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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3129/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Piazza Novello 4B, Codogno, presso lo studio dell'avv. Valentina Pellini che lo rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Garibaldi Controparte_1 C.F._2
n. 11, Piacenza, presso lo studio dell'avv. Claudio Tagliaferri, che la rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado
pagina 1 di 9 – in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Lodi resa ex artt. 127-ter e 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Lodi, dott. Matteo AN, nel giudizio di primo grado n. 1931/2019 R.G. in data
30.09.2024 e notificata da controparte ai fini dell'appello a mezzo pec in data 07.10.2024
– in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'esponente (qui integralmente riproposte e da intendersi ritrascritte), disattesa ogni diversa eccezione e deduzione siccome infondata in fatto e diritto, così giudicare:
A)Recependo l'accertamento dell'indivisibilità in natura del bene come da consulenza tecnica
d'ufficio, dichiarare lo scioglimento della comunione tra la sig.ra ed il Parte_1 sig. sugli immobili siti in San Rocco al Porto (LO), via IV Novembre, 37, e censiti Controparte_1 all'NCEU del Comune di San Rocco al Porto (LO) al foglio 26, mappale 669 ed al foglio 26, mappale 756, ordinando la vendita dei detti beni a mezzo di professionista all'uopo delegato, con successiva ripartizione del ricavato tra le parti in ragione del 50% ciascuno, effettuando nel contempo il conguaglio tra quanto spennate alla sig.ra per le spese di manutenzione Pt_1 straordinaria dell'immobile comune sostenute integralmente dalla stessa con quanto denegatamente dovuto al sig. per l'indennità di occupazione esclusiva dell'immobile come precisato in CP_1 atti.
B)Rigettare per il resto le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, né meritevoli di accoglimento.
C)In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale di parte attrice sui capitoli di prova indicati nella memoria 29.12.2021, opponendosi a quelle indicate ex adverso per le ragioni esposte nella memoria 13.01.2022.
D)Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza cautelare di sospensione e previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, previa, occorrendo, rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova sub 1, 2, 5,
6 e 8 richiesti nella memoria istruttoria di primo grado del 30.12.2021, - respingere CP_1
l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto e, Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 670/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi – Giudice Dr.
AN – pubblicata il 30.9.2024, notificata il 3.10.2024 e oggetto dell'impugnazione avversaria.
- Vinte spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 9 conveniva in giudizio ex coniuge, Controparte_1 Parte_1 avanti il Tribunale di Lodi, per lo scioglimento della comunione;
per la vendita degli immobili, in comunione con la convenuta, ex art. 788 c.p.c.; per la successiva ripartizione del ricavato in ragione del 50% ciascuno;
per l'assegnazione di una quota, pari al 50% degli arredi contenuti nella abitazione in comunione, salvo conguaglio;
per la condanna di controparte a versargli un' indennità di occupazione, in ragione di 400,00 euro/mese, calcolati dal 7.6.2012 (data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione), sino alla liberazione o vendita degli immobili;
per la restituzione di alcuni beni personali (attrezzi e i pianali da bricolage), conservati nelle autorimesse della ex casa coniugale;
per la condanna alla rifusione delle spese, anche della fase di mediazione.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla pronuncia Parte_1 divisionale;
allegava che la casa era stata assegnata alla convenuta con ordinanza presidenziale del
14.7.2010; che il figlio aveva coabitato con la madre ben oltre la definizione del giudizio Per_1 di separazione, essendo divenuto pienamente autonomo soltanto dal 23.3.2015; in ogni caso, riconosceva il diritto della controparte ad un indennizzo “solo ed esclusivamente a far tempo dall'allontanamento del figlio ”, nel marzo 2019. Da tale data, quindi, si Per_1 Pt_1 dichiarava “disponibile a riconoscere un legittimo importo, inferiore agli euro 400,00 mensili richiesti dall'attore, perché eccessivi rispetto ai valori di mercato”; chiedeva il riconoscimento di somme, asseritamente spese per la manutenzione dell'immobile; quanto agli arredi, affermava che numerosi oggetti e suppellettili erano di sua esclusiva proprietà, in quanto a lei donati dalla propria madre.
Il giudice ammetteva CTU sui beni (immobili e mobili) oggetto di causa;
all'udienza del 25.10.2023 venivano sentite le parti con finalità conciliative, e veniva formulata una proposta conciliativa del
Giudice, accettata da (cfr. note 5.12.2023 fascicolo di primo grado) e non da (cfr. CP_1 Pt_1 note 5.12.2023 fascicolo di primo grado).
Con ordinanza del 27.3.2024, veniva disposto un supplemento peritale, per accertare la regolarità dell'immobile ai fini della sua divisione (depositato il 10.7.2024).
In data 30.09.2024, veniva pubblicata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 670/2024, secondo la quale: “NON definitivamente pronunciando in ordine alla causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1931 dell'anno 2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara sciolta la comunione ordinaria esistente tra Controparte_2
[...]
pagina 3 di 9 a. con riferimento agli immobili siti in San Rocco al Porto e così censiti: abitazione indipendente su due livelli, NCEU, fg. 26 mapp. 669 sub 1, cat. A/7, classe 3, vani 10.5, via IV Novembre n. 37 –
P.T. – 1°- rendita catastale € 704,96; box NCEU, fg. 26 mapp. 669, sub 2, cat. C/6, classe 1 – mq.
63, via IV Novembre n. 37 – P.T. , rendita catastale €. 130,15; area urbana (NCEU, fg. 26 mapp.
756, cat. F/1 – area urbana – mq. 430, via IV Novembre snc – P.T.;
b. con riferimento agli arredi del predetto immobile, come descritti in c.t.u.;
2) Accoglie la domanda sub n. 5) di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuta
[...]
a corrispondere ad per l'occupazione esclusiva degli Parte_1 Controparte_1 immobili con decorrenza dal 17.7.2013, l'importo di 53.780,60 euro a titolo di capitale, oltre rivalutazione su base mensile e interessi in misura legale con pari decorrenza e sino al saldo, oltre
a 400,00 euro per ogni ulteriore mese di occupazione da ottobre 2024;
3) Condanna a restituire immediatamente ad Parte_1 CP_1
beni di cui alla domanda n 7) di parte attrice;
[...]
4) Dichiara inammissibile qualsiasi domanda della convenuta in ordine alle spese sostenute per il bene comune e alla relativa compensazione;
5) Provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, nel corso del quale si procederà alla vendita dell'immobile e alla suddivisione degli arredi;
6) Dichiara la sentenza idonea alla trascrizione quanto alla divisione immobiliare;
7) Spese di lite e di consulenza tecnica da regolarsi al definitivo”.
Contro la pronuncia ha proposto appello con istanza di sospensione della sentenza di Pt_1 primo grado impugnata, respinta dalla Corte con ordinanza del 5.03.2025. Si è regolarmente costituito CP_1
Il Consigliere Istruttore, nella persona del Consigliere Antonella Caterina Attardo, ha fissato l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio;
le parti hanno depositato gli scritti difensivi e le nota d'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello (IMPUGNAZIONE DEL CAPO 1 SUB B: SULL'ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE SUGLI ARREDI CONTENUTI
NELL'ABITAZIONE), parte appellante, censura la sentenza di primo grado, nella parte in Pt_1 cui ha accolto la domanda attorea di scioglimento della comunione sugli arredi domestici, ritenendo che tutti i beni mobili rientrino nella comunione e debbano essere divisi in parti uguali.
Parte appellante contesta l'inclusione nella comunione di alcuni mobili antichi, quadri e tappeti, che afferma esserle stati donati dalla madre, come da dichiarazione sottoscritta da Persona_2
pagina 4 di 9 quest'ultima in data 27.01.2014 (doc. 9). Contesta la genericità e la pretestuosità delle eccezioni, sollevate dalla controparte, in merito alla dichiarazione della sig.ra ritenuta idonea a Per_2 dimostrare la volontà di attribuire esclusivamente alla figlia i beni elencati.
L'appellante sostiene che tali beni costituiscono patrimonio personale, in quanto oggetto di donazione, e non fanno pertanto parte della comunione. Viene inoltre dedotto che gli altri arredi furono acquistati con fondi personali di con pagamento tramite assegni tratti dal suo conto Pt_1 corrente. A sostegno di tali circostanze sono state richieste prove testimoniali.
L'appellato replica, sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale di Lodi, in merito all'inclusione degli arredi domestici dalla comunione. In particolare, evidenzia l'assenza di prova scritta della donazione: il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che non vi è traccia di un contratto di donazione stipulato secondo le forme previste dall'ordinamento, come richiesto dall'art. 782 c.c., e che la dichiarazione della madre di (doc. 9) sarebbe generica e priva di valore Pt_1 probatorio sufficiente. Inoltre, parte appellata esclude la configurabilità della donazione indiretta, richiamando le statuizioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 18725/2017, che ne delimitano rigorosamente i presupposti.
Afferma, inoltre, che la dichiarazione del 27.01.2014 (doc. 9) sarebbe stata ricopiata dalla madre da un facsimile predisposto da (doc. 40 primo grado), minando la spontaneità e Pt_1 CP_1 autenticità del contenuto. A tal fine, sono articolati specifici capitoli di prova (cap. 5 e 6 della memoria istruttoria di primo grado), volti a dimostrare la precostituzione del documento. Contesta anche la tesi, secondo cui gli arredi sarebbero stati acquistati con fondi personali di Pt_1 evidenziando che i conti correnti erano cointestati e che gli acquisti sono avvenuti in costanza di matrimonio.
Sottolinea, infine, che l' appellante non avrebbe fornito prova sufficiente né della donazione né dell'acquisto esclusivo, e che le contestazioni mosse dall'appellato sarebbero tempestive e pertinenti, riguardando il contenuto del documento, asseritamente della madre dell'appellante, e non la sua grafia.
La Corte osserva che la donazione di arredi, quali quelli che, secondo l'appellante, sarebbero stati donati dalla madre (doc. 9 fasc. in primo grado dell'appellante) costituisce donazione di modico valore. Si tratta, infatti, in tutti i casi di beni mobili (arredi e quadri di scarso valore commerciale, come evidenziato dalla stima del CTU, non contestata da alcuna delle parti), per la donazione dei quali non è necessaria alcuna forma, secondo le norme attualmente in vigore.
Tuttavia, su cui ricade il relativo onere, non ha allegato in dettaglio quando e come le Pt_1 donazioni relative agli arredi abbiano avuto luogo, né le ha provate. pagina 5 di 9 Il documento del 27.01.2014 (doc. 9 fasc. di primo grado), vergato di pugno della madre di Pt_1
deve essere qualificato come dichiarazione avente valore ricognitivo, relativa alle asserite Pt_1 donazioni degli arredi. Esso, in quanto tale, non è opponibile al terzo, come prova delle CP_1 medesime.
La presunzione che i beni fossero oggetto della comunione tra i coniugi, prima dello scioglimento della stessa, con la pronunzia di separazione intervenuta nel 2012, deve essere vinta da chi vuol fare valere un diritto esclusivo su di essi, nel caso di specie, Tuttavia, in mancanza di idonea Pt_1 prova del fatto che tali beni mai hanno fatto parte del compendio in regime di comunione legale tra i coniugi, deve ritenersi provato, per presunzione, che gli stessi ne abbiano fatto parte.
Si rileva come pur avendo asserito di avere acquistato i beni con fondi propri, non abbia Pt_1 provato tali asserzioni, non avendo depositato idonea documentazione al riguardo. Infine, Pt_1 non ha allegato, né provato, di averli acquistati in periodo in cui non sussisteva il regime di comunione legale con di talché essi in ogni caso si devono presumere rientrati nel CP_1 compendio soggetto al regime di comunione legale.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello (IMPUGNAZIONE DEL CAPO 2: SULLA QUANTIFICAZIONE
DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'USO ESCLUSIVO DELL'IMMOBILE DA PARTE
DELLA SIG.RA VEZZULLI), parte appellante contesta la statuizione, con cui il Tribunale l' ha condannata a corrispondere a un'indennità di occupazione, per l'uso esclusivo CP_1 dell'immobile, a decorrere dal 17.07.2013, data della ricezione della diffida stragiudiziale, inviata da quest'ultimo all'ex coniuge.
L'appellante non nega il diritto dell'appellato a percepire tale indennità, ma ne contesta la data di decorrenza, ritenendo che debba essere determinata dal marzo 2019, data in cui il figlio Per_1 avrebbe lasciato l'abitazione familiare, oppure in subordine, dal gennaio 2016, quando è stata pubblicata la sentenza di divorzio.
Secondo l'appellante, fino a tali date l'immobile non è stato goduto in via esclusiva, essendo abitato anche dal figlio della coppia, non ancora economicamente autosufficiente. Difatti, il figlio avrebbe iniziato a lavorare con continuità solo dal settembre 2013, ed avrebbe ottenuto Per_1 un contratto a tempo indeterminato nel marzo 2015, lasciando l'abitazione solo nel marzo 2019.
Contesta, inoltre, la decisione del Tribunale, nella parte in cui stabilisce che la permanenza del figlio presso la madre non possa incidere sull'obbligo risarcitorio, rilevando che la sentenza di pagina 6 di 9 separazione, che qualificava il figlio come autosufficiente, è stata superata dalla successiva sentenza di divorzio, che nulla ha statuito in merito alla sua condizione economica.
In via subordinata, sostiene che, anche qualora il figlio fosse da considerarsi autosufficiente, la sua presenza nell'immobile avrebbe, comunque, limitato il godimento esclusivo da parte dell' appellante, con conseguente necessità di ridurre proporzionalmente l'indennità dovuta.
L'appellante propone, quindi, tre diverse quantificazioni alternative dell'indennità, a seconda della decorrenza ritenuta corretta e della valutazione della posizione del figlio.
L'appellato replica, sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale di Lodi, che ha fissato la decorrenza della debenza dell'indennità di occupazione al 17.07.2013, data in cui fu formalmente inviata alla sig.ra la richiesta di rilascio dell'immobile ovvero di corresponsione Pt_1 dell'indennità.
Le difese di parte appellata evidenziano quanto segue:
- avrebbe occupato l'immobile in via esclusiva sin dal 2009, nonostante le reiterate Pt_1 richieste dell'ex coniuge di rientrare nel godimento del bene o di trarne utilità economica, documentate da diverse comunicazioni (luglio 2013, maggio/luglio 2015, ottobre 2017);
- il figlio sarebbe stato già economicamente indipendente al momento della Per_1 pronuncia della separazione (7.06.2012), come riconosciuto dal Tribunale, che ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale. I redditi percepiti dal figlio dal 2009 in poi (tra
€12.000 e €20.000 annui) confermano tale condizione;
- la decisione di di continuare ad ospitare il figlio, anche dopo che il medesimo si era Pt_1 reso economicamente indipendente, non può incidere sul diritto dell'appellato a ricevere l'indennità, trattandosi di una scelta personale, priva di effetti giuridici nei confronti del comproprietario;
- la CTU ha stimato l'indennità di occupazione in €800,00 mensili, da suddividere tra i comproprietari, in ragione del 50%, confermando quanto richiesto dall'attore sin dalla citazione;
- la sentenza di divorzio non avrebbe definito anche i rapporti patrimoniali oggetto del presente giudizio (divisione arredi, indennità di occupazione), non essendo tali questioni ricomprese nelle conclusioni congiunte. L'espressione “assenza di reciproche pretese economiche” andrebbe riferita esclusivamente agli obblighi di mantenimento;
- a sostegno della spettanza dell'indennità di occupazione, l'appellato richiama pronunce della
Corte di Cassazione (nn. 14213/2012, 2423/2015, 2047/2024, ord. 31105/2023), che pagina 7 di 9 confermerebbero il diritto del comproprietario, non ammesso a godere del bene, a ricevere un equo ristoro.
Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Risulta infatti non contestato da parte appellante il diritto dell'appellato a ricevere un indennizzo per il mancato godimento dell'immobile, pro quota, nell'an e nel quantum mensile, di talché deve ritenersi che il relativo capo della sentenza di primo grado sia divenuto definitivo.
Quanto alla questione oggetto del motivo di appello, e cioè il dies a quo per il riconoscimento di tale indennizzo, si rileva come non sia contestato che la pronunzia di separazione sia intervenuta nel giugno 2012; che con essa sia stata respinta la domanda di assegnazione della casa familiare, avanzata da in ragione della già raggiunta autosufficienza economica del figlio;
che Pt_1 abbia costituito in mora il coniuge, con effetto in data 17.7.2013; che il divorzio sia CP_1 intervenuto nel 2016; e che il figlio abbia lasciato la abitazione nel 2019.
Stante la non contestata occupazione dell'immobile da parte della comproprietaria ininterrottamente, da data antecedente alla costituzione in mora, e il fatto che l'immobile non le era stato assegnato, in sede di separazione come “casa familiare”, si deve ritener corretta la determinazione del dies a quo per il riconoscimento dell'indennizzo dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora, poiché da quale data ha affermato la propria volontà di godere del proprio diritto di CP_1 comproprietario, pro quota, sull'immobile.
Si rileva, infatti, come l'obbligo giuridico di restituire l'immobile grava solo sul coniuge e, di conseguenza, l' obbligo di corrispondere l'indennizzo per il mancato godimento, pro quota, dell'immobile da parte di CP_1
L'eventuale debenza di somme, a tale titolo, da parte del figlio, non rileva nella vicenda odierna;
che non aveva alcun obbligo giuridico di ospitare il figlio nella casa familiare, non lo ha Pt_1 citato in giudizio, pur potendo farlo, per rivalersi su di lui parzialmente.
Egualmente irrilevante risulta la pronunzia di divorzio congiunta. Infatti, il regime vigente sui beni è variato da regime di comunione legale tra coniugi a comunione ordinaria al momento della pronunzia di separazione, intervenuta nel 2012. Da quel momento sussiste il diritto di entrambi i comproprietari al godimento del bene, sotto forma di godimento turnario, o, in mancanza di diritto all'indennizzo per il mancato godimento. La sentenza di divorzio, pertanto è irrilevante, a questo fine, essendo il regime di comproprietà sui beni già mutato per effetto della separazione.
Si deve ritenere, pertanto, corretta l'individuazione del dies a quo, per il riconoscimento dell'indennizzo, dalla data in cui ha costituito in mora, il 17.7.2013, e cioè dalla CP_1 Pt_1
pagina 8 di 9 data in cui ha fatto valere il suo diritto. Di conseguenza, anche il capo della sentenza, oggetto del secondo motivo di appello, deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, ai sensi del DM 147/22, nei valori medi, con riferimento il valore indeterminabile - complessità bassa - della causa, con esclusione della fase istruttoria del presente grado del giudizio, non svolta, in euro 6.946,00 per compensi oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 670/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data Parte_1
30.09.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 1931/2019 - così provvede: respinge l'appello, e, per l'effetto: conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a le spese del presente grado del Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 6946,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3129/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Piazza Novello 4B, Codogno, presso lo studio dell'avv. Valentina Pellini che lo rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Garibaldi Controparte_1 C.F._2
n. 11, Piacenza, presso lo studio dell'avv. Claudio Tagliaferri, che la rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado
pagina 1 di 9 – in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Lodi resa ex artt. 127-ter e 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Lodi, dott. Matteo AN, nel giudizio di primo grado n. 1931/2019 R.G. in data
30.09.2024 e notificata da controparte ai fini dell'appello a mezzo pec in data 07.10.2024
– in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'esponente (qui integralmente riproposte e da intendersi ritrascritte), disattesa ogni diversa eccezione e deduzione siccome infondata in fatto e diritto, così giudicare:
A)Recependo l'accertamento dell'indivisibilità in natura del bene come da consulenza tecnica
d'ufficio, dichiarare lo scioglimento della comunione tra la sig.ra ed il Parte_1 sig. sugli immobili siti in San Rocco al Porto (LO), via IV Novembre, 37, e censiti Controparte_1 all'NCEU del Comune di San Rocco al Porto (LO) al foglio 26, mappale 669 ed al foglio 26, mappale 756, ordinando la vendita dei detti beni a mezzo di professionista all'uopo delegato, con successiva ripartizione del ricavato tra le parti in ragione del 50% ciascuno, effettuando nel contempo il conguaglio tra quanto spennate alla sig.ra per le spese di manutenzione Pt_1 straordinaria dell'immobile comune sostenute integralmente dalla stessa con quanto denegatamente dovuto al sig. per l'indennità di occupazione esclusiva dell'immobile come precisato in CP_1 atti.
B)Rigettare per il resto le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, né meritevoli di accoglimento.
C)In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale di parte attrice sui capitoli di prova indicati nella memoria 29.12.2021, opponendosi a quelle indicate ex adverso per le ragioni esposte nella memoria 13.01.2022.
D)Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza cautelare di sospensione e previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, previa, occorrendo, rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova sub 1, 2, 5,
6 e 8 richiesti nella memoria istruttoria di primo grado del 30.12.2021, - respingere CP_1
l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto e, Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 670/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi – Giudice Dr.
AN – pubblicata il 30.9.2024, notificata il 3.10.2024 e oggetto dell'impugnazione avversaria.
- Vinte spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 9 conveniva in giudizio ex coniuge, Controparte_1 Parte_1 avanti il Tribunale di Lodi, per lo scioglimento della comunione;
per la vendita degli immobili, in comunione con la convenuta, ex art. 788 c.p.c.; per la successiva ripartizione del ricavato in ragione del 50% ciascuno;
per l'assegnazione di una quota, pari al 50% degli arredi contenuti nella abitazione in comunione, salvo conguaglio;
per la condanna di controparte a versargli un' indennità di occupazione, in ragione di 400,00 euro/mese, calcolati dal 7.6.2012 (data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione), sino alla liberazione o vendita degli immobili;
per la restituzione di alcuni beni personali (attrezzi e i pianali da bricolage), conservati nelle autorimesse della ex casa coniugale;
per la condanna alla rifusione delle spese, anche della fase di mediazione.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla pronuncia Parte_1 divisionale;
allegava che la casa era stata assegnata alla convenuta con ordinanza presidenziale del
14.7.2010; che il figlio aveva coabitato con la madre ben oltre la definizione del giudizio Per_1 di separazione, essendo divenuto pienamente autonomo soltanto dal 23.3.2015; in ogni caso, riconosceva il diritto della controparte ad un indennizzo “solo ed esclusivamente a far tempo dall'allontanamento del figlio ”, nel marzo 2019. Da tale data, quindi, si Per_1 Pt_1 dichiarava “disponibile a riconoscere un legittimo importo, inferiore agli euro 400,00 mensili richiesti dall'attore, perché eccessivi rispetto ai valori di mercato”; chiedeva il riconoscimento di somme, asseritamente spese per la manutenzione dell'immobile; quanto agli arredi, affermava che numerosi oggetti e suppellettili erano di sua esclusiva proprietà, in quanto a lei donati dalla propria madre.
Il giudice ammetteva CTU sui beni (immobili e mobili) oggetto di causa;
all'udienza del 25.10.2023 venivano sentite le parti con finalità conciliative, e veniva formulata una proposta conciliativa del
Giudice, accettata da (cfr. note 5.12.2023 fascicolo di primo grado) e non da (cfr. CP_1 Pt_1 note 5.12.2023 fascicolo di primo grado).
Con ordinanza del 27.3.2024, veniva disposto un supplemento peritale, per accertare la regolarità dell'immobile ai fini della sua divisione (depositato il 10.7.2024).
In data 30.09.2024, veniva pubblicata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 670/2024, secondo la quale: “NON definitivamente pronunciando in ordine alla causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1931 dell'anno 2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara sciolta la comunione ordinaria esistente tra Controparte_2
[...]
pagina 3 di 9 a. con riferimento agli immobili siti in San Rocco al Porto e così censiti: abitazione indipendente su due livelli, NCEU, fg. 26 mapp. 669 sub 1, cat. A/7, classe 3, vani 10.5, via IV Novembre n. 37 –
P.T. – 1°- rendita catastale € 704,96; box NCEU, fg. 26 mapp. 669, sub 2, cat. C/6, classe 1 – mq.
63, via IV Novembre n. 37 – P.T. , rendita catastale €. 130,15; area urbana (NCEU, fg. 26 mapp.
756, cat. F/1 – area urbana – mq. 430, via IV Novembre snc – P.T.;
b. con riferimento agli arredi del predetto immobile, come descritti in c.t.u.;
2) Accoglie la domanda sub n. 5) di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuta
[...]
a corrispondere ad per l'occupazione esclusiva degli Parte_1 Controparte_1 immobili con decorrenza dal 17.7.2013, l'importo di 53.780,60 euro a titolo di capitale, oltre rivalutazione su base mensile e interessi in misura legale con pari decorrenza e sino al saldo, oltre
a 400,00 euro per ogni ulteriore mese di occupazione da ottobre 2024;
3) Condanna a restituire immediatamente ad Parte_1 CP_1
beni di cui alla domanda n 7) di parte attrice;
[...]
4) Dichiara inammissibile qualsiasi domanda della convenuta in ordine alle spese sostenute per il bene comune e alla relativa compensazione;
5) Provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, nel corso del quale si procederà alla vendita dell'immobile e alla suddivisione degli arredi;
6) Dichiara la sentenza idonea alla trascrizione quanto alla divisione immobiliare;
7) Spese di lite e di consulenza tecnica da regolarsi al definitivo”.
Contro la pronuncia ha proposto appello con istanza di sospensione della sentenza di Pt_1 primo grado impugnata, respinta dalla Corte con ordinanza del 5.03.2025. Si è regolarmente costituito CP_1
Il Consigliere Istruttore, nella persona del Consigliere Antonella Caterina Attardo, ha fissato l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio;
le parti hanno depositato gli scritti difensivi e le nota d'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello (IMPUGNAZIONE DEL CAPO 1 SUB B: SULL'ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE SUGLI ARREDI CONTENUTI
NELL'ABITAZIONE), parte appellante, censura la sentenza di primo grado, nella parte in Pt_1 cui ha accolto la domanda attorea di scioglimento della comunione sugli arredi domestici, ritenendo che tutti i beni mobili rientrino nella comunione e debbano essere divisi in parti uguali.
Parte appellante contesta l'inclusione nella comunione di alcuni mobili antichi, quadri e tappeti, che afferma esserle stati donati dalla madre, come da dichiarazione sottoscritta da Persona_2
pagina 4 di 9 quest'ultima in data 27.01.2014 (doc. 9). Contesta la genericità e la pretestuosità delle eccezioni, sollevate dalla controparte, in merito alla dichiarazione della sig.ra ritenuta idonea a Per_2 dimostrare la volontà di attribuire esclusivamente alla figlia i beni elencati.
L'appellante sostiene che tali beni costituiscono patrimonio personale, in quanto oggetto di donazione, e non fanno pertanto parte della comunione. Viene inoltre dedotto che gli altri arredi furono acquistati con fondi personali di con pagamento tramite assegni tratti dal suo conto Pt_1 corrente. A sostegno di tali circostanze sono state richieste prove testimoniali.
L'appellato replica, sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale di Lodi, in merito all'inclusione degli arredi domestici dalla comunione. In particolare, evidenzia l'assenza di prova scritta della donazione: il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che non vi è traccia di un contratto di donazione stipulato secondo le forme previste dall'ordinamento, come richiesto dall'art. 782 c.c., e che la dichiarazione della madre di (doc. 9) sarebbe generica e priva di valore Pt_1 probatorio sufficiente. Inoltre, parte appellata esclude la configurabilità della donazione indiretta, richiamando le statuizioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 18725/2017, che ne delimitano rigorosamente i presupposti.
Afferma, inoltre, che la dichiarazione del 27.01.2014 (doc. 9) sarebbe stata ricopiata dalla madre da un facsimile predisposto da (doc. 40 primo grado), minando la spontaneità e Pt_1 CP_1 autenticità del contenuto. A tal fine, sono articolati specifici capitoli di prova (cap. 5 e 6 della memoria istruttoria di primo grado), volti a dimostrare la precostituzione del documento. Contesta anche la tesi, secondo cui gli arredi sarebbero stati acquistati con fondi personali di Pt_1 evidenziando che i conti correnti erano cointestati e che gli acquisti sono avvenuti in costanza di matrimonio.
Sottolinea, infine, che l' appellante non avrebbe fornito prova sufficiente né della donazione né dell'acquisto esclusivo, e che le contestazioni mosse dall'appellato sarebbero tempestive e pertinenti, riguardando il contenuto del documento, asseritamente della madre dell'appellante, e non la sua grafia.
La Corte osserva che la donazione di arredi, quali quelli che, secondo l'appellante, sarebbero stati donati dalla madre (doc. 9 fasc. in primo grado dell'appellante) costituisce donazione di modico valore. Si tratta, infatti, in tutti i casi di beni mobili (arredi e quadri di scarso valore commerciale, come evidenziato dalla stima del CTU, non contestata da alcuna delle parti), per la donazione dei quali non è necessaria alcuna forma, secondo le norme attualmente in vigore.
Tuttavia, su cui ricade il relativo onere, non ha allegato in dettaglio quando e come le Pt_1 donazioni relative agli arredi abbiano avuto luogo, né le ha provate. pagina 5 di 9 Il documento del 27.01.2014 (doc. 9 fasc. di primo grado), vergato di pugno della madre di Pt_1
deve essere qualificato come dichiarazione avente valore ricognitivo, relativa alle asserite Pt_1 donazioni degli arredi. Esso, in quanto tale, non è opponibile al terzo, come prova delle CP_1 medesime.
La presunzione che i beni fossero oggetto della comunione tra i coniugi, prima dello scioglimento della stessa, con la pronunzia di separazione intervenuta nel 2012, deve essere vinta da chi vuol fare valere un diritto esclusivo su di essi, nel caso di specie, Tuttavia, in mancanza di idonea Pt_1 prova del fatto che tali beni mai hanno fatto parte del compendio in regime di comunione legale tra i coniugi, deve ritenersi provato, per presunzione, che gli stessi ne abbiano fatto parte.
Si rileva come pur avendo asserito di avere acquistato i beni con fondi propri, non abbia Pt_1 provato tali asserzioni, non avendo depositato idonea documentazione al riguardo. Infine, Pt_1 non ha allegato, né provato, di averli acquistati in periodo in cui non sussisteva il regime di comunione legale con di talché essi in ogni caso si devono presumere rientrati nel CP_1 compendio soggetto al regime di comunione legale.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello (IMPUGNAZIONE DEL CAPO 2: SULLA QUANTIFICAZIONE
DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'USO ESCLUSIVO DELL'IMMOBILE DA PARTE
DELLA SIG.RA VEZZULLI), parte appellante contesta la statuizione, con cui il Tribunale l' ha condannata a corrispondere a un'indennità di occupazione, per l'uso esclusivo CP_1 dell'immobile, a decorrere dal 17.07.2013, data della ricezione della diffida stragiudiziale, inviata da quest'ultimo all'ex coniuge.
L'appellante non nega il diritto dell'appellato a percepire tale indennità, ma ne contesta la data di decorrenza, ritenendo che debba essere determinata dal marzo 2019, data in cui il figlio Per_1 avrebbe lasciato l'abitazione familiare, oppure in subordine, dal gennaio 2016, quando è stata pubblicata la sentenza di divorzio.
Secondo l'appellante, fino a tali date l'immobile non è stato goduto in via esclusiva, essendo abitato anche dal figlio della coppia, non ancora economicamente autosufficiente. Difatti, il figlio avrebbe iniziato a lavorare con continuità solo dal settembre 2013, ed avrebbe ottenuto Per_1 un contratto a tempo indeterminato nel marzo 2015, lasciando l'abitazione solo nel marzo 2019.
Contesta, inoltre, la decisione del Tribunale, nella parte in cui stabilisce che la permanenza del figlio presso la madre non possa incidere sull'obbligo risarcitorio, rilevando che la sentenza di pagina 6 di 9 separazione, che qualificava il figlio come autosufficiente, è stata superata dalla successiva sentenza di divorzio, che nulla ha statuito in merito alla sua condizione economica.
In via subordinata, sostiene che, anche qualora il figlio fosse da considerarsi autosufficiente, la sua presenza nell'immobile avrebbe, comunque, limitato il godimento esclusivo da parte dell' appellante, con conseguente necessità di ridurre proporzionalmente l'indennità dovuta.
L'appellante propone, quindi, tre diverse quantificazioni alternative dell'indennità, a seconda della decorrenza ritenuta corretta e della valutazione della posizione del figlio.
L'appellato replica, sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale di Lodi, che ha fissato la decorrenza della debenza dell'indennità di occupazione al 17.07.2013, data in cui fu formalmente inviata alla sig.ra la richiesta di rilascio dell'immobile ovvero di corresponsione Pt_1 dell'indennità.
Le difese di parte appellata evidenziano quanto segue:
- avrebbe occupato l'immobile in via esclusiva sin dal 2009, nonostante le reiterate Pt_1 richieste dell'ex coniuge di rientrare nel godimento del bene o di trarne utilità economica, documentate da diverse comunicazioni (luglio 2013, maggio/luglio 2015, ottobre 2017);
- il figlio sarebbe stato già economicamente indipendente al momento della Per_1 pronuncia della separazione (7.06.2012), come riconosciuto dal Tribunale, che ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale. I redditi percepiti dal figlio dal 2009 in poi (tra
€12.000 e €20.000 annui) confermano tale condizione;
- la decisione di di continuare ad ospitare il figlio, anche dopo che il medesimo si era Pt_1 reso economicamente indipendente, non può incidere sul diritto dell'appellato a ricevere l'indennità, trattandosi di una scelta personale, priva di effetti giuridici nei confronti del comproprietario;
- la CTU ha stimato l'indennità di occupazione in €800,00 mensili, da suddividere tra i comproprietari, in ragione del 50%, confermando quanto richiesto dall'attore sin dalla citazione;
- la sentenza di divorzio non avrebbe definito anche i rapporti patrimoniali oggetto del presente giudizio (divisione arredi, indennità di occupazione), non essendo tali questioni ricomprese nelle conclusioni congiunte. L'espressione “assenza di reciproche pretese economiche” andrebbe riferita esclusivamente agli obblighi di mantenimento;
- a sostegno della spettanza dell'indennità di occupazione, l'appellato richiama pronunce della
Corte di Cassazione (nn. 14213/2012, 2423/2015, 2047/2024, ord. 31105/2023), che pagina 7 di 9 confermerebbero il diritto del comproprietario, non ammesso a godere del bene, a ricevere un equo ristoro.
Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Risulta infatti non contestato da parte appellante il diritto dell'appellato a ricevere un indennizzo per il mancato godimento dell'immobile, pro quota, nell'an e nel quantum mensile, di talché deve ritenersi che il relativo capo della sentenza di primo grado sia divenuto definitivo.
Quanto alla questione oggetto del motivo di appello, e cioè il dies a quo per il riconoscimento di tale indennizzo, si rileva come non sia contestato che la pronunzia di separazione sia intervenuta nel giugno 2012; che con essa sia stata respinta la domanda di assegnazione della casa familiare, avanzata da in ragione della già raggiunta autosufficienza economica del figlio;
che Pt_1 abbia costituito in mora il coniuge, con effetto in data 17.7.2013; che il divorzio sia CP_1 intervenuto nel 2016; e che il figlio abbia lasciato la abitazione nel 2019.
Stante la non contestata occupazione dell'immobile da parte della comproprietaria ininterrottamente, da data antecedente alla costituzione in mora, e il fatto che l'immobile non le era stato assegnato, in sede di separazione come “casa familiare”, si deve ritener corretta la determinazione del dies a quo per il riconoscimento dell'indennizzo dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora, poiché da quale data ha affermato la propria volontà di godere del proprio diritto di CP_1 comproprietario, pro quota, sull'immobile.
Si rileva, infatti, come l'obbligo giuridico di restituire l'immobile grava solo sul coniuge e, di conseguenza, l' obbligo di corrispondere l'indennizzo per il mancato godimento, pro quota, dell'immobile da parte di CP_1
L'eventuale debenza di somme, a tale titolo, da parte del figlio, non rileva nella vicenda odierna;
che non aveva alcun obbligo giuridico di ospitare il figlio nella casa familiare, non lo ha Pt_1 citato in giudizio, pur potendo farlo, per rivalersi su di lui parzialmente.
Egualmente irrilevante risulta la pronunzia di divorzio congiunta. Infatti, il regime vigente sui beni è variato da regime di comunione legale tra coniugi a comunione ordinaria al momento della pronunzia di separazione, intervenuta nel 2012. Da quel momento sussiste il diritto di entrambi i comproprietari al godimento del bene, sotto forma di godimento turnario, o, in mancanza di diritto all'indennizzo per il mancato godimento. La sentenza di divorzio, pertanto è irrilevante, a questo fine, essendo il regime di comproprietà sui beni già mutato per effetto della separazione.
Si deve ritenere, pertanto, corretta l'individuazione del dies a quo, per il riconoscimento dell'indennizzo, dalla data in cui ha costituito in mora, il 17.7.2013, e cioè dalla CP_1 Pt_1
pagina 8 di 9 data in cui ha fatto valere il suo diritto. Di conseguenza, anche il capo della sentenza, oggetto del secondo motivo di appello, deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, ai sensi del DM 147/22, nei valori medi, con riferimento il valore indeterminabile - complessità bassa - della causa, con esclusione della fase istruttoria del presente grado del giudizio, non svolta, in euro 6.946,00 per compensi oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 670/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data Parte_1
30.09.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 1931/2019 - così provvede: respinge l'appello, e, per l'effetto: conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a le spese del presente grado del Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 6946,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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