parentela tra testimoni e attore non determina aprioristicamente l'esclusione della loro terzietà in difetto di ulteriori elementi dai quali possa desumersi la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ. ord. n. 31158 dell'8.1.2023; n. 6001 del 28.2.2023 e n. 98 del 4.1.2019); che le predette dichiarazioni, oltre ad essere concordi tra loro, appaiono confermate dalle allegazioni del (vd. le notule 83 del 2010; 15 e 68 del CP_1 Pt_ 2011; 10 e 57 del 2012; 11 e 43 del 2013, emesse dal per l'importo di 200,00 euro ciascuna) e che le Pt_ stesse non risultano smentite dalle allegazioni del in ordine alla violazione dei valori minimi identificati come congrui dagli ordini professionali per le mansioni svolte, che non rilevano in tutti quei casi, come quello in esame, in cui il professionista e il cliente risultano aver raggiunto un accordo sul compenso (cfr Cass. civ.
11.8.2011 n. 17222 e 5.10.2009 n. 21235) e che, comunque, non comportano la nullità delle convenzioni contrarie.
Né può essere riconosciuto alcun valore probatorio al documento di conferimento incarico professionale del Pt_
4.10.2009 prodotto dal dato che il perito era giunto ad affermare che le “due firme, ricoperte da timbro, apposte sul doc. 3 (conferimento incarico professionale 4.10.2009) non sono riconducibili al Sig. CP_1
in termini di buona probabilità” in quanto dall'esame comparativo delle firme emergeva una
[...]
“significativa rapportabilità ritmicodinamica e morfologica delle verificande X3 e X4 (doc. 23 e doc. 24) con il grafismo del Sig. , ma al contempo “una scarsa immediatezza di processo” per le restanti Controparte_1 verificande X1-X2-X5 (doc. 3 e doc. 24) che pur presentavano affinità esteriore con le firme autografe.
Lo specifico grafodinamico di quest'ultime, infatti, “non trovava riscontro all'interno del range di variazione del campione comparativo a disposizione”, il che portava ad escluderne l'autografia.
Il perito, quindi, solo riconoscendo l'ampia variabilità delle firme autografe e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di stabilire in modo certo il range di variazione delle stesse, aveva previsto una minima riserva in termini di inferenza statistica;
tuttavia, ciò non faceva venir meno l'esito finale dell'indagine che portava a concludere per una buona probabilità che le firme X1-X2-X5 fossero redatte da altra mano (vd pag. 42 della relazione peritale).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 2058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
3182/2022 pubblicata il 13.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale, in totali euro 6.946,00 da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese oltre IVA e CAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in EN il 27.10.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni