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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2724 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Salvatore Fabrizio Sacripanti e dall'Avv. Francesco
Bilancia, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Corrado De Angelis, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E CONTRO in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giorgio Carnevali, come da procura in atti;
-terza chiamata-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 rappresentava che in data 15.05.2016, alle ore 17:00 circa, mentre visitava il sito archeologico denominato “Fonti di Lucullo” in
[...]
, cadeva a terra a causa di un avvallamento presente sui CP_1 gradini della scalinata di accesso al sito archeologico, non visibile e prevedibile, procurandosi gravi lesioni all'integrità psicofisica.
1 Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo G.I. designando del Tribunale di Latina, ogni eccezione, deduzione e domanda contraria rigettata,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla produzione del sinistro in premessa Controparte_1
e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 32.992,00 (€ 44.698,00 con la personalizzazione) oltre agli altri ulteriori danni che verranno dimostrati e quantificati in corso di causa, interessi e rivalutazione, in favore della IG.ra , dal di del sinistro al saldo Parte_1 effettivo, ovvero nell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, all'esito dell'istruttoria e anche della CTU medica che sin d'ora si richiede e della liquidazione delle singole componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale non determinate e, comunque, non determinabili e/o quantificabili, secondo i criteri di cui in narrativa e/o in via equitativa. Con vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione, con condanna ai sensi degli artt. 96 e
642 c.p.c. (art. 4 co. 1 D.L. 132/2014)”.
Si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e l'autorizzazione a chiamare in garanzia ex art. 269 c.p.c. assicurazioni. CP_3
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE, in rito, ex art. 269 CPC autorizzare la chiesta chiamata in causa in garanzia della compagnia di assicurazione – Rappresentante per l'Italia di CP_3 CP_4
[...
persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso sede legale in 201231 Milano al Corso
Garibaldi n. 86, instando altresì espressamente affinché sia disposto il conseguenziale differimento dell'udienza di comparizione del 24/09/2019 allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163/bis C.P.C.
NEL MERITO a) in via principale respingere integralmente
l'addebito di responsabilità temerariamente formulato dall'attrice
e posto a fondamento delle sue richieste risarcitorie, non
2 sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità a carico del in CP_1 ordine ai fatti e danni lamentati dalla stessa nella narrativa dell'atto di citazione, fatti che, di converso, si appalesano unicamente ascrivibili alla condotta imperita tenuta nella circostanza dalla signora assolutamente non consona alla natura e stato Parte_1 dei luoghi ove si è verificato il sinistro;
b) in via consequenziale condannare l'attrice medesima alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore dell'Ente”. si costituiva in giudizio, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto non provata e il rigetto della domanda di manleva delle spese legali formulata dalla convenuta.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per immodificabilità del luogo e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito accertare e dichiarare
l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
In via gradata accertare e dichiarare i quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato
e non dovuto. Rigettare la richiesta di manleva, avanzata dal
, in relazione alle spese di patrocinio. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 20.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non è fondata.
Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della stessa (per tutte Cass. civ. sent. n.
27285/2006), la prospettazione della parte attrice e l'attribuzione, sotto il profilo causale, dell'accaduto ad una non corretta custodia della res causa del sinistro (presenza di avvallamento sui gradini finali della scalinata di accesso al sito archeologico e non segnalato),
3 inducono a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, poichè si fonda sul mero rapporto di custodia;
in particolare sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa ed il soggetto che ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore).
Non rileva quindi la presunzione di colpa, poiché resta estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
L'attore deve pertanto offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Tanto premesso, perché possa dirsi operante la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
In merito al primo profilo, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia correttamente agito nei confronti del , Controparte_1 quale custode del bene, in particolare i gradini della scalinata di accesso presso il sito archeologico “Fonti di Lucullo”. È su tali gradini che l'attrice ha affermato di essere caduta e di aver riportato danni all'integrità psicofisica.
In secondo luogo, in merito alla sussistenza del nesso occorre chiarire che la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima
(Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Affinché si possa riconoscere la responsabilità del custode deve sussistere il
4 rapporto di causalità tra cosa ed evento;
tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili;
ed infine che è onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Inoltre, anche in ipotesi di responsabilità del custode, la visibilità, la conoscenza delle anomalie della cosa o l'uso incauto della stessa da parte del danneggiato costituiscono elementi da cui desumere la mancanza o la interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza di un caso fortuito), poiché in tal caso il sinistro dipende dal fatto dello stesso danneggiato, il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa.
Recentemente la Suprema Corte ha affermato sul punto “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del
17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Gli ultimi arresti giurisprudenziali confermano un precedente orientamento, già consolidato, secondo cui “Il giudizio
5 sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4279 del 19/02/2008, in motivazione).
È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo del danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
I principi sopra descritti sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode. Essa trova fondamento su elementi di fatto individuati sia in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dell'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera , come disposto dell'art. 2051 c.c.,) – sia in negativo
(la mancata previsione inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (ex multis Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15447 del
31/05/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia provato il fatto storico, consistente nella caduta sul gradino della scalinata di accesso al sito archeologico “Fonti di Lucullo” in , in data Controparte_1
15.05.2016 alle ore 17:00 circa (cfr. dichiarazioni testi Tes_1
e ).
[...] Testimone_2
L'attrice tuttavia non ha introdotto in giudizio elementi probatori adeguati a dimostrare che il danno subito sia causalmente riconducibile all'avvallamento presente sui gradini delle scale di accesso al sito archeologico ed alla conseguente condotta omissiva del custode.
6 Quanto allo stato dei luoghi, dall'istruttoria svolta (materiale fotografico e prove orali) è emerso che la deformazione di alcuni gradini della scala di accesso al sito “Fonti di Lucullo”, a causa della quale sarebbe avvenuta la caduta, non presentava le caratteristiche di insidiosità e di non visibilità dedotte dalla parte attrice.
Le fotografie prodotte in atti (cfr. all. n. 3 fascicolo di parte attrice), la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata pienamente confermata dai testi, rappresentano una scalinata di dimensioni ampie, realizzata in laterizio romano, in misure diverse e con forme irregolari, mediante la tecnica edilizia romana dell'opus incertum, che conferisce ai componenti e alla struttura della scalinata di accesso al sito archeologico un aspetto irregolare ed imperfetto.
Le scale che conducevano all'antica “Fonte di Lucullo” avevano conformazione e dimensioni tali da consentirne la visione da parte dell'accorto utente che si apprestava ad accedere in un sito archeologico di epoca romana, per sua natura caratterizzato da un piano di calpestio irregolare.
Occorre altresì rilevare che, non essendo stato richiesto l'intervento della autorità, non è presente in atti un verbale che faccia fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. in merito alla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi al momento del fatto oggetto di controversia.
Tali circostanze e le conseguenti valutazioni non appaiono smentite dalle dichiarazioni del teste escusso, , presente sui Testimone_1 luoghi del sinistro al momento della sua verificazione.
In particolare, il teste , descrivendo lo stato dei Testimone_1 luoghi, ha affermato che “alla destra e alla sinistra dei gradini c'erano dei muri. Tra un muro e l'altro vi era un'ampiezza di 1 metro e 60, un metro e settanta. Ciascun gradino era profondo 20 cm circa. I primi tre gradini erano in cemento, erano piani ed avevano una forma regolare. Dal terzo gradino ricordo che vi era un materiale diverso poiché i gradini erano in laterizio e non avevano forma regolare ma avevano una pendenza”. Il teste ha precisato che l'attrice “non è caduta nell'incedere sul secondo o terzo gradino, ma sul quarto gradino. Lì ha perso l'equilibrio e nel poggiare il piede sul quinto gradino è caduta”.
Ha, altresì, affermato di essersi trovato a piedi, a distanza di un metro, un metro e venti dall'attrice; di essersi fermato sul primo gradino della scalinata, mentre l'attrice stava percorrendo il quarto gradino della scala.
La teste ha chiarito che il sinistro si è verificato Testimone_2 alle ore 17:00 circa e che i gradini della scalinata di accesso erano ricoperti da rami e foglie. Ha dichiarato di non ricordare se i gradini
7 fossero di materiali differenti, ma di ricordare che i primi avevano una pavimentazione regolare e che solo a partire dal punto su cui è caduta l'attrice, i gradini presentassero un avvallamento in più punti.
Ha precisato inoltre di non ricordare con esattezza su quale dei gradini era scivolata l'attrice, poiché dopo essere scivolata “l'attrice era finita alla base delle scale”. Ha altresì dichiarato di ricordare che al momento del sinistro “non c'era illuminazione artificiale, non c'era luce solare. Il cielo era coperto, non pioveva. C'era molta vegetazione, c'erano rami e foglie”.
Esaminate le complessive risultanze istruttorie, tenuto conto della conformazione e della struttura dei luoghi di causa, delle caratteristiche, dell'ampiezza e dell'altezza dei gradini della scalinata di accesso al sito archeologico, ritiene il Tribunale che la stessa fosse agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata.
Dall'esame del materiale fotografico prodotto in atti si evince, infatti, che l'avvallamento del piano di calpestio dei gradini della scalinata era collocato da più della metà del quinto gradino.
Tenuto conto del materiale del piano di calpestio del gradino, nella specie laterizio, e della tecnica edilizia impiegata per realizzarli, deve ritenersi che la deformazione dei gradini fosse quindi visibile e prevedibile.
Inoltre, confrontando la lunghezza complessiva dei gradini, si può affermare che l'utente accorto della strada avesse lo spazio adeguato per scendere le scale sulla parte non avvallata del gradino.
Deve di conseguenza essere del tutto esclusa la dedotta intrinseca e strutturale pericolosità della cosa.
Come detto, peraltro, il sinistro si è verificato nel momento in cui la scalinata era visibile, poiché (15.05.2016, ore 17:00 circa) vi era illuminazione naturale.
Invero, la irregolarità e le imperfezioni dei gradini di accesso al sito archeologico di origine romana avrebbero dovuto indurre l'attrice a prestare la necessaria attenzione e rallentare l'andatura, poiché era prevedibile che, calpestando il tratto di gradini della scalinata che conduceva ad un sito archeologico di origine romana, per sua natura caratterizzato da irregolarità ed imperfezioni, potesse verificarsi una perdita di equilibrio.
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto individuare un percorso alternativo che fosse sicuro, percorrendo i gradini in un punto diverso.
8 Come sopra detto, è la stessa parte attrice ad avere fondato il presupposto della propria domanda su una asserita imprevedibilità dell'avvallamento creato dalla conformazione dei gradini della scala di accesso al sito archeologico, realizzato secondo la tecnica romana dell'opus incertum.
È sufficiente sul punto rilevare che non può dirsi imprevedibile la presenza di anomalie della strada nelle ipotesi in cui il pedone, pur disponendo di percorsi alternativi migliori, si sia posto in una condizione tale da impedirgli di ispezionare il punto di calpestio ed abbia comunque scelto il percorso meno prudente.
La mera osservazione della sede stradale e del piano di calpestio e, nel caso di specie, la particolare natura e conformazione dei luoghi di causa, avrebbero dovuto richiamare l'attenzione dell'utente della strada sulla necessità di fare un uso particolarmente cauto della cosa in custodia, scegliendo il percorso senza ostacoli.
Ne consegue che l'attenzione verso le caratteristiche del tratto di strada da percorrere, la maggiore prudenza nell'incedere o la scelta di un percorso alternativo avrebbero evitato la caduta.
La condotta dell'attrice ha quindi avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento lesivo. Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 14228 del 23/05/2023; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
Anche la consulenza di parte prodotta, oltre ad avere una ridotta valenza probatoria, contiene una generica ricostruzione della elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia e, in ogni caso, non può sopperire all'onere, gravante sull'attrice, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte attrice. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico- scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la
9 parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017; Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002;
Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
La consulenza tecnica d'ufficio è quindi legittimamente negata nell'ipotesi in cui sia richiesta per compiere un'indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sia a carico delle parti che le adducono.
Dalle precedenti valutazioni e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali prima esposti deve concludersi che non vi è prova del nesso di causalità tra omessa custodia da parte del convenuto e danno subito dall'attrice, poiché la condotta imprudente della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ed il sinistro può essere ricondotto esclusivamente al fatto della stessa danneggiata.
La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n.
77/2018, in considerazione del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, il danno lamentato dall'attrice ha ottenuto, quanto al loro storico verificarsi, riscontro probatorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 03.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2724 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Salvatore Fabrizio Sacripanti e dall'Avv. Francesco
Bilancia, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Corrado De Angelis, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E CONTRO in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giorgio Carnevali, come da procura in atti;
-terza chiamata-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 rappresentava che in data 15.05.2016, alle ore 17:00 circa, mentre visitava il sito archeologico denominato “Fonti di Lucullo” in
[...]
, cadeva a terra a causa di un avvallamento presente sui CP_1 gradini della scalinata di accesso al sito archeologico, non visibile e prevedibile, procurandosi gravi lesioni all'integrità psicofisica.
1 Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo G.I. designando del Tribunale di Latina, ogni eccezione, deduzione e domanda contraria rigettata,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla produzione del sinistro in premessa Controparte_1
e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 32.992,00 (€ 44.698,00 con la personalizzazione) oltre agli altri ulteriori danni che verranno dimostrati e quantificati in corso di causa, interessi e rivalutazione, in favore della IG.ra , dal di del sinistro al saldo Parte_1 effettivo, ovvero nell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, all'esito dell'istruttoria e anche della CTU medica che sin d'ora si richiede e della liquidazione delle singole componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale non determinate e, comunque, non determinabili e/o quantificabili, secondo i criteri di cui in narrativa e/o in via equitativa. Con vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione, con condanna ai sensi degli artt. 96 e
642 c.p.c. (art. 4 co. 1 D.L. 132/2014)”.
Si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e l'autorizzazione a chiamare in garanzia ex art. 269 c.p.c. assicurazioni. CP_3
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE, in rito, ex art. 269 CPC autorizzare la chiesta chiamata in causa in garanzia della compagnia di assicurazione – Rappresentante per l'Italia di CP_3 CP_4
[...
persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso sede legale in 201231 Milano al Corso
Garibaldi n. 86, instando altresì espressamente affinché sia disposto il conseguenziale differimento dell'udienza di comparizione del 24/09/2019 allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163/bis C.P.C.
NEL MERITO a) in via principale respingere integralmente
l'addebito di responsabilità temerariamente formulato dall'attrice
e posto a fondamento delle sue richieste risarcitorie, non
2 sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità a carico del in CP_1 ordine ai fatti e danni lamentati dalla stessa nella narrativa dell'atto di citazione, fatti che, di converso, si appalesano unicamente ascrivibili alla condotta imperita tenuta nella circostanza dalla signora assolutamente non consona alla natura e stato Parte_1 dei luoghi ove si è verificato il sinistro;
b) in via consequenziale condannare l'attrice medesima alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore dell'Ente”. si costituiva in giudizio, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto non provata e il rigetto della domanda di manleva delle spese legali formulata dalla convenuta.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per immodificabilità del luogo e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito accertare e dichiarare
l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
In via gradata accertare e dichiarare i quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato
e non dovuto. Rigettare la richiesta di manleva, avanzata dal
, in relazione alle spese di patrocinio. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 20.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non è fondata.
Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della stessa (per tutte Cass. civ. sent. n.
27285/2006), la prospettazione della parte attrice e l'attribuzione, sotto il profilo causale, dell'accaduto ad una non corretta custodia della res causa del sinistro (presenza di avvallamento sui gradini finali della scalinata di accesso al sito archeologico e non segnalato),
3 inducono a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, poichè si fonda sul mero rapporto di custodia;
in particolare sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa ed il soggetto che ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore).
Non rileva quindi la presunzione di colpa, poiché resta estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
L'attore deve pertanto offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Tanto premesso, perché possa dirsi operante la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
In merito al primo profilo, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia correttamente agito nei confronti del , Controparte_1 quale custode del bene, in particolare i gradini della scalinata di accesso presso il sito archeologico “Fonti di Lucullo”. È su tali gradini che l'attrice ha affermato di essere caduta e di aver riportato danni all'integrità psicofisica.
In secondo luogo, in merito alla sussistenza del nesso occorre chiarire che la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima
(Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Affinché si possa riconoscere la responsabilità del custode deve sussistere il
4 rapporto di causalità tra cosa ed evento;
tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili;
ed infine che è onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Inoltre, anche in ipotesi di responsabilità del custode, la visibilità, la conoscenza delle anomalie della cosa o l'uso incauto della stessa da parte del danneggiato costituiscono elementi da cui desumere la mancanza o la interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza di un caso fortuito), poiché in tal caso il sinistro dipende dal fatto dello stesso danneggiato, il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa.
Recentemente la Suprema Corte ha affermato sul punto “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del
17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Gli ultimi arresti giurisprudenziali confermano un precedente orientamento, già consolidato, secondo cui “Il giudizio
5 sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4279 del 19/02/2008, in motivazione).
È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo del danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
I principi sopra descritti sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode. Essa trova fondamento su elementi di fatto individuati sia in positivo – la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dell'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera , come disposto dell'art. 2051 c.c.,) – sia in negativo
(la mancata previsione inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (ex multis Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15447 del
31/05/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia provato il fatto storico, consistente nella caduta sul gradino della scalinata di accesso al sito archeologico “Fonti di Lucullo” in , in data Controparte_1
15.05.2016 alle ore 17:00 circa (cfr. dichiarazioni testi Tes_1
e ).
[...] Testimone_2
L'attrice tuttavia non ha introdotto in giudizio elementi probatori adeguati a dimostrare che il danno subito sia causalmente riconducibile all'avvallamento presente sui gradini delle scale di accesso al sito archeologico ed alla conseguente condotta omissiva del custode.
6 Quanto allo stato dei luoghi, dall'istruttoria svolta (materiale fotografico e prove orali) è emerso che la deformazione di alcuni gradini della scala di accesso al sito “Fonti di Lucullo”, a causa della quale sarebbe avvenuta la caduta, non presentava le caratteristiche di insidiosità e di non visibilità dedotte dalla parte attrice.
Le fotografie prodotte in atti (cfr. all. n. 3 fascicolo di parte attrice), la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata pienamente confermata dai testi, rappresentano una scalinata di dimensioni ampie, realizzata in laterizio romano, in misure diverse e con forme irregolari, mediante la tecnica edilizia romana dell'opus incertum, che conferisce ai componenti e alla struttura della scalinata di accesso al sito archeologico un aspetto irregolare ed imperfetto.
Le scale che conducevano all'antica “Fonte di Lucullo” avevano conformazione e dimensioni tali da consentirne la visione da parte dell'accorto utente che si apprestava ad accedere in un sito archeologico di epoca romana, per sua natura caratterizzato da un piano di calpestio irregolare.
Occorre altresì rilevare che, non essendo stato richiesto l'intervento della autorità, non è presente in atti un verbale che faccia fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. in merito alla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi al momento del fatto oggetto di controversia.
Tali circostanze e le conseguenti valutazioni non appaiono smentite dalle dichiarazioni del teste escusso, , presente sui Testimone_1 luoghi del sinistro al momento della sua verificazione.
In particolare, il teste , descrivendo lo stato dei Testimone_1 luoghi, ha affermato che “alla destra e alla sinistra dei gradini c'erano dei muri. Tra un muro e l'altro vi era un'ampiezza di 1 metro e 60, un metro e settanta. Ciascun gradino era profondo 20 cm circa. I primi tre gradini erano in cemento, erano piani ed avevano una forma regolare. Dal terzo gradino ricordo che vi era un materiale diverso poiché i gradini erano in laterizio e non avevano forma regolare ma avevano una pendenza”. Il teste ha precisato che l'attrice “non è caduta nell'incedere sul secondo o terzo gradino, ma sul quarto gradino. Lì ha perso l'equilibrio e nel poggiare il piede sul quinto gradino è caduta”.
Ha, altresì, affermato di essersi trovato a piedi, a distanza di un metro, un metro e venti dall'attrice; di essersi fermato sul primo gradino della scalinata, mentre l'attrice stava percorrendo il quarto gradino della scala.
La teste ha chiarito che il sinistro si è verificato Testimone_2 alle ore 17:00 circa e che i gradini della scalinata di accesso erano ricoperti da rami e foglie. Ha dichiarato di non ricordare se i gradini
7 fossero di materiali differenti, ma di ricordare che i primi avevano una pavimentazione regolare e che solo a partire dal punto su cui è caduta l'attrice, i gradini presentassero un avvallamento in più punti.
Ha precisato inoltre di non ricordare con esattezza su quale dei gradini era scivolata l'attrice, poiché dopo essere scivolata “l'attrice era finita alla base delle scale”. Ha altresì dichiarato di ricordare che al momento del sinistro “non c'era illuminazione artificiale, non c'era luce solare. Il cielo era coperto, non pioveva. C'era molta vegetazione, c'erano rami e foglie”.
Esaminate le complessive risultanze istruttorie, tenuto conto della conformazione e della struttura dei luoghi di causa, delle caratteristiche, dell'ampiezza e dell'altezza dei gradini della scalinata di accesso al sito archeologico, ritiene il Tribunale che la stessa fosse agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata.
Dall'esame del materiale fotografico prodotto in atti si evince, infatti, che l'avvallamento del piano di calpestio dei gradini della scalinata era collocato da più della metà del quinto gradino.
Tenuto conto del materiale del piano di calpestio del gradino, nella specie laterizio, e della tecnica edilizia impiegata per realizzarli, deve ritenersi che la deformazione dei gradini fosse quindi visibile e prevedibile.
Inoltre, confrontando la lunghezza complessiva dei gradini, si può affermare che l'utente accorto della strada avesse lo spazio adeguato per scendere le scale sulla parte non avvallata del gradino.
Deve di conseguenza essere del tutto esclusa la dedotta intrinseca e strutturale pericolosità della cosa.
Come detto, peraltro, il sinistro si è verificato nel momento in cui la scalinata era visibile, poiché (15.05.2016, ore 17:00 circa) vi era illuminazione naturale.
Invero, la irregolarità e le imperfezioni dei gradini di accesso al sito archeologico di origine romana avrebbero dovuto indurre l'attrice a prestare la necessaria attenzione e rallentare l'andatura, poiché era prevedibile che, calpestando il tratto di gradini della scalinata che conduceva ad un sito archeologico di origine romana, per sua natura caratterizzato da irregolarità ed imperfezioni, potesse verificarsi una perdita di equilibrio.
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto individuare un percorso alternativo che fosse sicuro, percorrendo i gradini in un punto diverso.
8 Come sopra detto, è la stessa parte attrice ad avere fondato il presupposto della propria domanda su una asserita imprevedibilità dell'avvallamento creato dalla conformazione dei gradini della scala di accesso al sito archeologico, realizzato secondo la tecnica romana dell'opus incertum.
È sufficiente sul punto rilevare che non può dirsi imprevedibile la presenza di anomalie della strada nelle ipotesi in cui il pedone, pur disponendo di percorsi alternativi migliori, si sia posto in una condizione tale da impedirgli di ispezionare il punto di calpestio ed abbia comunque scelto il percorso meno prudente.
La mera osservazione della sede stradale e del piano di calpestio e, nel caso di specie, la particolare natura e conformazione dei luoghi di causa, avrebbero dovuto richiamare l'attenzione dell'utente della strada sulla necessità di fare un uso particolarmente cauto della cosa in custodia, scegliendo il percorso senza ostacoli.
Ne consegue che l'attenzione verso le caratteristiche del tratto di strada da percorrere, la maggiore prudenza nell'incedere o la scelta di un percorso alternativo avrebbero evitato la caduta.
La condotta dell'attrice ha quindi avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento lesivo. Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 14228 del 23/05/2023; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
Anche la consulenza di parte prodotta, oltre ad avere una ridotta valenza probatoria, contiene una generica ricostruzione della elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia e, in ogni caso, non può sopperire all'onere, gravante sull'attrice, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte attrice. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico- scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la
9 parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017; Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002;
Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
La consulenza tecnica d'ufficio è quindi legittimamente negata nell'ipotesi in cui sia richiesta per compiere un'indagine di carattere esplorativo, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sia a carico delle parti che le adducono.
Dalle precedenti valutazioni e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali prima esposti deve concludersi che non vi è prova del nesso di causalità tra omessa custodia da parte del convenuto e danno subito dall'attrice, poiché la condotta imprudente della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ed il sinistro può essere ricondotto esclusivamente al fatto della stessa danneggiata.
La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n.
77/2018, in considerazione del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, il danno lamentato dall'attrice ha ottenuto, quanto al loro storico verificarsi, riscontro probatorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 03.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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